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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 settembre 2025

Cassazione n. 29749/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte di cassazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che chiede il rigetto del ricorso;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile Federazione delleAssociazioni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si associa alle conclusioni delP.g. e deposita conclusioni scritte e nota spese anche per l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Quattrone, difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA];uditi i difensori del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA] e avvocato [OSCURATO:PERSONA]Della Monica, che chiedono l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], i difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno presentatoricorso straordinario avverso la sentenza della Quinta Sezione della Corte dicassazione in data 11.7.2025 (depositata il 22.9.2025) con cui sono stati decisi iricorsi presentati avverso la sentenza della Corte Appello di [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA] di condanna di numerosi imputati – fra cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] DeStefano, il cui ricorso è stato rigettato – per il reato di cui all’art. 416-bis cod.pen. e diversi reati c.d. scopo.Il ricorso straordinario premette che nell’udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA],la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di avere accesso all’elenco dei file generatidal trojan, dei metadati, dei log di sistema.

Il giudice rispondeva di non essere inpossesso dei dati e la Procura comunicava che i log sulle interfacce di rete nonerano più presenti, in quanto i dati delle intercettazioni telematiche vengonoconservati fino al loro conferimento nell’archivio digitale; archivio, tuttavia, chenon è mai confluito nel fascicolo del giudice per le indagini preliminari.La difesa, pertanto, non aveva mai avuto accesso ai log di sistema, che sonola certificazione di tutto l’andamento dell’intercettazione telematica, e sollevavala relativa eccezione nel corso sia della fase di primo grado sia della fase disecondo grado del giudizio, contestando la violazione dell’art. 268, commi 3 e 3-bis cod. proc. pen., nonché la violazione degli obblighi di conservazionedocumentale di cui agli artt. 269 cod. proc. pen. e 89 disp. att. cod. proc. pen.Ciò posto, il ricorso si articola in un unico motivo, con cui si deduce errore difatto per omessa considerazione di un motivo decisivo di ricorso.Con motivi aggiunti ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. era stata eccepitanel giudizio di legittimità la inutilizzabilità delle intercettazioni.La Corte di cassazione non si è pronunciata sul punto, così dando luogo adomesso esame di un motivo autonomo e decisivo di ricorso, che ha determinatoun errore di fatto censurabile ai sensi dell’art. 625-bis cod. pen.S’è trattato, infatti, di una disattenzione di ordine percettivo, che ha causatol’erronea supposizione dell’inesistenza di una censura invece oggettivamenterilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso.La Corte di cassazione, perpetuando un errore in cui era incorsa anche laCorte d’appello, ha ignorato la doglianza relativa alla violazione dell’art. 268 cod.proc. pen. e alla inutilizzabilità delle intercettazioni che non erano state versatein atti.Non si tratta di un errore di tipo valutativo, perché la Corte non ha affattomenzionato il motivo e quindi ha deciso sulla base di una ricostruzioneincompleta dei motivi, ritenendone inesistente uno che era stato ritualmentepresentato sin dalla fase dell’appello.Dalla lettura della sentenza della Quinta Sezione, l’errore emerge conevidenza dalle pagine in cui viene trattato il profilo delle intercettazioni e in cui ilmotivo in questione non è stato oggetto di disamina: il profilo relativo all’accessoai file di log non è stato trattato, né con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA],né nell’ambito delle questioni comuni.Lo scrutinio delle deduzioni specifiche, dunque, non è stato svolto, né puòaffermarsi che la tematica sia stata implicitamente affrontata nella trattazionedelle posizioni dei coimputati, alla luce della non sovrapponibilità delle censurerispettivamente sollevate.2.

Sono state depositate conclusioni e nota spese in data 21.4.2026 per laparte civile [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la parte civile CarmeloCrucitti e in data 30.4.2026 per la parte civile Comune di [OSCURATO:PERSONA].3.

In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata trasmessa requisitoria scritta del SostitutoProcuratore generale, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando chenon si apprezza alcuna pretermissione o erronea valutazione dei motivi di ricorsoin punto di esame della questione evidenziata dal ricorrente: infatti, nellapremessa della sentenza, relativa alle questioni generali, la cui analisi è daconsiderarsi, pertanto, valevole per tutti gli imputati, viene affrontata anche laeccezione sulle intercettazioni, ivi compresa quella sui cd. file di log (p. 116-119).

Tutte le censure formulate nel ricorso straordinario si sostanziano in rilieviche segnalano presunti errori che non si identificano in una fuorviatarappresentazione percettiva, con la conseguenza che le relative decisioni sonostate assunte ed hanno comunque un contenuto valutativo, sicché non èconfigurabile un errore di fatto, bensì eventualmente di giudizio, come taleescluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è da considerarsi infondato per le ragioni di seguito esposte.1.

La sentenza della Quinta Sezione di questa Corte dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], di cui ilricorso straordinario chiede di correggere l’errore, riporta correttamente alla p.42 anche i motivi nuovi che erano stati presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] DeStefano, con i quali – afferma testualmente – «si eccepisce che i file di logdell'intercettazione RIT 2110/2017 non sono stati riversati in atti, né rilasciati incopia quelli relativi ai RIT 928/2019.

Si lamenta l'impossibilità per la difesa dicontrollare, in mancanza di tali dati, il rispetto rigoroso delle procedure diintercettazione e acquisizione dei dati stessi delle conversazioni (si cita Sez. 3, n.18464 del 2025 per il tema in generale).

Il mancato deposito dei file di logcomporta, quindi, l'inutilizzabilità delle intercettazioni, dovendosi tali fileequiparare alle registrazioni delle conversazioni intercettate con il classicosistema analogico».Sulla base di questo contenuto della sentenza, pertanto, si può affermare, inprimo luogo, che la Corte di cassazione abbia certamente “percepito” lasussistenza del motivo nuovo presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],dandone espressamente atto nella sintesi iniziale dei motivi di ricorso.Deve escludersi, dunque, che ricorra l’errore di fatto sotto la specie, dedottadal ricorso, di “una disattenzione di ordine meramente percettivo, che ha causatol’erronea supposizione dell’inesistenza della censura”.L’errore di fatto, che l’art. 625-bis cod. proc. pen. prevede come motivo diposs i b i l e r i c o r so s t r ao rd ina r i o , è so l o que l l o – a s s im i l ab i l eall’errore revocatorio già previsto, in materia civile, dall'art. 391-bis cod. proc.civ. – che consista in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni algiudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quelloeffettivo (cfr. sul tema, Sez. 1, n. 391 del 9/11/2023, dep. 2024, Piromalli, Rv.285553 – 01; Sez. 3, n. 47316 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Vinci, Rv. 271145 – 01; Sez.

U, n.16103 del 27/3/2003, Basile, Rv. 221283 – 01).In questa prospettiva, l'errore di fatto che può dare luogo all'annullamentodi una sentenza di legittimità è solo quello costituito da un errore dicomprensione in cui sia incorsa la Corte di cassazione nella lettura degli atti delgiudizio.Non si tratta del caso di specie, in quanto la sentenza della Quinta Sezionedà mostra di avere inteso il motivo nuovo e ne riporta il contenuto senza difettoalcuno di percezione.2.

Non ricorrendo il caso della inesatta cognizione da parte del giudice degliintegrato dall’omesso esame – come pure lamenta il ricorso straordinario – delmotivo nuovo di ricorso.Sotto questo profilo, deve rilevarsi che, nella parte relativa alle questionicomuni ai vari ricorsi (che ha inizio a pag. 109), la sentenza della Quinta Sezionepremette, in generale, che «in tema di ricorso per cassazione, è onere dellaparte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, penal'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamenteaffetti dal vizio e, soprattutto, chiarirne l'incidenza sul complessivo compendioindiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento alprovvedimento impugnato (Sez.

U., n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv.243416).

Il principio è stato ribadito anche in tema di intercettazioni: qualora insede di legittimità venga eccepita l'inutilizzabilità dei relativi risultati, è oneredella parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicarespecificamente l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato e la rilevanza deglielementi probatori desumibili dalle conversazioni, posto che l'omissione di taliindicazioni incide sulla valutazione della concretezza dell'interesse ad impugnare(cfr. tra le altre Sez. 5, n. 25082 del 27/02/2019, Baiano, Rv. 277608- 02).

Afronte di tali condivisi e consolidati principi, non emerge dalla prospettazione deiricorsi quale sia l'incidenza della dedotta inutilizzabilità in ordine alleconversazioni intercettate a mezzo dei decreti oggetto di censura».La questione dell’accesso ai file di log, nel prosieguo, è trattata in relazionealla specifica posizione dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla quale lasentenza premette alcune considerazioni generali sull’accesso ai file di log eafferma il principio secondo cui l’eccezione di nullità delle intercettazioni deveessere accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni di indispensabilitàdel loro accesso e della loro comunicazione, aggiungendo che comunque «illegislatore non ha abbinato a simili casi alcuna sanzione di nullità dell'attointercettivo né di inutilizzabilità dei suoi contenuti.

E ciò si spiega anche tenendoconto del fatto che si tratta di operazioni automatiche, tendenzialmente affidabili,a meno di non ipotizzare manomissioni fraudolente o malfunzionamenti, chetuttavia la difesa non ipotizza in alcun modo».Ebbene, si può affermare, una volta precisato che la Corte di cassazione hacertamente “percepito” l’omologo motivo presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] DeStefano, che la sentenza della Quinta Sezione abbia tenuto ben presente il profilogenerale involto dal motivo di ricorso e vi abbia dedicato un passaggio dellamotivazione comune a tutti gli imputati, individuando in premessa i limiti entro iquali può essere mossa in sede di legittimità una eccezione di inutilizzabilità delleintercettazioni.

La questione specifica dell’accesso ai file di log, poi, è stataspecificamente affrontata, sia in generale sia con specifico riferimento alledoglianze di altro coimputato.È vero che la questione non è stata riaffrontata nel prosieguo in relazionealla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ma è anche vero che ciò sicuramente non èdipeso da un errore di percezione (e, quindi, da un errore di fatto) e checomunque le doglianze dell’odierno ricorrente possono essere considerateimplicitamente disattese (cfr. Sez. 5, n. 26271 del 26/5/2023, Riccio, Rv.284697 – 01; Sez. 1, n. 17847 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Barilari, Rv. 269868 - 01), nonsolo perché nel merito le sue censure appaiono caratterizzate dalla medesimagenericità e mancanza di decisività che la Corte di cassazione aveva opposto allecensure di [OSCURATO:PERSONA], ma anche perché sembrano tuttora incompatibilicon le premesse giuridiche a cui la Quinta Sezione aveva premesso di improntarela propria ratio decidendi sul tema della inutilizzabilità delle intercettazioni.Le considerazioni a cui s’è appena proceduto rendono abbastanza evidenteche, esulando ogni profilo valutativo dall'errore di fatto, la censura di omessoesame di uno dei motivi del ricorso per cassazione è suscettibile di risolversipiuttosto in un difetto di motivazione, che in astratto non significa néaffermazione, né negazione di alcuna realtà processuale, e che può esserericondotta nell’errore di fatto solo quando, come già evidenziato, si risolva in unadisattenzione di ordine meramente percettivo che lasci presupporre la mancatalettura del motivo di ricorso.È stato già affermato da questa Corte che il disposto dell'art. 173, comma 1,disp. att., cod. proc. pen. non consente di ipotizzare che ogni argomentoprospettato a sostegno delle censure non riprodotto nella sentenza sia stato nonletto anziché implicitamente ritenuto non rilevante (cfr., Sez. 2, n. 53657 del17/11/2016, Macrì, Rv. 268982 - 01; v. anche Sez. 1, Piromalli, sopra citata, inmotivazione).Si deve ritenere, pertanto, che, non potendosi affermare che la motivazionedella sentenza sulle censure sollevate con i motivi aggiunti sia la conseguenza diun sicuro errore di percezione, le doglianze articolate con il ricorso straordinarionon fossero deducibili ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen.3.

Alla luce di quanto fin qui complessivamente osservato, dunque, il ricorsodeve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.Consegue, inoltre, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, AnceReggio [OSCURATO:PERSONA], comune di [OSCURATO:PERSONA], F.A.I.

Federazione delleAssociazioni antiracket ed antiusura [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e qualelegale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che si stima equoliquidare per le prime tre parti in 4.000,00 euro ciascuna e per le parti residue incomplessivi 3.167,00 euro, oltre accessori di legge.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, [OSCURATO:PERSONA],comune di [OSCURATO:PERSONA], F.A.I.

Federazione delle Associazioni antiracket edantiusura [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante diBart s.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che liquida per le prime tre parti in4.000,00 euro ciascuna, per le parti residue in complessivi 3.167,00 euro, oltreaccessori di legge.Così è deciso, 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di cassazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che chiede il rigetto del ricorso;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile Federazione delleAssociazioni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si associa alle conclusioni delP.g. e deposita conclusioni scritte e nota spese anche per l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Quattrone, difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA];uditi i difensori del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA] e avvocato [OSCURATO:PERSONA]Della Monica, che chiedono l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], i difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno presentatoricorso straordinario avverso la sentenza della Quinta Sezione della Corte dicassazione in data 11.7.2025 (depositata il 22.9.2025) con cui sono stati decisi iricorsi presentati avverso la sentenza della Corte Appello di [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA] di condanna di numerosi imputati – fra cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] DeStefano, il cui ricorso è stato rigettato – per il reato di cui all’art. 416-bis cod.pen. e diversi reati c.d. scopo.Il ricorso straordinario premette che nell’udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA],la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di avere accesso all’elenco dei file generatidal trojan, dei metadati, dei log di sistema. Il giudice rispondeva di non essere inpossesso dei dati e la Procura comunicava che i log sulle interfacce di rete nonerano più presenti, in quanto i dati delle intercettazioni telematiche vengonoconservati fino al loro conferimento nell’archivio digitale; archivio, tuttavia, chenon è mai confluito nel fascicolo del giudice per le indagini preliminari.La difesa, pertanto, non aveva mai avuto accesso ai log di sistema, che sonola certificazione di tutto l’andamento dell’intercettazione telematica, e sollevavala relativa eccezione nel corso sia della fase di primo grado sia della fase disecondo grado del giudizio, contestando la violazione dell’art. 268, commi 3 e 3-bis cod. proc. pen., nonché la violazione degli obblighi di conservazionedocumentale di cui agli artt. 269 cod. proc. pen. e 89 disp. att. cod. proc. pen.Ciò posto, il ricorso si articola in un unico motivo, con cui si deduce errore difatto per omessa considerazione di un motivo decisivo di ricorso.Con motivi aggiunti ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. era stata eccepitanel giudizio di legittimità la inutilizzabilità delle intercettazioni.La Corte di cassazione non si è pronunciata sul punto, così dando luogo adomesso esame di un motivo autonomo e decisivo di ricorso, che ha determinatoun errore di fatto censurabile ai sensi dell’art. 625-bis cod. pen.S’è trattato, infatti, di una disattenzione di ordine percettivo, che ha causatol’erronea supposizione dell’inesistenza di una censura invece oggettivamenterilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso.La Corte di cassazione, perpetuando un errore in cui era incorsa anche laCorte d’appello, ha ignorato la doglianza relativa alla violazione dell’art. 268 cod.proc. pen. e alla inutilizzabilità delle intercettazioni che non erano state versatein atti.Non si tratta di un errore di tipo valutativo, perché la Corte non ha affattomenzionato il motivo e quindi ha deciso sulla base di una ricostruzioneincompleta dei motivi, ritenendone inesistente uno che era stato ritualmentepresentato sin dalla fase dell’appello.Dalla lettura della sentenza della Quinta Sezione, l’errore emerge conevidenza dalle pagine in cui viene trattato il profilo delle intercettazioni e in cui ilmotivo in questione non è stato oggetto di disamina: il profilo relativo all’accessoai file di log non è stato trattato, né con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA],né nell’ambito delle questioni comuni.Lo scrutinio delle deduzioni specifiche, dunque, non è stato svolto, né puòaffermarsi che la tematica sia stata implicitamente affrontata nella trattazionedelle posizioni dei coimputati, alla luce della non sovrapponibilità delle censurerispettivamente sollevate.2. Sono state depositate conclusioni e nota spese in data 21.4.2026 per laparte civile [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la parte civile CarmeloCrucitti e in data 30.4.2026 per la parte civile Comune di [OSCURATO:PERSONA].3. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata trasmessa requisitoria scritta del SostitutoProcuratore generale, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando chenon si apprezza alcuna pretermissione o erronea valutazione dei motivi di ricorsoin punto di esame della questione evidenziata dal ricorrente: infatti, nellapremessa della sentenza, relativa alle questioni generali, la cui analisi è daconsiderarsi, pertanto, valevole per tutti gli imputati, viene affrontata anche laeccezione sulle intercettazioni, ivi compresa quella sui cd. file di log (p. 116-119). Tutte le censure formulate nel ricorso straordinario si sostanziano in rilieviche segnalano presunti errori che non si identificano in una fuorviatarappresentazione percettiva, con la conseguenza che le relative decisioni sonostate assunte ed hanno comunque un contenuto valutativo, sicché non èconfigurabile un errore di fatto, bensì eventualmente di giudizio, come taleescluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è da considerarsi infondato per le ragioni di seguito esposte.1. La sentenza della Quinta Sezione di questa Corte dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], di cui ilricorso straordinario chiede di correggere l’errore, riporta correttamente alla p.42 anche i motivi nuovi che erano stati presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] DeStefano, con i quali – afferma testualmente – «si eccepisce che i file di logdell'intercettazione RIT 2110/2017 non sono stati riversati in atti, né rilasciati incopia quelli relativi ai RIT 928/2019. Si lamenta l'impossibilità per la difesa dicontrollare, in mancanza di tali dati, il rispetto rigoroso delle procedure diintercettazione e acquisizione dei dati stessi delle conversazioni (si cita Sez. 3, n.18464 del 2025 per il tema in generale). Il mancato deposito dei file di logcomporta, quindi, l'inutilizzabilità delle intercettazioni, dovendosi tali fileequiparare alle registrazioni delle conversazioni intercettate con il classicosistema analogico».Sulla base di questo contenuto della sentenza, pertanto, si può affermare, inprimo luogo, che la Corte di cassazione abbia certamente “percepito” lasussistenza del motivo nuovo presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],dandone espressamente atto nella sintesi iniziale dei motivi di ricorso.Deve escludersi, dunque, che ricorra l’errore di fatto sotto la specie, dedottadal ricorso, di “una disattenzione di ordine meramente percettivo, che ha causatol’erronea supposizione dell’inesistenza della censura”.L’errore di fatto, che l’art. 625-bis cod. proc. pen. prevede come motivo diposs i b i l e r i c o r so s t r ao rd ina r i o , è so l o que l l o – a s s im i l ab i l eall’errore revocatorio già previsto, in materia civile, dall'art. 391-bis cod. proc.civ. – che consista in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni algiudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quelloeffettivo (cfr. sul tema, Sez. 1, n. 391 del 9/11/2023, dep. 2024, Piromalli, Rv.285553 – 01; Sez. 3, n. 47316 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Vinci, Rv. 271145 – 01; Sez. U, n.16103 del 27/3/2003, Basile, Rv. 221283 – 01).In questa prospettiva, l'errore di fatto che può dare luogo all'annullamentodi una sentenza di legittimità è solo quello costituito da un errore dicomprensione in cui sia incorsa la Corte di cassazione nella lettura degli atti delgiudizio.Non si tratta del caso di specie, in quanto la sentenza della Quinta Sezionedà mostra di avere inteso il motivo nuovo e ne riporta il contenuto senza difettoalcuno di percezione.2. Non ricorrendo il caso della inesatta cognizione da parte del giudice degliintegrato dall’omesso esame – come pure lamenta il ricorso straordinario – delmotivo nuovo di ricorso.Sotto questo profilo, deve rilevarsi che, nella parte relativa alle questionicomuni ai vari ricorsi (che ha inizio a pag. 109), la sentenza della Quinta Sezionepremette, in generale, che «in tema di ricorso per cassazione, è onere dellaparte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, penal'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamenteaffetti dal vizio e, soprattutto, chiarirne l'incidenza sul complessivo compendioindiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento alprovvedimento impugnato (Sez. U., n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv.243416). Il principio è stato ribadito anche in tema di intercettazioni: qualora insede di legittimità venga eccepita l'inutilizzabilità dei relativi risultati, è oneredella parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicarespecificamente l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato e la rilevanza deglielementi probatori desumibili dalle conversazioni, posto che l'omissione di taliindicazioni incide sulla valutazione della concretezza dell'interesse ad impugnare(cfr. tra le altre Sez. 5, n. 25082 del 27/02/2019, Baiano, Rv. 277608- 02). Afronte di tali condivisi e consolidati principi, non emerge dalla prospettazione deiricorsi quale sia l'incidenza della dedotta inutilizzabilità in ordine alleconversazioni intercettate a mezzo dei decreti oggetto di censura».La questione dell’accesso ai file di log, nel prosieguo, è trattata in relazionealla specifica posizione dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla quale lasentenza premette alcune considerazioni generali sull’accesso ai file di log eafferma il principio secondo cui l’eccezione di nullità delle intercettazioni deveessere accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni di indispensabilitàdel loro accesso e della loro comunicazione, aggiungendo che comunque «illegislatore non ha abbinato a simili casi alcuna sanzione di nullità dell'attointercettivo né di inutilizzabilità dei suoi contenuti. E ciò si spiega anche tenendoconto del fatto che si tratta di operazioni automatiche, tendenzialmente affidabili,a meno di non ipotizzare manomissioni fraudolente o malfunzionamenti, chetuttavia la difesa non ipotizza in alcun modo».Ebbene, si può affermare, una volta precisato che la Corte di cassazione hacertamente “percepito” l’omologo motivo presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] DeStefano, che la sentenza della Quinta Sezione abbia tenuto ben presente il profilogenerale involto dal motivo di ricorso e vi abbia dedicato un passaggio dellamotivazione comune a tutti gli imputati, individuando in premessa i limiti entro iquali può essere mossa in sede di legittimità una eccezione di inutilizzabilità delleintercettazioni. La questione specifica dell’accesso ai file di log, poi, è stataspecificamente affrontata, sia in generale sia con specifico riferimento alledoglianze di altro coimputato.È vero che la questione non è stata riaffrontata nel prosieguo in relazionealla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ma è anche vero che ciò sicuramente non èdipeso da un errore di percezione (e, quindi, da un errore di fatto) e checomunque le doglianze dell’odierno ricorrente possono essere considerateimplicitamente disattese (cfr. Sez. 5, n. 26271 del 26/5/2023, Riccio, Rv.284697 – 01; Sez. 1, n. 17847 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Barilari, Rv. 269868 - 01), nonsolo perché nel merito le sue censure appaiono caratterizzate dalla medesimagenericità e mancanza di decisività che la Corte di cassazione aveva opposto allecensure di [OSCURATO:PERSONA], ma anche perché sembrano tuttora incompatibilicon le premesse giuridiche a cui la Quinta Sezione aveva premesso di improntarela propria ratio decidendi sul tema della inutilizzabilità delle intercettazioni.Le considerazioni a cui s’è appena proceduto rendono abbastanza evidenteche, esulando ogni profilo valutativo dall'errore di fatto, la censura di omessoesame di uno dei motivi del ricorso per cassazione è suscettibile di risolversipiuttosto in un difetto di motivazione, che in astratto non significa néaffermazione, né negazione di alcuna realtà processuale, e che può esserericondotta nell’errore di fatto solo quando, come già evidenziato, si risolva in unadisattenzione di ordine meramente percettivo che lasci presupporre la mancatalettura del motivo di ricorso.È stato già affermato da questa Corte che il disposto dell'art. 173, comma 1,disp. att., cod. proc. pen. non consente di ipotizzare che ogni argomentoprospettato a sostegno delle censure non riprodotto nella sentenza sia stato nonletto anziché implicitamente ritenuto non rilevante (cfr., Sez. 2, n. 53657 del17/11/2016, Macrì, Rv. 268982 - 01; v. anche Sez. 1, Piromalli, sopra citata, inmotivazione).Si deve ritenere, pertanto, che, non potendosi affermare che la motivazionedella sentenza sulle censure sollevate con i motivi aggiunti sia la conseguenza diun sicuro errore di percezione, le doglianze articolate con il ricorso straordinarionon fossero deducibili ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen.3. Alla luce di quanto fin qui complessivamente osservato, dunque, il ricorsodeve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.Consegue, inoltre, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, AnceReggio [OSCURATO:PERSONA], comune di [OSCURATO:PERSONA], F.A.I. Federazione delleAssociazioni antiracket ed antiusura [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e qualelegale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che si stima equoliquidare per le prime tre parti in 4.000,00 euro ciascuna e per le parti residue incomplessivi 3.167,00 euro, oltre accessori di legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, [OSCURATO:PERSONA],comune di [OSCURATO:PERSONA], F.A.I. Federazione delle Associazioni antiracket edantiusura [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante diBart s.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che liquida per le prime tre parti in4.000,00 euro ciascuna, per le parti residue in complessivi 3.167,00 euro, oltreaccessori di legge.Così è deciso, 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29749/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris