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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 settembre 2021

Cassazione n. 45864/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I.) in persona del suo procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 16 settembre 2021 dalla Corte di appello di Trieste visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché estinto per prescrizione ed ha confermato, nel resto, la sentenza emessa dal Tribunale di Udine che ha condannato la società [OSCURATO:SOCIETA]. per l'illecito amministrativo di cui all'art. 24 d.lgs. n. 231 del 2001 al pagamento di 200 quote, determinandone l'importo in euro 300 ciascuna, nonché alla sanzione interdittiva dei divieto di contrattare per anni uno con la pubblica amministrazione, con la confisca di denaro, beni o altre utilità nella disponibilità dell'ente fino alla concorrenza del valore di euro 125.327,42.

Con la sentenza di primo grado il Lucchese era stato condannato per il reato di cui all'art. 316-ter, comma primo, cod. pen., perché, nella sua qualità di amministratore unico della società "[OSCURATO:SOCIETA].", presentando alla [OSCURATO:SOCIETA] - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il rendiconto finale dei costi sostenuti per la realizzazione di un progetto di sviluppo competitivo attestante dati non conformi a verità, otteneva l'erogazione da parte della stessa [OSCURATO:SOCIETA], con fondi della [OSCURATO:PERSONA], dell'importo netto complessivo di euro 391.134.98 a titolo di contributo per il menzionato progetto.

In particolare, la condotta concreta consisteva nell'avere indicato nel rendiconto finale, redatto dal consulente [OSCURATO:PERSONA], i seguenti costi non ammissibili ai sensi degli arti 10, 12 e 13 del Regolamento di Attuazione della Legge regionale n. 4 del 2005 (decreto del Presidente delia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 318/Pres., ora decreto del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.0354/Pres.): retribuzione Manager a tempo, Avv. [OSCURATO:PERSONA], euro 232.880,08; retribuzione Manager a tempo, Prof. [OSCURATO:PERSONA], euro 86.524,06: fattura n. 235/11 emessa da [OSCURATO:SOCIETA]. avente ad oggetto "Indagine: i cittadini del [OSCURATO:PERSONA] ed il centro commerciale Atrio di Villach", euro 6.000.00: costi di riqualificazione dell'organico (spese in realtà concernenti il pagamento di fatture emesse da "[OSCURATO:PERSONA]" ,da "[OSCURATO:SOCIETA]." e da "[OSCURATO:PERSONA]" per servizi di rassegna stampa), euro 20.000.00.

2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso per cassazione deducendo tre motivi con i quali censurano le valutazioni della sentenza impugnata in merito al solo reato presupposto.

Con il primo motivo deducono i vizi di violazione dell'art. 316-ter cod. pen. e di omessa motivazione in merito alla configurabilità del reato contestato.

Affermano i ricorrenti che la condotta concretamente tenuta non può configurare il reato contestato, essendosi risolta, non nell'utilizzazione o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, bensì nell'inserimento nel rendiconto di spese effettive e giustificate da documenti genuini, la cui non inerenza è stata riscontrata non dall'Ente deputato, ma dalla sola Guardia di Finanza.

Ed infatti, come dichiarato dal teste Bassam, questo aveva inviato all'Ente erogatore una pre- rendicontazione al fine di essere certo della idoneità di tutta la documentazione e, all'esito, aveva stralciato tutti i costi ritenuti non ammissibili.

Con il secondo motivo di ricorso si deducono i vizi di mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità delle spese oggetto di contributo, erroneamente ritenute come spese ordinarie anziché come spese inerenti al progetto.

Si deduce, in primo luogo la mancanza di motivazione sulle censure dedotte in appello in merito al travisamento della prova, quanto alle dichiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed all'assenza di motivazione in ordine alla qualificazione in termini di "spese ordinarie" delle fatture emesse da SWG s.r.I., in quanto relativa ad indagine di mercato che rientrava nel progetto di sviluppo competitivo, nonché da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], tutte relative a servizi di rassegna stampa che erano state erroneamente inserite nella voce n. 8 del rendiconto (costi di riqualificazione dell'organico) anziché nella voce n. 6 (progetto di sviluppo sperimentale).

A fronte di tali censure la sentenza impugnata si è limitata a richiamare le argomentazioni della sentenza impugnata, senza argomentare in relazione alle specifiche doglianze ed incorrendo, inoltre, nel vizio di contraddittorietà della motivazione laddove, da un lato, non ha ritenuto rilevanti ed utilizzabili le dichiarazioni dei testi Giacomini, [OSCURATO:PERSONA] e Bassan in merito alle prestazioni rese dai due temporary manager in considerazione della qualifica soggettiva ricoperta e, dall'altro, ha considerato le dichiarazioni rese dai medesimi testi per escludere l'inerenza delle fatture relative alle indagini di mercato ed alla rassegna stampa.

Con il terzo motivo si deducono i vizi cumulativi della motivazione in merito alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato desunto dalla qualifica soggettiva dell'imputato, omettendo di considerare che il Lucchese aveva incaricato un consulente esterno proprio per garantire la correttezza della documentazione, consulente che era civilmente responsabile per eventuali errori o omissioni nel rendiconto.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 e dell'art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità, non avendo il ricorrente indicato, al di là dei vizi di motivazione denunciati, gli elementi idonei a consentire una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria di replica illustrando ulteriormente i motivi di ricorso di cui ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili in quanto fondati su motivi generici e di carattere meramente confutativo.

2. Innanzitutto, prima di esaminare i motivi di ricorso, appare utile un breve cenno alla ricostruzione dei fatti risultante dalle due sentenze di merito.

Il 31 luglio 2008 il Lucchese, quale amministratore unico della società [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., società operante nel settore delle pubbliche relazioni, della comunicazione e del marketing, chiedeva alla [OSCURATO:SOCIETA]. l'erogazione di un contributo per un progetto di sviluppo competitivo, ai sensi della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4.

Tale finanziamento riguardava progetti finalizzati allo sviluppo della competitività delle piccole e medie imprese operanti nel territorio del [OSCURATO:PERSONA] e copriva i costi non inerenti l'ordinaria attività di produzione di beni e servizi.

Il 2 maggio 2012, al termine dell'attività prevista dal progetto finanziato, la [OSCURATO:SOCIETA]. inviava il rendiconto finale.

Il successivo 5 luglio 2012 il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] procedeva alla liquidazione in favore dell'ente dell'importo netto di euro 391.134,98.

Nel corso di una successiva verifica tributaria e contabile, la Guardia di Finanza riscontrava l'indebita erogazione dell'importo di almeno euro 125.357,42 in quanto relativo a costi non ammissibili ed indebitamente inseriti nel rendiconto presentato dal Lucchese nell'interesse dell'ente.

In particolare, è stata riscontrata la violazione degli artt. 10, 12 e 13 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 4 del 2005 in relazione alle voci di spesa indicate nel capo di imputazione.

Ciò in quanto, afferma la sentenza impugnata: l'art 10, comma 4, prevede l'inammissibilità delle spese inerenti l'ordinaria attività di produzione o di servizi svolta dall'impresa; l'art. 12 prevede che siano ammissibili le spese dei servizi forniti da consulenti esterni solo se avviati dopo la presentazione della domanda; l'art. 13, stabilisce che sono ammissibili esclusivamente le spese di personale per la realizzazione di specifici progetti di ricerca o di sviluppo sperimentale, nella misura in cui il personale è impiegato nel progetto di ricerca.

Sulla base di tale ricostruzione dei fatti, la condotta materiale ascritta al Lucchese è stato ravvisata nell'inserimento nel rendiconto di spese non inerenti in quanto, benchè sostenute nel periodo oggetto di finanziamento, hanno riguardato, per quanto attiene ai due temporary manager, spese solo in parte sostenute in relazione al progetto finanziato, trattandosi di collaboratori di cui l'ente si avvaleva già da tempo, e per le altre fatture, di spese integralmente imputabili all'attività di ordinaria gestione dell'ente, estranea al finanziamento.

3. Attraverso i tre motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, il Lucchese e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno sostanzialmente riproposto le medesime argomentazioni già dedotte in appello al fine di ottenere un proscioglimento del Lucchese dal reato presupposto ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

Come già affermato in premessa, i motivi dedotti sono inammissibili in quanto, oltre ad essere generici, sono versati in fatto e tendono a sollecitare una diversa ricostruzione fattuale del giudizio di inerenza dei costi sostenuti al progetto finanziato, che esorbita dal perimetro del giudizio di legittimità.

La sentenza impugnata, infatti, ha adeguatamente argomentato, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, in merito alle ragioni per le quali le voci di spesa indicate nell'imputazione non erano inerenti al progetto finanziato che, come già precisato, non copriva i costi relativi all'ordinaria attività di gestione dell'ente (circostanza, questa, non contestata dagli stessi ricorrenti).

In particolate, quanto ai compensi erogati al manager [OSCURATO:PERSONA], le due sentenze di merito hanno considerato che: questo aveva già ricevuto un incarico di collaborazione esterna sin dal 2006 e la sua funzione era stata indicata con i medesimi compiti anche nella richiesta di erogazione del contributo del 31 luglio 2008; solo con l'accordo del 2 ottobre 2009, tra [OSCURATO:PERSONA] e il gruppo R.E.M., era stato previsto un aumento del compenso in relazione alle funzioni di coordinamento del programma di cui al business plan allegato alla richiesta di contributo.

Pertanto, secondo le due sentenze di merito, poteva considerarsi lecito ed inerente al finanziamento solo il rimborso della quota parte del compenso che poteva riferirsi al progetto oggetto di contributo.

Nella sentenza di primo grado che, in ragione dei rinvii contenuti nella sentenza impugnata, viene a saldarsi con le argomentazioni in essa esposte costituendo un unico corpo argomentativo, sono state, inoltre, richiamate le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] da cui è stata desunta la continuità del suo impegno nella organizzazione aziendale.

Pertanto, in assenza del conferimento di separati incarichi, si è ritenuto che, poiché la collaborazione del [OSCURATO:PERSONA] costituiva una prosecuzione del rapporto antecedente, il relativo compenso, con l'eccezione di quello negoziato con l'accordo del 2009, era riconducibile ad un ordinario costo per il personale, non imputabile al progetto finanziato.

Rispetto a tali logiche argomentazioni, pienamente aderenti alle risultanze probatorie, il primo motivo di ricorso si limita ad insistere genericamente sulla inerenza del costo relativo al compenso del [OSCURATO:PERSONA] senza, tuttavia, confrontarsi con le considerazioni sopra riportate e, in particolare, con le stesse dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], reputate dai Giudici di merito altamente significative della continuità nel tempo del rapporto tra il manager e l'ente, di cui quello relativo al coordinamento del programma del business plan costituiva una prosecuzione.

Analoghe considerazioni sono state svolte in relazione ai costi relativi al manager [OSCURATO:PERSONA], il quale, secondo la ricostruzione delle due sentenze, collaborava con la società già in epoca antecedente il periodo oggetto del contributo pubblico, sulla base di contratti annuali aventi ad oggetto la redazione di testi pubblicitari.

A sostegno del carattere solo parzialmente inerente al finanziamento dei costi relativi a tale collaborazione, sono state valorizzate anche le dichiarazioni rese dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] il quale ha precisato che la parte del compenso riferibile al progetto finanziato ammontava a 13.000 euro (pari a 35 giornate lavorative).

Anche rispetto a tali argomentazioni, il ricorso si limita ad insistere sulla medesima censura già formulata con l'atto di appello, facendo anche riferimento a quanto dichiarato dai testi Giacomini, Bassam e [OSCURATO:PERSONA] e deducendo genericamente il travisamento delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], senza, tuttavia, precisare in cosa sarebbe consistito il denunciato travisamento né tantomeno riportare le difformi dichiarazioni rese dal teste.

Quanto alla fattura della SWG, il ricorrente ne assume genericamente la inerenza al progetto, trattandosi dell'apertura a nuovi mercati, ed il mero errore materiale nell'inserimento del costo in una voce diversa da quella propria.

A fronte di tali generiche deduzioni, la sentenza impugnata, con motivazione adeguata ed immune da vizi, ha, invece, ritenuto che anche la fattura in questione si riferiva ad un costo ordinario per una società di marketing, al pari di quella relativa alla rassegna stampa (rendicontata nella voce "spese per riqualificazione del personale").

4. Parimenti adeguata ed immune da vizi di manifesta illogicità o di contraddittorietà è la valutazione delle deposizioni dei testi, genericamente censurata nel secondo motivo.

In particolare, la sentenza impugnata ha escluso che le dichiarazioni rese dal consulente Bassam e dai dipendenti Giacomini e [OSCURATO:PERSONA] potessero disarticolare le argomentazioni svolte dalla sentenza di primo grado in merito alla non inerenza dei costi indicati nel rendiconto; ciò non solo con riferimento alle retribuzioni dei manager, ma anche in relazione alla fattura della SWG, su cui i testi Giacomini e Bassam non hanno saputo fornire informazioni.

Peraltro, a conferma della non inerenza delle fatture per la rassegna stampa, la sentenza impugnata ha richiamato le dichiarazioni della teste Giacomini che ha precisato che si trattava di attività che l'ente utilizzava per poter esibire ai propri clienti il risultato della sua attività a riscontro del buon esito degli incarichi ricevuti (ciò a fronte delle generiche informazioni rese dal teste Bassam che aveva riferito di non saperne nulla e di non sapere perché tali fatture fossero state inserite nel rendiconto).

5. Il ricorrente censura, infine, genericamente il punto della sentenza relativo alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato, insistendo sulla circostanza che, proprio per evitare di incorrere in errore, il Lucchese aveva conferito l'incarico di redigere il rendiconto al Lucchese.

Anche tale argomentazione difetta di specificità ed omette di confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza di merito che, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha ritenuto imputabile psicologicamente la condotta sopra esaminata al Lucchese in considerazione della sua posizione apicale nell'organizzazione dell'ente e del fatto che questo, pur avendo conferito l'incarico esterno a Bassam, ha sottoscritto il rendiconto.

Tale attività, sottolinea la Corte territoriale, presuppone necessariamente e logicamente che, proprio in ragione dell'importanza del contributo richiesto, il Lucchese ha svolto il dovuto controllo e verificato la natura ordinaria o eccezionale dei costi presentati a rimborso.

6. Alla stregua di tale ricostruzione della condotta e della sua riferibilità al Lucchese, ritiene il Collegio che la Corte territoriale ha legittimamente accordato prevalenza alla causa di estinzione del reato, non emergendo dal compendio probatorio concordemente ricostruito dalle due sentenze di merito circostanze idonee a poter affermare con certezza l'insussistenza del fatto o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato.

In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è, infatti, legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu ocu/i", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

7. All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto i ricorsi senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I.) in persona del suo procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 16 settembre 2021 dalla Corte di appello di Trieste visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché estinto per prescrizione ed ha confermato, nel resto, la sentenza emessa dal Tribunale di Udine che ha condannato la società [OSCURATO:SOCIETA]. per l'illecito amministrativo di cui all'art. 24 d.lgs. n. 231 del 2001 al pagamento di 200 quote, determinandone l'importo in euro 300 ciascuna, nonché alla sanzione interdittiva dei divieto di contrattare per anni uno con la pubblica amministrazione, con la confisca di denaro, beni o altre utilità nella disponibilità dell'ente fino alla concorrenza del valore di euro 125.327,42. Con la sentenza di primo grado il Lucchese era stato condannato per il reato di cui all'art. 316-ter, comma primo, cod. pen., perché, nella sua qualità di amministratore unico della società "[OSCURATO:SOCIETA].", presentando alla [OSCURATO:SOCIETA] - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il rendiconto finale dei costi sostenuti per la realizzazione di un progetto di sviluppo competitivo attestante dati non conformi a verità, otteneva l'erogazione da parte della stessa [OSCURATO:SOCIETA], con fondi della [OSCURATO:PERSONA], dell'importo netto complessivo di euro 391.134.98 a titolo di contributo per il menzionato progetto. In particolare, la condotta concreta consisteva nell'avere indicato nel rendiconto finale, redatto dal consulente [OSCURATO:PERSONA], i seguenti costi non ammissibili ai sensi degli arti 10, 12 e 13 del Regolamento di Attuazione della Legge regionale n. 4 del 2005 (decreto del Presidente delia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 318/Pres., ora decreto del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.0354/Pres.): retribuzione Manager a tempo, Avv. [OSCURATO:PERSONA], euro 232.880,08; retribuzione Manager a tempo, Prof. [OSCURATO:PERSONA], euro 86.524,06: fattura n. 235/11 emessa da [OSCURATO:SOCIETA]. avente ad oggetto "Indagine: i cittadini del [OSCURATO:PERSONA] ed il centro commerciale Atrio di Villach", euro 6.000.00: costi di riqualificazione dell'organico (spese in realtà concernenti il pagamento di fatture emesse da "[OSCURATO:PERSONA]" ,da "[OSCURATO:SOCIETA]." e da "[OSCURATO:PERSONA]" per servizi di rassegna stampa), euro 20.000.00. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso per cassazione deducendo tre motivi con i quali censurano le valutazioni della sentenza impugnata in merito al solo reato presupposto. Con il primo motivo deducono i vizi di violazione dell'art. 316-ter cod. pen. e di omessa motivazione in merito alla configurabilità del reato contestato. Affermano i ricorrenti che la condotta concretamente tenuta non può configurare il reato contestato, essendosi risolta, non nell'utilizzazione o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, bensì nell'inserimento nel rendiconto di spese effettive e giustificate da documenti genuini, la cui non inerenza è stata riscontrata non dall'Ente deputato, ma dalla sola Guardia di Finanza. Ed infatti, come dichiarato dal teste Bassam, questo aveva inviato all'Ente erogatore una pre- rendicontazione al fine di essere certo della idoneità di tutta la documentazione e, all'esito, aveva stralciato tutti i costi ritenuti non ammissibili. Con il secondo motivo di ricorso si deducono i vizi di mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità delle spese oggetto di contributo, erroneamente ritenute come spese ordinarie anziché come spese inerenti al progetto. Si deduce, in primo luogo la mancanza di motivazione sulle censure dedotte in appello in merito al travisamento della prova, quanto alle dichiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed all'assenza di motivazione in ordine alla qualificazione in termini di "spese ordinarie" delle fatture emesse da SWG s.r.I., in quanto relativa ad indagine di mercato che rientrava nel progetto di sviluppo competitivo, nonché da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], tutte relative a servizi di rassegna stampa che erano state erroneamente inserite nella voce n. 8 del rendiconto (costi di riqualificazione dell'organico) anziché nella voce n. 6 (progetto di sviluppo sperimentale). A fronte di tali censure la sentenza impugnata si è limitata a richiamare le argomentazioni della sentenza impugnata, senza argomentare in relazione alle specifiche doglianze ed incorrendo, inoltre, nel vizio di contraddittorietà della motivazione laddove, da un lato, non ha ritenuto rilevanti ed utilizzabili le dichiarazioni dei testi Giacomini, [OSCURATO:PERSONA] e Bassan in merito alle prestazioni rese dai due temporary manager in considerazione della qualifica soggettiva ricoperta e, dall'altro, ha considerato le dichiarazioni rese dai medesimi testi per escludere l'inerenza delle fatture relative alle indagini di mercato ed alla rassegna stampa. Con il terzo motivo si deducono i vizi cumulativi della motivazione in merito alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato desunto dalla qualifica soggettiva dell'imputato, omettendo di considerare che il Lucchese aveva incaricato un consulente esterno proprio per garantire la correttezza della documentazione, consulente che era civilmente responsabile per eventuali errori o omissioni nel rendiconto. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 e dell'art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità, non avendo il ricorrente indicato, al di là dei vizi di motivazione denunciati, gli elementi idonei a consentire una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria di replica illustrando ulteriormente i motivi di ricorso di cui ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili in quanto fondati su motivi generici e di carattere meramente confutativo. 2. Innanzitutto, prima di esaminare i motivi di ricorso, appare utile un breve cenno alla ricostruzione dei fatti risultante dalle due sentenze di merito. Il 31 luglio 2008 il Lucchese, quale amministratore unico della società [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., società operante nel settore delle pubbliche relazioni, della comunicazione e del marketing, chiedeva alla [OSCURATO:SOCIETA]. l'erogazione di un contributo per un progetto di sviluppo competitivo, ai sensi della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4. Tale finanziamento riguardava progetti finalizzati allo sviluppo della competitività delle piccole e medie imprese operanti nel territorio del [OSCURATO:PERSONA] e copriva i costi non inerenti l'ordinaria attività di produzione di beni e servizi. Il 2 maggio 2012, al termine dell'attività prevista dal progetto finanziato, la [OSCURATO:SOCIETA]. inviava il rendiconto finale. Il successivo 5 luglio 2012 il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] procedeva alla liquidazione in favore dell'ente dell'importo netto di euro 391.134,98. Nel corso di una successiva verifica tributaria e contabile, la Guardia di Finanza riscontrava l'indebita erogazione dell'importo di almeno euro 125.357,42 in quanto relativo a costi non ammissibili ed indebitamente inseriti nel rendiconto presentato dal Lucchese nell'interesse dell'ente. In particolare, è stata riscontrata la violazione degli artt. 10, 12 e 13 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 4 del 2005 in relazione alle voci di spesa indicate nel capo di imputazione. Ciò in quanto, afferma la sentenza impugnata: l'art 10, comma 4, prevede l'inammissibilità delle spese inerenti l'ordinaria attività di produzione o di servizi svolta dall'impresa; l'art. 12 prevede che siano ammissibili le spese dei servizi forniti da consulenti esterni solo se avviati dopo la presentazione della domanda; l'art. 13, stabilisce che sono ammissibili esclusivamente le spese di personale per la realizzazione di specifici progetti di ricerca o di sviluppo sperimentale, nella misura in cui il personale è impiegato nel progetto di ricerca. Sulla base di tale ricostruzione dei fatti, la condotta materiale ascritta al Lucchese è stato ravvisata nell'inserimento nel rendiconto di spese non inerenti in quanto, benchè sostenute nel periodo oggetto di finanziamento, hanno riguardato, per quanto attiene ai due temporary manager, spese solo in parte sostenute in relazione al progetto finanziato, trattandosi di collaboratori di cui l'ente si avvaleva già da tempo, e per le altre fatture, di spese integralmente imputabili all'attività di ordinaria gestione dell'ente, estranea al finanziamento. 3. Attraverso i tre motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, il Lucchese e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno sostanzialmente riproposto le medesime argomentazioni già dedotte in appello al fine di ottenere un proscioglimento del Lucchese dal reato presupposto ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Come già affermato in premessa, i motivi dedotti sono inammissibili in quanto, oltre ad essere generici, sono versati in fatto e tendono a sollecitare una diversa ricostruzione fattuale del giudizio di inerenza dei costi sostenuti al progetto finanziato, che esorbita dal perimetro del giudizio di legittimità. La sentenza impugnata, infatti, ha adeguatamente argomentato, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, in merito alle ragioni per le quali le voci di spesa indicate nell'imputazione non erano inerenti al progetto finanziato che, come già precisato, non copriva i costi relativi all'ordinaria attività di gestione dell'ente (circostanza, questa, non contestata dagli stessi ricorrenti). In particolate, quanto ai compensi erogati al manager [OSCURATO:PERSONA], le due sentenze di merito hanno considerato che: questo aveva già ricevuto un incarico di collaborazione esterna sin dal 2006 e la sua funzione era stata indicata con i medesimi compiti anche nella richiesta di erogazione del contributo del 31 luglio 2008; solo con l'accordo del 2 ottobre 2009, tra [OSCURATO:PERSONA] e il gruppo R.E.M., era stato previsto un aumento del compenso in relazione alle funzioni di coordinamento del programma di cui al business plan allegato alla richiesta di contributo. Pertanto, secondo le due sentenze di merito, poteva considerarsi lecito ed inerente al finanziamento solo il rimborso della quota parte del compenso che poteva riferirsi al progetto oggetto di contributo. Nella sentenza di primo grado che, in ragione dei rinvii contenuti nella sentenza impugnata, viene a saldarsi con le argomentazioni in essa esposte costituendo un unico corpo argomentativo, sono state, inoltre, richiamate le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] da cui è stata desunta la continuità del suo impegno nella organizzazione aziendale. Pertanto, in assenza del conferimento di separati incarichi, si è ritenuto che, poiché la collaborazione del [OSCURATO:PERSONA] costituiva una prosecuzione del rapporto antecedente, il relativo compenso, con l'eccezione di quello negoziato con l'accordo del 2009, era riconducibile ad un ordinario costo per il personale, non imputabile al progetto finanziato. Rispetto a tali logiche argomentazioni, pienamente aderenti alle risultanze probatorie, il primo motivo di ricorso si limita ad insistere genericamente sulla inerenza del costo relativo al compenso del [OSCURATO:PERSONA] senza, tuttavia, confrontarsi con le considerazioni sopra riportate e, in particolare, con le stesse dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], reputate dai Giudici di merito altamente significative della continuità nel tempo del rapporto tra il manager e l'ente, di cui quello relativo al coordinamento del programma del business plan costituiva una prosecuzione. Analoghe considerazioni sono state svolte in relazione ai costi relativi al manager [OSCURATO:PERSONA], il quale, secondo la ricostruzione delle due sentenze, collaborava con la società già in epoca antecedente il periodo oggetto del contributo pubblico, sulla base di contratti annuali aventi ad oggetto la redazione di testi pubblicitari. A sostegno del carattere solo parzialmente inerente al finanziamento dei costi relativi a tale collaborazione, sono state valorizzate anche le dichiarazioni rese dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] il quale ha precisato che la parte del compenso riferibile al progetto finanziato ammontava a 13.000 euro (pari a 35 giornate lavorative). Anche rispetto a tali argomentazioni, il ricorso si limita ad insistere sulla medesima censura già formulata con l'atto di appello, facendo anche riferimento a quanto dichiarato dai testi Giacomini, Bassam e [OSCURATO:PERSONA] e deducendo genericamente il travisamento delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], senza, tuttavia, precisare in cosa sarebbe consistito il denunciato travisamento né tantomeno riportare le difformi dichiarazioni rese dal teste. Quanto alla fattura della SWG, il ricorrente ne assume genericamente la inerenza al progetto, trattandosi dell'apertura a nuovi mercati, ed il mero errore materiale nell'inserimento del costo in una voce diversa da quella propria. A fronte di tali generiche deduzioni, la sentenza impugnata, con motivazione adeguata ed immune da vizi, ha, invece, ritenuto che anche la fattura in questione si riferiva ad un costo ordinario per una società di marketing, al pari di quella relativa alla rassegna stampa (rendicontata nella voce "spese per riqualificazione del personale"). 4. Parimenti adeguata ed immune da vizi di manifesta illogicità o di contraddittorietà è la valutazione delle deposizioni dei testi, genericamente censurata nel secondo motivo. In particolare, la sentenza impugnata ha escluso che le dichiarazioni rese dal consulente Bassam e dai dipendenti Giacomini e [OSCURATO:PERSONA] potessero disarticolare le argomentazioni svolte dalla sentenza di primo grado in merito alla non inerenza dei costi indicati nel rendiconto; ciò non solo con riferimento alle retribuzioni dei manager, ma anche in relazione alla fattura della SWG, su cui i testi Giacomini e Bassam non hanno saputo fornire informazioni. Peraltro, a conferma della non inerenza delle fatture per la rassegna stampa, la sentenza impugnata ha richiamato le dichiarazioni della teste Giacomini che ha precisato che si trattava di attività che l'ente utilizzava per poter esibire ai propri clienti il risultato della sua attività a riscontro del buon esito degli incarichi ricevuti (ciò a fronte delle generiche informazioni rese dal teste Bassam che aveva riferito di non saperne nulla e di non sapere perché tali fatture fossero state inserite nel rendiconto). 5. Il ricorrente censura, infine, genericamente il punto della sentenza relativo alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato, insistendo sulla circostanza che, proprio per evitare di incorrere in errore, il Lucchese aveva conferito l'incarico di redigere il rendiconto al Lucchese. Anche tale argomentazione difetta di specificità ed omette di confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza di merito che, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha ritenuto imputabile psicologicamente la condotta sopra esaminata al Lucchese in considerazione della sua posizione apicale nell'organizzazione dell'ente e del fatto che questo, pur avendo conferito l'incarico esterno a Bassam, ha sottoscritto il rendiconto. Tale attività, sottolinea la Corte territoriale, presuppone necessariamente e logicamente che, proprio in ragione dell'importanza del contributo richiesto, il Lucchese ha svolto il dovuto controllo e verificato la natura ordinaria o eccezionale dei costi presentati a rimborso. 6. Alla stregua di tale ricostruzione della condotta e della sua riferibilità al Lucchese, ritiene il Collegio che la Corte territoriale ha legittimamente accordato prevalenza alla causa di estinzione del reato, non emergendo dal compendio probatorio concordemente ricostruito dalle due sentenze di merito circostanze idonee a poter affermare con certezza l'insussistenza del fatto o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato. In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è, infatti, legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu ocu/i", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). 7. All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto i ricorsi senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e co
Sentenza Cassazione n. 45864/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris