CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 settembre 2022
Cassazione n. 30249/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18238/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 906/2022 depositata i l 20/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/10/2023 dal Presidente dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di pace di Roma accoglieva la domanda svolta da [OSCURATO:PERSONA] avverso “la stampata esplicativa dell’estratto di ruolo e la cartella di pagamento 12520190010799652000”. A seguito di rituale impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, il Tribunale di Roma accoglieva il gravame, con sentenza n. 906 del 20 gennaio 2022. Il giudice di appello affermava che la Dante non aveva dedotto alcunché circa i vizi attinenti al merito della pretesa sanzionatoria, sicché l’impugnazione della cartella, per il solo difetto di notifica, sarebbe stata inammissibile. Sarebbe altresì mancato l’interesse ad agire dell’opponente, in carenza della minaccia attuale di atti esecutivi, non essendo mai stata notificata alcuna cartella esattoriale né alcun atto preordinato all’esercizio dell’azione esecutiva o cautelare nei suoi confronti. Contro la predetta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di un unico motivo. Si è costituita con controricorso l’ADER Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità della camera d consiglio, la ricorrente ha depositato memoria con allegati provvedimenti giudiziari. [OSCURATO:PERSONA] Attraverso la censura, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 100, 112, 324 e 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Sostiene che il Giudice di pace avrebbe emesso due statuizioni, riguardanti sia la prescrizione del credito, sia la sua estinzione per violazione del termine perentorio ex art. 201 CdS, senza che le stesse fossero oggetto di impugnazione, sicché il Tribunale avrebbe dovuto rilevare la carenza di interesse da parte del [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe promosso un giudizio di appello inammissibile e privo ab origine di risultati utili. Il motivo è inammissibile. Per un verso, il motivo risulta aspecifico, giacché la ricorrente non ha allegato la sentenza del Giudice di pace, idonea a consentire la necessaria verifica da parte della Corte circa l’asserito passaggio in giudicato delle statuizioni concernenti la prescrizione e l’estinzione del credito. Per altro verso, è carente altresì l’interesse ad opporsi ad una minaccia di azione esecutiva, insussistente in mancanza della notifica della cartella di pagamento. La giurisprudenza di questa Suprema Corte, con indirizzo ormai costante, ha affermato che, in tema diimpugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (Sez. U. , n. 26283 del 6 settembre 2022; Sez. L., n. 10595 del 20 aprile 2023; Sez. 2, n. 10268 del 18 aprile 2023; Sez. 3, n. 4448 del 14 febbraio 2023; Sez. 3, n. 7353 del 7 marzo 2022). Nel caso di specie, è pacifica l’insussistenza di un interesse “dinamico” all’impugnazione dell’estratto di ruolo, non potendo reputarsi meritevoli di tutela interessi meramente astratti ed ipotetici. All’uopo, va altresì osservato che il richiamo della ricorrente ad altre pronunzie di questa Corte e di giudici di merito – allegate alla memoria ex art. 378 c.p.c. – in cui si ipotizza un giudicato implicito, non è pertinente. Il ricorso va in definitiva dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di l’ADER Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA], liquidate in € 500 (cinquecento) per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 1