CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04793/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.640 cod. pen., per aver ritenuto provato l'elemento soggettivo del reato errando sulla denominazione della società di titolarità del ricorrente, denunciando l'illogicità della motivazione, è generico poiché non si confronta con il nucleo essenziale della motivazione a sostegno della volontà fraudolenta e cioè l'avere rilasciato in pagamento un assegno su un conto ormai estinto perché intestato ad un'impresa dell'imputato, ormai cancellata; Inoltre, il motivo non è consentito poiché l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3 ove si rileva il carattere tipicamente truffaldino della condotta del ricorrente, consistita nel fornire alla persona offesa un assegno spiccato su un conto ormai estinto ai fini di eludere il pagamento a titolo di corrispettivo per la cessione di quattro dispositivi cellulari) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.; che il comportamento fraudolento e non meramente erroneo dell'imputato trova conferma nella condotta successiva del [OSCURATO:PERSONA], aliena da qualunque forma di risarcimento del danno cagionato alla persona offesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27