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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14743/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; „, v Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Salerno ha riformato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.; letto il ricorso; rilevato che: con l'unico motivo del ricorso il Ventrella deduce vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento delle istanze difensive in merito alla richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto; la censura è manifestamente infondata posto che la Corte ha adeguatamente motivato circa l'appartenenza della pistola al ricorrente, circostanza emergente sia dal comportamento concludente tenuto spontaneamente dall'imputato, che dalla testimonianza dell'ufficiale di PG; ritenuto che, a fronte di tali considerazioni, il ricorrente propone censure inidonee a mettere in evidenza un qualsiasi profilo di criticità della motivazione adottata dai giudici di merito, siccome basate su rilievi generici e, comunque, fattuali; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; „, v Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Salerno ha riformato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.; letto il ricorso; rilevato che: con l'unico motivo del ricorso il Ventrella deduce vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento delle istanze difensive in merito alla richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto; la censura è manifestamente infondata posto che la Corte ha adeguatamente motivato circa l'appartenenza della pistola al ricorrente, circostanza emergente sia dal comportamento concludente tenuto spontaneamente dall'imputato, che dalla testimonianza dell'ufficiale di PG; ritenuto che, a fronte di tali considerazioni, il ricorrente propone censure inidonee a mettere in evidenza un qualsiasi profilo di criticità della motivazione adottata dai giudici di merito, siccome basate su rilievi generici e, comunque, fattuali; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 14743/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris