CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04129/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27313/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende - r icorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex legein ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - c ontroricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati - e sul ricorso incidentale proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende -ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di VENEZIA n. 2105/2021depositata il 23/07/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo che fosse dichiarata l’inefficacia nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., degli atti con cui, in data 31/07/2015, [OSCURATO:PERSONA] aveva donato i propri beni immobili alla moglie [OSCURATO:PERSONA] e ai figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ciò in quanto tali donazioni avrebbero arrecato un pregiudizio alle ragioni creditorie dell’attore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. L ’ attore dedusse di svolgere attività di agente di commercio, nell’ambito della quale avevaprestato la propria opera promuovendo la vendita dei macchinari e ricambi della [OSCURATO:SOCIETA]., società di cui [OSCURATO:PERSONA] era stato socio e amministratore unico e che, in data 14/11/2015, era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Vicenza. 3. Nell ’ ambito di tale attività, l ’ attore avrebbe maturato un credito per provvigioni verso [OSCURATO:SOCIETA]. per l’importo di euro 280.971,00, solo parzialmente pagato dalla debitrice. L’attore produsse una scrittura in data 16/06/2004 con cui si era convenuto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, per le segnalazioni di vendita effettuate dal secondo per macchinari [OSCURATO:PERSONA] nelle zone indicate nell’accordo, Garbin avrebbe riconosciuto a Zega un compenso da calcolarsi sul prezzo di vendita, secondo percentuali e criteri di calcolo indicati nell’accordo. Le parti avevano stabilitoche l ’ accordo avesse durata annuale e che venisse poi tacitamente rinnovato. 4. In forza di tale accordo, e dei documenti attestanti l ’ avvenuta promozione di vendite di prodotti [OSCURATO:PERSONA] da parte dell’attore, questi chiese al Tribunale di Tivoli che venisse emesso un decreto ingiuntivo a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento in proprio favore dell’importo di euro 226.506,15. 5. Tra i convenuti in revocatoria , solo [OSCURATO:PERSONA] si costituì, chiedendo che le domande attoree fossero dichiarate inammissibili per carenza di legitimatio ad causamattiva, o che comunque venissero respinte. 6. Nel corso del giudizio intervenne la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la quale chiese che, anche nei suoi confronti, venisse dichiarata l’inefficacia ex art. 2901 c.c. delle stesse liberalità. 7. La causa venne istruita anche a mezzo CTU grafologica, al fine di accertare l’autenticità della sottoscrizione apposta da [OSCURATO:PERSONA] sulla scrittura del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dimessa dall’attore. Parte convenuta chiesealtresì di poter proporre querela di falso avverso il medesimo documento ma la querela vennedichiarata inammissibile. 8. Con sentenza n. 595/2020 il Tribunale di Vicenza dichiarò inefficaci le donazioni del 31/07/2015 nei confronti sia di [OSCURATO:PERSONA] che della soc. Zega di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.di [OSCURATO:SOCIETA]., condannando [OSCURATO:PERSONA] a rifondere le spese di lite all’attore e alla terza intervenuta. 9. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propose gravame dinanzi alla Corte d’Appello di Venezia. 10. Rimasero contumaci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. si costituirono eccependo l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. e chiedendone il rigetto. 11. Con sentenza n. 2105/2021, depositata in data 23/07/2021, oggetto di ricorso, la Corte d’Appello di Venezia, in accoglimento dell’appello, e in riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza, ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] volta alladichiarazione di inefficacia nei loro confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c. degli atti di donazione stipulati in data 31/07/2015. 1.1 [OSCURATO:SOCIETA] ha osservato, fra l’altro, che: « Vi è, invece, nella prospettazione delle proprie ragioni di credito dell’appellato [OSCURATO:PERSONA], una irrisolvibile contraddizione. Egli fonda la propria pretesa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sull’accordo che i due hanno formalizzato con la scrittura del 16.6.2004: un atto che reca l’impegno di Garbin a riconoscere a Zega un compenso per le future segnalazioni di vendita che egli farà in relazione a prodotti della [OSCURATO:PERSONA]. Nell’atto non si fa riferimento alla [OSCURATO:SOCIETA]., società che esisteva già al tempo, né al rapporto di agenzia intercorrente tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. Una volta provata l’esistenza di un impegno contrattuale assunto da [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad eventi futuri (le segnalazioni), era onere del creditore dare prova dell’avverarsi di tali condizioni future al fine di dare dimostrazione dell’esistenza del proprio credito (…) Quindi il credito che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe maturato per l’attività di agente sarebbe, nella prospettazione dell’attore in revocatoria, lo stesso che ha maturato [OSCURATO:SOCIETA]., per le medesime ragioni (…). Tale ricostruzione appare manifestamente illogica: se il credito nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. è sorto in capo a [OSCURATO:SOCIETA]., esso non può essere rivendicato come proprio da [OSCURATO:PERSONA], nonostante egli sia socio e amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] viene, infatti, chiarito in alcun modo se e per quale ragione [OSCURATO:PERSONA] potrebbe dirsi creditore in solido con [OSCURATO:SOCIETA]. nei riguardi di [OSCURATO:SOCIETA].; né, in tal senso, si comprende a quale fine siano evidenziati l’iscrizione di [OSCURATO:PERSONA] al Ruolo degli agenti di commercio ed il carattere “personale ” dell’attività prestata da [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della [OSCURATO:SOCIETA]., giacché mai potrebbe desumersi da tali circostanze l’insorgere in capo al socio di un credito personale da “affiancare”a quello della società, scaturente da un’unica attività di promozione degli affari della preponente. [OSCURATO:PERSONA] pretende di fondare la prova del proprio personale credito verso l’appellante sulla scrittura del 16.6.2004 (…), tale credito non può, evidentemente, coincidere con il credito che [OSCURATO:SOCIETA]. ha maturato a titolo di provvigioni nei riguardi di [OSCURATO:SOCIETA] Non sarebbe concepibile, infatti, che dalla stessa attività di promozione e segnalazione sorgano due concorrenti diritti al pagamento della provvigione –uno in capo alla società e uno in capo al singolo socio – né che un eventuale credito personale del “ socio agente”possa essere provato mediante la documentazione contabile e commerciale che attesta la maturazione del diritto alla provvigione in capo alla società. La contraddittorietà delle allegazioni dell’attore in relazione al credito che egli intenderebbe cautelare con l’azione revocatoria non può nemmeno essere risolta configurando la posizione di [OSCURATO:PERSONA] come “coobbligato”con [OSCURATO:SOCIETA]., posizione che Garbin avrebbe assunto sottoscrivendo l’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con [OSCURATO:PERSONA]. A prescindere dall’incongruenza tra questa interpretazione dell’atto ed il suo contenuto letterale, è evidente che Garbin non potrebbe avere assunto su di sé la qualità di garante dei pagamenti dovuti da [OSCURATO:SOCIETA]., promettendo la corresponsione delle provvigioni - non al soggetto che avrebbe promosso gli affari ([OSCURATO:SOCIETA].) in forza del rapporto di agenzia in essere con la preponente - ma ad un diverso soggetto ([OSCURATO:PERSONA]). In altre parole: l’obbligazione di garanzia ha senso solo ove il creditore dell’obbligazione principale coincida con il beneficiario della garanzia » (così da p. 16, 3° §, a p. 18, 1° §, della sentenza). 12. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a due motivi; a propria volta, la società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propone controricorso con ricorso incidentale adesivo per i medesimi motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorsoal ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA]. 13. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c. 14. Sia parte ricorrente che parte controricorrente hanno depositato memoria. M [OSCURATO:PERSONA] 2. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione o falsa applicazione di legge – Artt.1322 c.c., nonché degli artt. 1362, 1366 e 1367 c.c.”, lamentando che la Corte territoriale ha errato in quanto, pur riconoscendo la validità ed efficacia dell’accordo intercorso tra le parti in data 16/6/2004, lo ha ricondotto alla fattispecie tipica del contratto di agenzia, della quale ha ritenuto di riconoscere gli aspetti prevalenti, con conseguente conclusione che, da una stessa attività di agenzia, non possono sorgere due diversi diritti di credito concorrenti. A detta dei ricorrenti, così facendo la Corte territoriale ha dimostrato di non cogliere l’essenza della “atipicità”del contratto che era chiamata ad interpretare e che aveva in sé, oltre agli elementi del contratto di agenzia, anche quelli di una “garanzia personale atipica” del Garbin, in quanto, senza contemplatio domini, quest’ultimo si era obbligato in prima persona a riconoscere al ricorrente un compenso articolato in funzione degli affari che lo stesso avrebbe procurato nei territori indicati nella scrittura in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] territoriale non avrebbe inoltre tenuto conto della duplice funzione che la scrittura del 16/6/2004 aveva tra le parti, ovvero quella di disciplinare tra le stesse, oltre all’attività di agenzia da compiersi, anche la funzione di un obbligo personale di [OSCURATO:PERSONA] (che si impegnava personalmente senza spendere la sua qualità di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA].) a riconoscere le provvigioni che sarebbero maturate di anno in anno in favore del ricorrente per l’attività prestata per la [OSCURATO:SOCIETA]. La garanzia atipica, a sua volta, avrebbe trovato giustificazione logica nel fatto che il credito per provvigioni d’agenzia, pur se maturato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., sarebbe spettato anche allo [OSCURATO:PERSONA] in quanto socio della s.n.c., ossia di soggetto privo di personalità giuridica, sicchè la funzione della scrittura era quella di rafforzare e accrescere l’affidamento nel contraente, che avrebbe poi provveduto a procacciare gli affari della [OSCURATO:SOCIETA]., in forma di società in nome collettivo (quindi priva di personalità giuridica) ma comunque e quindi sempre personalmente, anche se in forma societaria(così a p. 14 del ricorso). 3. Com ’ è noto, nel giudizio di cassazione, le censure relative all’interpretazione del contratto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra l’interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell’annullamento della sentenza impugnata (di recente, Cass., Sez. I, ord. 20/01/2021, n. 995). 3.1 La Suprema Corte ha pure ripetutamente chiarito che, “ per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra, Cass. sez. I, sent. 17.3.2014, n. 6125, Cass. sez. III, sent. 20.11.2009, n. 24539”(così Cass., sez. II, 14/05/2017, n. 27136). 3.2 L ’ accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del contratto si traduce, in effetti, in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell’ipotesi di violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. 3.3 Ne consegue che il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate e ai principi in esse contenuti, ma è tenuto anche a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali (Cass., Sez. I, ord. n. 27136 del 15/11/2017) (così Cass., sez. I, 25/08/2022, n. 25370; conformi Cass., sez. V, sent. 16/01/2019, n. 873; Cass., sez. II, ord. 14/05/2017, n. 27136). 3.4 I ricorrent i non specifica no in modo adeguato in che modo la Corte territoriale si sarebbe discostata dai criteri ermeneutici di cui allenorme richiamate, ma propongono una lettura alternativa dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e della vicenda contrattuale ad esso sottesa, senza precisare le ragioni per cui la stessa dovrebbe ritenersi l’unica plausibile. 4. Con il secondo motivo i ricorrent i denuncia no , in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. –art. 1292 c.c. legge – artt. 1322 c.c. nonché degli artt. 1362, 1366 e 1367 c.c. da pag. 16 a pag. 18”, lamentando che la Corte territoriale, avrebbe dato falsa interpretazione dell’art.1292 c.c. che, se correttamente applicato, avrebbe dovuto portare a ritenere accertata l’esistenza del credito posto a base della tutela azionata nei confronti dell’odierno controricorrente a favore del ricorrente, sia personalmente, sia quale amministratore della società. Ciò in quanto, in forza del contratto atipico del 16/6/2004 e della esecuzione che questo aveva poi avuto per l’attività svolta da [OSCURATO:PERSONA], anche “per il mezzo ” della [OSCURATO:SOCIETA]. (società priva di personalità giuridica sempre da lui amministrata), doveva ritenersi sorto un “obbligo solidale unilaterale” per il quale [OSCURATO:PERSONA] e la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. non potevano che dirsi obbligati a pagare i compensi provvigionali maturati per il procacciamento degli affari in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., e detto obbligo poteva essere adempiuto verso [OSCURATO:PERSONA] sia in proprio (per il contratto del 16/6/2004), sia quale amministratore della s.n.c., e ciò (di nuovo) per la scritt ura del 16/6/2004 e per il credito conseguentemente maturato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. verso la [OSCURATO:SOCIETA]. (così da p. 16, ultimo §, a p. 17, 1° §, del ricorso). 4. C on il motivo in esame, i ricorrenti mostrano di non cogliere l’autonomia della società rispetto alla persona fisica del suo legale rappresentante.Per il resto, il motivo va incontro ai medesimi profili di inammissibilità rilevati con riferimento al primo motivo. 5. Il ricorso principale va dunque dichiarato inammissibile . 6. Egualmente inammissibile è il ricorso incidentale adesivo, che ricalca integralmente (nella rubrica e ne ll’illustrazione dei motivi ) i l ricorso principale. 7. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore del controricorrente[OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza. 8. Sussistono, in relazione sia al ricorso principale che a quello incidentale, le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. [OSCURATO:SOCIETA] dichiara inammissibilisia il ricorso principale che quello incidentale adesivo. Condanna ilricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] , liquidandolein complessivi euro 4.800,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore del controricorrente, [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012,