CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 03338/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27893-2022 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1386/2022 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 15/07/2022 R.G.N. 1848/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dallaConsigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di garanzia Ultime mensilità R.G.N.27893/2022 Cron. Rep. Ud.25/11/2025 1. La Corte d’appello di Bari ha respinto il gravame dell’INPS e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede che aveva rigettato l’opposizione dell’Istituto contro il decreto ingiuntivo emesso a favore dell’odierno controricorrente per la somma di Euro 1.717,18, a titolo di retribuzioni per il mese di dicembre 2009 e di tredicesima mensilità per il medesimo anno 2009, importi non corrisposti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., datore di lavoro dichiarato fallito, con sentenza del Tribunale diBari del 19 gennaio 2015, n. 8. 1.1. La Corte di merito ha disatteso il rilievo dell’INPS, che esclude il maturare dei crediti retributivi in un periodo di cassa integrazione guadagni, e ha osservato che la mensilità di dicembre 2009 e la tredicesima dell’anno 2009 rientravano nei dodici mesi precedenti il 27 dicembre 2010, data in cui il lavoratore aveva promosso il giudizio per il riconoscimento del diritto. Era i ninfluente la sospensione del rapporto di lavoro dal dicembre 2009 al dicembre 2013, data del licenziamento. 2. L ’INPS ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, formulando un motivo di censura, illustrato da memoria. Resiste la parte privata con controricorso, egualmente illustrato da memoria. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 3. Con l’unico motivo di ricorso , l’Inps deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1 comma 1e 2 commi 1 lettera a) e 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80. Avrebbe errato la Corte di merito nel riconoscere il diritto del lavoratore di percepire dal Fondo di garanzia la retribuzione maturata nel dicembre 2009 e l’intero importo della tredicesima mensilità per l’anno 2009 a carico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 3.1. Per l’Istituto, l ’obbligo del Fondo di garanzia non può coprire detti inadempimenti poiché il rapporto di lavoro, nella specie, è stato sospeso, a seguito di trattamento di cassa integrazione guadagni, a far data dal 14 dicembre 2009 e, quindi, da tale data non vi era il diritto alla retribuzione; viceversa, perché sorga l’obbligo del Fondo, è necessario che le mensilità rimaste inadempiute si collochino nel periodo di dodici mesi antecedenti all’insorgere dell’insolvenza, sia pure latamente inteso secondo l’interpretazione adeguatrice che individua il periodo indennizzabile nell’anno a ritroso rispetto a qualsiasi atto d’iniziativa giudiziale del lavoratore, preordinato a far dichiarare lo stato di insolvenza del datore di lavoro o comunque a far valere nei suoi confronti il credito. 4. Il motivo è fondato. 4.1. Va premesso che questa Corte ha definito alcune controversie sovrapponibil i a quella odierna « quanto a coordinate di fatto e a questioni giuridiche dibattute» (Cass. n. 23589 del 2025, punto 3 delle Ragioni della decisione, con richiamo di Cass.n. 22148 del 2022 ). 2.2. Anche nei precedenti indicati , il lavoratore aveva intentato l’azione nei confronti del datore di lavoro con ricorso del 27 dicembre 2010 e aveva rivendicato nei confronti del Fondo di garanzia le retribuzioni del dicembre 2009 e parte della tredicesima mensilità, a fronte di un’attività lavorativa sospesa dal 14 dicembre 2009 per Cassa integrazione guadagni straordinaria. 5. Vanno richiama ti dunque i princìpi enunciati nell e pronunce citate « or amai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte e coerenti con le prescrizioni del diritto dell’Unione europea»(Cass. n. 23951 del 2025, punto 4 delle Ragioni della decisione). 5.1. In particolare, Cass. n. 23589 del 2025 chiarisce le ragioni per le quali va respinta l’istanza, formulata pure in questa sede nella memoria illustrativa del controricorrente, di un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite di questa Corte o della Corte di giustizia dell’Unione europea. 5.2. Alle ampie argomentazioni dei precedenti deve integralmente rinviarsi, anche ai sensi dell' art. 118 disp. att. c.p.c. 6. Va qui solo ribadit a l’affermazione secondo cui «condizione essenziale [ … ] è che gli ultimi tre mesi, pur considerando quelli immediatamente precedenti la sospensione del rapporto di lavoro in virtù del meccanismo di ̀neutralizzazione ́ [ … ] rientrino nei dodici mesi antecedenti alla domanda diretta all’apertura della procedura concorsuale […] secondo la nozione più ampia recepita da questa Corte» (Cass.23589 cit.) al fine di salvaguardare l’effettività della tutela che «lo stesso controricorrente richiama a più riprese quale canone ermeneutico della disciplina» (Cass. n. 23589 del 2025, punto 4.2. delle Ragioni della decisione). 7. Nel caso di specie, le retribuzioni non corrisposte, per le quali il lavoratore ha chiesto l’intervento del Fondo, non si collocano nel periodo indennizzabile: il lavoratore ha depositato il ricorso, ai sensi dell’art. 414 c.p.c., il 27 dicembre 2010, sicché non ha diritto alla prestazione del Fondo di Garanzia per la parziale mensilità di dicembre 2009 né per il relativo rateo di tredicesima mensilità richiesti, in quanto precedenti l’anno anteriore di decorrenza (appunto dal 27 dicembre 2010), per l’avvio della sospensione in CIGS il 14 dicembre 2009. 8. Da tali rilievi, discendono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. La causa è rinviata alla Corte d’appello di Bari, che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame della controversia, in conformità ai princìpi richiamati nella presente ordinanza, e provvederà anche sulle spese dell’odierno giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnatae rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’a