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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08889/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si censura l'affermazione in ordine alla penale responsabilità e la mancata esclusione della recidiva contestata, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano doglianze generiche, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez.

U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878; Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, Anastasi, Rv. 276428; Sez. 2, n. 31542 del 30/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270552: Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 - 4); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato in ragione della depenalizzazione del reato presupposto, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 32775 del 30/06/2021, Briglia, Rv. 281859; Sez. 2, n. 18710 del 15/12/2016, dep. 2017, Giordano, Rv. 270220); osservato che la quarta censura, inerente all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondata in quanto, ritenuta sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., il reato non si era prescritto al momento della pronuncia del provvedimento impugnato, secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 157, secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721); che, inoltre, alla luce del consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte (Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266; Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266818), l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata; considerato che le ulteriori doglianze, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, sono prive di concreta specificità e non consentite in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento; che, quanto alla dosimetria della pena, l'onere argomentativo è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda pag. 5); che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, ovvero all'assenza di elementi positivi,ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si vedano pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si censura l'affermazione in ordine alla penale responsabilità e la mancata esclusione della recidiva contestata, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano doglianze generiche, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878; Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, Anastasi, Rv. 276428; Sez. 2, n. 31542 del 30/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270552: Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 - 4); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato in ragione della depenalizzazione del reato presupposto, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 32775 del 30/06/2021, Briglia, Rv. 281859; Sez. 2, n. 18710 del 15/12/2016, dep. 2017, Giordano, Rv. 270220); osservato che la quarta censura, inerente all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondata in quanto, ritenuta sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., il reato non si era prescritto al momento della pronuncia del provvedimento impugnato, secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 157, secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721); che, inoltre, alla luce del consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266818), l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata; considerato che le ulteriori doglianze, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, sono prive di concreta specificità e non consentite in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento; che, quanto alla dosimetria della pena, l'onere argomentativo è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda pag. 5); che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, ovvero all'assenza di elementi positivi,ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si vedano pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
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