CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2024
Cassazione n. 01519/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2024 del GIP TRIBUNALE di TIVOLIdatoyLiialle parti; udia la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché propnsto per un motivo non deducibile; considerato infatti, che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen , l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sol( per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la i ichiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o de /3 misura di sicurezza, all'evidenza il motivo di ricorso esula dall'ambito di quelli consentit , in quanto denuncia la mancanza di motivazione sulla congruità della pena e sul giudizio di bi andamento delle circostanze, pur avendo il giudice applicato esattamente la pena concordata, della quale, comunque, non si denuncia l'illegalità; considerato che l'illegalità della pena è ravvisabile solo quando sia stata inflitta una pena non rientrante nel limite edittale ovvero diversa dalla sanzione prevista (Sez.' n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170- 01; Sez.2, n. 22002 del 10/04/2019, M,1-iniello, Rv. 276102-01), ipotesi che qui non ricorre, va dichiarata l'immediata in z mmissibilità dell'impugnazione ex art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e del 5 somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrent1,e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. i Così deciso il 13 dicembre 2024 i ste