Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 40800/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: CASERIO Mirco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 7/11/2022 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata; ha riformato, solo quoad poenam, la sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale capitolino, che aveva riconosciuto la responsabilità dell'odierno ricorrente per i reati di concorso in rapina aggravata e connesse lesioni personali aggravate, fatti commessi in Roma il 19 ottobre 2021.

2. Ricorre tempestivamente per cassazione, avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], a ministero del difensore di fiducia, deducendo le argomentazioni di seguito riportate, nei limiti di quanto disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

2.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale processuale (art. 606, comma 1, lett. b, in riferimento all'art. 192, comma 2 e 3 cod. proc. pen.); vizio esiziale di motivazione per mancanza del tratto grafico (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), con riferimento alla riconosciuta responsabilità per il concorso nel delitto di rapina aggravata e delle connesse lesioni provocate alla persona offesa dalla aggressione predatoria, senza indicare le ragioni della infondatezza del motivo di appello con il quale, a fronte della parziale ritrattazione della persona offesa circa il ruolo assunto dall'imputato nel corso della aggressione (indicato in due fogge differenti per modalità e tempi dell'azione), si era evidenziato che anche il correo, successivamente condannato, aveva negato il coinvolgimento del Caserio alla aggressione, descrivendolo come pacificatore intervenuto a separare gli aggressori dall'aggredito;

2.2. I medesimi vizi sono denunziati in ordine alla prova del concorso consapevole nella contestata rapina, atteso che nessuna evidenza manifesta il grado di consapevolezza dell'imputato circa la pregressa sottrazione del cellulare alla persona offesa, che si difendeva dalla aggressione plurale. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso sono infondati, il secondo in misura manifesta.

1.1. La difesa del ricorrente si duole della omessa motivazione del giudice del controllo di merito sulla decisione di primo grado, non avendo la Corte speso argomenti sul dedotto deficit probatorio circa la responsabilità dell'imputato in concorso, atteso che il correo [OSCURATO:PERSONA] aveva, sin dal primo contatto con la giurisdizione cautelare, ammesso gli addebiti e chiarito la posizione del ricorrente (intervenuto solo per pacificare e separare l'aggredito dagli aggressori), mentre l'offeso, sentito in due successive occasioni, aveva esposto due differenti versioni della partecipazione del Caserio al fatto, entrambe in contrasto con quanto affermato dal correo, ma confermando di aver subito atti di violenza diretti alla persona nel corso dell'azione che portava alla sottrazione dell'apparecchio cellulare.

Sul punto la difesa aveva prodotto memoria e preciso motivo di gravame, censurando specificamente il punto della decisione di primo grado che non aveva annesso rilevanza alla inconciliabilità delle fonti dichiarative, una delle quali (a fronte della ritrattazione della persona offesa) doveva ritenersi attendibile, per i tempi della dichiarazione e la candida ammissione delle proprie responsabilità.

1.2. Orbene, ritiene il Collegio che, tuttavia, l corte della revisione, pur tacendo in ordine al peso ipoteticamente invalidante Vdichiarazioni rese a discarico del correo, ha comunque espressamente rivalutato la attendibilità della persona offesa, che, pur descrivendo nel tempo modalità di aggressione diverse, ha comunque tenuto fermo sia il riconoscimento dell'agente, che la descrizione degli atti di partecipazione alla aggressione plurale; mentre la funzione di pacificatore indicata dal correo è rimasta confinata tra gli elementi dichiarativi che necessitano di conferme estrinseche (art. 192, comma 3, cod. proc. pen.).

Sul punto, la giurisprudenza della Corte appare consolidata nell'affermare che: In tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, 10153 del 11/2/2020, Rv. 278609).

Orbene, la motivazione della sentenza impugnata, che si aggiunge a quella già resa in primo grado, non appare affatto contraddittoria, tanto meno in forma manifesta.

