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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 settembre 2022

Cassazione n. 33267/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza emessa il 9 settembre 2022, confermava la sentenza del Tribunale di Verbania, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di furto in concorso, aggravato anche dall'aver agito con destrezza, commesso all'interno di un supermercato sottraendo dalla borsa della persona offesa, appoggiata sul carrello della spesa, il portafogli contenente circa 100 euro.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il primo motivo deduce violazione di legge penale e in particolare degli artt. 4, comma 3,

I. 152/1975, 349 e 357 cod. proc. pen., 13 e 24 Cost., 6 Cedu, oltre che dell'art. 597 cod. proc. pen.

La Corte territoriale avrebbe violato il divieto di reformatio in peius, in quanto a fronte delle censure rivolte in appello avverso la prima sentenza, che non aveva valutato l'omessa verbalizzazione delle operazioni di polizia giudiziaria di perquisizione e sequestro, sostituiva una diversa motivazione a quella di primo grado, ritenendo comprovata l'identità fra la Marotta e una delle concorrenti nel reato risultante da un filmato.

Ciò senza che alcun atto di appello fosse stato proposto dal Pubblico ministero.

4. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen. in quanto difetterebbe l'aggravante della 'destrezza', poiché le concorrenti nel reato avrebbero approfittato di un momento di distrazione della persona offesa, non operando quindi con peculiare abilità, astuzia o avvedutezza, come richiesto dalle Sezioni Unite, 27 aprile 2017, n. 34090

5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

6. Il difensore della ricorrente ha depositato conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento del ricorso.

7. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla

I. 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato, oltre che cienerico. \\k 2 La Corte di appello ha valorizzato con motivazione congrua le emergenze probatorie relative alle caratteristiche della felpa, delle scarpe, della corporatura e del colore e della foggia dei capelli — rispondenti alle medesime caratteristiche riscontrate nella persona della Marotta — della donna che, dopo che il portafogli era stato sottratto all'interno del supermercato alla persona offesa ed era stato nascosto dietro la merce su un bancone, a distanza di circa un'ora aveva fatto ingresso nell'esercizio commerciale e direttamente si era recata a recuperare la refurtiva.

La Corte territoriale, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, comparando gli abiti e le menzionate caratteristiche, individuava la Marotta come colei che aveva svolto prima le funzioni di palo e poi era rientrata a recuperare la merce.

Il motivo non 'attacca' la motivazione della Corte di appello sul punto, ma lamenta che la Corte abbia completamente superato le censure di appello, in ordine alla illegittimità della perquisizione, offrendo una diversa motivazione.

A ben vedere la sentenza impugnata ha ritenuto che le doglianze contenute nell'atto di appello non avessero incidenza alcuna sulla decisione, perché gli arnesi sequestrati — a seguito della ritenuta illegittima perquisizione nell'autovettura della Petrillo a bordo della quale era Marotta — non furono utilizzati per il furto per cui si procede.

Diversamente, la Corte di merito valorizzava come Marotta fu trovata con la Petrillo a bordo della stessa auto che era stata vista allontanarsi dal supermercato ove si era consumato il furto, dato probatorio conseguente ad un controllo privo di illegittimità.

Deve rilevare questa Corte, quindi, come il motivo di ricorso sia in parte generico, allorchè reitera il motivo di appello quanto alla illegittimità della perquisizione e del sequestro, perché non si correla alla sentenza impugnata, che a tali atti non ha dato rilievo motivazionale.

È infatti inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01; Sez. 2, n. 19951 del 15 maggio 2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 1 n. 39598 del 30 settembre 2004, Burzotta, Rv. 230634).

Per altra parte, invece, il motivo è manifestamente infondato, quanto alla dedotta violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., in quanto i limiti dell'effetto devolutivo dell'appello attengono alle statuizioni del provvedimento impugnato e non anche alla motivazione dello stesso (Sez. 3, n. 9841 del 10/12/2008, dep. 2009, Pizzi, Rv. 242995 - 01, in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto consentito al giudice di appello motivare la conferma della sentenza impugnata sulla base di elementi di prova diversi da quelli indicati dalla pronuncia di primo grado).

Per altro anche recentemente l'orientamento risulta ulteriormente consolidato in quanto, ai fini dell'individuazione dell'ambito di cognizione attribuito al giudice di secondo grado dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., per punto della decisione deve ritenersi quella statuizione della sentenza che può essere considerata in modo autonomo, non anche le argomentazioni esposte in motivazione, che riguardano il momento logico e non già quello decisionale del procedimento, con la conseguenza che, per la parte di sentenza suscettibile di autonoma valutazione relativa ad una specifica questione decisa in primo grado, il giudice dell'impugnazione può pervenire allo stesso risultato sulla base di considerazioni e argomenti diversi o alla luce di dati di fatto non valutati in primo grado, senza con ciò violare il principio dell'effetto parzialmente devolutivo dell'impugnazione (Sez. 5, n. 29175 del 07/04/2021, Schiraldi, Rv. 281697 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 40981 del 15/05/2014, Giumelli, Rv. 261366 - 01; Mass. conf.: N. 2390 del 1997 Rv. 207177 - 01, N. 2768 del 1998 Rv. 209999 - 01, N. 10795 del 1999 Rv. 214111 - 01, N. 9841 del 2009 Rv. 242995 - 01).

3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato per consolidato orientamento giurisprudenziale.

La difesa richiama Sez.

U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088, che hanno fissato il principio per cui la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo.

Le Sezioni Unite hanno affermato che la destrezza non è integrata nel caso di condotta di chi si avvalga di un momento di distrazione o del temporaneo allontanamento dal bene del suo detentore, in entrambi i casi non provocato dall'attività dell'autore del furto, perché l'azione non presenta alcun tratto di abilità esecutiva o di scaltrezza nell'elusione del controllo dell'avente diritto, ma al più l'audacia e la temerarietà di sfidare il rischio di essere sorpresi.

E però, nel caso in esame, la Corte di appello giunge, con motivazione non censurabile in questa sede di legittimità quanto alla ricostruzione fattuale, a rilevare come mai la persona offesa versasse in una situazione di distrazione o si fosse allontanata dalla res tanto da rendere agevole la sottrazione del portafogli, risultando invece la borsa sempre in prossimità delle mani della stessa e sotto la 1b 4 sua vigilanza, tanto che la complice dell'attuale ricorrente provò in più occasioni a sottrarre il portafogli senza riuscirvi, se non quando ciò avvenne grazia alla particolare rapidità dell'apprensione, dunque con destrezza.

In ciò la Corte territoriale richiama correttamente l'orientamento di legittimità per cui la circostanza aggravante della destrezza sussiste sia quando la condotta "destra" investa la persona del derubato, come nel caso di borseggio, sia quando riguardi direttamente il bene sottratto che non si trovi sul soggetto passivo, ma alla sua portata e sotto la sua immediata vigilanza, anche se non a stretto contatto fisico (Sez. 5, n. 23549 del 15/07/2020, Ferrari, Rv. 279361 - 01).

Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186)./ P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza emessa il 9 settembre 2022, confermava la sentenza del Tribunale di Verbania, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di furto in concorso, aggravato anche dall'aver agito con destrezza, commesso all'interno di un supermercato sottraendo dalla borsa della persona offesa, appoggiata sul carrello della spesa, il portafogli contenente circa 100 euro. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione di legge penale e in particolare degli artt. 4, comma 3, I. 152/1975, 349 e 357 cod. proc. pen., 13 e 24 Cost., 6 Cedu, oltre che dell'art. 597 cod. proc. pen. La Corte territoriale avrebbe violato il divieto di reformatio in peius, in quanto a fronte delle censure rivolte in appello avverso la prima sentenza, che non aveva valutato l'omessa verbalizzazione delle operazioni di polizia giudiziaria di perquisizione e sequestro, sostituiva una diversa motivazione a quella di primo grado, ritenendo comprovata l'identità fra la Marotta e una delle concorrenti nel reato risultante da un filmato. Ciò senza che alcun atto di appello fosse stato proposto dal Pubblico ministero. 4. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen. in quanto difetterebbe l'aggravante della 'destrezza', poiché le concorrenti nel reato avrebbero approfittato di un momento di distrazione della persona offesa, non operando quindi con peculiare abilità, astuzia o avvedutezza, come richiesto dalle Sezioni Unite, 27 aprile 2017, n. 34090 5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 6. Il difensore della ricorrente ha depositato conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento del ricorso. 7. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato, oltre che cienerico. \\k 2 La Corte di appello ha valorizzato con motivazione congrua le emergenze probatorie relative alle caratteristiche della felpa, delle scarpe, della corporatura e del colore e della foggia dei capelli — rispondenti alle medesime caratteristiche riscontrate nella persona della Marotta — della donna che, dopo che il portafogli era stato sottratto all'interno del supermercato alla persona offesa ed era stato nascosto dietro la merce su un bancone, a distanza di circa un'ora aveva fatto ingresso nell'esercizio commerciale e direttamente si era recata a recuperare la refurtiva. La Corte territoriale, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, comparando gli abiti e le menzionate caratteristiche, individuava la Marotta come colei che aveva svolto prima le funzioni di palo e poi era rientrata a recuperare la merce. Il motivo non 'attacca' la motivazione della Corte di appello sul punto, ma lamenta che la Corte abbia completamente superato le censure di appello, in ordine alla illegittimità della perquisizione, offrendo una diversa motivazione. A ben vedere la sentenza impugnata ha ritenuto che le doglianze contenute nell'atto di appello non avessero incidenza alcuna sulla decisione, perché gli arnesi sequestrati — a seguito della ritenuta illegittima perquisizione nell'autovettura della Petrillo a bordo della quale era Marotta — non furono utilizzati per il furto per cui si procede. Diversamente, la Corte di merito valorizzava come Marotta fu trovata con la Petrillo a bordo della stessa auto che era stata vista allontanarsi dal supermercato ove si era consumato il furto, dato probatorio conseguente ad un controllo privo di illegittimità. Deve rilevare questa Corte, quindi, come il motivo di ricorso sia in parte generico, allorchè reitera il motivo di appello quanto alla illegittimità della perquisizione e del sequestro, perché non si correla alla sentenza impugnata, che a tali atti non ha dato rilievo motivazionale. È infatti inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01; Sez. 2, n. 19951 del 15 maggio 2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 1 n. 39598 del 30 settembre 2004, Burzotta, Rv. 230634). Per altra parte, invece, il motivo è manifestamente infondato, quanto alla dedotta violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., in quanto i limiti dell'effetto devolutivo dell'appello attengono alle statuizioni del provvedimento impugnato e non anche alla motivazione dello stesso (Sez. 3, n. 9841 del 10/12/2008, dep. 2009, Pizzi, Rv. 242995 - 01, in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto consentito al giudice di appello motivare la conferma della sentenza impugnata sulla base di elementi di prova diversi da quelli indicati dalla pronuncia di primo grado). Per altro anche recentemente l'orientamento risulta ulteriormente consolidato in quanto, ai fini dell'individuazione dell'ambito di cognizione attribuito al giudice di secondo grado dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., per punto della decisione deve ritenersi quella statuizione della sentenza che può essere considerata in modo autonomo, non anche le argomentazioni esposte in motivazione, che riguardano il momento logico e non già quello decisionale del procedimento, con la conseguenza che, per la parte di sentenza suscettibile di autonoma valutazione relativa ad una specifica questione decisa in primo grado, il giudice dell'impugnazione può pervenire allo stesso risultato sulla base di considerazioni e argomenti diversi o alla luce di dati di fatto non valutati in primo grado, senza con ciò violare il principio dell'effetto parzialmente devolutivo dell'impugnazione (Sez. 5, n. 29175 del 07/04/2021, Schiraldi, Rv. 281697 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 40981 del 15/05/2014, Giumelli, Rv. 261366 - 01; Mass. conf.: N. 2390 del 1997 Rv. 207177 - 01, N. 2768 del 1998 Rv. 209999 - 01, N. 10795 del 1999 Rv. 214111 - 01, N. 9841 del 2009 Rv. 242995 - 01). 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato per consolidato orientamento giurisprudenziale. La difesa richiama Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088, che hanno fissato il principio per cui la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo. Le Sezioni Unite hanno affermato che la destrezza non è integrata nel caso di condotta di chi si avvalga di un momento di distrazione o del temporaneo allontanamento dal bene del suo detentore, in entrambi i casi non provocato dall'attività dell'autore del furto, perché l'azione non presenta alcun tratto di abilità esecutiva o di scaltrezza nell'elusione del controllo dell'avente diritto, ma al più l'audacia e la temerarietà di sfidare il rischio di essere sorpresi. E però, nel caso in esame, la Corte di appello giunge, con motivazione non censurabile in questa sede di legittimità quanto alla ricostruzione fattuale, a rilevare come mai la persona offesa versasse in una situazione di distrazione o si fosse allontanata dalla res tanto da rendere agevole la sottrazione del portafogli, risultando invece la borsa sempre in prossimità delle mani della stessa e sotto la 1b 4 sua vigilanza, tanto che la complice dell'attuale ricorrente provò in più occasioni a sottrarre il portafogli senza riuscirvi, se non quando ciò avvenne grazia alla particolare rapidità dell'apprensione, dunque con destrezza. In ciò la Corte territoriale richiama correttamente l'orientamento di legittimità per cui la circostanza aggravante della destrezza sussiste sia quando la condotta "destra" investa la persona del derubato, come nel caso di borseggio, sia quando riguardi direttamente il bene sottratto che non si trovi sul soggetto passivo, ma alla sua portata e sotto la sua immediata vigilanza, anche se non a stretto contatto fisico (Sez. 5, n. 23549 del 15/07/2020, Ferrari, Rv. 279361 - 01). Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186)./ P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d
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