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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 settembre 2026

Cassazione n. 25437/2026

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o Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 (Pec: [OSCURATO:EMAIL]);Numero registro generale 10816/2020Numero sezionale 231/2026Numero di raccolta generale 25437/2026Data pubblicazione 16/09/2026– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresen-tante p.t.;– intimata –nonchéAGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore protempore;– intimata –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazion.5014/10/2019, non notificata.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Udite le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero in persona delSostituto [OSCURATO:PERSONA], nel sensodell'accoglimento del ricorso.Udito per l’Avvocatura dello Stato l’Avv. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ve-niva rigettato sia l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entratesia l’appello incidentale della società [OSCURATO:SOCIETA]., ora in fallimento,contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roman.17686/5/17.

Con tale decisione veniva annullata la cartella di paga-mento n. 09720140071384067 emessa a seguito del controllo auto-matizzato della dichiarazione per IVA relativa al periodo di imposta2009.Numero registro generale 10816/2020Numero sezionale 231/2026Numero di raccolta generale 25437/2026Data pubblicazione 16/09/20262. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. veniva indirizzata la cartella di pagamentoquale coobbligata solidale con la [OSCURATO:SOCIETA]., responsabilità solidalederivante dall'avvenuta scissione in data 2 agosto 2012 della societàda ultimo menzionata con trasferimento del patrimonio in favore di“Società per l'Ingegneria d'[OSCURATO:SOCIETA].” e dalla successiva fusioneper incorporazione della suddetta società nella [OSCURATO:SOCIETA]..3.

La debitrice principale [OSCURATO:SOCIETA]. era stata destinataria di una co-municazione di irregolarità del modello Unico per l’anno di imposta2009, e aveva avuto accesso al pagamento dilazionato dell’importo ri-chiesto in tale comunicazione, ma poi nel 2013 aveva omesso il versa-mento del pagamento dilazionato a partire dalla sesta rata.

La cartellarichiedeva il pagamento integrale di quanto dovuto dalla debitrice prin-cipale, sul presupposto della decadenza di quest’ultima società dal be-neficio della dilazione, ed era stata impugnata con due distinti ricorsisia dalla debitrice principale sia dalla debitrice solidale.4.

Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso nei confronti della con-tribuente per le medesime ragioni per le quali, con sentenza n.1286/2016, la CTR aveva accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]..La decisione veniva confermata in appello sulla base di una dupliceratio decidendi: da un lato, perché la cartella era ritenuta priva di ade-guata motivazione.

Dall’altro, perché, anteriormente alla notifica dellacartella di pagamento, non risultava notificato alcun avviso che potesseconsentire di verificare l'an ed il quantum della pretesa impositiva, an-che sotto il profilo delle sanzioni e degli interessi richiesti.5.

Avverso la decisione propone ricorso l’Agenzia delle entrate, affidatoa due motivi, che illustra con memoria ex art.378 cod. proc. civ..

Lacontribuente e l’agente della riscossione non hanno svolto difese.

Lacontroversia è stata dimessa alla pubblica udienza con ordinanza inter-locutoria.

La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta.Numero registro generale 10816/2020Numero sezionale 231/2026Numero di raccolta generale 25437/2026Data pubblicazione 16/09/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In primo luogo va dato atto della richiesta di riunione del presenteprocesso con quello iscritto all’RGN 23820/2016 relativo alla medesimacartella impugnata dalla debitrice principale, che non è possibile acco-gliere in quanto il ricorso è stato già deciso con ordinanzan.19893/2023 di cassazione con rinvio.2.

In via pregiudiziale, il Collegio osserva che la società è stata dichia-rata fallita il 22.3.2019 dal Tribunale di Brindisi, anteriormente allasentenza di appello impugnata, pronunciata il 15.7.2019 e depositatasolo in data 12.9.2019.Al proposito si rammenta che, per condivisa interpretazione di questaCorte (cfr. ad es.

Cass. 34867 del 2022 e giurisprudenza ivi citata), lenorme sull'interruzione del processo sono rivolte a tutelare la parte neicui confronti si sia verificato l'evento interruttivo e, pertanto, nel casodi unico processo con pluralità di parti, soltanto quella che dall'eventopuò essere pregiudicata può̀ far valere l'irregolare prosecuzione delgiudizio, non le altre parti, le quali nessun pregiudizio risentono dall'o-messa interruzione del processo.

Ad esempio, in applicazione del prin-cipio, la Cassazione (v.

Cass. n.18804 del 2021) ha dichiarato inam-missibile la censura con cui una parte diversa da quella dichiarata fallitanel corso del giudizio d'appello aveva denunciato la nullità della deci-sione, assunta dalla Corte di merito nonostante l'automatica interru-zione del processo derivante dall’evento interruttivo.Inoltre, con specifico riferimento al processo tributario, è stato recen-temente affermato (cfr. Cass. n. 3971 del 2026) che se, per la gene-ralità̀ delle controversie che possono essere riassunte a seguito dell’in-terruzione determinata dal fallimento, vale il principio per cui il relativotermine decorre, attesa la riferita natura automatica dell’effettoNumero registro generale 10816/2020Numero sezionale 231/2026Numero di raccolta generale 25437/2026Data pubblicazione 16/09/2026dell’apertura della procedura concorsuale sul processo – senza, dun-que, che occorra un’apposita dichiarazione dell’evento stesso da partedel soggetto interessato – dalla data in cui la parte ne abbia avutoconoscenza, come stabilito da Corte Cost. n. 17 del 2010 e poi da Cass.sez. un., n. 12154/2021, così non è per il caso dell’interruzione pro-dottasi nel processo tributario.A tale linea interpretativa dev’essere data ulteriore continuità anchenel caso di specie.

Infatti, va tenuto del fatto che l’art. 43, comma 2,d.lgs. n. 546/1992, nella sua formulazione applicabile ratione temporis,stabilisce che il termine della riassunzione decorre «da quando è statadichiarata l’interruzione».

La norma, quindi, è di generale applicazioneper tutte le controversie tributarie, non interferisce sulla natura auto-matica o meno della causa d’interruzione, né in particolare con quantostabilito in proposito dalla legge fallimentare, ma semplicemente dettauna regola, essa sì speciale per il processo in esame, che disciplina ildies a quo del termine per riassumere.

Disciplina che senz’altro imponein ogni caso al giudice tributario di rilevare con espresso provvedimentol’intervenuta interruzione del processo a seguito del fallimento, fermirestando, si ripete, gli effetti fin dalla data del verificarsi dell’evento (inquesti termini, v.

Cass. n. 22967/2025).Da quanto sopra ricostruito in diritto emerge che, benché la dichiara-zione di fallimento produca effetto automatico, di modo che gli atti suc-cessivamente compiuti sono nulli, si tratta pur sempre di nullità relativache può essere eccepita dalla parte tutelata, ossia dalla fallita che, nelcaso in esame, non ha eccepito alcunché, né davanti al giudice d’ap-pello sollevando la questione anteriormente all’incameramento dellacausa per la decisione, né davanti alla Cassazione, essendo rimastaintimata.

Deve pertanto procedersi oltre.Numero registro generale 10816/2020Numero sezionale 231/2026Numero di raccolta generale 25437/2026Data pubblicazione 16/09/20263.

Con il primo motivo di ricorso, ex art. 360, primo comma, n.3, cod.proc. civ., l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.36 bis, d.P.R. 600/1973, 54 bis, d.P.R. 633/72, 1292 cod. civ. da partedella sentenza impugnata, nel capo in cui afferma che, anteriormentealla cartella di pagamento, non risultava notificato alcun previo avvisoo comunicazione anche bonaria che potesse consentire di verificare l'ane il quantum della pretesa impositiva, anche sotto il profilo delle san-zioni e degli interessi richiesti.4.

Il secondo motivo dell’Agenzia, in relazione all’art.360, primocomma, n.3, cod. proc. civ., prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 25, d.P.R. 602/1973, e 7, l. 212/2000, da parte del giudiced’appello, nella parte in cui ha stabilito che la cartella sarebbe statapriva di adeguata motivazione.L’Agenzia indica in ricorso, e insiste nella memoria illustrativa, che ladecisione impugnata si fonda, sotto il profilo motivazionale, su un du-plice errore di diritto.

Da un lato, il giudice avrebbe erroneamente pre-teso che la cartella fosse assistita da una motivazione autonoma, ana-litica e autosufficiente, anche in presenza di una pretesa già compiuta-mente definita attraverso la comunicazione di irregolarità notificataall’originario debitore e da questi accettata mediante rateizzazione.Dall’altro lato, ha ritenuto che la cartella non consentisse la verificadell’an e del quantum della pretesa, segnatamente con riferimento asanzioni ed interessi.5.

I due motivi devono essere trattati congiunta, perché connessi traloro, in quanto la contestazione della motivazione della cartella, anchecon riferimento all’imposta oltre agli accessori (cfr. p.2 sentenza impu-gnata: «lamenta l’appellante i seguenti motivi di gravame: la CTP (…)ha erroneamente ritenuto che non risulta esser stato notificato alla ap-pellata alcun avviso precedente alla cartella, tale da consentire (…) ilNumero registro generale 10816/2020Numero sezionale 231/2026Numero di raccolta generale 25437/2026Data pubblicazione 16/09/2026calcolo dell’esattezza delle somme richieste a titolo di imposta, sanzionied interessi»), si intreccia con quella della controversa necessità di pre-via interlocuzione nei confronti della contribuente, beneficiaria dellascissione, tramite avviso o comunicazione anteriore alla notifica dellacartella.

I motivi sono fondati, nei termini che seguono.5.1.

Viene impugnano il seguente capo della sentenza: «L'appello prin-cipale dell'Ufficio, pur se ammissibile, non merita comunque accogli-mento, avendo la gravata sentenza della CTP correttamente valutatoche, in relazione al contenzioso intercorso con la [OSCURATO:SOCIETA], è giàintervenuta questa CTR con la sentenza 1286/2016.

Sentenza che haconfermato l’accoglimento del ricorso introduttivo presentato da taleultima società atteso che rispetto alla cartella di pagamento non risul-tava in precedenza notificato alcun avviso che potesse consentire diverificare l'an ed il quantum della pretesa impositiva, anche sotto ilprofilo delle sanzioni e degli interessi richiesti.

Al riguardo deve aggiun-gersi che, come affermato dallo stesso Ufficio, la [OSCURATO:SOCIETA] era desti-nataria della citata cartella nella sua qualità di debitore principale men-tre la odierna appellata [OSCURATO:SOCIETA]. risulta responsabile in solido e, quindi,in via meramente sussidiaria”.

Di conseguenza, non può non condivi-dersi quanto valutato dal primo giudice, e cioè che le ragioni espressecirca la mancanza di una adeguata motivazione dell'atto impositivoemesso nei confronti del debitore principale, sono ancor più consistentinei confronti della società obbligata in solido.

Se, infatti, è da ritenersisussistente l'obbligo di una adeguata motivazione dell'atto impositivorivolto contro il debitore principale, onde consentirgli la più ampia ve-rifica della situazione debitoria, tanto più tale obbligo è da sottolinearsinei confronti del debitore secondario».Numero registro generale 10816/2020Numero sezionale 231/2026Numero di raccolta generale 25437/2026Data pubblicazione 16/09/20266.

In linea generale, allorquando la cartella di pagamento alla base delprocesso non deriva semplicemente dal controllo automatico sulla di-chiarazione, bensì trae origine dalla decadenza dalla rateizzazione ini-zialmente concessa dall’Amministrazione in sede di accertamento conadesione, l’art. 3 bis del d.lgs. n.462 del 1997 rubricato “Rateazionedelle somme dovute”, nel testo applicabile ratione temporis, disponeche il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la deca-denza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e san-zioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo.

È cosìprevista l’immediata iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolodi imposta, interessi e sanzioni e, quindi, la notifica della cartella dipagamento, senza alcun ulteriore adempimento.7.

Tuttavia, ha rilievo e in parte distingue la presente fattispecie il fattoche la controricorrente risponde dell’obbligazione tributaria anche senon è lei ad essere l’autrice della dichiarazione per il 2009 oggetto dicontrollo automatizzato, né è il soggetto incorso nel 2013 in decadenzadalla rateizzazione concessa dopo la comunicazione di irregolarità, enemmeno risponde quale mera garante e coobbligata solidale del sog-getto autore e originariamente obbligato, bensì quale successore dellaSopin S.r.l., la quale ha realizzato la dichiarazione 2009, si è scissa indata 2 agosto 2012 con trasferimento del patrimonio nella Società perl'Ingegneria d'[OSCURATO:SOCIETA]. e successiva fusione per incorporazionedi quest'ultima nella [OSCURATO:SOCIETA]., ed è incorsa in decadenza peromesso versamento della sesta rata scaduta il 2.4.2013 (cfr. p.6 ri-corso).7.1.

Rilevante per governare la fattispecie è l’intervento della Corte digiustizia che, con la sentenza 29 luglio 2024 nella causa C-713/22,LivaNova, ha fornito chiarimenti significativi in tema di scissione me-Numero registro generale 10816/2020Numero sezionale 231/2026Numero di raccolta generale 25437/2026Data pubblicazione 16/09/2026diante costituzione di nuove società e sulle ricadute circa la responsa-bilità solidale di tali nuove società per il passivo derivante da compor-tamenti della società scissa antecedenti a detta scissione.La giurisprudenza unionale ha confermato che il debito IVA sorge di-rettamente dal compimento delle operazioni imponibili, sicché la ma-turazione dell’obbligazione va individuata in relazione al momento dieffettuazione delle operazioni imponibili.

Ne consegue che, ove sianoanteriori alla scissione, attraggono la responsabilità solidale della be-neficiaria (cfr. Cass. n. 15477 del 2022).7.2.

Il debito tributario sorge in capo alla beneficiaria quale effetto le-gale dell’operazione straordinaria, non trattandosi di una obbligazionevolontaria.

Non rileva, ai fini dell’esclusione della responsabilità (cfr.Cass. n. 8367 del 2026), neppure la consapevolezza soggettiva dellabeneficiaria della scissione, la quale, per effetto dell’operazione, ricopreex lege la posizione di coobbligata.La responsabilità solidale della beneficiaria si estende a qualsiasi ele-mento del patrimonio passivo della scissa, anche indeterminato o ac-certato successivamente, purché sia riconducibile a fatti anteriori allascissione.7.3.

Cass. n. 6675 del 2025 facendo applicazione inter partes dell’in-terpretazione pregiudiziale fornita dalla Corte di Giustizia UE LivaNova,ha affermato che la responsabilità solidale delle società beneficiarie siapplica non solo agli elementi di natura determinata del patrimoniopassivo, ma anche a quelli di natura indeterminata, purché essi deri-vino da comportamenti della società scissa antecedenti all'operazionedi scissione.Siffatta conclusione si evince dalla lettura dell’undicesimo considerandodella Direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva), il quale mira ad assicurarela certezza del diritto sia nei rapporti fra le società partecipanti allaNumero registro generale 10816/2020Numero sezionale 231/2026Numero di raccolta generale 25437/2026Data pubblicazione 16/09/2026scissione, sia nei rapporti fra queste ed i terzi nonché tra gli azionistidi tali società.

Inoltre, la nozione di “terzi” utilizzata nei considerandoquinto e undicesimo della sesta direttiva 82/891 è più ampia di quella,utilizzata nell'ottavo considerando della medesima direttiva, di “credi-tori, obbligazionisti o no, ed i portatori di altri titoli delle società parte-cipanti alla scissione”, tenendo presente che tali creditori e tali porta-tori di altri titoli costituiscono l'oggetto di talune misure specifiche ditutela previste, segnatamente, agli articoli 12 e 13 della sesta direttivasopra citata (cfr.

CGUE 5 marzo 2015, C-343/13, Modelo ContinenteHipermercados, punto 31 e la citata dalla sentenza LivaNova, punti 67-69).

In applicazione di siffatta interpretazione la Corte di cassazione(Cass. n. 6675 del 2025 cit.) ha deciso una fattispecie nella quale, almomento della scissione non si sapeva ancora che costi di bonifica diterreni dovevano essere pagati, e ha egualmente ritenuto che la re-sponsabilità solidale della beneficiaria si estendesse a queste poste.

Nelcaso di scissione totale si è aggiunto che è illegittimo l'avviso di accer-tamento emesso nei confronti della società scissa per obblighi tributaririferibili a periodi d'imposta anteriori alla data dalla quale l'operazioneha avuto effetto, dovendo l'accertamento essere svolto, ai sensidell'art. 173, comma 13, del d.P.R. n. 917 del 1986, nei confronti dellasocietà beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione (v.Cass. n. 5766 del 2026).In materia tributaria, per un caso relativo ad una comunicazione pre-ventiva di iscrizione ipotecaria, non preceduta da avviso di accerta-mento alla beneficiaria in caso di scissione parziale, anche con riguardoalla giurisprudenza unionale, si veda la già citata Cass. n. 8367 del2026.8.

Tale linea interpretativa in diritto, mutatis mutandis, dev’essere ap-plicata anche all’obbligazione di pagamento dell’IVA in forza di cartellaNumero registro generale 10816/2020Numero sezionale 231/2026Numero di raccolta generale 25437/2026Data pubblicazione 16/09/2026emessa direttamente in capo alla beneficiaria, in relazione ad opera-zioni economiche poste in essere dalla scissa anteriormente alla scis-sione, di cui risponde la beneficiaria tenuto anche conto che l’impostaarmonizzata non può essere assoggettata a un regime di tutela menoampia per l’erario (v.

Cass. n. 24037 del 2025).L’erario, creditore della scissa, accresce le proprie garanzie rispetto aquelle dei creditori della scissa apprestate dal codice civile, sia in rela-zione alle imposte dirette, sia all'IVA, sia alla disciplina sanzionatoria(cfr. Cass. n. 20826 del 2020; Corte cost. n. 90 del 2018; Cass. n.21016 del 2020).8.1.

Se ne ricava il principio di diritto secondo il quale, ai fini dell’ob-bligazione tributaria, che ciò che conta è che i fatti genetici dell’obbli-gazione tributaria siano anteriori alla scissione, senza che abbia rilievose la beneficiaria ne sia a conoscenza, poiché derivano da comporta-menti e obblighi assunti dalla società scissa con l’erario antecedente-mente all'operazione di scissione, di cui risponde la beneficiaria qualeeffetto legale dell’operazione straordinaria, non trattandosi di una ob-bligazione volontaria.Perciò, non è necessario che la beneficiaria riceva anteriormente l’av-viso di accertamento o l’avviso bonario.9.

Sulla base della ricostruzione che precede, la prima censura in disa-mina è fondata in quanto non era necessario nel caso notificare allacontribuente alcun atto prodromico, benché non fosse l’autrice delladichiarazione per il 2009 oggetto di controllo automatizzato, né il sog-getto incorso nella decadenza del 2013 dalla rateizzazione concessaalla scissa dopo la comunicazione di irregolarità, essendo sufficiente lasua qualità di successore e beneficiaria della scissa e che il fatto gene-tico dell’obbligazione tributaria è anteriore alla scissione della Sopin indata 2 agosto 2012, con trasferimento del patrimonio nella Società perNumero registro generale 10816/2020Numero sezionale 231/2026Numero di raccolta generale 25437/2026Data pubblicazione 16/09/2026l'Ingegneria d'[OSCURATO:SOCIETA]. e successiva fusione per incorporazionedi quest'ultima nella [OSCURATO:SOCIETA]..10.

È altresì fondato il secondo mezzo di impugnazione.

Resta fermoche, quanto alla motivazione circa l’imposta, non può essere utilmentecontestata la sussistenza dell’importo dovuto a titolo di debito di impo-sta, anche se l’omesso versamento del rateo dovuto da parte della ori-ginaria debitrice è occorso nel 2013, successivamente alla scissione del2012, in quanto l’obbligazione solidale di versamento dei ratei discendein capo alla beneficiaria dal fatto stesso dell’operazione straordinaria,e quindi la contribuente è da ritenere a conoscenza di quanto comples-sivamente dovuto dalla scissa.

La comunicazione d’irregolarità, si rife-risce in ricorso, risulta difatti consegnata alla scissa in data 10.11.2011,in esito al controllo automatizzato della dichiarazione per il 2009 e,sulla base del ricorso e della sentenza – la società è intimata nel pre-sente grado di giudizio -, non risulta sia stato contestato nei gradi dimerito, ed è quindi antecedente alla scissione, laddove l’art. 2506-biscod. civ., nel disciplinare il progetto di scissione, specifica che essodeve dar conto degli elementi del passivo.

D’altronde, non può dubi-tarsi del fatto che la società beneficiaria della scissione avesse la pos-sibilità di acquisire, tramite i propri organi, piena conoscenza della si-tuazione debitoria della società scissa, ivi comprese le pendenze tribu-tarie (da ultimo, in termini, cfr. Cass. n. 23171 del 2026).

E non vi èdubbio che in tale sfera di conoscenza rientrino anche le pendenze tri-butarie già contestate alla società scissa con la comunicazione d’irre-golarità.

Da ciò consegue come - per effetto sia del suddetto ruolo par-tecipativo ed informativo, sia della ordinaria conoscenza della situa-zione debitoria acquisita o acquisibile dalla società beneficiaria - que-Numero registro generale 10816/2020Numero sezionale 231/2026Numero di raccolta generale 25437/2026Data pubblicazione 16/09/2026st'ultima possa essere richiesta del pagamento dall'amministrazione fi-nanziaria mediante la notificazione di una cartella facente riferimentoessenziale alla pretesa, quale residuata in esito alla rateazione.10.1.

Quanto agli accessori, non può valere su un piano logico l’argo-mentazione dell’Agenzia secondo la quale sarebbe sufficiente la moti-vazione contenuta nella comunicazione di irregolarità consegnata a So-pin in data 10.11.2011 e da questi accettata mediante rateizzazione,dal momento che gli accessori sono calcolati a partire dal mancato ver-samento della rata scaduta il 2.4.2013.

Il giudice del gravame dovràverificare, in sede di rinvio, se la cartella di pagamento risulta motivatacon riferimento agli ulteriori importi richiesti.Al proposito va fatta applicazione del principio di diritto affermato dalleSezioni Unite n.22281 del 2022, in base al quale in caso di iscrizione aruolo derivante da controllo automatizzato l'onere di motivazione puòconsiderarsi assolto dall'Ufficio mediante il mero richiamo alla dichia-razione medesima, ma tenuto conto che il principio di diritto delle se-zioni unite ult. cit. si riferisce al contribuente, mentre nella fattispeciela cartella è indirizzata alla obbligata in via solidale.10.2.

In riferimento al calcolo di sanzioni rileva anche, oltre alla sen-tenza delle Sezioni Unite da ultimo richiamata, quanto affermato, inrelazione alla medesima cartella, da Cass. n. 19893 del 2023, secondocui «Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determi-[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] imposta e gli interessi relativi al tributo,la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori inte-ressi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, pre-scritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, e dalla L. n. 241 del 1990, art.3, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantifica-zione dell'ulteriore importo per gli accessori.

Nel caso in cui, invece, lacartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta ilNumero registro generale 10816/2020Numero sezionale 231/2026Numero di raccolta generale 25437/2026Data pubblicazione 16/09/2026pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo dimotivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a taletitolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può ancheessere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologiae della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui ac-cedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli inte-ressi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specifica-zione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità dicalcolo».

Occorre quindi anche in questo caso che il giudice del rinvioverifichi, facendo applicazione del suddetto principio, se la cartella dipagamento risulta motivata.11.

In conclusione, il ricorso dev’essere accolto e la decisione va cas-sata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai pro-fili e per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa com-posizione, per ulteriore esame in relazione ai profili e per la liquidazionedelle spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.4.2026Il Relatore est.