2. Il secondo motivo non si confronta con la espressa argomentazione spesa sul punto dalla Corte di merito, che, sulla base di quanto riferito (anche nella seconda occasione) dalla persona offesa, ha ritenuto consapevole e volontario l'apporto eziologico alla condotta collettiva, dacché è rimasto accertato che la sottrazione dell'apparecchio avvenne nel corso della aggressione cui tutti, anche il ricorrente, parteciparono nella condivisione dello scopo.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna, ex lege, al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: CASERIO Mirco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 7/11/2022 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata; ha riformato, solo quoad poenam, la sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale capitolino, che aveva riconosciuto la responsabilità dell'odierno ricorrente per i reati di concorso in rapina aggravata e connesse lesioni personali aggravate, fatti commessi in Roma il 19 ottobre 2021. 2. Ricorre tempestivamente per cassazione, avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], a ministero del difensore di fiducia, deducendo le argomentazioni di seguito riportate, nei limiti di quanto disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale processuale (art. 606, comma 1, lett. b, in riferimento all'art. 192, comma 2 e 3 cod. proc. pen.); vizio esiziale di motivazione per mancanza del tratto grafico (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), con riferimento alla riconosciuta responsabilità per il concorso nel delitto di rapina aggravata e delle connesse lesioni provocate alla persona offesa dalla aggressione predatoria, senza indicare le ragioni della infondatezza del motivo di appello con il quale, a fronte della parziale ritrattazione della persona offesa circa il ruolo assunto dall'imputato nel corso della aggressione (indicato in due fogge differenti per modalità e tempi dell'azione), si era evidenziato che anche il correo, successivamente condannato, aveva negato il coinvolgimento del Caserio alla aggressione, descrivendolo come pacificatore intervenuto a separare gli aggressori dall'aggredito; 2.2. I medesimi vizi sono denunziati in ordine alla prova del concorso consapevole nella contestata rapina, atteso che nessuna evidenza manifesta il grado di consapevolezza dell'imputato circa la pregressa sottrazione del cellulare alla persona offesa, che si difendeva dalla aggressione plurale. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono infondati, il secondo in misura manifesta. 1.1. La difesa del ricorrente si duole della omessa motivazione del giudice del controllo di merito sulla decisione di primo grado, non avendo la Corte speso argomenti sul dedotto deficit probatorio circa la responsabilità dell'imputato in concorso, atteso che il correo [OSCURATO:PERSONA] aveva, sin dal primo contatto con la giurisdizione cautelare, ammesso gli addebiti e chiarito la posizione del ricorrente (intervenuto solo per pacificare e separare l'aggredito dagli aggressori), mentre l'offeso, sentito in due successive occasioni, aveva esposto due differenti versioni della partecipazione del Caserio al fatto, entrambe in contrasto con quanto affermato dal correo, ma confermando di aver subito atti di violenza diretti alla persona nel corso dell'azione che portava alla sottrazione dell'apparecchio cellulare. Sul punto la difesa aveva prodotto memoria e preciso motivo di gravame, censurando specificamente il punto della decisione di primo grado che non aveva annesso rilevanza alla inconciliabilità delle fonti dichiarative, una delle quali (a fronte della ritrattazione della persona offesa) doveva ritenersi attendibile, per i tempi della dichiarazione e la candida ammissione delle proprie responsabilità. 1.2. Orbene, ritiene il Collegio che, tuttavia, l corte della revisione, pur tacendo in ordine al peso ipoteticamente invalidante Vdichiarazioni rese a discarico del correo, ha comunque espressamente rivalutato la attendibilità della persona offesa, che, pur descrivendo nel tempo modalità di aggressione diverse, ha comunque tenuto fermo sia il riconoscimento dell'agente, che la descrizione degli atti di partecipazione alla aggressione plurale; mentre la funzione di pacificatore indicata dal correo è rimasta confinata tra gli elementi dichiarativi che necessitano di conferme estrinseche (art. 192, comma 3, cod. proc. pen.). Sul punto, la giurisprudenza della Corte appare consolidata nell'affermare che: In tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, 10153 del 11/2/2020, Rv. 278609). Orbene, la motivazione della sentenza impugnata, che si aggiunge a quella già resa in primo grado, non appare affatto contraddittoria, tanto meno in forma manifesta. 2. Il secondo motivo non si confronta con la espressa argomentazione spesa sul punto dalla Corte di merito, che, sulla base di quanto riferito (anche nella seconda occasione) dalla persona offesa, ha ritenuto consapevole e volontario l'apporto eziologico alla condotta collettiva, dacché è rimasto accertato che la sottrazione dell'apparecchio avvenne nel corso della aggressione cui tutti, anche il ricorrente, parteciparono nella condivisione dello scopo. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna, ex lege, al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consig
Sentenza Cassazione n. 40800/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris