CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29518/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 31/03/2026 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di rimessione in termini proposta il 13.11.2025 dal condannato [OSCURATO:PERSONA] per proporre appello avverso la sentenza emessa il 24.10.2024 dal locale Tribunale, che aveva condannato il predetto in ordine al reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309/90. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato che, con atto a mezzo del difensore, deduce violazione dell'art. 175 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione. L'affermato abbandono della difesa da parte del difensore di fiducia del ricorrente, si pone in contraddizione con la esclusione della sussistenza di un impedimento non imputabile al [OSCURATO:PERSONA], idoneo a giustificare la restituzione nel termine, posta l'impossibilità da parte del predetto di esercitare il diritto di impugnazione. Snodo centrale della vicenda è rappresentato dalla avvenuta nomina da parte del Tribunale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], mai portata a conoscenza del prevenuto perché comunicata unicamente all'indirizzo pec dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] revocato (precedente difensore di fiducia), e senza che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] abbia reso edotto il ricorrente di alcun aggiornamento sulla vicenda processuale, ritenendo la Corte di appello sufficiente a giustificare il rigetto la notifica degli atti presso l'originario difensore di fiducia. Tuttavia, la decisione non ha considerato l'inidoneità della elezione di domicilio presso lo studio del predetto difensore, posto che il relativo indirizzo non era ad esso pertinente, essendo - invece - quello di un familiare dell'imputato. Inoltre, erronea è la ritenuta decorrenza del termine per proporre l'istanza alla data della esecuzione del titolo detentivo in data 30.5.2025, posto che le predette condizioni in cui versava la difesa del detenuto non lo mettevano in grado di attivarsi autonomamente per impugnare la sentenza o richiedere la rimessione in termini, cosicché deve ritenersi tempestiva la istanza proposta a distanza di soli nove giorni dall'accesso al fascicolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2. La ordinanza impugnata ha rigettato l'istanza di rimessione in termini per proporre appello nell'interesse del ricorrente, sia per il mancato rispetto del 2termine di decadenza, essendo il ricorrente venuto a conoscenza della sentenza di condanna all'atto della esecuzione dello stesso titolo, avvenuta il 30/05/2025, pertanto quasi sei mesi prima della presentazione della istanza; sia, inoltre, escludendo la condizione della incolpevole ignoranza richiesta dall'art. 175, comma 2.1 cod. proc. pen., ravvisando il volontario disinteresse del ricorrente per le sorti del processo. 3. Secondo costante orientamento, il termine per impugnare una sentenza contumaciale di condanna decorre dalla conoscenza del provvedimento che può coincidere anche con la notifica dell'ordine di esecuzione che riporti gli estremi della sentenza in esecuzione, anche senza la relativa motivazione, considerato che, a norma dell'art. 94, comma 1-bis,d.lgs. n. 271 del 1989, il direttore o l'operatore penitenziario sono tenuti ad accertare che l'interessato abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento che dispone la carcerazione. (Sez. 3, n. 46083 del 28/03/2018, Sena, Rv. 274309 - 01; conf. Sez. 3, n. 43724 del 08/09/2016, 0 I, Rv. 267932 - 01), essendo jus receptum che, in tema di restituzione nel termine ai fini dell'impugnazione, il concetto di "effettiva conoscenza" del provvedimento deve intendersi nel senso di sicura consapevolezza della sua esistenza e precisa cognizione dei suoi estremi (autorità, data, oggetto), collegata alla presa di notizia certa e alla comunicazione di un atto formale (nella specie la notificazione dell'ordine di carcerazione), che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si è verificata, determinando la conoscibilità del contenuto integrale del provvedimento da impugnare e la decorrenza del termine di dieci giorni per la proposizione dell'istanza di restituzione (Sez. 2, n. 25041 del 23/06/2005, Kellici, Rv. 231887 - 01). 4. E', pertanto, assorbente la correttamente rilevata tardività della istanza di rimessioni in termini, rispetto al momento di conoscenza del provvedimento eseguito individuato nella data di notifica della esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Roma, non potendo sovrapporre - per rimuovere la tardività - sub specie di caso fortuito o forza maggiore, la precedente vicenda defensionale dedotta dal ricorrente, in ordine alla quale la ordinanza correttamente, comunque, conclude - da un lato - affermando la conoscenza da parte del ricorrente della pendenza del processo e - dall'altro - il suo volontario disinteresse per le sorti del processo. 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 3P P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso P.Q.M