La PresidentePierpaolo [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 (Pec: [OSCURATO:EMAIL]);Numero registro generale 10816/2020Numero sezionale 231/2026Numero di raccolta generale 25437/2026Data pubblicazione 16/09/2026– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresen-tante p.t.;– intimata –nonchéAGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore protempore;– intimata –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazion.5014/10/2019, non notificata.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Udite le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero in persona delSostituto [OSCURATO:PERSONA], nel sensodell'accoglimento del ricorso.Udito per l’Avvocatura dello Stato l’Avv. [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ve-niva rigettato sia l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entratesia l’appello incidentale della società [OSCURATO:SOCIETA]., ora in fallimento,contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roman.17686/5/17. Con tale decisione veniva annullata la cartella di paga-mento n. 09720140071384067 emessa a seguito del controllo auto-matizzato della dichiarazione per IVA relativa al periodo di imposta2009.Numero registro generale 10816/2020Numero sezionale 231/2026Numero di raccolta generale 25437/2026Data pubblicazione 16/09/20262. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. veniva indirizzata la cartella di pagamentoquale coobbligata solidale con la [OSCURATO:SOCIETA]., responsabilità solidalederivante dall'avvenuta scissione in data 2 agosto 2012 della societàda ultimo menzionata con trasferimento del patrimonio in favore di“Società per l'Ingegneria d'[OSCURATO:SOCIETA].” e dalla successiva fusioneper incorporazione della suddetta società nella [OSCURATO:SOCIETA]..3. La debitrice principale [OSCURATO:SOCIETA]. era stata destinataria di una co-municazione di irregolarità del modello Unico per l’anno di imposta2009, e aveva avuto accesso al pagamento dilazionato dell’importo ri-chiesto in tale comunicazione, ma poi nel 2013 aveva omesso il versa-mento del pagamento dilazionato a partire dalla sesta rata. La cartellarichiedeva il pagamento integrale di quanto dovuto dalla debitrice prin-cipale, sul presupposto della decadenza di quest’ultima società dal be-neficio della dilazione, ed era stata impugnata con due distinti ricorsisia dalla debitrice principale sia dalla debitrice solidale.4. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso nei confronti della con-tribuente per le medesime ragioni per le quali, con sentenza n.1286/2016, la CTR aveva accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]..La decisione veniva confermata in appello sulla base di una dupliceratio decidendi: da un lato, perché la cartella era ritenuta priva di ade-guata motivazione. Dall’altro, perché, anteriormente alla notifica dellacartella di pagamento, non risultava notificato alcun avviso che potesseconsentire di verificare l'an ed il quantum della pretesa impositiva, an-che sotto il profilo delle sanzioni e degli interessi richiesti.5. Avverso la decisione propone ricorso l’Agenzia delle entrate, affidatoa due motivi, che illustra con memoria ex art.378 cod. proc. civ.. Lacontribuente e l’agente della riscossione non hanno svolto difese. Lacontroversia è stata dimessa alla pubblica udienza con ordinanza inter-locutoria. La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta.Numero registro generale 10816/2020Numero sezionale 231/2026Numero di raccolta generale 25437/2026Data pubblicazione 16/09/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. In primo luogo va dato atto della richiesta di riunione del presenteprocesso con quello iscritto all’RGN 23820/2016 relativo alla medesimacartella impugnata dalla debitrice principale, che non è possibile acco-gliere in quanto il ricorso è stato già deciso con ordinanzan.19893/2023 di cassazione con rinvio.2. In via pregiudiziale, il Collegio osserva che la società è stata dichia-rata fallita il 22.3.2019 dal Tribunale di Brindisi, anteriormente allasentenza di appello impugnata, pronunciata il 15.7.2019 e depositatasolo in data 12.9.2019.Al proposito si rammenta che, per condivisa interpretazione di questaCorte (cfr. ad es. Cass. 34867 del 2022 e giurisprudenza ivi citata), lenorme sull'interruzione del processo sono rivolte a tutelare la parte neicui confronti si sia verificato l'evento interruttivo e, pertanto, nel casodi unico processo con pluralità di parti, soltanto quella che dall'eventopuò essere pregiudicata può̀ far valere l'irregolare prosecuzione delgiudizio, non le altre parti, le quali nessun pregiudizio risentono dall'o-messa interruzione del processo. Ad esempio, in applicazione del prin-cipio, la Cassazione (v. Cass. n.18804 del 2021) ha dichiarato inam-missibile la censura con cui una parte diversa da quella dichiarata fallitanel corso del giudizio d'appello aveva denunciato la nullità della deci-sione, assunta dalla Corte di merito nonostante l'automatica interru-zione del processo derivante dall’evento interruttivo.Inoltre, con specifico riferimento al processo tributario, è stato recen-temente affermato (cfr. Cass. n. 3971 del 2026) che se, per la gene-ralità̀ delle controversie che possono essere riassunte a seguito dell’in-terruzione determinata dal fallimento, vale il principio per cui il relativotermine decorre, attesa la riferita natura automatica dell’effettoNumero registro generale 10816/2020Numero sezionale 231/2026Numero di raccolta generale 25437/2026Data pubblicazione 16/09/2026dell’apertura della procedura concorsuale sul processo – senza, dun-que, che occorra un’apposita dichiarazione dell’evento stesso da partedel soggetto interessato – dalla data in cui la parte ne abbia avutoconoscenza, come stabilito da Corte Cost. n. 17 del 2010 e poi da Cass.sez. un., n. 12154/2021, così non è per il caso dell’interruzione pro-dottasi nel processo tributario.A tale linea interpretativa dev’essere data ulteriore continuità anchenel caso di specie. Infatti, va tenuto del fatto che l’art. 43, comma 2,d.lgs. n. 546/1992, nella sua formulazione applicabile ratione temporis,stabilisce che il termine della riassunzione decorre «da quando è statadichiarata l’interruzione». La norma, quindi, è di generale applicazioneper tutte le controversie tributarie, non interferisce sulla natura auto-matica o meno della causa d’interruzione, né in particolare con quantostabilito in proposito dalla legge fallimentare, ma semplicemente dettauna regola, essa sì speciale per il processo in esame, che disciplina ildies a quo del termine per riassumere. Disciplina che senz’altro imponein ogni caso al giudice tributario di rilevare con espresso provvedimentol’intervenuta interruzione del processo a seguito del fallimento, fermirestando, si ripete, gli effetti fin dalla data del verificarsi dell’evento (inquesti termini, v. Cass. n. 22967/2025).Da quanto sopra ricostruito in diritto emerge che, benché la dichiara-zione di fallimento produca effetto automatico, di modo che gli atti suc-cessivamente compiuti sono nulli, si tratta pur sempre di nullità relativache può essere eccepita dalla parte tutelata, ossia dalla fallita che, nelcaso in esame, non ha eccepito alcunché, né davanti al giudice d’ap-pello sollevando la questione anteriormente all’incameramento dellacausa per la decisione, né davanti alla Cassazione, essendo rimastaintimata. Deve pertanto procedersi oltre.Numero registro generale 10816/2020Numero sezionale 231/2026Numero di raccolta generale 25437/2026Data pubblicazione 16/09/20263. Con il primo motivo di ricorso, ex art. 360, primo comma, n.3, cod.proc. civ., l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.36 bis, d.P.R. 600/1973, 54 bis, d.P.R. 633/72, 1292 cod. civ. da partedella sentenza impugnata, nel capo in cui afferma che, anteriormentealla cartella di pagamento, non risultava notificato alcun previo avvisoo comunicazione anche bonaria che potesse consentire di verificare l'ane il quantum della pretesa impositiva, anche sotto il profilo delle san-zioni e degli interessi richiesti.4. Il secondo motivo dell’Agenzia, in relazione all’art.360, primocomma, n.3, cod. proc. civ., prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 25, d.P.R. 602/1973, e 7, l. 212/2000, da parte del giudiced’appello, nella parte in cui ha stabilito che la cartella sarebbe statapriva di adeguata motivazione.L’Agenzia indica in ricorso, e insiste nella memoria illustrativa, che ladecisione impugnata si fonda, sotto il profilo motivazionale, su un du-plice errore di diritto. Da un lato, il giudice avrebbe erroneamente pre-teso che la cartella fosse assistita da una motivazione autonoma, ana-litica e autosufficiente, anche in presenza di una pretesa già compiuta-mente definita attraverso la comunicazione di irregolarità notificataall’originario debitore e da questi accettata mediante rateizzazione.Dall’altro lato, ha ritenuto che la cartella non consentisse la verificadell’an e del quantum della pretesa, segnatamente con riferimento asanzioni ed interessi.5. I due motivi devono essere trattati congiunta, perché connessi traloro, in quanto la contestazione della motivazione della cartella, anchecon riferimento all’imposta oltre agli accessori (cfr. p.2 sentenza impu-gnata: «lamenta l’appellante i seguenti motivi di gravame: la CTP (…)ha erroneamente ritenuto che non risulta esser stato notificato alla ap-pellata alcun avviso precedente alla cartella, tale da consentire (…) ilNumero registro generale 10816/2020Numero sezionale 231/2026Numero di raccolta generale 25437/2026Data pubblicazione 16/09/2026calcolo dell’esattezza delle somme richieste a titolo di imposta, sanzionied interessi»), si intreccia con quella della controversa necessità di pre-via interlocuzione nei confronti della contribuente, beneficiaria dellascissione, tramite avviso o comunicazione anteriore alla notifica dellacartella. I motivi sono fondati, nei termini che seguono.5.1. Viene impugnano il seguente capo della sentenza: «L'appello prin-cipale dell'Ufficio, pur se ammissibile, non merita comunque accogli-mento, avendo la gravata sentenza della CTP correttamente valutatoche, in relazione al contenzioso intercorso con la [OSCURATO:SOCIETA], è giàintervenuta questa CTR con la sentenza 1286/2016. Sentenza che haconfermato l’accoglimento del ricorso introduttivo presentato da taleultima società atteso che rispetto alla cartella di pagamento non risul-tava in precedenza notificato alcun avviso che potesse consentire diverificare l'an ed il quantum della pretesa impositiva, anche sotto ilprofilo delle sanzioni e degli interessi richiesti. Al riguardo deve aggiun-gersi che, come affermato dallo stesso Ufficio, la [OSCURATO:SOCIETA] era desti-nataria della citata cartella nella sua qualità di debitore principale men-tre la odierna appellata [OSCURATO:SOCIETA]. risulta responsabile in solido e, quindi,in via meramente sussidiaria”. Di conseguenza, non può non condivi-dersi quanto valutato dal primo giudice, e cioè che le ragioni espressecirca la mancanza di una adeguata motivazione dell'atto impositivoemesso nei confronti del debitore principale, sono ancor più consistentinei confronti della società obbligata in solido. Se, infatti, è da ritenersisussistente l'obbligo di una adeguata motivazione dell'atto impositivorivolto contro il debitore principale, onde consentirgli la più ampia ve-rifica della situazione debitoria, tanto più tale obbligo è da sottolinearsinei confronti del debitore secondario».Numero registro generale 10816/2020Numero sezionale 231/2026Numero di raccolta generale 25437/2026Data pubblicazione 16/09/20266. In linea generale, allorquando la cartella di pagamento alla base delprocesso non deriva semplicemente dal controllo automatico sulla di-chiarazione, bensì trae origine dalla decadenza dalla rateizzazione ini-zialmente concessa dall’Amministrazione in sede di accertamento conadesione, l’art. 3 bis del d.lgs. n.462 del 1997 rubricato “Rateazionedelle somme dovute”, nel testo applicabile ratione temporis, disponeche il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la deca-denza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e san-zioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo. È cosìprevista l’immediata iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolodi imposta, interessi e sanzioni e, quindi, la notifica della cartella dipagamento, senza alcun ulteriore adempimento.7. Tuttavia, ha rilievo e in parte distingue la presente fattispecie il fattoche la controricorrente risponde dell’obbligazione tributaria anche senon è lei ad essere l’autrice della dichiarazione per il 2009 oggetto dicontrollo automatizzato, né è il soggetto incorso nel 2013 in decadenzadalla rateizzazione concessa dopo la comunicazione di irregolarità, enemmeno risponde quale mera garante e coobbligata solidale del sog-getto autore e originariamente obbligato, bensì quale successore dellaSopin S.r.l., la quale ha realizzato la dichiarazione 2009, si è scissa indata 2 agosto 2012 con trasferimento del patrimonio nella Società perl'Ingegneria d'[OSCURATO:SOCIETA]. e successiva fusione per incorporazionedi quest'ultima nella [OSCURATO:SOCIETA]., ed è incorsa in decadenza peromesso versamento della sesta rata scaduta il 2.4.2013 (cfr. p.6 ri-corso).7.1. Rilevante per governare la fattispecie è l’intervento della Corte digiustizia che, con la sentenza 29 luglio 2024 nella causa C-713/22,LivaNova, ha fornito chiarimenti significativi in tema di scissione me-Numero registro generale 10816/2020Numero sezionale 231/2026Numero di raccolta generale 25437/2026Data pubblicazione 16/09/2026diante costituzione di nuove società e sulle ricadute circa la responsa-bilità solidale di tali nuove società per il passivo derivante da compor-tamenti della società scissa antecedenti a detta scissione.La giurisprudenza unionale ha confermato che il debito IVA sorge di-rettamente dal compimento delle operazioni imponibili, sicché la ma-turazione dell’obbligazione va individuata in relazione al momento dieffettuazione delle operazioni imponibili. Ne consegue che, ove sianoanteriori alla scissione, attraggono la responsabilità solidale della be-neficiaria (cfr. Cass. n. 15477 del 2022).7.2. Il debito tributario sorge in capo alla beneficiaria quale effetto le-gale dell’operazione straordinaria, non trattandosi di una obbligazionevolontaria. Non rileva, ai fini dell’esclusione della responsabilità (cfr.Cass. n. 8367 del 2026), neppure la consapevolezza soggettiva dellabeneficiaria della scissione, la quale, per effetto dell’operazione, ricopreex lege la posizione di coobbligata.La responsabilità solidale della beneficiaria si estende a qualsiasi ele-mento del patrimonio passivo della scissa, anche indeterminato o ac-certato successivamente, purché sia riconducibile a fatti anteriori allascissione.7.3. Cass. n. 6675 del 2025 facendo applicazione inter partes dell’in-terpretazione pregiudiziale fornita dalla Corte di Giustizia UE LivaNova,ha affermato che la responsabilità solidale delle società beneficiarie siapplica non solo agli elementi di natura determinata del patrimoniopassivo, ma anche a quelli di natura indeterminata, purché essi deri-vino da comportamenti della società scissa antecedenti all'operazionedi scissione.Siffatta conclusione si evince dalla lettura dell’undicesimo considerandodella Direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva), il quale mira ad assicurarela certezza del diritto sia nei rapporti fra le società partecipanti allaNumero registro generale 10816/2020Numero sezionale 231/2026Numero di raccolta generale 25437/2026Data pubblicazione 16/09/2026scissione, sia nei rapporti fra queste ed i terzi nonché tra gli azionistidi tali società. Inoltre, la nozione di “terzi” utilizzata nei considerandoquinto e undicesimo della sesta direttiva 82/891 è più ampia di quella,utilizzata nell'ottavo considerando della medesima direttiva, di “credi-tori, obbligazionisti o no, ed i portatori di altri titoli delle società parte-cipanti alla scissione”, tenendo presente che tali creditori e tali porta-tori di altri titoli costituiscono l'oggetto di talune misure specifiche ditutela previste, segnatamente, agli articoli 12 e 13 della sesta direttivasopra citata (cfr. CGUE 5 marzo 2015, C-343/13, Modelo ContinenteHipermercados, punto 31 e la citata dalla sentenza LivaNova, punti 67-69). In applicazione di siffatta interpretazione la Corte di cassazione(Cass. n. 6675 del 2025 cit.) ha deciso una fattispecie nella quale, almomento della scissione non si sapeva ancora che costi di bonifica diterreni dovevano essere pagati, e ha egualmente ritenuto che la re-sponsabilità solidale della beneficiaria si estendesse a queste poste. Nelcaso di scissione totale si è aggiunto che è illegittimo l'avviso di accer-tamento emesso nei confronti della società scissa per obblighi tributaririferibili a periodi d'imposta anteriori alla data dalla quale l'operazioneha avuto effetto, dovendo l'accertamento essere svolto, ai sensidell'art. 173, comma 13, del d.P.R. n. 917 del 1986, nei confronti dellasocietà beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione (v.Cass. n. 5766 del 2026).In materia tributaria, per un caso relativo ad una comunicazione pre-ventiva di iscrizione ipotecaria, non preceduta da avviso di accerta-mento alla beneficiaria in caso di scissione parziale, anche con riguardoalla giurisprudenza unionale, si veda la già citata Cass. n. 8367 del2026.8. Tale linea interpretativa in diritto, mutatis mutandis, dev’essere ap-plicata anche all’obbligazione di pagamento dell’IVA in forza di cartellaNumero registro generale 10816/2020Numero sezionale 231/2026Numero di raccolta generale 25437/2026Data pubblicazione 16/09/2026emessa direttamente in capo alla beneficiaria, in relazione ad opera-zioni economiche poste in essere dalla scissa anteriormente alla scis-sione, di cui risponde la beneficiaria tenuto anche conto che l’impostaarmonizzata non può essere assoggettata a un regime di tutela menoampia per l’erario (v. Cass. n. 24037 del 2025).L’erario, creditore della scissa, accresce le proprie garanzie rispetto aquelle dei creditori della scissa apprestate dal codice civile, sia in rela-zione alle imposte dirette, sia all'IVA, sia alla disciplina sanzionatoria(cfr. Cass. n. 20826 del 2020; Corte cost. n. 90 del 2018; Cass. n.21016 del 2020).8.1. Se ne ricava il principio di diritto secondo il quale, ai fini dell’ob-bligazione tributaria, che ciò che conta è che i fatti genetici dell’obbli-gazione tributaria siano anteriori alla scissione, senza che abbia rilievose la beneficiaria ne sia a conoscenza, poiché derivano da comporta-menti e obblighi assunti dalla società scissa con l’erario antecedente-mente all'operazione di scissione, di cui risponde la beneficiaria qualeeffetto legale dell’operazione straordinaria, non trattandosi di una ob-bligazione volontaria.Perciò, non è necessario che la beneficiaria riceva anteriormente l’av-viso di accertamento o l’avviso bonario.9. Sulla base della ricostruzione che precede, la prima censura in disa-mina è fondata in quanto non era necessario nel caso notificare allacontribuente alcun atto prodromico, benché non fosse l’autrice delladichiarazione per il 2009 oggetto di controllo automatizzato, né il sog-getto incorso nella decadenza del 2013 dalla rateizzazione concessaalla scissa dopo la comunicazione di irregolarità, essendo sufficiente lasua qualità di successore e beneficiaria della scissa e che il fatto gene-tico dell’obbligazione tributaria è anteriore alla scissione della Sopin indata 2 agosto 2012, con trasferimento del patrimonio nella Società perNumero registro generale 10816/2020Numero sezionale 231/2026Numero di raccolta generale 25437/2026Data pubblicazione 16/09/2026l'Ingegneria d'[OSCURATO:SOCIETA]. e successiva fusione per incorporazionedi quest'ultima nella [OSCURATO:SOCIETA]..10. È altresì fondato il secondo mezzo di impugnazione. Resta fermoche, quanto alla motivazione circa l’imposta, non può essere utilmentecontestata la sussistenza dell’importo dovuto a titolo di debito di impo-sta, anche se l’omesso versamento del rateo dovuto da parte della ori-ginaria debitrice è occorso nel 2013, successivamente alla scissione del2012, in quanto l’obbligazione solidale di versamento dei ratei discendein capo alla beneficiaria dal fatto stesso dell’operazione straordinaria,e quindi la contribuente è da ritenere a conoscenza di quanto comples-sivamente dovuto dalla scissa. La comunicazione d’irregolarità, si rife-risce in ricorso, risulta difatti consegnata alla scissa in data 10.11.2011,in esito al controllo automatizzato della dichiarazione per il 2009 e,sulla base del ricorso e della sentenza – la società è intimata nel pre-sente grado di giudizio -, non risulta sia stato contestato nei gradi dimerito, ed è quindi antecedente alla scissione, laddove l’art. 2506-biscod. civ., nel disciplinare il progetto di scissione, specifica che essodeve dar conto degli elementi del passivo. D’altronde, non può dubi-tarsi del fatto che la società beneficiaria della scissione avesse la pos-sibilità di acquisire, tramite i propri organi, piena conoscenza della si-tuazione debitoria della società scissa, ivi comprese le pendenze tribu-tarie (da ultimo, in termini, cfr. Cass. n. 23171 del 2026). E non vi èdubbio che in tale sfera di conoscenza rientrino anche le pendenze tri-butarie già contestate alla società scissa con la comunicazione d’irre-golarità. Da ciò consegue come - per effetto sia del suddetto ruolo par-tecipativo ed informativo, sia della ordinaria conoscenza della situa-zione debitoria acquisita o acquisibile dalla società beneficiaria - que-Numero registro generale 10816/2020Numero sezionale 231/2026Numero di raccolta generale 25437/2026Data pubblicazione 16/09/2026st'ultima possa essere richiesta del pagamento dall'amministrazione fi-nanziaria mediante la notificazione di una cartella facente riferimentoessenziale alla pretesa, quale residuata in esito alla rateazione.10.1. Quanto agli accessori, non può valere su un piano logico l’argo-mentazione dell’Agenzia secondo la quale sarebbe sufficiente la moti-vazione contenuta nella comunicazione di irregolarità consegnata a So-pin in data 10.11.2011 e da questi accettata mediante rateizzazione,dal momento che gli accessori sono calcolati a partire dal mancato ver-samento della rata scaduta il 2.4.2013. Il giudice del gravame dovràverificare, in sede di rinvio, se la cartella di pagamento risulta motivatacon riferimento agli ulteriori importi richiesti.Al proposito va fatta applicazione del principio di diritto affermato dalleSezioni Unite n.22281 del 2022, in base al quale in caso di iscrizione aruolo derivante da controllo automatizzato l'onere di motivazione puòconsiderarsi assolto dall'Ufficio mediante il mero richiamo alla dichia-razione medesima, ma tenuto conto che il principio di diritto delle se-zioni unite ult. cit. si riferisce al contribuente, mentre nella fattispeciela cartella è indirizzata alla obbligata in via solidale.10.2. In riferimento al calcolo di sanzioni rileva anche, oltre alla sen-tenza delle Sezioni Unite da ultimo richiamata, quanto affermato, inrelazione alla medesima cartella, da Cass. n. 19893 del 2023, secondocui «Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determi-[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] imposta e gli interessi relativi al tributo,la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori inte-ressi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, pre-scritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, e dalla L. n. 241 del 1990, art.3, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantifica-zione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, lacartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta ilNumero registro generale 10816/2020Numero sezionale 231/2026Numero di raccolta generale 25437/2026Data pubblicazione 16/09/2026pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo dimotivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a taletitolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può ancheessere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologiae della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui ac-cedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli inte-ressi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specifica-zione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità dicalcolo». Occorre quindi anche in questo caso che il giudice del rinvioverifichi, facendo applicazione del suddetto principio, se la cartella dipagamento risulta motivata.11. In conclusione, il ricorso dev’essere accolto e la decisione va cas-sata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai pro-fili e per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa com-posizione, per ulteriore esame in relazione ai profili e per la liquidazionedelle spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.4.2026Il Relatore est. La PresidentePierpaolo [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25437/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris