CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 marzo 2020
Cassazione n. 36921/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dal Tribunale di Milano il 4/3/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del 17 giugno 2012 presentate dai difensori dell'imputata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata il 4.3.2020, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il Tribunale di Monza, in data 11.09.2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all' art. 1, commi 1 e 4 D.I. 1 aprile 2008, n. 49, convertito in legge 30 maggio 2008, n 96, perché introduceva all'interno della cabina elettorale un telefono cellulare in grado di fotografare o registrare immagini. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo i difensori di fiducia, l'imputata, articolando quattro motivi di ricorso, tutti a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, lamenta sia l'erronea applicazione della legge non potendosi ritenere consumato il reato contestato avendo omesso il presidente del seggio elettorale di ricordare il divieto di introdurre nella cabina il mezzo di riproduzione visiva, sia la mancante, errata e illogica motivazione della Corte d'appello sul punto. 2.2. Con il secondo motivo, riproponendo un motivo d'appello, sostiene la mancanza dell'elemento soggettivo e di un'adeguata motivazione sul punto. 2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione di legge e l'erronea motivazione in relazione alla mancata applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2.4. Con il quarto motivo lamenta l'eccessività della pena irrogata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Preliminarmente deve rilevarsi che i giudici di merito hanno ricostruito il fatto all'esito di una conforme valutazione delle emergenze processuali e, quindi, la sentenza di primo grado e quella della Corte d'appello si integrano vicendevolmente formando un tutto organico ed inscindibile a cui occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Siffatto sindacato di legittimità, alla luce delle disposizioni di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deve mirare a verificare che la motivazione sia effettivamente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; non "manifestamente illogica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;non logicamente "incompatibile" con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale da disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione (Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708). Alla luce di siffatto principio, il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta la mancanza o comunque l'illogicità della motivazione e l'erroneità della stessa deve ritenersi infondato avendo i giudici di merito, in modo puntuale e rigoroso, ritenuto che l'art. 1 del d.l. 1 aprile 2008, n.49, convertito in legge 30 maggio 2008, n.96, punisce la mera introduzione nella cabina elettorale di strumenti atti a fotografare o registrare immagini, a prescindere dall'invito dei presidente del seggio a depositare detti apparecchi prima dell'espressione del voto. Tale principio è stato già affermato da questa Sezione con la sentenza n. 9400 del 21/12/2017, dep. 2018, Becciani, Rv. 272280 che, in stretta aderenza al chiaro testo della disposizione in questione, ha individuato la condotta penalmente rilevante nell'introduzione all'interno della cabina elettorale di telefoni cellulari o di altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini e ha ritenuto che i comportamenti a cui è tenuto il presidente del seggio, individuati ai commi secondo e terzo della disposizione in questione, non costituiscono né condizione di procedibilità né condizione di punibilità in quanto il legislatore non riconduce alla loro inosservanza alcun effetto di rilevanza penale. Il comma quarto, poi, nel prescrivere la pena fa testuale ed esclusivo richiamo alla condotta di cui al primo comma e nessun dato consente di pervenire ad una conclusione diversa. La ricorrente, peraltro, non si confronta con siffatte argomentazioni, ma si limita esclusivamente a proporre una diversa interpretazione non sorretta da alcuna argomentazione. 3. Anche con riferimento al secondo motivo di ricorso, nessuna critica nuova e costruttiva viene sottoposta all'esame di questa Corte avendo la ricorrente reiterato pedissequamente un motivo già proposto in appello e prima ancora dinanzi al giudizio del giudice di primo grado senza confrontarsi con le motivazioni complete e logiche poste a fondamento delle decisioni di merito. Corretta e completa, infatti, è la considerazione dl giudice distrettuale che dopo aver ricordato la sufficienza della colpa per integrare l'elemento psicologico della contravvenzione in questione, sottolinea comunque la consapevolezza della propria condotta da parte della ricorrente, desumibile dal fatto che ella non solo ha introdotto nella cabina elettorale il proprio cellulare, ma ha scattato la foto del proprio voto, come dalla stessa dichiarato, con il preciso proposito di "mostrarla al compagno affinché la credesse sul voto espresso". A fronte di una sentenza d'appello che ha fornito una risposta esauriente e logica ai motivi di gravame, la ( gleatrEgIrat pedissequa riproduzione dei medesimi motivi dinanzi a questa Corte di legittimità non può essere considerata alla stregua di una critica argomentata e i motivi qui riproposti, quindi, sono necessariamente da ritenersi privi dei requisiti di cui all'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. che impone l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. 4. Parimenti infondati, ai limiti dell'inammissibilità, sono gli ultimi due motivi di impugnazione. 4.1. La Corte territoriale, e prima ancora il Tribunale, hanno respinto la richiesta di assoluzione avanzata dall'imputata a norma dell'art. 131-bis cod. pen. sulla base della considerazione che, avendo la donna non solo portato il proprio cellulare all'interno della cabina (fatto, questo, già di per sé sufficiente per integrare l'elemento materiale della contravvenzione), ma scattato la fotografia al fine precipuo di mostrare ad altri la propria espressione di voto, ha attuato il pericolo che la norma violata, sanzionando la mera condotta, tende ad evitare. Tali rilievi hanno portato, sia il giudice di prime cure, sia quello d'appello, a considerare l'offesa non certo di particolare tenuità e a ritenere inapplicabile il trattamento di maggior favore previsto dall'art. 131-bis cod. pen. Tale motivazione non solo è logica e completa, ma si allinea a quanto ritenuto da questa Corte nella sua massima composizione là dove ha affermato che "Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo" (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). In motivazione, le Sezioni Unite hanno chiarito che, ai fini dell'applicazione di siffatto istituto, "si richiede un'equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta; e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico. Per ciò che qui interessa, non esiste un'offesa tenue o grave in chiave archetipica. E' la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore . Di particolare ed illuminante rilievo è il riferimento testuale alle modalità della condotta, al comportamento ..., alle forme di estrinsecazione del comportamento al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena". 4.2. Con riferimento, infine, all'ultimo motivo di ricorso, va qui ribadito il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la graduazione della pena «rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione» (Cass., Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv 259142; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 secondo cui "La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale". Nel caso di specie, la Corte territoriale e prima ancora il giudice di primo grado hanno inflitto una pena di poco superiore al minimo edittale e la Corte d'appello non ha trascurato di evidenziare che le circostanze evidenziate dall'imputata e ribadite tutte anche in questa sede (incensuratezza; comportamento collaborativo; condotta processuale) erano state adeguatamente valutate nella determinazione della pena base e nella concessione delle attenuanti generiche. 5. Il rigetto del ricorso comporta la condanna dell' imputata al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorr