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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2021

Cassazione n. 03498/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEtfat-e-avvi-se-a-ge--Paft+; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione e contestuale richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza della Corte di appello di Trieste in data 21 settembre 2020 (termini per il deposito 60 giorni, depositata il 14 ottobre 2020).

2. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile.

3. Il ricorso è inammissibile per l'assorbente motivo della tardiva proposizione.

Risulta dagli atti che il ricorso è stato depositato il 27 gennaio 2021 e quindi successivamente ai 45 giorni previsti dall'art. 585, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.

Del resto la richiesta di restituzione nel termine è inammissibile perché la comunicazione di posta elettronica, da cui dovrebbe desumersi il caso fortuito o la forza maggiore, è priva di valore in quanto apocrifa e comunque non idonea a sollevare il difensore dai propri obblighi difensionali (Sez. 4, n. 55106 del 18/10/2017, Hudorovic, Rv. 271660)

4. Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro

3.000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 22 settembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] (,ina Vigna /Anna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEtfat-e-avvi-se-a-ge--Paft+; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione e contestuale richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza della Corte di appello di Trieste in data 21 settembre 2020 (termini per il deposito 60 giorni, depositata il 14 ottobre 2020). 2. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile. 3. Il ricorso è inammissibile per l'assorbente motivo della tardiva proposizione. Risulta dagli atti che il ricorso è stato depositato il 27 gennaio 2021 e quindi successivamente ai 45 giorni previsti dall'art. 585, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. Del resto la richiesta di restituzione nel termine è inammissibile perché la comunicazione di posta elettronica, da cui dovrebbe desumersi il caso fortuito o la forza maggiore, è priva di valore in quanto apocrifa e comunque non idonea a sollevare il difensore dai propri obblighi difensionali (Sez. 4, n. 55106 del 18/10/2017, Hudorovic, Rv. 271660) 4. Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 settembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] (,ina Vigna /Anna