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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27999/2022

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a seguente Sanzioni ORDINANZA INTERLOCUTORIA amministrative sui ricorso (iscritto al N.R.G. 36731/'18) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro -tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta su foglio allegato al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, v. di [OSCURATO:PERSONA], n. 2; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro -tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata nella sede dell'[OSCURATO:PERSONA] in Roma, v. del Tempio di Giove, n. 21; - controrícorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 13258/2018 (pubblicata il 28 giugno 2018); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Erba, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria finale depositata dalla difesa della ricorrente; rilevato che la società [OSCURATO:PERSONA], quale titolare di varie licenze tipo NCC rilasciate da altri Comuni, aveva ottenuto, per l'anno 2015, l'autorizzazione all'accesso alle zone a traffico limitato (cc.dd.

ZTL) e alle corsie preferenziali di [OSCURATO:PERSONA], che, tuttavia, veniva revocata il 2 marzo 2015 e, ciò malgrado, i veicoli per i quali era stato prúeedCrIterrlerite rilasciato il permesso avevano tatto ingresso neM corsie preferenziali di Roma nei periodo dal 3 MaFTO 2015 all'il marzo 2015, con l'elevazione di trenta verbali di accertamento per la violazione relativo all'accesso vietato in ZTL.; constatato che l'anzidetta società proponeva ricorso avverso tali verbali dinanzi al Giudice di pace di Roma, che, nella costituzione dell'opposta [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 28661/2015 respingeva l'opposizione, stabilendo che, ancorché il TAR Lazio avesse annullato la delibera n. 379/2014 (che prevedeva oneri più gravosi per l'ottenimento dell'accesso alle ZTL) con la sentenza n. 11636/2015, si sarebbero dovuti ritenere rimasti in vigore gli adempimenti previsti dalla precedente delibera n. 553/2001, mai impugnata, che prevedeva, comunque, la comunicazione agli Uffici competenti di [OSCURATO:PERSONA] dell'accesso in città da parte dei veicoli NCC provenienti da altri Comuni; verificato che, decidendo sull'appello formulato dalla citata [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Roma, nella costituzione dell'appellata, con sentenza n. 13258/2018 (pubblicata il 28 giugno 2018), rigettava il gravame, osservando che, con l'indicata sentenza del TAR Lazio n. 28661/2015, non erano state annullate le impugnate delibere nn. 379/2014 e 79/2015 nella loro integrità ma solo nei limiti di cui in motivazione (e, comunque, senza mettere in discussione la circostanza che l'accesso alle ZTL dovesse essere preventivamente comunicato), limitandosi ad indicare che detta comunicazione avrebbe dovuto essere consentita a mezzo pec o messaggistica telefonica al fine di permetterne la gestione in tempo reale, in tal senso risultando confermati, nelle more dell'adozione di una diversa disciplina per le parti annullate, i contenuti delle delibere precedenti che indicavano i requisiti minimi della comunicazione di ingresso, non avendo il giudice amministrativo annullato la volontà espressa da [OSCURATO:PERSONA] anche in pregresse delibere di volersi avvalere della facoltà attribuita dall'art. 5-bis della legge n. 21/1992; considerato che avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito a cinque motivi, la società [OSCURATO:PERSONA]. resistito con controricorso da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: - con il primo motivo la ricorrente ha denunciato- ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - la nullità dell'impugnata sentenza per asserita omessa pronuncia sul secondo motivo dell'appello di essa società, riguardante la prospettazione dell'erroneità e/o contraddittorietà della motivazione del giudice di primo grado in ordine all'efficacia della delibera della Giunta comunale di Roma n. 553 del 26 giugno 2001;- con la seconda censura la ricorrente ha dedotto - con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione dell'art. 9, comma 3 -bis, del d.l. n. 244/2016, convertito nella legge n. 19/2017, prospettando come da tale norma dovesse desumersi che il legislatore aveva voluto interpretare con effetto retroattivo le norme contenenti le precedenti proroghe riguardanti il termine di adozione del D.M. previsto dal d.l. 25 marzo 2010, n. 40, nel ritenere differito anche il termine di efficacia dell'art. 29, comma 1 -quater, introdotto con il d.l. n. 207/2008 e di tutte le modifiche apportate alla legge quadro n. 21 del 1992; - con la terza doglianza la ricorrente ha lamentato - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 -bis e 11 della legge n. 21/1992, con riferimento alla sentenza del TAR Lazio del 13 ottobre 2015, rilevando che il giudice di appello avrebbe dovuto ritenere che l'ordinanza di sospensione adottata nel giudizio amministrativo incideva sulle modalità di comunicazione di accesso alle ZTL rispetto al passato e che, in ogni caso, riviveva, dopo l'annullamento della delibera comunale, la precedente comunicazione che essa società ricorrente aveva effettuato prima della revoca; - con il quarto motivo la ricorrente ha denunciato - avuto riguardo all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - l'erronea valutazione e/o l'omesso esame degli scritti difensivi di [OSCURATO:PERSONA] circa il fatto decisivo relativo alla circostanza che le delibere impugnate e poi annullate dal TAR Lazio continuassero ad essere applicate da [OSCURATO:PERSONA] quando la stessa P.A. aveva affermato esattamente il contrario; /i - con la quinta ed ultima censura la ricorrente ha dedotto - in ordine all'art. 360,1/ comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione degli artt. 4 e segg. del D.M.

Giustizia n. 55/2014 con riferimento all'illegittima liquidazione delle spese giudiziali in favore dell'appellata siccome effettuata in violazione delle tariffe di cui al citato D.M. e, in particolare, a quelle previste dalla tabella 2, oltre che senza motivare in relazione alle singole fasi e voci del giudizio; dato atto che, con ordinanza interlocutoria n. 6781 del 2022 (depositata il 10 marzo 2022), il designato collegio di questa Sezione ha ritenuto opportuno rimettere alle Sezioni Unite la "questione di massima di particolare importanza", onde pervenire ad un punto di chiarezza definitivo su un tema che riguarda un settore, quello del trasporto privato a mezzo veicoli noleggiati con conducente, di notevole impatto economico e sociale, sul «se l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge 27 febbraio 2017, n. 19 - là dove prevede (nel secondo periodo) che "la sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decretolegge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017" - vada interpretato nel senso che con tale disposizione il legislatore ha imposto un nuovo periodo di sospensione - dal 1° Marzo al 31 dicembre del 2017 - dell'efficacia delle disposizioni modificative della legge n. 21 del 1992 introdotte dall'art. 29, comma 1-quater, del d.

I. n. 207 del 2008; o se invece esso vada inteso nel senso che con tale disposizione il legislatore ha voluto estendere retroattivamente, coprendo l'intero periodo dal 31 marzo 2010 al 31 dicembre 2017, la sospensione dell' efficacia dell'articolo 29, comma 1 quater, del decreto-legge 30 dicembre 2007n. 207, originariamente disposta fino al 30 giugno 2009 dall' articolo 7- bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 e successivamente prorogata fino al 31 Marzo 2010; così creando 9 un continuum di sospensione dall'Il febbraio 2009, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 5/2009, al 31 dicembre 2017»; rilevato che, con la stessa ordinanza interlocutoria, è stato evidenziato che, / qualora le Sezioni Unite dovessero optare per la seconda delle due soluzioni /, interpretative sopra prospettate, sarebbe altresì necessario chiarire se, durante il periodo di sospensione dell'efficacia delle disposizioni recate dall'art. 29, comma 1- quater, del d.l. n. 207 del 2008, debbano ritenersi reviviscenti le disposizioni dettate dalla legge n. 21/1992 (artt. 3 e 11), nel testo precedente alle modifiche recate dal menzionato articolo 29 del decreto-legge n. 207/2008 ovvero se, al contrario, neanche tali disposizioni possano ritenersi in vigore, in quanto abrogate e non reviviscenti; ritenuto che la soluzione che verrà adottata dalle Sezioni unite sulle due prospettate questioni potrà avere un'incidenza diretta sulla valutazione del presente ricorso (avuto riguardo, soprattutto, alle doglianze prospettate con il secondo e terzo motivo), ragion per cui si rileva l'opportunità di differire la sua trattazione a nuovo ruolo, in attesa dell'adozione della decisione delle Sezioni unite.

P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso nella ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente Sanzioni ORDINANZA INTERLOCUTORIA amministrative sui ricorso (iscritto al N.R.G. 36731/'18) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro -tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta su foglio allegato al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, v. di [OSCURATO:PERSONA], n. 2; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro -tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata nella sede dell'[OSCURATO:PERSONA] in Roma, v. del Tempio di Giove, n. 21; - controrícorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 13258/2018 (pubblicata il 28 giugno 2018); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Erba, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria finale depositata dalla difesa della ricorrente; rilevato che la società [OSCURATO:PERSONA], quale titolare di varie licenze tipo NCC rilasciate da altri Comuni, aveva ottenuto, per l'anno 2015, l'autorizzazione all'accesso alle zone a traffico limitato (cc.dd. ZTL) e alle corsie preferenziali di [OSCURATO:PERSONA], che, tuttavia, veniva revocata il 2 marzo 2015 e, ciò malgrado, i veicoli per i quali era stato prúeedCrIterrlerite rilasciato il permesso avevano tatto ingresso neM corsie preferenziali di Roma nei periodo dal 3 MaFTO 2015 all'il marzo 2015, con l'elevazione di trenta verbali di accertamento per la violazione relativo all'accesso vietato in ZTL.; constatato che l'anzidetta società proponeva ricorso avverso tali verbali dinanzi al Giudice di pace di Roma, che, nella costituzione dell'opposta [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 28661/2015 respingeva l'opposizione, stabilendo che, ancorché il TAR Lazio avesse annullato la delibera n. 379/2014 (che prevedeva oneri più gravosi per l'ottenimento dell'accesso alle ZTL) con la sentenza n. 11636/2015, si sarebbero dovuti ritenere rimasti in vigore gli adempimenti previsti dalla precedente delibera n. 553/2001, mai impugnata, che prevedeva, comunque, la comunicazione agli Uffici competenti di [OSCURATO:PERSONA] dell'accesso in città da parte dei veicoli NCC provenienti da altri Comuni; verificato che, decidendo sull'appello formulato dalla citata [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Roma, nella costituzione dell'appellata, con sentenza n. 13258/2018 (pubblicata il 28 giugno 2018), rigettava il gravame, osservando che, con l'indicata sentenza del TAR Lazio n. 28661/2015, non erano state annullate le impugnate delibere nn. 379/2014 e 79/2015 nella loro integrità ma solo nei limiti di cui in motivazione (e, comunque, senza mettere in discussione la circostanza che l'accesso alle ZTL dovesse essere preventivamente comunicato), limitandosi ad indicare che detta comunicazione avrebbe dovuto essere consentita a mezzo pec o messaggistica telefonica al fine di permetterne la gestione in tempo reale, in tal senso risultando confermati, nelle more dell'adozione di una diversa disciplina per le parti annullate, i contenuti delle delibere precedenti che indicavano i requisiti minimi della comunicazione di ingresso, non avendo il giudice amministrativo annullato la volontà espressa da [OSCURATO:PERSONA] anche in pregresse delibere di volersi avvalere della facoltà attribuita dall'art. 5-bis della legge n. 21/1992; considerato che avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito a cinque motivi, la società [OSCURATO:PERSONA]. resistito con controricorso da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: - con il primo motivo la ricorrente ha denunciato- ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - la nullità dell'impugnata sentenza per asserita omessa pronuncia sul secondo motivo dell'appello di essa società, riguardante la prospettazione dell'erroneità e/o contraddittorietà della motivazione del giudice di primo grado in ordine all'efficacia della delibera della Giunta comunale di Roma n. 553 del 26 giugno 2001;- con la seconda censura la ricorrente ha dedotto - con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione dell'art. 9, comma 3 -bis, del d.l. n. 244/2016, convertito nella legge n. 19/2017, prospettando come da tale norma dovesse desumersi che il legislatore aveva voluto interpretare con effetto retroattivo le norme contenenti le precedenti proroghe riguardanti il termine di adozione del D.M. previsto dal d.l. 25 marzo 2010, n. 40, nel ritenere differito anche il termine di efficacia dell'art. 29, comma 1 -quater, introdotto con il d.l. n. 207/2008 e di tutte le modifiche apportate alla legge quadro n. 21 del 1992; - con la terza doglianza la ricorrente ha lamentato - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 -bis e 11 della legge n. 21/1992, con riferimento alla sentenza del TAR Lazio del 13 ottobre 2015, rilevando che il giudice di appello avrebbe dovuto ritenere che l'ordinanza di sospensione adottata nel giudizio amministrativo incideva sulle modalità di comunicazione di accesso alle ZTL rispetto al passato e che, in ogni caso, riviveva, dopo l'annullamento della delibera comunale, la precedente comunicazione che essa società ricorrente aveva effettuato prima della revoca; - con il quarto motivo la ricorrente ha denunciato - avuto riguardo all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - l'erronea valutazione e/o l'omesso esame degli scritti difensivi di [OSCURATO:PERSONA] circa il fatto decisivo relativo alla circostanza che le delibere impugnate e poi annullate dal TAR Lazio continuassero ad essere applicate da [OSCURATO:PERSONA] quando la stessa P.A. aveva affermato esattamente il contrario; /i - con la quinta ed ultima censura la ricorrente ha dedotto - in ordine all'art. 360,1/ comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione degli artt. 4 e segg. del D.M. Giustizia n. 55/2014 con riferimento all'illegittima liquidazione delle spese giudiziali in favore dell'appellata siccome effettuata in violazione delle tariffe di cui al citato D.M. e, in particolare, a quelle previste dalla tabella 2, oltre che senza motivare in relazione alle singole fasi e voci del giudizio; dato atto che, con ordinanza interlocutoria n. 6781 del 2022 (depositata il 10 marzo 2022), il designato collegio di questa Sezione ha ritenuto opportuno rimettere alle Sezioni Unite la "questione di massima di particolare importanza", onde pervenire ad un punto di chiarezza definitivo su un tema che riguarda un settore, quello del trasporto privato a mezzo veicoli noleggiati con conducente, di notevole impatto economico e sociale, sul «se l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge 27 febbraio 2017, n. 19 - là dove prevede (nel secondo periodo) che "la sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decretolegge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017" - vada interpretato nel senso che con tale disposizione il legislatore ha imposto un nuovo periodo di sospensione - dal 1° Marzo al 31 dicembre del 2017 - dell'efficacia delle disposizioni modificative della legge n. 21 del 1992 introdotte dall'art. 29, comma 1-quater, del d. I. n. 207 del 2008; o se invece esso vada inteso nel senso che con tale disposizione il legislatore ha voluto estendere retroattivamente, coprendo l'intero periodo dal 31 marzo 2010 al 31 dicembre 2017, la sospensione dell' efficacia dell'articolo 29, comma 1 quater, del decreto-legge 30 dicembre 2007n. 207, originariamente disposta fino al 30 giugno 2009 dall' articolo 7- bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 e successivamente prorogata fino al 31 Marzo 2010; così creando 9 un continuum di sospensione dall'Il febbraio 2009, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 5/2009, al 31 dicembre 2017»; rilevato che, con la stessa ordinanza interlocutoria, è stato evidenziato che, / qualora le Sezioni Unite dovessero optare per la seconda delle due soluzioni /, interpretative sopra prospettate, sarebbe altresì necessario chiarire se, durante il periodo di sospensione dell'efficacia delle disposizioni recate dall'art. 29, comma 1- quater, del d.l. n. 207 del 2008, debbano ritenersi reviviscenti le disposizioni dettate dalla legge n. 21/1992 (artt. 3 e 11), nel testo precedente alle modifiche recate dal menzionato articolo 29 del decreto-legge n. 207/2008 ovvero se, al contrario, neanche tali disposizioni possano ritenersi in vigore, in quanto abrogate e non reviviscenti; ritenuto che la soluzione che verrà adottata dalle Sezioni unite sulle due prospettate questioni potrà avere un'incidenza diretta sulla valutazione del presente ricorso (avuto riguardo, soprattutto, alle doglianze prospettate con il secondo e terzo motivo), ragion per cui si rileva l'opportunità di differire la sua trattazione a nuovo ruolo, in attesa dell'adozione della decisione delle Sezioni unite. P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso nella ca
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