CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03340/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la sentenza del 19 settembre 2016 del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di diffamazione e lo aveva condannato alla pena di giustizia, nonché al risarcimento del danno, liquidato in sentenza, in favore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile. In particolare, il Tribunale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere il reato estinto per prescrizione e, ritenuto fondato # l'appello dell'imputato, ha altresì revocato le statuizioni civili. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 595 e 51 cod. pen. Perché potesse operare la scriminante del diritto di critica era necessario che i fatti narrati fossero veri e comunque la Guardia di finanza non era competente a conoscere di illeciti disciplinari dell'avvocato, cosicché la giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata non era pertinente. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della illogicità della motivazione, in quanto dall'istruttoria era emerso che l'esposto dell'imputato era stato portato a conoscenza di più persone. 3. È pervenuto a questa Corte di cassazione il certificato di morte dell'imputato, deceduto il giorno 1 agosto 2022. 4. La morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384; Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790; Sez. 1, n. 11856 del 06/10/1995, Torri, Rv. 203241). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputa