CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 16361/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato2413 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 682/2020 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 30/09/2020 R.G.N. 25/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 927/2021Numero sezionale 2413/2026Numero di ra ccolta generale 16361/20261.- La Corte di appello di Palermo ha rigettato il gravameproposto dall’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Palermoche ha accolto il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] al fine diottenere la riliquidazione della pensione di vecchiaia in conformitàal disposto di cui all’art. 3, comma 4-bis, della legge n. 223 del1991 e condannato l’INPS al pagamento della somma di €32.274,97 a titolo di differenze sulla pensione relative al periodo1° aprile 2012-31 dicembre 2017.La Corte di appello, pur concordando sulla circostanza che l’art.3, comma 4-bis, della legge n. 223 del 1991 si riferisca alpersonale del settore trasporto in concessione, ha affermato cheessa esprima “un logico completamento di un sistema di normavolto, non solo, a sostenere il reddito, ma, anche, a salvaguardareil trattamento pensionistico di quei lavoratori che, nei casiespressamente previsti, si trovino temporaneamente (in tutto o inparte) o definitivamente privi di garanzie occupazionali”.Pertanto, la Corte di appello ha ritenuto che il principioespresso dalla norma secondo cui per i lavoratori che maturino ildiritto a pensione nel corso del trattamento di mobilità “laretribuzione da prendere a base di calcolo della pensione deveintendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l’inizio deltrattamento di mobilità”, non fosse altro che mera esplicitazionedel principio affermato nel secondo comma dell’art. 8 della leggen. 155 del 1981.2.- Per la cassazione della sentenza ricorre l’INPS formulandoun’unica censura.3.- [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Numero registro generale 927/2021Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.N umero sezionale 2413/2026Numero di raccolta generale 16361/2026All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato ilData pubblicazione 26/05/2026termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- L’INPS deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7,comma 9, della legge n. 223 del 1991, dell’art. 8 della legge n.155 del 1981, dell’art. 4, comma 16, del d.l. n. 463 del 1983 edell’art. 3 del d.lgs. n. 503 del 1992 (art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.); in particolare, afferma che la statuizione della Corte diappello secondo cui “il valore della retribuzione pensionabile deveessere determinato con riferimento ai dodici mesi precedentil’inizio del trattamento di mobilità” si ponga in insanabile contrastocon l’art. 3 del d. lgs. n. 503 del 1992 in materia di calcolo dellaretribuzione pensionabile, nonché con l’art. 7, comma 9, dellalegge n. 223 del 1991, che ha riprodotto la disposizione di cuiall’art. 8, comma quarto, della legge n. 155 del 1981, che haregolato sia la rilevanza da attribuire al collocamento in mobilità,sia il valore da attribuire alle settimane di contribuzione figurativa,prevedendo tali norme che i periodi di godimento dell’indennità dimobilità siano riconosciuti utili ai fini del conseguimento del dirittoa pensione e che per detti periodi il contributo figurativo è calcolatosulla base della retribuzione cui è riferita l’integrazione salariale.2.- La censura è fondata.La causa ha per oggetto la determinazione della retribuzionepensionabile nell’ultima frazione della vita lavorativa di VincenzoMontalto, quella tra il 19 marzo 2005 e il 31 marzo 2012, nellaquale è stato collocato in mobilità lunga. Giova inoltre rilevare cheMontalto ha maturato il diritto a pensione al termine del periodo dimobilità, riconosciuto con decorrenza 1° aprile 2012.3.- La sentenza della Corte di appello, nella parte in cui haaffermato che “la retribuzione da prendere a base di calcolo dellaNumero registro generale 927/2021pensione deve intendersi quella dei dodici mesi di laNvuomreoro sezionale 2413/2026Numero di raccolta generale 16361/2026precedenti l’inizio del trattamento di mobilità”, ha erratoData pubblicazione 26/05/2026nell’individuazione della normativa regolatrice della fattispecie,applicando al caso in esame le disposizioni di cui all’art. 3, comma4-bis, della legge n. 223 del 1991 e all’art. 8, secondo comma,della legge n. 155 del 1981, in luogo delle disposizioni di cui alcomma 9 dell’art. 7 della legge n. 223 del 1991 nonché del quartocomma dell’art. 8 della legge n. 155 del 1981.4.- Infatti, secondo il costante orientamento di questa Corte(Cass. 32506/2025, Cass. n. 27577/2025, Cass. n. 31460/2024,Cass. n. 4724/2022, Cass. n. 17044/2021 e Cass. n. 6161/2018),da riaffermarsi in questa sede, per stabilire il valore dellacontribuzione figurativa per mobilità occorre utilizzare laretribuzione cui è parametrato il trattamento straordinario diintegrazione salariale (al quale si fa riferimento per determinarel'importo dell'indennità di mobilità) che i lavoratori hannopercepito, ovvero che sarebbe loro spettato nel periodoimmediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro.5.- La Corte di merito, allora, ha errato nel fare applicazionedella legge n. 155 del 1981, art. 8, comma 1 e 2, che disciplinaipotesi del tutto diverse, mentre avrebbe dovuto applicare lespecifiche previsioni di legge di cui al quarto comma dell’art. 8della legge n. 155 del 1981 e l’art. 7, comma 9, della legge n. 223del 1991, che, ai fini della contribuzione figurativa per cassaintegrazione e mobilità, fanno riferimento al concetto diretribuzione valevole per il calcolo della integrazione salarialestraordinaria.6.- L’art. 3 comma 4-bis della legge n. 223 del 1991, prevedeche: «Le disposizioni in materia di mobilità ed il trattamentorelativo si applicano anche al personale il cui rapporto siadisciplinato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successiveNumero registro generale 927/2021estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziatNou mdearo sezionale 2413/2026Numero di raccolta generale 16361/2026imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamenteData pubblicazione 26/05/2026alla data del 1° gennaio 1993. Per i lavoratori che si trovino nelleindicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento dimobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a baseper il calcolo della pensione deve intendersi quella dei dodici mesidi lavoro precedenti l'inizio del trattamento di mobilità».7.- L’ambito di applicazione della norma è chiaramentecircoscritto alla sola categoria di lavoratori indicata dalla norma,come del resto riconosciuto nella stessa sentenza impugnata, percui la Corte territoriale ha applicato la neutralizzazione prevista dalsecondo periodo del comma 4-bis al di fuori dei casi nei quali taleapplicazione è consentita, traendo da una norma specialecircoscritta a una sola categoria di lavoratori un principio dicarattere generale.8.- È pacifico in causa che il rapporto di lavoro di VincenzoMontalto (già dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]., azienda del settoremetalmeccanico) non fosse soggetto alle disposizioni dettate dalr.d. n. 148/1931 (aziende ferroviarie, tranviarie o linee dinavigazione interna soggette a concessione), e dunque non puòtrovare applicazione la peculiare forma di neutralizzazione previstal’art. 3 comma 4-bis della legge n.223 del 1991.9.- Non sussistendo i presupposti per l’applicazione delladisciplina speciale di determinazione temporale della retribuzionepensionabile, trova applicazione la disciplina generale stabilita ─per quanto oggetto di causa ─ dall’art. 7 comma 9 della legge n.223 del 1991.10.- Allo stesso modo, per quanto riguarda le disposizionidettate dall’art. 8 della legge n. 155 del 1981, deve ritenersi erratoil richiamo operato dalla Corte territoriale al meccanismo di cui alsecondo comma, in quanto l’ipotesi di periodi di sospensione per iNumero registro generale 927/2021quali sia ammessa l’integrazione salariale è espressamNeunmteero sezionale 2413/2026Numero di raccolta generale 16361/2026contemplata nel quarto comma che stabilisce che “per detti periodiData pubblicazione 26/05/2026il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cuiè riferita l’integrazione salariale”, principio fatto proprio dall’art. 7,comma 9, della legge n. 223 del 1991.11.- Alla luce del corretto quadro normativo applicabile, ilvalore della contribuzione figurativa per mobilità deve esserecalcolato utilizzando non un dato virtuale, bensì il dato realecorrispondente alla retribuzione cui è riferito il trattamentostraordinario di integrazione salariale.12.- In definitiva, il ricorso deve essere accolto, per le ragionisopra illustrate, e la sentenza impugnata va cassata, con rinvioalla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, che nelprocedere ad un nuovo esame dovrà attenersi ai principi soprariportati.Si demanda, altresì, al giudice del rinvio la regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Roma, deciso all’adunanza camerale del 14 maggio 2026La PresidenteGabriella Marchese