CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00178/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che l'unico motivo del ricorso in esame, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., lamentando, in particolare, l'insussistenza dell'elemento soggettivo e la mancata riqualificazione nel reato di cui all'art. 712 cod. pen. è manifestamente infondato a fronte di una coerente e logica motivazione, contenuta a pag. 5 della sentenza impugnata, che correttamente esplica le ragioni per cui ritenere sussistente il dolo di ricettazione e, in particolare, affermando che l'odierno ricorrente 'fosse nelle condizioni di comprendere la provenienza illecita del denaro; che il giudice di appello ha correttamente applicato i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «in tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza» (ex multis: Sez. 2, n. 41002 del 20/09/2013, Moscato, Rv. 257237 - 01); ritenuto che la doglianza relativa alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata in quanto il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallone, Rv. 281999). considerato che la doglianza che lamenta l'entità del risarcimento del danno non è consentita in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 4), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i