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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 15448/2024

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Cina il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania in data 27/12/2023 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica a firma del difensore, Avv.

V. Benini [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Catania rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro probatorio in data 12/12/2023, avente ad oggetto merce con marchi contraffatti detenuta dall'indagata presso il proprio esercizio commerciale.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, il quale ha dedotto: 2.1 l'assenza o la mera apparenza della motivazione in relazione all'eccepita nullità del decreto del P.m., non avendo l'organo inquirente specificato i motivi per i quali i capi d'abbigliamento sequestrati dovessero ritenersi contraffatti né valutato la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto ex art. 474 cod.pen., affidandosi alla prospettazione della P.g., né, altresì, motivato la necessità di mantenere il vincolo su tutta la merce.

Aggiunge la ricorrente che l'ordinanza impugnata ha affermato l'astratta configurabilità del reato provvisoriamente contestato senza tuttavia considerare la documertazione prodotta, dalla quale risulta la registrazione del marchio ICON2, e non ha specificato le esigenze probatorie giustificative del vincolo dal momento che il sequestro d'iniziativa della P.g. non risulta convalidato.

Inoltre, gli argomenti relativi alla confondibilità dei marchi ICON secondo il difensore sono estranei al decreto impugnato e costituiscono un'indebita integrazione del provvedimento in quanto, pur avendo la P.g. ipotizzato anche il reato di cui all'art. 517 cod.pen., il P.M. si è limitato a richiamare esclusivamente l'addebito di cui all'art. 474 cod.pen.

Analogamente estranea all'incolpazione provvisoria risulta la fattispecie di cui all'art. 648 cod.pen., tenuto conto della fattura di acquisto della merce esibita dall'indagata; 2.2 la mancanza ovvero la mera apparenza della motivazione in relazione al mantenimento in sequestro di tutti gli articoli appresi anziché dei soli campioni rappresentativi di ogni tipologia di merce, profilo in ordine al quale l'ordinanza impugnata ha omesso la motivazione. 3.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure formulate.

Alla stregua dei dati illustrati nell'ordinanza impugnata il riesame concerne il decreto motivato con cui il P.m. ha convalidato il sequestro probatorio, operato a norma dell'art. 354, comma 2, cod.proc.pen. dalla P.g.

Non hanno, dunque, alcun pregio i rilievi in ordine all'assenza di uno specifico richiamo nel decreto del P.m. alle circostanze esposte nel provvedimento adottato d'iniziativa dalla P.G. in quanto i due atti sono funzionalmente destinati ad integrarsi, dal momento che la verifica dei presupposti demandata all'organo inquirente deve essere necessariamente correlata ai contenuti degli accertamenti effettuati in sede investigativa. 3.1 La difesa lamenta la mancanza ovvero la mera apparenza della motivazione a fronte di un provvedimento che ha analizzato in maniera effettiva e pertinente le censure difensive rendendo la dovuta motivazione, con conseguente impossibilità di ravvisare il vizio denunziato.

Invero, i giudici della cautela hanno evidenziato l'esistenza di adeguata per quanto sintetica motivazione a sostegno delle esigenze probatorie, aveldo il P.m. procedente sottolineato la necessità di verificare la genuinità dei marchi apposti sulla merce sequestrata e completare gli accertamenti relativi alla provenienza dei beni, finalità del tutto idonee a giustificare il vincolo.

Hanno richiamato le circostanze di fatto che hanno condotto all'adozione della misura cautelare, rimarcando l'acquisizione ad opera della P.g di una consulenza che attesta la non genuinità del marchio ICON apposto sui capi sequestrati, ed hanno confutato la prospettazione difensiva che fa leva sull'avvenuta registrazione est:era del marchio ICON2, correttamente evidenziando la necessità di mantenere il sequestro anche al fine di verificare la possibilità di confusione tra gli stessi e procedere, quindi, ad una più esatta qualificazione giuridica della condotta, prospettiva del tutto legittima, come più volte segnalato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dal Tribunale cautelare. 3.2 Né può riconoscersi pregio alla generica censura relativa al mantenimento del vincolo in ordine all'intero compendio probatorio in quanto alle esigenze pratiche che sottendono il campionamento di beni seriali non corrisponde il diritto dell'indagati) alla restituzione della merce non selezionata, trattandosi di beni che, secondo la rubrica provvisoriamente elevata, costituiscono frutto di attività illecita, sottratti pertanto alla commercializzazione e destinati alla confisca ai sensi dell'art. 240 cod.pen. 4.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 26 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Cina il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania in data 27/12/2023 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica a firma del difensore, Avv. V. Benini [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Catania rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro probatorio in data 12/12/2023, avente ad oggetto merce con marchi contraffatti detenuta dall'indagata presso il proprio esercizio commerciale. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, il quale ha dedotto: 2.1 l'assenza o la mera apparenza della motivazione in relazione all'eccepita nullità del decreto del P.m., non avendo l'organo inquirente specificato i motivi per i quali i capi d'abbigliamento sequestrati dovessero ritenersi contraffatti né valutato la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto ex art. 474 cod.pen., affidandosi alla prospettazione della P.g., né, altresì, motivato la necessità di mantenere il vincolo su tutta la merce. Aggiunge la ricorrente che l'ordinanza impugnata ha affermato l'astratta configurabilità del reato provvisoriamente contestato senza tuttavia considerare la documertazione prodotta, dalla quale risulta la registrazione del marchio ICON2, e non ha specificato le esigenze probatorie giustificative del vincolo dal momento che il sequestro d'iniziativa della P.g. non risulta convalidato. Inoltre, gli argomenti relativi alla confondibilità dei marchi ICON secondo il difensore sono estranei al decreto impugnato e costituiscono un'indebita integrazione del provvedimento in quanto, pur avendo la P.g. ipotizzato anche il reato di cui all'art. 517 cod.pen., il P.M. si è limitato a richiamare esclusivamente l'addebito di cui all'art. 474 cod.pen. Analogamente estranea all'incolpazione provvisoria risulta la fattispecie di cui all'art. 648 cod.pen., tenuto conto della fattura di acquisto della merce esibita dall'indagata; 2.2 la mancanza ovvero la mera apparenza della motivazione in relazione al mantenimento in sequestro di tutti gli articoli appresi anziché dei soli campioni rappresentativi di ogni tipologia di merce, profilo in ordine al quale l'ordinanza impugnata ha omesso la motivazione. 3.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure formulate. Alla stregua dei dati illustrati nell'ordinanza impugnata il riesame concerne il decreto motivato con cui il P.m. ha convalidato il sequestro probatorio, operato a norma dell'art. 354, comma 2, cod.proc.pen. dalla P.g. Non hanno, dunque, alcun pregio i rilievi in ordine all'assenza di uno specifico richiamo nel decreto del P.m. alle circostanze esposte nel provvedimento adottato d'iniziativa dalla P.G. in quanto i due atti sono funzionalmente destinati ad integrarsi, dal momento che la verifica dei presupposti demandata all'organo inquirente deve essere necessariamente correlata ai contenuti degli accertamenti effettuati in sede investigativa. 3.1 La difesa lamenta la mancanza ovvero la mera apparenza della motivazione a fronte di un provvedimento che ha analizzato in maniera effettiva e pertinente le censure difensive rendendo la dovuta motivazione, con conseguente impossibilità di ravvisare il vizio denunziato. Invero, i giudici della cautela hanno evidenziato l'esistenza di adeguata per quanto sintetica motivazione a sostegno delle esigenze probatorie, aveldo il P.m. procedente sottolineato la necessità di verificare la genuinità dei marchi apposti sulla merce sequestrata e completare gli accertamenti relativi alla provenienza dei beni, finalità del tutto idonee a giustificare il vincolo. Hanno richiamato le circostanze di fatto che hanno condotto all'adozione della misura cautelare, rimarcando l'acquisizione ad opera della P.g di una consulenza che attesta la non genuinità del marchio ICON apposto sui capi sequestrati, ed hanno confutato la prospettazione difensiva che fa leva sull'avvenuta registrazione est:era del marchio ICON2, correttamente evidenziando la necessità di mantenere il sequestro anche al fine di verificare la possibilità di confusione tra gli stessi e procedere, quindi, ad una più esatta qualificazione giuridica della condotta, prospettiva del tutto legittima, come più volte segnalato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dal Tribunale cautelare. 3.2 Né può riconoscersi pregio alla generica censura relativa al mantenimento del vincolo in ordine all'intero compendio probatorio in quanto alle esigenze pratiche che sottendono il campionamento di beni seriali non corrisponde il diritto dell'indagati) alla restituzione della merce non selezionata, trattandosi di beni che, secondo la rubrica provvisoriamente elevata, costituiscono frutto di attività illecita, sottratti pertanto alla commercializzazione e destinati alla confisca ai sensi dell'art. 240 cod.pen. 4.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 26 m