Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2023

Cassazione n. 51491/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata quanto alle esigenze cautelari; lette le conclusioni degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso, pur facendo presente e documentando che, nelle more, il Giudice per le indagini preliminari aveva revocato la misura cautelare applicata. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'ordinanza impugnata è stata emessa 1'11 maggio 2023 dal Tribunale del riesame di Roma, che ha riformato parzialmente l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri che aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari a [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti tenente Colonnello dell'[OSCURATO:PERSONA].

La riforma è consistita nell'annullamento dell'ordinanza genetica quanto ad alcune contestazioni di cui agli artt. 353 e 356 cod. pen. (capi 13 e 17), ferma restando la gravità indiziaria per altre due condotte di falso ideologico (Capi 14 e 16).

Le condotte provvisoriamente ascritte all'indagato attengono alle sue attività come direttore dei lavori presso il 208 servizio tecnico infrastrutturale distaccato di Pratica di mare e riguardano due appalti, il primo, che ha dato luogo all'incolpazione di cui al capo 14) e il secondo, da cui è scaturito l'addebito sub capo 16).

L'addebito di cui al capo 14, in particolare, attiene ad una serie di atti concernenti l'affidamento del lavoro di demolizione e ricostruzione di strutture da dismettere presso l'Aeroporto militare di Pratica di mare, procedura che si sarebbe svolta dopo l'effettiva realizzazione dei lavori.

Analoga anomalia contraddistingue l'addebito di cui al capo 16, che riguarda la falsità degli atti concernenti la procedura di affidamento diretto alla s.r.l.

"SGM70" dei lavori di riqualificazione della pista di volo.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato a mezzo dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta mancanza di autonoma valutazione e denunzia che la motivazione del Giudice per le indagini preliminari sulla gravità indiziaria concernente il reato predetto coincida letteralmente con quella del pubblico ministero e, per dimostrarlo, riporta lo stralcio dell'una e dell'altra.

Il Tribunale del riesame avrebbe quindi errato nel disattendere il corrispondente motivo di riesame e sbagliata sarebbe l'argomentazione che fa leva, a dimostrazione dell'esistenza di un'autonoma valutazione, sul parziale rigetto della richiesta per alcuni capi di imputazione.

Ne consegue che l'assenza di motivazione non poteva essere ripianata dal Tribunale del riesame.

2.2. Il secondo motivo di ricorso attiene sempre al capo 14 e questa volta lamenta omessa motivazione, nel provvedimento impugnato, in punto di gravità indiziaria.

2.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia mancanza di autonoma valutazione quanto al reato di cui al capo 16 e, anche in questo caso, riporta un passaggio dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che replicherebbe la richiesta della parte pubblica e sviluppa argomentazioni sovrapponibili a quelle del primo motivo di ricorso.

2.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta omessa motivazione quanto al reato di cui al capo

16.2.5. Il quinto motivo di ricorso lamenta assenza di autonoma valutazione in punto di esigenze cautelari, il cui giudizio sarebbe stato affidato a considerazioni omnibus e fondato su due parametri — la reiterazione dei reati per più anni e l'esistenza di rapporti collusivi con gli imprenditori — che non potevano valere per Picarella, che, al netto del ridimensionamento del quadro indiziario riconosciuto sia dallo stesso Giudice per le indagini preliminari che dal Tribunale del riesame, risponde solo di due reati commessi nel giro di pochi mesi e non aveva nessun rapporto con gli imprenditori coinvolti.

Il Tribunale del riesame aveva respinto la corrispondente doglianza sul punto adoperando la medesima motivazione che aveva speso nell'ordinanza di parziale annullamento per il coindagato [OSCURATO:PERSONA].

La scelta argomentativa del Giudice per le indagini preliminari aveva reso impossibile l'esercizio del diritto di difesa dinanzi al Tribunale del riesame.

2.6. Il sesto motivo di ricorso denunzia mancanza di motivazione circa il requisito dell'attualità delle esigenze cautelari.

L'ultimo fatto risale al 25 febbraio 2020 e, nei due anni passati da tale data, pur continuando a svolgere la medesima funzione, all'indagato non era stato mosso alcun addebito amministrativo, civile o penale.

2.7. Il settimo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto al vaglio sull'attualità della misura cautelare.

Dopo aver riportato un ampio tratto dell'ordinanza del Tribunale del riesame sul punto e dell'interrogatorio di garanzia, il ricorrente sostiene la fallacia della prima in quanto non vi sarebbe la spregiudicatezza ritenuta dal Tribunale del riesame.

La proposizione secondo cui non poteva escludersi che Picarella avesse inquinato i lavori a monte era solo una supposizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

1. La difesa del ricorrente, nelle memorie depositate in vista dell'odierna udienza, ha rappresentato e documentato che la misura cautelare interdittiva applicata all'indagato era stata revocata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri fin dal 28 luglio 2023 per sopravvenuta carenza di esigenze cautelari.

