CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 febbraio 2026
Cassazione n. 25359/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Cataniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 20 febbraio 2026 la Corte d’appello di Catania, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza del condannato RosarioGiordano di rideterminazione della pena individuata nel cumulo della Procuragenerale di Catania del 25 marzo 2025, con cui la pena da espiare venivadeterminata in 20 anni, 5 mesi e 13 giorni di reclusione, con fine pena al 21agosto 2040.In particolare, il condannato riteneva che il calcolo della pena effettuato nelcumulo non fosse rispettoso di quanto stabilito dalla Corte di cassazione con lasentenza Sez. 2 del 13/03/2025, n. 11786, emessa in sede di ricorsostraordinario, con cui era stata annullata precedente sentenza della Corte dicassazione Sez. 6 del 18/04/2024, n. 29527, che aveva respinto il ricorso delcondannato contro la sentenza della Corte di appello di Catania del 06/07/2022.Nella sentenza che ha deciso il ricorso straordinario la pena complessiva dellasentenza citata era stata individuata in 20 anni di reclusione; nei cumuli parzialiera stata riportata, invece, la pena precedente l’annullamento in sede di ricorsostraordinario.Il giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza rilevando che il codice non haprevisto, ai fini del contenimento della reclusione del limite di trent'anni, unmeccanismo di riduzione proporzionale delle pene cumulate che imponga di tenerconto della loro individuale consistenza quantitativa e produca su di esso effetto,per cui il criterio moderatore del cumulo materiale di cui all'art 78 cod. pen.converge esclusivamente sulla misura massima della pena complessiva risultantedal cumulo.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, peril tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce violazione di leggeperché la sentenza della cassazione emessa in sede di ricorso straordinario hacancellato la pena originaria inflitta dalla Corte di appello di Catania, che, quindi,non poteva rivivere nel cumulo della Procura generale, come, invece, avvenutonel primo, terzo e quinto cumulo parziale. Poiché per effetto della decisione dellaCassazione in sede di ricorso straordinario non sono determinati gli aumenti dipena per i reati satellite, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto determinarli inautonomia in modo da consentire alla Procura generale di mettere in esecuzionecorrettamente la pena.3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], haconcluso per il rigetto del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato.1. Nella sentenza di condanna la Corte d'appello di Catania avevaquantificato la pena inflitta al condannato nel seguente modo: pena base per ilreato dell'art 74 comma 1, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309: anni 20 di reclusione;aumentata per la continuazione interna con il reato di cui agli artt. 73-80 stessodecreto: anni 26 e mesi 8 di reclusione; ridotta per la scelta del rito abbreviato:anni 17, mesi 9, giorni 10 di reclusione; aumentata per la continuazione esternacon il reato oggetto della sentenza della Corte d'appello di Catania del 21febbraio 2007 di anni due di reclusione, per la continuazione con i reati di cui allasentenza della Corte d'appello di Catania del 14 giugno 2007 di anni due e mesidue di reclusione, per la continuazione con i reati di cui alla sentenza della Corted'appello di Catania del 30 marzo 2009 di anni tre e mesi quattro di reclusione,per la continuazione con i reati di cui alla sentenza della Corte d'appello diCatania del 25 giugno 2014 di anni due e mesi due di reclusione; pena finale:anni 27, mesi 5 e giorni 10 di reclusione.Il ricorso per cassazione presentato contro la sentenza di condannadeduceva che era stato aggirato il criterio moderatore dell’art. 78 cod. pen. che,correttamente applicato, avrebbe portato alla condanna ad anni venti direclusione, in quanto la Corte d'appello avrebbe dovuto prima sommare la penaper la continuazione esterna, poi applicare il criterio moderatore dell’art. 78 cod.pen. che avrebbe riportato la pena ad anni trenta di reclusione, e poi ridurre peril rito abbreviato ad anni venti di reclusione.La sentenza della Sesta sezione penale della Corte di cassazione avevarespinto il ricorso scrivendo che “si tratta di un procedimento corretto erispettoso dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 35852 del22/02/2018, Rv. 273547 secondo la quale, visti gli artt. 663, comma 1, cod.proc. pen. e 80 cod. pen., e in difetto di previsione derogatoria, «la diminuentedel rito speciale è applicabile dal giudice della cognizione, ma non può mai essereapplicata nel procedimento di esecuzione di pene concorrenti, inflitte almedesimo imputato in distinti e autonomi procedimenti». Infatti, la ratio legisdell'art. 442, comma 2 cod. proc. pen. è quella di garantire all'imputato unvantaggio nel solo processo in cui avviene la scelta strategica del rito alternativo,dopo aver tenuto conto "di tutte le circostanze", inclusa, dunque, lacontinuazione tra i reati contestati (Sez. 1, n. 3101 del 29/01/1993, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 195960). Ne consegue che la diminuente «non può essere duplicata in sedeesecutiva, laddove si debba procedere al cumulo materiale o giuridico delle peneinflitte per più reati in distinti procedimenti, nei quali l'imputato ha di volta involta ritenuto di attivare, o non, la scelta deflattiva del rito speciale».Poi, però, a seguito dell’iniziativa del ricorrente che ha presentato ricorsostraordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., la Seconda sezione penale dellaCorte di Cassazione ha revocato la sentenza della Sesta sezione e ritenutocorretto il criterio di calcolo proposto con il motivo di ricorso per cassazione,scrivendo che “come correttamente osservato dalla difesa, avrebbe dovutoessere considerato il principio enunciato da Sezioni Unite Volpe (Sez. U, n. 45583del 25/10/2007, Volpe, Rv. 237692-01), che ha affermato che, la riduzione dipena conseguente alla scelta del rito abbreviato, si applica dopo che la pena èstata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di penestabilite dagli artt. 71 ss. cod. pen., fra le quali vi è anche la disposizionelimitativa del cumulo materiale, in forza della quale la pena della reclusione nonpuò essere superiore ad anni trenta. Nello stesso senso si è successivamenteaffermato (Sez. 2, n. 37104 del 13/06/2023, Aligi, Rv. 285414-02) che, nelgiudizio di cognizione, la riduzione sanzionatoria correlata alla scelta del ritoabbreviato, si effettua dopo che la pena è stata determinata in osservanza dellenorme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 e ss. cod. pen., fra lequali rientra la disposizione limitativa del cumulo materiale, in forza della qualela pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta (Fattispecie incui la pena era stata determinata, per effetto della continuazione "esterna", inmisura superiore a trenta anni di reclusione, rispetto alla quale la Corte haprecisato che la riduzione per la scelta del rito abbreviato andava effettuata solodopo l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., cheimpone di contenere la pena entro i trent'anni di reclusione).2. La riscontrata fuorviata rappresentazione percettiva impone la correzionedella sentenza impugnata con conseguente annullamento senza rinvio dellasentenza della Corte di appello di Catania del 06/07/2022 limitatamente altrattamento sanzionatorio irrogato al ricorrente, che deve essere rideterminato inanni 20 di reclusione in applicazione dei principi appena enunciati correlati alcombinato disposto degli artt. 71 e 78 del cod. pen. e del rito prescelto dalricorrente”.Come rileva correttamente il ricorso, nel mettere in esecuzione la sentenzadi condanna, la Procura generale di Catania ha fatto rivivere le pene indicatenella decisione della Corte di appello, che hanno portato alla indicazione nelcumulo di una pena complessiva derivante da questo titolo (tra continuazioneinterna ed esterna e riduzione rito) di anni 27, mesi 5 e giorni 10 di reclusione,che sono diversi dai 20 anni di reclusione risultanti dall’annullamento senzarinvio della sentenza di condanna, limitatamente al trattamento sanzionatorio,deciso dalla pronuncia della Seconda sezione penale di questa Corte.Il procedimento di calcolo della pena derivante da questo tiolo e la suaquantificazione complessiva in anni 27, mesi 5 e giorni 10 di reclusione sicomprende sommando le pene riportate nel quarto cumulo parziale, che è quellorelativo alla pena inflitta a titolo di pena base e continuazione interna nellasentenza della Corte di appello di Catania del 6 luglio 2022, con quelle riportatenel primo, terzo e quinto cumulo parziale, che sono dedicati ai reati oggetto dellacontinuazione esterna della medesima sentenza.In definitiva, il cumulo della Procura generale ha messo in esecuzione unapena diversa da quella passata in giudicato, che è la pena che risulta dalcombinato tra quella infl itta nella sentenza di condanna e la suarideterminazione, sia pure globale, contenuta nella pronuncia di annullamentosenza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, della sentenza n.11786 del 2025 di questa Corte.Ne consegue che l’ordinanza impugnata, che ha ritenuto la legittimità delcriterio di calcolo contenuto nel cumulo, non resiste alle censure che le sonostate rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Catania.Così è deciso, 18/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]