CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 20738/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 13750 /20 2 1 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] “S. Maria della Foce” s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentat a e difes a da gli [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ), [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Pasquale salvatore Tuccino; -intimati- per la cassazione della sentenza n. 631/2020 della CORTE d ’ APPELLO di POTENZA,depositata il 27 novembre 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2024 dal ConsiglierePaolo S paziani . [OSCURATO:PERSONA] 1.con due distinti atti di citazione, notificati il 17 maggio 2001, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], proposero opposizione al decreto con cui il Tribunale di Matera, Sez. Pisticci, aveva loro ingiunto di pagare alla [OSCURATO:PERSONA] “S. Maria della Foce” s.r.l., la somma di Lire 150.000.000, in quanto girataria di 10 assegni bancari tratti su un conto corrente della Banca di [OSCURATO:PERSONA] del Metapontino, in cui [OSCURATO:PERSONA] figurava come traente, [OSCURATO:PERSONA] come beneficiaria-prima girante e [OSCURATO:PERSONA] come secondo girante. A fondamento dell’opposizione, dedussero, da un lato, che gli assegni erano stati emessi a mero titolo di favore da [OSCURATO:PERSONA], estraneo allavicenda contrattuale, per consentire la conclusione di un contratto simulato tra il fratello, [OSCURATO:PERSONA],e la società opposta, sicché i titoli avrebbero dovuto essere restituiti al traente; dall’altro lato che, comunque, la madre, [OSCURATO:PERSONA], aveva emesso a favore della Cooperativa nuovi assegni in sostituzione dei precedenti, accollandosiil debito originario e liberando i propri figli,ottenendo dalla creditrice la dichiarazione di impegno al la restituzione dei precedentititoli “al più presto possibile”. La società opposta, costituitasi in giudizio, dedusse, al contrario, che gli assegni le erano stati girati da [OSCURATO:PERSONA] atitolo di restituzione del pari importo che essa gli aveva anticipato sul contrattodi fornitura di due milioni di piantine di insalata, da cui quegli era receduto; soggiunse che, rimasti ins oluti i titoli, [OSCURATO:PERSONA] si era bensì accollato il debito, emendo nuovi assegni , ma l’ accollo non aveva avuto efficacia liberatoria dei debitori originari , sia perché tale liberazione non era stata espressamenteprevista ai sensi dell’art.1273, secondo comma, cod. civ., sia perché ad essa ostava l’insolvenzadella stessasig.ra [OSCURATO:PERSONA], ex art.1274, secondo comma, cod. civ.. 2.il Tribunale, riuniti i processi, con sentenza 26 novembre 2012, n.282, rigettò l’opposizione econdannò gli opponenti a lle spese di l i te , sul rilievo che, a fronte della prova del credito fornita dalla società opposta, gli opponenti non avevano dimostrato la dedotta simulazione e che la stessa eccezione fondata sull’accollo del debito originario da parte della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ne confermava l’esistenza, mentre l’esclusione dell’effetto liberatorio dell’accollo era confermata dalla circostanza che la Cooperativa si era impegnata alla restituzione dei vecchi assegni “salvo buon fine”, ovverosia a condizione che foss e ro debitamenteonorati i nuovi titoli . Osservò, inoltre , il Tribunale che la dichiarazione scritta di “rescissione” del contratto di fornitura firmata da [OSCURATO:PERSONA], contenente l’impegno a restituire la somma anticipatagli di Lire 150.000.000, aveva natura di riconoscimento di debito ex art.1988 cod. civ. e confermava la sussistenza del rapporto fondamentale. 3.La Corte d’appello di Potenza ha accolto l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ha revocato nei loro confronti il decreto ingiuntivo opposto, compensando le spese del doppio grado concernenti i relativi rapporti processuali ; invece , ha rigettato l’ impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], confermando nei suoi confronti la sentenza impugnata e condannandolo allespese del grado d’ appello . La Corte lucana ha così deciso sulla base del rilievo, in fatto, che solo quattro dei dieci assegni risultavano protestati, nonché della considerazione, in diritto , che , per regola generale, l’azione del portatore dell’assegno contro i giranti dello stesso postula necessariamenteil protesto o la constatazione equivalente; in ragione di ciò –ha argomentato la Corte territoriale – doveva ritenersi che la creditriceavesse « inteso far valere i titoli azionati come “ promessa di pagamento” e nonfacendo leva sull’azione cartolare », sicché l’azione esercitatain via monitoria aveva natura di « azione causale », fondata sul rapporto sottostante all’emissione e al trasferimento dei titoli ; rapporto che, alla stregua sia delle allegazioni della cooperativa sia della ricognizionedi debito effettuata da [OSCURATO:PERSONA] T uccino, era sussistito, per effetto della stipulaz ione del cont r atto di fornitura di ortaggi, solo con quest’ultimo; ne discendeva l’accertamento dell’obbligazione esclusiva di Cosimo DamianoTuccino, con esclusione di quella della madre e del fratello e con conseguente necessità di revocare il decreto ingiuntivonei loro confronti. 4.Propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] “S. Maria della Foce” s.r.l., sulla base di sei motivi. Non svolgono difese gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] salvatore Tuccino. La trattazionedel ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1, cod. proc. civ.. Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioniscritte. Non sono statedepositate memorie.[OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va rilevato che la procura e il ricorso sono stati sottoscrittida tre avvocati, muniti di procura speciale disgiunta , di cui uno solo (l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]) risulta cassazionista; in questa situazione, la sottoscrizione da parte dell’avvocato cassazionista (che nella fattispecie ha proceduto personalmente alla notifica del ricorso anche per conto degli altri professionisti) è sufficiente ai fini dell'ammissibilità, sotto il profilo in esame, del ricorsomedesimo (cfr. Cass. 12/05/2020, n. 15165, non mass.; in precedenza v. Cass.02/01/2012, n.1, non mass.; Cass. 11/06/2008, n. 15478). 2.Con il primo motivo viene denunciata , ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2938 cod. civ.. Con il secondo motivoviene denunciata, ex art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 101, secondo comma,cod. proc. civ., 111 e 24 Cost., con correlativa nullità della sentenza e del procedimento. Con il terzo motivo viene denunciata, ex art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., la violazione dell’art.112 cod. proc. civ., con correlativa nullità della sentenza e del procedimento. I tre motivi – da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione – muovono dal comune assunto che la Corte di m e rito avrebbedichiarato la prescrizione dell’azione cambiaria ; muovendo da tale assunto vengonodenunciati, in sequenza: a) l’ er r or in iudicando consistente nel rilievo officioso della prescrizione non opposta in violazione della regola contenuta nell’art.29 3 8 cod. civ.; l’ er r or in procedendo consistente nell’aver posto a fondamento della decisione una questione (la questione di prescrizione ) rilevata d’ ufficio senza suscitare su di essa il necessario contraddittorio, mediante assegnazionealle parti di un termine per la presentazione di memorie contenenti osservazioni sulla me desima questione, in violazione dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.; c ) l’ulteriore error in procedendo consistente nella violazione del principio dispositivo in senso materiale per ultra-petizione, per avere pronunciato d’ ufficio su un’eccezionedi merito in senso proprio e stretto, come tale proponibile solo dalleparti, in contrasto con l a regola di cui all’art. 112 cod. proc. civ.. 1.1.I motivi sono inammissibili per ab e rratio ictus in ordine al l a ratio decidendidella statuizione impugnata. La Corte lucana, infatti, non ha dic hiarato prescritta l’azione cartolare ma ha ritenuto che la stessa non potesse essere esercitata nella fattispecie per mancanza dellenecessarie condizioni del protesto o della constatazione equivalente, integratesi in relazione soltanto a quattro degli assegni posti a fondamento del ricorso monitorio ; pertanto,ha ritenuto che i titoli fossero s t ati utilizzati come promessa di pagamento e ha qualificatol’azione proposta in via monitoria come azione causale, fondatasul rapporto sottostante , dal quale eran o sorte obbligazioni esclusivamente acarico di [OSCURATO:PERSONA], quale (unico) sottoscrittore del contratto di fornitura di ortaggi. Il riferimento alla « prescrizione dell’azione cambiaria » compare nella sentenza impugnata non come espressivo di una statuizione in essa contenuta ma come inciso della massima della pronuncia di legittimità citata dalla sentenza medesima (Cass. n. 13170 del 1999) per evidenziare gli effetti dell’utilizzo del titolo non in f unzione dell’esercizio dell’azione cartolare ma quale promessa di pagamento implicante l’eserciziodell’azione causale, nonché dei limiti soggettivi di quest’ultima, circoscritta al titolare del rapporto sottostante alla emissione o all a trasmissione del titolo, nonché diretto promittente dell’attuale possessore(prenditore o ultimo giratario ) dello stesso. I primi tre motivi vanno, pertanto, dichiarati inammissibili. 2. Con il quarto motivo viene denunciata, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione de ll’art. 45 , primo comma , del R .D. n. 1736/1933 (c.d. legge sugli assegni). Con il quintomotivo viene denunciata , ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 45, secondo comma, del lo stesso R .D. n. 1736/1933. Con il sesto motivo viene denunciata , ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la falsa applicazione degli artt. 45, secondo comma, 49 e 57 del R.D. n. 1736/1933, nonché dell’art.2041 cod. civ.. Il quarto, il quinto e ilsesto motivo –da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione– muovono dal rilievo che la Corte di merito ha attribuito all’azione esercita ta in via monitoria la natura di azi o ne causale anziché di azione cartolare; muovendo da tale rilievo, in estrema sintesi,si imputa alla Corte territoriale di aver e erroneamente ritenuto insussistenti i presupposti per l’eserciziodell’azione cartolare di regresso da parte della [OSCURATO:PERSONA] “S. Maria della Foce” s.r.l. ( ultima girataria e portatrice degli assegni ) nei confronti dei giranti ([OSCURATO:PERSONA], prima prenditrice, e Cosimo D aniano Tuccino, primo giratario) e del traente ([OSCURATO:PERSONA] ), senza tener conto,con riguardo ai primi, che le predette con dizioni si erano integrate per quattrodei dieci titoli azionati, e, con riguardo alsecondo, che egli, in quanto traente privo dell’azione di regresso, era soggetto all’esercizio di tale azione daparte della portatrice anche in mancanza del protesto odella costatazione equivalente. 2.1.I motivi sono fondati, per quanto di ragione.2.1.a.Ai sensi dell’art. 45 del R.D. n. 1736 del 1933, il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati, se l’assegno bancario, presentato in tempo utile, non è pagato, purché il rifiuto del pagamento sia constatato con atto autentico (protesto), oppure con dichiarazione del trattario scritta sull'assegno bancario con l'indicazione del luogo e del giorno della presentazione, oppure, ancora, con dichiarazione della B anca d’Italia richiesta da un banchiere che si avvale deisistemi di pagamento da essa gestiti. Tuttavia, il portatore mantiene i suoi diritti contro il traente, sebbene l’assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente(art. 45, secondo comma, cit.). La specifica regola dettata per il traente trova la sua ratio nella irrilevanza della violazione dei termini perentori per la levata del protesto nei confronti del titolare del conto corrente, il quale, non avendo l’azione di regresso, non è portatore di un interesse tutelato dalla legge al rispetto dei termini stessi, dalla cui inosservanza non può derivare un danno meritevole di risarcimento (Cass. 06/07/2000, n. 9027; Cass. 15/05/2009, n.11331, non mass.).Pertanto, la levata del protesto è esclusa solta nto quando l ’ azione sia proposta contro l’emittente del titolo, che non dispone di regresso verso alcuno degli altri obbligati(Cass. 16/05/2014, n. 10806, non mass.). 2.1.b.Alla luce della richiamata disposizione, una volta accertato che quattro dei titoli di cui la Cooperativa era portatrice erano stati protestati, la Corte d’appello avrebbe dovuto reputare sussistenti in relazione ad essi le condizioni per l’esercizio dell’azione di regresso cartolare anche nei confronti dei giranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e consideraredunque obbligata anche la prenditrice- prima girante neilimiti dell’importo dei quattro titoli protestati. Inoltre, a prescindere dal protesto , le condizioni dell’azione cartolare sussistevano per tutti gli assegni nei confronti del traente , [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe dovuto essere ritenuto obbligato per l’intero importo contemplato dai titoli,nonché oggettodel decreto ingiuntivo opposto. 3.In accoglimento, nei sensi di cui in motivazione, dei motivi in esame, la sentenza impugnata va cassata in relazione ad essi , con rinvio allaCorte d’appello di Potenza in diversa composizione , la quale si atterrà agli enunciati principi e pr ovvederà anche sulle spes e del giudizio di legittimità(art.385, terzo comma, cod. proc. civ.). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili i primi tre motivi e ac coglie , nei sensi di cui in motivazione, il quarto,il quinto e il s esto. Cassa la sentenzaimpugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di l