Ciò comporta il venir meno dell'interesse dell'indagato alla decisione sul ricorso.

1.1. A sostegno della conclusione anzidetta, il Collegio ricorda che la sussistenza dell'interesse a dolersi, in cassazione, dell'applicazione di una misura interdittiva che non sia più in esecuzione al momento della decisione del giudice di legittimità è questione già affrontata da questa Corte e risolta in termini negativi.

Si è condivisibilmente sostenuto, infatti, che, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 405, comma 1-bis, cod. proc. pen., non permane l'interesse dell'indagato a ricorrere per l'annullamento di provvedimenti applicativi di misure cautelari interdittive che medio tempore siano stati revocati o siano divenuti inefficaci, in quanto alle misure interdittive non si estende l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, la cui sola prospettiva giustifica la persistenza di uno specifico e concreto interesse all'impugnazione in caso di cessazione dell'operatività della misura (Sez. 5, n. 42839 del 16/05/2014, Oliani, Rv. 260761; Sez. 6, n. 9479 del 10/11/2009, dep. 2010, Barnabà, Rv. 246523; in termini, più di recente, Sez. 6- n. 46995 del 04/11/2021, Antonuccio, Rv. 282392)

1.2. Ciò posto, non può avere seguito la prospettazione difensiva per cui l'interesse permarrebbe in ragione del riverbero positivo che un'eventuale decisione di annullamento per carenza della gravità indiziaria potrebbe avere sul coevo procedimento disciplinare in corso nei confronti dell'indagato.

Come sostenuto da questa Corte su questo specifico tema, infatti, l'interesse del ricorrente ad ottenere un provvedimento de libertate non è ravvisabile, in caso di avvenuta cessazione della misura cautelare, quando l'impugnazione tenda esclusivamente ad evitare conseguenze extrapenali sfavorevoli (Sez. 6, n. 26318 del 11/05/2017, Papa, Rv. 270283; Sez. 3, n. 7917 del 02/10/2014, dep. 2015, Fegatelli e altro, Rv. 262515, quest'ultima proprio in materia di procedimento disciplinare).

Queste conclusioni appaiono d'altra parte coerenti con la nozione di interesse ad impugnare tratteggiata dalle Sezioni Unite di questa Corte (tra tutte, Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694).

Hanno spiegato le Sezioni Unite che l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità dell'impugnazione deve contraddistinguere anche quella cautelare, deve essere connotato dai requisiti della concretezza e dell'attualità e deve sussistere non soltanto all'atto della proposizione dell'impugnazione, ma deve persistere fino al momento della decisione, perché questa possa potenzialmente avere «una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione».

Ed è proprio questa definizione — a parere del Collegio quella che coglie l'essenza del concetto di interesse e che lascia escludere che possano essere utilmente perseguiti interessi extrapenali, ontologicamente estranei alla situazione giuridica sottoposta al Giudice dell'impugnazione.

Come pure si legge nella sentenza Marinaj, «L'interesse ad impugnare deve essere colto nella finalità, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere lo svantaggio processuale e, quindi, il pregiudizio derivante da una decisione giudiziale ovvero deve essere individuato - il che non muta il risultato - facendo leva sul concetto positivo di utilità che la parte mira a conseguire attraverso l'esercizio del diritto di impugnazione e in coerenza logicamente con il sistema legislativo.

Sono questi gli elementi qualificanti dell'interesse ad impugnare, e il criterio di misurazione dello stesso, visto sia in negativo (rimozione di un pregiudizio) che in positivo (conseguimento di una utilità), è un criterio comparativo tra dati processuali concretamente individuabili: il provvedimento impugnato e quello che il giudice ad quem potrebbe emanare in accoglimento dell'impugnazione».

L'interesse della parte, quindi, non può muoversi al di là della corrispondenza tra provvedimento impugnato e provvedimento cui l'impugnante ambisce, corrispondenza che ne costituisce il limite, il che esclude qualsiasi interpretazione che espanda il concetto di interesse fino a ricomprendervi finalità estranee al procedimento penale in cui si innesta lo strumento impugnatorio specificamente prescelto, evitando, così, possibili strumentalizzazioni dei rimedi impugnatori per scopi diversi da quello della riforma del provvedimento impugnato e degli effetti penalistici che ne conseguono.

2. All'odierna pronunzia non consegue condanna al pagamento delle spese processuali e ll'ammenda, dal momento che trova applicazione il principio di diritto secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla declaratoria di inammissibilità non seguono né la condanna alle spese processuali né quella al pagamento della sanzione pecuniaria, non essendo configurabile un'ipotesi di soccombenza (Sez.

U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168; Sez.

U n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez.

U, Ordinanza n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 27230

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata quanto alle esigenze cautelari; lette le conclusioni degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso, pur facendo presente e documentando che, nelle more, il Giudice per le indagini preliminari aveva revocato la misura cautelare applicata. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza impugnata è stata emessa 1'11 maggio 2023 dal Tribunale del riesame di Roma, che ha riformato parzialmente l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri che aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari a [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti tenente Colonnello dell'[OSCURATO:PERSONA]. La riforma è consistita nell'annullamento dell'ordinanza genetica quanto ad alcune contestazioni di cui agli artt. 353 e 356 cod. pen. (capi 13 e 17), ferma restando la gravità indiziaria per altre due condotte di falso ideologico (Capi 14 e 16). Le condotte provvisoriamente ascritte all'indagato attengono alle sue attività come direttore dei lavori presso il 208 servizio tecnico infrastrutturale distaccato di Pratica di mare e riguardano due appalti, il primo, che ha dato luogo all'incolpazione di cui al capo 14) e il secondo, da cui è scaturito l'addebito sub capo 16). L'addebito di cui al capo 14, in particolare, attiene ad una serie di atti concernenti l'affidamento del lavoro di demolizione e ricostruzione di strutture da dismettere presso l'Aeroporto militare di Pratica di mare, procedura che si sarebbe svolta dopo l'effettiva realizzazione dei lavori. Analoga anomalia contraddistingue l'addebito di cui al capo 16, che riguarda la falsità degli atti concernenti la procedura di affidamento diretto alla s.r.l. "SGM70" dei lavori di riqualificazione della pista di volo. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato a mezzo dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta mancanza di autonoma valutazione e denunzia che la motivazione del Giudice per le indagini preliminari sulla gravità indiziaria concernente il reato predetto coincida letteralmente con quella del pubblico ministero e, per dimostrarlo, riporta lo stralcio dell'una e dell'altra. Il Tribunale del riesame avrebbe quindi errato nel disattendere il corrispondente motivo di riesame e sbagliata sarebbe l'argomentazione che fa leva, a dimostrazione dell'esistenza di un'autonoma valutazione, sul parziale rigetto della richiesta per alcuni capi di imputazione. Ne consegue che l'assenza di motivazione non poteva essere ripianata dal Tribunale del riesame. 2.2. Il secondo motivo di ricorso attiene sempre al capo 14 e questa volta lamenta omessa motivazione, nel provvedimento impugnato, in punto di gravità indiziaria. 2.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia mancanza di autonoma valutazione quanto al reato di cui al capo 16 e, anche in questo caso, riporta un passaggio dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che replicherebbe la richiesta della parte pubblica e sviluppa argomentazioni sovrapponibili a quelle del primo motivo di ricorso. 2.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta omessa motivazione quanto al reato di cui al capo 16.2.5. Il quinto motivo di ricorso lamenta assenza di autonoma valutazione in punto di esigenze cautelari, il cui giudizio sarebbe stato affidato a considerazioni omnibus e fondato su due parametri — la reiterazione dei reati per più anni e l'esistenza di rapporti collusivi con gli imprenditori — che non potevano valere per Picarella, che, al netto del ridimensionamento del quadro indiziario riconosciuto sia dallo stesso Giudice per le indagini preliminari che dal Tribunale del riesame, risponde solo di due reati commessi nel giro di pochi mesi e non aveva nessun rapporto con gli imprenditori coinvolti. Il Tribunale del riesame aveva respinto la corrispondente doglianza sul punto adoperando la medesima motivazione che aveva speso nell'ordinanza di parziale annullamento per il coindagato [OSCURATO:PERSONA]. La scelta argomentativa del Giudice per le indagini preliminari aveva reso impossibile l'esercizio del diritto di difesa dinanzi al Tribunale del riesame. 2.6. Il sesto motivo di ricorso denunzia mancanza di motivazione circa il requisito dell'attualità delle esigenze cautelari. L'ultimo fatto risale al 25 febbraio 2020 e, nei due anni passati da tale data, pur continuando a svolgere la medesima funzione, all'indagato non era stato mosso alcun addebito amministrativo, civile o penale. 2.7. Il settimo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto al vaglio sull'attualità della misura cautelare. Dopo aver riportato un ampio tratto dell'ordinanza del Tribunale del riesame sul punto e dell'interrogatorio di garanzia, il ricorrente sostiene la fallacia della prima in quanto non vi sarebbe la spregiudicatezza ritenuta dal Tribunale del riesame. La proposizione secondo cui non poteva escludersi che Picarella avesse inquinato i lavori a monte era solo una supposizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 1. La difesa del ricorrente, nelle memorie depositate in vista dell'odierna udienza, ha rappresentato e documentato che la misura cautelare interdittiva applicata all'indagato era stata revocata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri fin dal 28 luglio 2023 per sopravvenuta carenza di esigenze cautelari. Ciò comporta il venir meno dell'interesse dell'indagato alla decisione sul ricorso. 1.1. A sostegno della conclusione anzidetta, il Collegio ricorda che la sussistenza dell'interesse a dolersi, in cassazione, dell'applicazione di una misura interdittiva che non sia più in esecuzione al momento della decisione del giudice di legittimità è questione già affrontata da questa Corte e risolta in termini negativi. Si è condivisibilmente sostenuto, infatti, che, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 405, comma 1-bis, cod. proc. pen., non permane l'interesse dell'indagato a ricorrere per l'annullamento di provvedimenti applicativi di misure cautelari interdittive che medio tempore siano stati revocati o siano divenuti inefficaci, in quanto alle misure interdittive non si estende l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, la cui sola prospettiva giustifica la persistenza di uno specifico e concreto interesse all'impugnazione in caso di cessazione dell'operatività della misura (Sez. 5, n. 42839 del 16/05/2014, Oliani, Rv. 260761; Sez. 6, n. 9479 del 10/11/2009, dep. 2010, Barnabà, Rv. 246523; in termini, più di recente, Sez. 6- n. 46995 del 04/11/2021, Antonuccio, Rv. 282392) 1.2. Ciò posto, non può avere seguito la prospettazione difensiva per cui l'interesse permarrebbe in ragione del riverbero positivo che un'eventuale decisione di annullamento per carenza della gravità indiziaria potrebbe avere sul coevo procedimento disciplinare in corso nei confronti dell'indagato. Come sostenuto da questa Corte su questo specifico tema, infatti, l'interesse del ricorrente ad ottenere un provvedimento de libertate non è ravvisabile, in caso di avvenuta cessazione della misura cautelare, quando l'impugnazione tenda esclusivamente ad evitare conseguenze extrapenali sfavorevoli (Sez. 6, n. 26318 del 11/05/2017, Papa, Rv. 270283; Sez. 3, n. 7917 del 02/10/2014, dep. 2015, Fegatelli e altro, Rv. 262515, quest'ultima proprio in materia di procedimento disciplinare). Queste conclusioni appaiono d'altra parte coerenti con la nozione di interesse ad impugnare tratteggiata dalle Sezioni Unite di questa Corte (tra tutte, Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694). Hanno spiegato le Sezioni Unite che l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità dell'impugnazione deve contraddistinguere anche quella cautelare, deve essere connotato dai requisiti della concretezza e dell'attualità e deve sussistere non soltanto all'atto della proposizione dell'impugnazione, ma deve persistere fino al momento della decisione, perché questa possa potenzialmente avere «una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione». Ed è proprio questa definizione — a parere del Collegio quella che coglie l'essenza del concetto di interesse e che lascia escludere che possano essere utilmente perseguiti interessi extrapenali, ontologicamente estranei alla situazione giuridica sottoposta al Giudice dell'impugnazione. Come pure si legge nella sentenza Marinaj, «L'interesse ad impugnare deve essere colto nella finalità, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere lo svantaggio processuale e, quindi, il pregiudizio derivante da una decisione giudiziale ovvero deve essere individuato - il che non muta il risultato - facendo leva sul concetto positivo di utilità che la parte mira a conseguire attraverso l'esercizio del diritto di impugnazione e in coerenza logicamente con il sistema legislativo. Sono questi gli elementi qualificanti dell'interesse ad impugnare, e il criterio di misurazione dello stesso, visto sia in negativo (rimozione di un pregiudizio) che in positivo (conseguimento di una utilità), è un criterio comparativo tra dati processuali concretamente individuabili: il provvedimento impugnato e quello che il giudice ad quem potrebbe emanare in accoglimento dell'impugnazione». L'interesse della parte, quindi, non può muoversi al di là della corrispondenza tra provvedimento impugnato e provvedimento cui l'impugnante ambisce, corrispondenza che ne costituisce il limite, il che esclude qualsiasi interpretazione che espanda il concetto di interesse fino a ricomprendervi finalità estranee al procedimento penale in cui si innesta lo strumento impugnatorio specificamente prescelto, evitando, così, possibili strumentalizzazioni dei rimedi impugnatori per scopi diversi da quello della riforma del provvedimento impugnato e degli effetti penalistici che ne conseguono. 2. All'odierna pronunzia non consegue condanna al pagamento delle spese processuali e ll'ammenda, dal momento che trova applicazione il principio di diritto secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla declaratoria di inammissibilità non seguono né la condanna alle spese processuali né quella al pagamento della sanzione pecuniaria, non essendo configurabile un'ipotesi di soccombenza (Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168; Sez. U n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. U, Ordinanza n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 27230
Sentenza Cassazione n. 51491/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris