CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 25291/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 agosto 1976 avverso il decreto reso il 17 ottobre dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con il decreto impugnato la Corte di appello di Roma ha respinto la richiesta di revocazione del sequestro e della confisca del conto corrente bancario intestato a [OSCURATO:PERSONA] n. 20042 presso la [OSCURATO:PERSONA] di Ancona, confisca già disposta con decreto della Sezione per le misure di prevenzione del Tribunale di Napoli emesso il 30 ottobre 2016, parzialmente riformato il 21 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di coniuge del proposto [OSCURATO:PERSONA]Errico deceduto l'11 Febbraio 2010 aveva chiesto la revocazione della disposta confisca del conto corrente su rilievo di un fatto nuovo sopravvenuto, costituito dal medesimo decreto della Corte di appello di Napoli sezione misure di prevenzione del 21 ottobre 2021, che ha revocato il sequestro e la confisca dell'immobile sito in Napoli intestato a [OSCURATO:PERSONA] osservando che è stata raggiunta la prova della liceità della provvista utilizzata per l'acquisto. La revoca della confisca di questo immobile, che il Tribunale aveva ritenuto essere stato acquistato con provvista di provenienza illecita, risultava giustificata dal fatto che era stato acquistato con denaro lecito in parte transitato sul suindicato conto corrente bancario, ma proveniente direttamente dai genitori della Esposito. Segnalava il difensore la necessità di valutare a questo punto anche la revoca della confisca del conto corrente. La Corte ha respinto la richiesta di revocazione osservando che sul detto conto , su cui operava il marito della ricorrente, si era generata un'evidente confusione di capitali di natura lecita e di natura illecita, per cui le somme ivi giacenti non possono essere restituite alla intestataria fittizia del conto corrente oggetto della presente richiesta di revoca, in quanto è incontroversa la riconducibilità del conto corrente al proposto stesso. 2.Avverso detta decisione propone ricorso l'interessata deducendo: violazione dell'articolo 28 comma 1 d.lgs. 159/2011 per contrasto di giudicati e per violazione del principio del ne bis bis in idem e vizio di motivazione in quanto la Corte non dubita della provenienza lecita della somma incassata pari a 65.000 C, come risulta dalla tracciabilità sul conto corrente e dalla copia dell'assegno, e non dubita della liceità del versamento mediante assegno dell'importo di 27.000 C ma, contraddicendosi, dubita della liceità della provvista giacente sul conto corrente in quanto non è riuscita ad avere copia cartacce dei due assegni di importo irrisorio, così sconfessando la decisione della Corte di appello di Napoli che ha sancito la liceità della provvista, cadendo in evidente contraddizione e contrasto con la decisione irrevocabile adottata. 3.11 ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato e generico. La Corte ha reso congrua e adeguata motivazione rispettosa dei criteri di legge e dei principi in tema affermati dalla giurisprudenza, osservando che non soltanto non è possibile affermare la provenienza lecita di tutta la provvista utilizzata per l'acquisto dell'immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 13, la cui abiezione è stata revocata, ma che certamente non risulta dimostrata la lecita provenienza di tutte le somme che sono transitate sul conto corrente indicato, che è stato provato essere utilizzato dal proposto, poi deceduto, per far transitare capitali di natura lecita e di natura illecita. Pertanto le somme giacenti sul conto corrente non possono essere restituite all'intestataria fittizia del conto corrente oggetto della richiesta di revocazione. La ricorrente neppure si confronta con queste argomentazioni, così incorrendo nel vizio di genericità, e si limita a dedurre un'inesistente contraddittorietà nella motivazione, che non si pone affatto in contrasto logico con il contenuto del provvedimento di revoca emesso dalla Corte di appello. Per le considerazioni che precedono il ricorso è inammissibile e comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in favore della cassa delle ammende, in ragione e proporzione del grado di colpa manifestato nell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 23 aprile 2024 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] Giovanna Verga__ lTATO 26 G U 2024 SE