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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 07227/2023

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[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la cancelleria di questa CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], Oggetto: gestione separata iscrizione d’ufficio RGN Cron.

Rep.

Ud.26.1.23 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n.1193/17, depositata il 20.12.17; udita la relazione nella causa svolta nella camera di consiglio del 26.1.23 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto illegittima l’iscrizione d’ufficio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata da parte dell’Inps per l’anno 2005.

La Corte ha rilevato che il reddito percepito nell’anno 2005 era inferiore a quello necessario all’iscrizione alla Cassa forense e che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata non sussistesse per l’avvocato iscritto all’albo, pur sempre tenuto al versamento del contributo integrativo.

Contro la sentenza, l’Inps ricorre per un motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt.2, commi 26-31 l. n.335/95, 18, co.1 e 2 d. l. n.98/11 conv. con mod. con l. n.111/11 e dell’art.21, co.10 l. n.247/10 (rectius, 2012).

Da tale quadro normativo la Corte avrebbe dovuto ricavare l’obbligo di iscrizione di [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata.

Il ricorso è inammissibile poiché tardivo.

La sentenza d’appello è stata notificata in via telematica all’Inps in data 29.12.17, mentre l’Inps ha notificatoil ricorso per cassazione in data 20.6.18, ovvero oltre il termine breve fissato dall’art.325, co.2 c.p.c.

Le spese seguono la soccombenza dell’Inps 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la cancelleria di questa CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], Oggetto: gestione separata iscrizione d’ufficio RGN Cron. Rep. Ud.26.1.23 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n.1193/17, depositata il 20.12.17; udita la relazione nella causa svolta nella camera di consiglio del 26.1.23 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto illegittima l’iscrizione d’ufficio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata da parte dell’Inps per l’anno 2005. La Corte ha rilevato che il reddito percepito nell’anno 2005 era inferiore a quello necessario all’iscrizione alla Cassa forense e che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata non sussistesse per l’avvocato iscritto all’albo, pur sempre tenuto al versamento del contributo integrativo. Contro la sentenza, l’Inps ricorre per un motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt.2, commi 26-31 l. n.335/95, 18, co.1 e 2 d. l. n.98/11 conv. con mod. con l. n.111/11 e dell’art.21, co.10 l. n.247/10 (rectius, 2012). Da tale quadro normativo la Corte avrebbe dovuto ricavare l’obbligo di iscrizione di [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata. Il ricorso è inammissibile poiché tardivo. La sentenza d’appello è stata notificata in via telematica all’Inps in data 29.12.17, mentre l’Inps ha notificatoil ricorso per cassazione in data 20.6.18, ovvero oltre il termine breve fissato dall’art.325, co.2 c.p.c. Le spese seguono la soccombenza dell’Inps 4
Sentenza Cassazione n. 07227/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris