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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 ottobre 1965

Cassazione n. 42091/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/10/1965 avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] udito iL4lTensore Motivi della decisione

1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 7/11/19, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Palermo, con cui il predetto Rosati era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato (artt. 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen.), commesso in Cinisi il 26/11/2011 e condannato alla pena ritenuta di giustizia.

L'imputato, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione lamentando violazione dell'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; erronea applicazione della norma che prescrive l'enunciazione specifica dei motivi d'impugnazione con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dall'imputato, la Corte di merito non avrebbe tenuto conto del dettato normativo riguardante i requisiti di forma e di contenuto del mezzo d'impugnazione e si sarebbe discostata dai principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità.

Nell'atto di appello si era messo in rilievo, con riferimento al profilo della responsabilità dell'imputato, la necessità di procedere ad un accertamento che desse conto della capacità tecnica dell'imputato di provvedere alla realizzazione dell'allacciamento abusivo.

Si era poi evidenziato come non si fosse raggiunta la prova certa che il locale servito dall'energia elettrica abusivamente prelevata fosse in uso al Rosati.

Sul piano del trattamento sanzionatorio, nell'atto di appello si era invocata la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4) cod. pen., richiamando il principio in base al quale il danno patrimoniale, in caso di furto, deve essere valutato in relazione al valore della cosa e al danno cagionato alla persona offesa, danno che, nel presente caso, era stato di modesta entità, atteso l'avvenuto integrale risarcimento da parte dell'imputato.

La Corte d'appello, lungi dall'esprimere un giudizio sull'aspecificità dei motivi di gravame, avrebbe anticipato un giudizio di manifesta infondatezza delle censure difensive, incorrendo nella violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. e pervenendo alla erronea conclusione di ritenere inammissibile l'appello proposto.

2. Il P.G., nel rassegnare conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. 137/2020, ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità il ricorso. 7 Ip

3. Ricorrono le condizioni per dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Il ricorso non è inammissibile nella parte in cui si duole della ritenuta aspecificità del motivo riguardante l'invocata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.

Come affermato da questa Corte, nella sua più autorevole composizione, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultino esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268822).

Orbene, alla luce di quanto argomentato dalla Corte di merito e, tenuto conto delle censure sviluppate nell'atto di appello, non può ritenersi che il motivo in questione, per come prospettato, sia affetto da genericità (la difesa aveva posto in evidenza, nell'invocare l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. che il ricorrente aveva provveduto a risarcire il danno, adducendo tale circostanza a sostegno).

Ebbene, la manifesta infondatezza di un motivo di gravame - da non confondere con l'aspecificità - non consente di addivenire alla inammissibilità dell'appello.

Tutto ciò premesso deve rilevarsi come sia ampiamente maturato il termine massimo di prescrizione del reato (pari ad anni sette e mesi sei).

Attesa l'assenza di cause di sospensione della prescrizione il reato risulta estinto alla data del 26/5/2019.

E' il caso di aggiungere che risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa, proprio in considerazione della intervenuta estinzione del reato.

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto-reato e la estraneità ad esso della imputato.

4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato ascritto al ricorrente estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma il 1,3 ottobre 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/10/1965 avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] udito iL4lTensore Motivi della decisione 1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 7/11/19, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Palermo, con cui il predetto Rosati era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato (artt. 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen.), commesso in Cinisi il 26/11/2011 e condannato alla pena ritenuta di giustizia. L'imputato, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione lamentando violazione dell'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; erronea applicazione della norma che prescrive l'enunciazione specifica dei motivi d'impugnazione con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dall'imputato, la Corte di merito non avrebbe tenuto conto del dettato normativo riguardante i requisiti di forma e di contenuto del mezzo d'impugnazione e si sarebbe discostata dai principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità. Nell'atto di appello si era messo in rilievo, con riferimento al profilo della responsabilità dell'imputato, la necessità di procedere ad un accertamento che desse conto della capacità tecnica dell'imputato di provvedere alla realizzazione dell'allacciamento abusivo. Si era poi evidenziato come non si fosse raggiunta la prova certa che il locale servito dall'energia elettrica abusivamente prelevata fosse in uso al Rosati. Sul piano del trattamento sanzionatorio, nell'atto di appello si era invocata la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4) cod. pen., richiamando il principio in base al quale il danno patrimoniale, in caso di furto, deve essere valutato in relazione al valore della cosa e al danno cagionato alla persona offesa, danno che, nel presente caso, era stato di modesta entità, atteso l'avvenuto integrale risarcimento da parte dell'imputato. La Corte d'appello, lungi dall'esprimere un giudizio sull'aspecificità dei motivi di gravame, avrebbe anticipato un giudizio di manifesta infondatezza delle censure difensive, incorrendo nella violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. e pervenendo alla erronea conclusione di ritenere inammissibile l'appello proposto. 2. Il P.G., nel rassegnare conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. 137/2020, ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità il ricorso. 7 Ip 3. Ricorrono le condizioni per dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Il ricorso non è inammissibile nella parte in cui si duole della ritenuta aspecificità del motivo riguardante l'invocata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. Come affermato da questa Corte, nella sua più autorevole composizione, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultino esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268822). Orbene, alla luce di quanto argomentato dalla Corte di merito e, tenuto conto delle censure sviluppate nell'atto di appello, non può ritenersi che il motivo in questione, per come prospettato, sia affetto da genericità (la difesa aveva posto in evidenza, nell'invocare l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. che il ricorrente aveva provveduto a risarcire il danno, adducendo tale circostanza a sostegno). Ebbene, la manifesta infondatezza di un motivo di gravame - da non confondere con l'aspecificità - non consente di addivenire alla inammissibilità dell'appello. Tutto ciò premesso deve rilevarsi come sia ampiamente maturato il termine massimo di prescrizione del reato (pari ad anni sette e mesi sei). Attesa l'assenza di cause di sospensione della prescrizione il reato risulta estinto alla data del 26/5/2019. E' il caso di aggiungere che risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa, proprio in considerazione della intervenuta estinzione del reato. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto-reato e la estraneità ad esso della imputato. 4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato ascritto al ricorrente estinto per intervenuta prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 1,3 ottobre 2021
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