CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 aprile 2023
Cassazione n. 51444/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso ..,-......-----.„.. \ titql"0. 9nATA N (7,„k!\GELI. 27 D1C gin • [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 26 aprile 2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, con la quale ha rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione dell'immobile in Orta di Atella deducendo i vizi di violazione di legge e di difetto della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione: dall'ordinanza impugnata risulta che l'incidente di esecuzione è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. Il ricorso per cassazione è stato, invece, proposto in proprio da [OSCURATO:PERSONA] ma non nella qualità di legale rappresentante della società istante. Il ricorrente non può impugnare con il ricorso per cassazione in proprio un provvedimento a cui è estraneo, non avendo partecipato all'incidente di esecuzione: parte del procedimento di esecuzione è la società che ha presentato l'istanza, quale soggetto interessato. Né il ricorrente, in proprio, ha interesse alla revoca dell'ordine di demolizione di un immobile rispetto al quale non ha alcun rapporto giuridico. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos