CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 maggio 2023
Cassazione n. 32089/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26241/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 57, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENEZIA n. 435/2022 depositata il21/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]., società che produce energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, ha impugnato l’avviso di pagamento e atto di irrogazione sanzioni per indebita esenzione dall’accisa su quantitativi di energia elettrica erogata nel 2014. La CTP di Verona ha rigettato il ricorso e la CTR del Veneto, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello della società contribuente, che ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] Con istanza depositata in data 16 maggio 2023 la ricorrente, dato atto che il Tribunale di Forlì in data 10-21 novembre 2022 aveva omologato l’accordo di ristrutturazione dei debiti della ricorrente che prevede espressamente la chiusura delle liti con spese compensate e che la riferita transazione si era conclusa con il pagamento di tutte le posizioni creditorie in capo alla controricorrente, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere Deve farsi applicazione della disciplina dell’attuale art. 390 cod. proc. civ. (v. art. 35 comma 6 legge n. 149/2022 come modificato dalla legge n. 197/2022), per cui non è richiesta notifica alla contropartené visto da parte del difensore di questa. Pertanto, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., può dichiararsi l’estinzione del giudizio.- Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese processuali. P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione. spese integralme