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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 ottobre 2024

Cassazione n. 40886/2024

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 1326/2024 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 31018/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento per errore di correzione di errore materiale relativo al processo a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] definito con sentenza di questa Sezione n. 35112 del 29/05/2024 visti gli atti, la sentenza n. 35112/2024 ed il ruolo dell’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 35112 del 29/05/2024 questa Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, ha pronunziato sui ricorsi proposti dal PG, da [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1991) ed altri avverso la sentenza del 26/06/2023 della Corte di appello di Napoli; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 40886/2024 Roma, lì, 07/11/2024

2. il dispositivo così recita: «In accoglimento del ricorso del Procuratore generale, annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1990), [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1991), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al ruolo associativo da essi disimpegnato e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, assorbiti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1990), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché di [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1991) con esclusione, quanto a quest’ultimo, del motivo relativo alla applicazione della recidiva che dichiara inammissibile.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende»;

3. il ruolo d’udienza riporta, invece, il seguente dispositivo: «In accoglimento del ricorso del Procuratore generale, annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1990), [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1991), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al ruolo associativo da essi disimpegnato e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, assorbiti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1990), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché di [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1991) con esclusione, quanto a quest’ultimo, del motivo relativo alla applicazione della recidiva che dichiara inammissibile.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende»;

4. il dispositivo riportato nel ruolo d’udienza non rispecchia quello della sentenza, atteso che al posto delle parole «[OSCURATO:PERSONA] (cl. 1991)» avrebbe dovuto scriversi «[OSCURATO:PERSONA] (cl. 1991).

5. In tal senso, pertanto, deve essere corretto il ruolo d’udienza P.Q.M Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo del ruolo di udienza relativo al ricorso nrg 43116/2023, nel senso che ove e' scritto "Mario reale (cl 1991)" deve leggersi "Antonio reale (cl 1991)".

Manda alla Cancelleria per le annotazioni sull'originale dell'atto.

Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Andreazza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 1326/2024 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 31018/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento per errore di correzione di errore materiale relativo al processo a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] definito con sentenza di questa Sezione n. 35112 del 29/05/2024 visti gli atti, la sentenza n. 35112/2024 ed il ruolo dell’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 35112 del 29/05/2024 questa Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, ha pronunziato sui ricorsi proposti dal PG, da [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1991) ed altri avverso la sentenza del 26/06/2023 della Corte di appello di Napoli; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 40886/2024 Roma, lì, 07/11/2024 2. il dispositivo così recita: «In accoglimento del ricorso del Procuratore generale, annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1990), [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1991), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al ruolo associativo da essi disimpegnato e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, assorbiti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1990), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché di [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1991) con esclusione, quanto a quest’ultimo, del motivo relativo alla applicazione della recidiva che dichiara inammissibile. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende»; 3. il ruolo d’udienza riporta, invece, il seguente dispositivo: «In accoglimento del ricorso del Procuratore generale, annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1990), [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1991), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al ruolo associativo da essi disimpegnato e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, assorbiti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1990), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché di [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1991) con esclusione, quanto a quest’ultimo, del motivo relativo alla applicazione della recidiva che dichiara inammissibile. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende»; 4. il dispositivo riportato nel ruolo d’udienza non rispecchia quello della sentenza, atteso che al posto delle parole «[OSCURATO:PERSONA] (cl. 1991)» avrebbe dovuto scriversi «[OSCURATO:PERSONA] (cl. 1991). 5. In tal senso, pertanto, deve essere corretto il ruolo d’udienza P.Q.M Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo del ruolo di udienza relativo al ricorso nrg 43116/2023, nel senso che ove e' scritto "Mario reale (cl 1991)" deve leggersi "Antonio reale (cl 1991)". Manda alla Cancelleria per le annotazioni sull'originale dell'atto. Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Andreazza
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