Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16542/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 24 maggio 2023, che ha confermato la decisione del Tribunale di Gela del 22 novembre 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 2.500 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Niscemi il 7 gennaio 2018.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la conferma dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una lettura alternativa delle fonti probatorie acquisite, a fronte della ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, in maniera non illogica, hanno desunto la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta in base a una pluralità di elementi fattuali univoci e significativi, quali la varietà della sostanza detenuta, il numero elevato di dosi ricavabili (circa 132), le modalità e il luogo di conservazione della sostanza (parte addosso e parte in un immobile con il quale l'imputato, pur disconoscendone la proprietà, dimostrava estrema familiarità; gli strumenti idonei alla pesatura al confezionamento (il bilancino di precisione e il paio di forbici con le lame ancora intrise di marijuana) e l'assenza di fonti reddituali tali da giustificarne un uso personale.

Ribadito dunque che la motivazione della sentenza impugnata è sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 dicembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 24 maggio 2023, che ha confermato la decisione del Tribunale di Gela del 22 novembre 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 2.500 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Niscemi il 7 gennaio 2018. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la conferma dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una lettura alternativa delle fonti probatorie acquisite, a fronte della ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, in maniera non illogica, hanno desunto la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta in base a una pluralità di elementi fattuali univoci e significativi, quali la varietà della sostanza detenuta, il numero elevato di dosi ricavabili (circa 132), le modalità e il luogo di conservazione della sostanza (parte addosso e parte in un immobile con il quale l'imputato, pur disconoscendone la proprietà, dimostrava estrema familiarità; gli strumenti idonei alla pesatura al confezionamento (il bilancino di precisione e il paio di forbici con le lame ancora intrise di marijuana) e l'assenza di fonti reddituali tali da giustificarne un uso personale. Ribadito dunque che la motivazione della sentenza impugnata è sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 20
Sentenza Cassazione n. 16542/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris