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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 aprile 2026

Cassazione n. 11114/2026

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miciliata in Roma, alla piazzaAdriana, n. 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Mogliazza che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Gambardella la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglioallegato in calce al ricorso.RICORRENTEcontroISTITUTO NAZIONALE della [OSCURATO:PERSONA] (I.N.P.S.) – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procuraspeciale su foglio allegato in calce al controricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] DeNumero registro generale 25760/2020Numero sezionale 3702/2025Numero di raccolta generale 11114/2026Ruvo e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell'avvocatura dell'Istituto edData pubblicazione 25/04/2026elettivamente domiciliato presso la sede della propria avvocatura in Roma, allavia [OSCURATO:PERSONA], n. 29.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 5475/2019 della Corte d'Appello di Roma.Udita la relazione nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025 del consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.

Con atto in data 25.7.2008 la “Sopin” s.p.a. citava l'I.N.P.S. a compariredinanzi al Tribunale di Roma (cfr. ricorso, pagg. 1 - 2).Premetteva che negli anni compresi tra il 1976 ed il 1980 l'I.N.P.S. avevaaffidato in appalto ad un cospicuo numero di società di informatica l'attività dielaborazione dati.Premetteva che nel 1981 l'I.N.P.S. aveva drasticamente ridotto il volumedegli affidamenti, così cagionando il fallimento di alcune delle società incaricatecon significativi rischi per i livelli occupazionali.Premetteva che nel maggio del 1982, presso il Ministero del Lavoro, era statosiglato un accordo tra l'I.N.P.S. e talune aziende informatiche, tra le quali essaappalto attività del valore complessivo di lire 25.000.000.000 e le aziendeinformatiche avrebbero assunto i lavoratori in eccedenza.Indi esponeva che aveva fatto luogo all'assunzione dei lavoratori in esuberoe all'investimento di ingenti capitali ai fini dello svolgimento dell'attività diacquisizione e di elaborazione dei dati.Numero registro generale 25760/2020Numero sezionale 3702/2025Numero di raccolta generale 11114/2026Data pubblicazione 25/04/2026Esponeva, altresì, che con trattativa privata del 7.3.1983 le era statoassegnato l'appalto denominato “[OSCURATO:PERSONA] 08”.Esponeva che, nondimeno, l'I.N.P.S. non aveva provveduto ad affidarle losvolgimento delle attività come da originario accordo; che anzi le attività eranostate oggetto di tredici gare di appalto, nessuna delle quali le era stataassegnata.Chiedeva, dunque, condannare l'istituto convenuto a risarcirle i danni tuttiscaturiti dalla sua inadempiente condotta, danni quantificati in euro56.471.864,05 (lire 109.344.776.197), oltre interessi anche anatocistici erivalutazione monetaria.2.

Resisteva l'I.N.P.S.Eccepiva preliminarmente la prescrizione dell'avversa pretesa.3.

Assunta la prova per testimoni, espletata la c.t.u., con sentenza n.19472/2016 il Tribunale accoglieva la domanda e, per l'effetto, condannava l'I.N.P.S. a pagare all'attrice la somma omnicomprensiva di euro 3.150.000,00;condannava l'I.N.P.S. alle spese di lite e di c.t.u. (cfr. ricorso, pagg. 7- 8).4.

L'I.N.P.S. proponeva appello.Resisteva la “Sopin” s.p.a.5.

Con sentenza n. 5475 dei 9/11.9.2019 la Corte di Roma accoglieval'appello, rigettava le domande tutte esperite in prime cure dalla “Sopin” econdannava l'appellata alle spese del doppio grado e di c.t.u.Evidenziava, dapprima, la Corte di Roma che era destituita di fondamentol'eccezione di inammissibilità ex art. 342 cod. proc. civ. dell'appello.Evidenziava, segnatamente, che la forma discorsiva del gravame non valevaa precludere né l'individuazione delle parti della sentenza di prime cure ritenuteerronee – e tanto sia con riferimento al singolo argomento disaminato sia conNumero registro generale 25760/2020Numero sezionale 3702/2025Numero di raccolta generale 11114/2026Data pubblicazione 25/04/2026riferimento alla pagina della relativa disamina ‒ né l'individuazione degli specificimotivi di appello (cfr. sentenza d'appello, pag. 4).Premetteva, poi, che sia la memoria ex art. 186, 5° co. cod. proc. civ.depositata dalla “Sopin” il 24.5.1999 (nel pregresso giudizio intercorso tra leparti), con contestuale richiesta di ordinanza-ingiunzione ex art. 186 bis/ter cod.proc. civ., sia l'atto di comunicazione ed invito notificato dalla “Sopin” all'I.N.P.S.in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] non erano da reputare idonei ad interrompere il corso delladecennale prescrizione che l'appellante aveva ritualmente eccepito (cfr.sentenza d'appello, pag. 4).Indi evidenziava, in primo luogo (in linea con quanto questa Corte dilegittimità aveva puntualizzato con la pronuncia n. 27354/2016, emessa suricorso della stessa “Sopin” in relazione a questioni del tutto analoghe), chel'atto di comunicazione ed invito ‒ costituito da un'ampia premessa, ove,peraltro, erano riassunte le vicende del contenzioso intercorso tra le parti con latrascrizione delle conclusioni dell'atto di citazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dallaspiegazione delle ragioni dell'invito e dal formale invito a transigere (cfr.sentenza d'appello, pag. 4) – era di equivoco contenuto, ossia non palesava“affatto la chiara volontà della società di intimare il pagamento e di mettere inmora l'istituto” (così sentenza d'appello, pag. 7) in dipendenza, appunto,dell'ampiezza delle sue premesse, ossia della ricostruzione storica della vicendae dell'integrale trascrizione della relazione della commissione di studio e diindagine istituita onde addivenire ad una soluzione concordata dell'interocontenzioso.Del resto, “sia l'indicazione dell'importo richiesto, sia l'indicazione del terminedi 15 giorni per rispondere all'invito [erano] (…) chiaramente rivolti a definire laproposta transattiva” (così sentenza d'appello, pag. 7), sicché neppure valevaNumero registro generale 25760/2020Numero sezionale 3702/2025Numero di raccolta generale 11114/2026Data pubblicazione 25/04/2026far leva sull'art. 6 della C.E.D.U., siccome era il contenuto sostanziale e non giàformale dell'atto che induceva ad escluderne l'efficacia interruttiva (cfr.sentenza d'appello, pag. 7).Indi evidenziava, in secondo luogo, che non erano valse ad interrompere laprescrizione né la delibera n. 71/2001, con cui l'I.N.P.S. aveva istituito appositacommissione “con il mandato di accertare in via amministrativa lo svolgimentodei fatti che aveva dato luogo al contenzioso e la fondatezza del contenziosomedesimo” (così sentenza d'appello, pag. 7), siccome avente valenza di meroné la relazione della medesima commissione, siccome parimenti traente titoloda un atto meramente “interno”, inidonee, dunque, l'una (la delibera) e l'altra(la relazione), a vincolare l' I.N.P.S. e perciò a comportare riconoscimento didebito ovvero a sostanziarsi in una rinuncia tacita alla prescrizione (cfr. sentenzad'appello, pag. 8).Indi evidenziava, in terzo luogo, che del pari non era valsa ad interromperela prescrizione la memoria ex art. 186, 5° co. cod. proc. civ. depositata dalla“Sopin” il 24.5.1999 nel pregresso giudizio intrapreso con la citazione del23.2.1998, in quanto avente natura di atto endoprocessuale, che “non eradiretto alla parte personalmente bensì al difensore (…) ed, inoltre, (…) nonmanifestava la volontà di costituire in mora il debitore” (così sentenza d'appello,pag. 9), tanto più che, in dipendenza dell'estinzione del pregresso giudizio,unicamente l'atto introduttivo aveva esplicato efficacia interruttiva istantaneadella prescrizione.6.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “Sopin” s.r.l. (già s.p.a.); neha chiesto sulla scorta di sei motivi la cassazione con ogni conseguentestatuizione anche in ordine alle spese di lite.Numero registro generale 25760/2020Numero sezionale 3702/2025Numero di raccolta generale 11114/2026Data pubblicazione 25/04/2026L'I.N.P.S. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile origettarsi il ricorso con il favore delle spese.7.

Il controricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE8.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione del combinato dispostodegli artt. 342 e 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ.Deduce che ha errato la Corte di Roma a disattendere l'eccezione diinammissibilità, per violazione dell'art. 342 cod. proc. civ., dell'appello esperitodall'I.N.P.S.Deduce, segnatamente, che la lettura dell'avverso appello rende ben evidenteche l'I.N.P.S. non aveva né enucleato l'iter logico-giuridico del primo dictum névi aveva contrapposto, a sua censura, un'alternativa ricostruzione in fatto e indiritto (cfr. ricorso, pag. 25).Deduce, segnatamente, che l'Istituto appellante si era limitato ad addurre inmaniera del tutto assertiva che “l'invito a transigere sarebbe secondo iusreceptum notoriamente inidoneo ad interrompere il decorso della prescrizione”ovvero l'appellante “meno che mai [aveva] dimostrato perché l'invito atransigere non rappresenti per ciò solo la rivendicazione del diritto” (cfr. ricorso,pag. 26).Deduce, dunque, che la Corte distrettuale ha reputato ammissibile il gravamecon una motivazione del tutto assertiva (cfr. ricorso, pag. 26).9.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1,cod. proc. civ.Numero registro generale 25760/2020Numero sezionale 3702/2025Numero di raccolta generale 11114/202610.

Si rappresenta, da un canto, che, con riferimento alla diffida notificataData pubblicazione 25/04/2026dalla “Sopin” il 18.6.2004, il Tribunale di Roma con la statuizione n. 19472/2016aveva propriamente ritenuto che “la nota inviata con la finalità di compulsare lacontroparte alla definizione bonaria della controversia è da intendersi atto dicostituzione in mora, presupponendo l'asserita titolarità e disponibilità del dirittoin discussione” (cfr. ricorso, pagg. 16 - 17, ove è riprodotto stralcio dellamotivazione del primo dictum).Si rappresenta, d'altro canto, che con l'atto di appello l'I.N.P.S. aveva, conriferimento “al preteso atto interruttivo del 18 giugno 2004”, addotto che l'atto“non contiene alcuna diffida o tampoco intimazione diretta all'Istituto, diadempiere integralmente gli asseriti obblighi (…)”, “esprime addirittura l'intento(concettualmente opposto) di allungare i termini per una soluzione transattiva(…)”, “omette qualsiasi specifico riferimento alle variegate e numerose pretesedi natura contrattuale ed extracontrattuale azionate in giudizio”, “non contienealcuna comminatoria o avvertenza ultimativa di uso comune per manifestareche, in mancanza di adesione da parte dell'Istituto (…), la Società avrebbe (…)agito in giudizio (…)” (cfr. ricorso, pagg. 17 - 19, ove è riprodotto ampio stralciodel contenuto dell'atto di appello).11.

Su tale scorta ineccepibilmente la Corte di merito ha reputato che ilgravame dell'I.N.P.S. si conformasse alle prefigurazioni dell'art. 342 cod. proc.civ., nella formulazione applicabile ratione temporis.Tanto, ben vero, alla luce della pronuncia n. 27199 del 16.11.2017 e dellapronuncia n. 36481 del 13.12.2022 delle Sezioni Unite, con cui si è chiarito chegli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. ‒ nel testo riformulato dal d.l. n. 83/2012,convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012 ‒ vanno interpretati nelsenso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiaraNumero registro generale 25760/2020Numero sezionale 3702/2025Numero di raccolta generale 11114/2026individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e,Data pubblicazione 25/04/2026con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parteargomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senzache occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di unprogetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenutoconto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio diappello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a criticavincolata.Tanto, ben vero, alla luce della pronuncia n. 7675 del 19.3.2019, secondo cuinon può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile ilmotivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto,in modo tale che il giudice sia messo – così come avvenuto nella specie ‒ incondizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento,le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, nonoccorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiti-camente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocatenon equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto perl'impugnazione a critica vincolata.Tanto, ben vero, alla luce della pronuncia n. 10916 del 5.5.2017, secondo cuil'art. 342, 1° co., cod. proc. civ. (come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012) non esige lo svolgimentodi un “progetto alternativo di sentenza”, né una determinata forma, né latrascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponeall'appellante di individuare in modo chiaro ed inequivoco ‒ così come avvenutonella specie – il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioniadottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso.Numero registro generale 25760/2020Numero sezionale 3702/2025Numero di raccolta generale 11114/2026Data pubblicazione 25/04/202612.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. e lasusseguente violazione dell'art. 2943, 4° co., cod. civ.Deduce che “anche un invito alla transazione può rappresentare lamanifestazione del creditore di far valere un proprio diritto nei confronti deldebitore” (così ricorso, pag. 28); che non vi è alcuna norma che afferma che“l'invito alla transazione non equivale ad una manifestazione di esercizio deldiritto” (così ricorso, pag. 35).Deduce, quindi, che la comunicazione ed invito del 18.6.2004 esplicita “lavolontà piena ed inequivocabile di richiedere il soddisfacimento del propriocredito” (così ricorso, pag. 29); e ciò viepiù che vi ha inserito, a pagina 6, larelazione conclusiva redatta su richiesta dell'I.N.P.S., ove è ribadita laresponsabilità dell'Istituto come acclarata nel corso di una complessa istruttoriain contraddittorio tra le parti, e vi ha trascritto la citazione del 1998 (cfr. ricorso,pag. 37).Deduce, del resto, che “ha invitato Inps al versamento di una somma entro15 giorni dal ricevimento dell'atto” (così ricorso, pag. 32).Deduce, al contempo, che l'atto di costituzione in mora non è soggettoall'adozione di formule sacramentali né richiede la quantificazione del credito,quindi, non è necessaria l'intimazione ad adempiere né la formale messa in mora(cfr. ricorso, pag. 34).13.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione del combinato dispostodegli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.Numero registro generale 25760/2020Numero sezionale 3702/2025Numero di raccolta generale 11114/2026Deduce che, allorché ha disconosciuto l'idoneità ad interrompere il corso dellaData pubblicazione 25/04/2026prescrizione e della delibera n. 71/2001, con cui l'I.N.P.S. aveva istituito ap-posita commissione, e della relazione conclusiva della medesima commissione,la Corte di Roma ha riprodotto pedissequamente, mercè un'operazione di“copia-incolla”, la motivazione della sentenza n. 5513/2018 della stessa Corted'Appello di Roma, senza “dichiarare in alcun modo che si trattava di unconvincimento per relationem” (così ricorso, pag. 42), senza dichiarare direputarla condivisibile, facendola propria (cfr. ricorso, pag. 44).Deduce, quindi, che non si è al cospetto di una sentenza motivata perrelationem, sicché la Corte di Roma ha “abdicato al proprio ruolo giurisdizionale,non potendosi attribuire alla sua esclusiva paternità alcuna attività” (cosìricorso, pag. 43).14.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 2944 cod. civ.Deduce che, allorché ha disconosciuto l'idoneità della delibera n. 71/2001 adinterrompere il corso della prescrizione, la Corte di Roma non ha tenuto contoche la medesima deliberazione è parte di un procedimento amministrativocomplesso, tant'è che la deliberazione è stata eseguita mediante la costituzionedella commissione d'indagine (cfr. ricorso, pag. 45).Deduce, altresì, che la Corte d'appello avrebbe dovuto attribuire valenza allacircostanza per cui la commissione d'indagine aveva svolto l'istruttoria incontraddittorio tra le parti e, dunque, con la presenza attiva di essa ricorrente,presenza idonea per giunta ad escludere la sua inerzia (cfr. ricorso, pag. 46).Numero registro generale 25760/2020Numero sezionale 3702/2025Numero di raccolta generale 11114/2026Data pubblicazione 25/04/2026Deduce, per altro verso, che la Corte distrettuale avrebbe dovuto esaminareanche i verbali d'indagine della commissione allegati alla memoria ex art. 183,n. 2, cod. proc. civ. (cfr. ricorso, pag. 46).Deduce, in conclusione, che la Corte territoriale avrebbe dovuto considerareche la delibera n. 71/2001 era stata eseguita e che la relazione della com-missione a chiusura del procedimento amministrativo complesso accertava leresponsabilità della mandante I.N.P.S. (cfr. ricorso, pag. 47).15.

Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 2944 cod. civ.Deduce che ha errato la Corte di Roma a disconoscere alla relazione dellacommissione di indagine valenza di riconoscimento di debito.Deduce, segnatamente, che la Corte d'appello non ha tenuto conto chel'I.N.P.S. in forza del mandato conferito alla commissione ha fatto propri gli esitidell'attività d'indagine e, dunque, la relazione conclusiva, senza inverocontestarla in alcun modo, tant'è che ha provveduto ad apporvi il proprio timbrosu ogni pagina e a registrarla tra i propri atti (cfr. ricorso, pagg. 48 - 49).16.

Con il sesto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 1 (“protezione della proprietà”) delprotocollo addizionale C.E.D.U. n. 1.Deduce che la Corte di Roma in dipendenza dell'erronea interpretazionedell'atto di comunicazione ed invito del 18.6.2004 ha negato il diritto di creditodi sua spettanza, così violando l'art. 1 del protocollo addizionale C.E.D.U. n. 1.Deduce, quindi, che la violazione dell'art. 6 C.E.D.U., ovvero la violazione deldiritto al giusto processo, è mera conseguenza della negazione del dirittosostanziale (così ricorso, pag. 54).Numero registro generale 25760/2020Numero sezionale 3702/2025Numero di raccolta generale 11114/202617.

Si impone previamente la disamina del terzo motivo di ricorso, siccomeData pubblicazione 25/04/2026di evidente valenza preliminare; il medesimo motivo è, in ogni caso,inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ.18.

Va richiamato in premessa l'insegnamento delle Sezioni Unite, secondocui nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione silimiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte o di altri atti processuali oprovvedimenti giudiziari, senza niente aggiungervi, non è nulla, qualora leragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante erisultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alledisposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non puòritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al qualenon è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tantopiù che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto allavalutazione professionale o disciplinare del magistrato (cfr. Cass. sez. un.16.1.2015, n. 642; Cass. (ord.) 7.11.2016, n. 22562; Cass. (ord.) 6.10.20221,n. 29028).19.

Su tale scorta è da escludere recisamente che la tecnica redazionaleutilizzata dalla Corte d'Appello di Roma, ossia la testuale riproduzione – nellaparte concernente gli effetti e della delibera n. 71/2001 e della relazioneconclusiva della commissione d'indagine ‒ della motivazione della sentenza n.5513/2018 della stessa Corte distrettuale, possa indurre a ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia abdicato alla propria funzione giurisdizionale ovvero non abbiasvolto alcuna autonoma attività giurisdizionale.Invero, allorché ha calato le medesime argomentazioni nel più ampioimpianto motivazionale del proprio dictum, la Corte territoriale, ancorché nonabbia esplicitamente dato atto di condividerle, le ha tuttavia, univocamenteNumero registro generale 25760/2020Numero sezionale 3702/2025Numero di raccolta generale 11114/2026sebbene non espressamente, condivise, recepite e fatte proprie, così da fondare,Data pubblicazione 25/04/2026in parte qua, su di esse l'esplicazione della propria potestas iudicandi.20.

I rilievi che, ai fini della disamina del secondo, del quarto e del quintomotivo di ricorso si impongono, tendono a riproporsi e a sovrapporsi; il che negiustifica la disamina contestuale; in ogni caso, i medesimi mezzi di impu-gnazione sono, analogamente, inammissibili.21.

La valutazione dell'idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione ‒quando non si tratti (è il caso di specie) degli atti previsti espressamente especificamente dalla legge come idonei all'effetto interruttivo, siccome nei casiindicati nei primi due commi dell'art. 2943 cod. civ. ‒ costituisce apprezzamentodi fatto rimesso al giudice di merito, come tale insindacabile in sede di legittimitàse immune da vizi logici ed errori giuridici (cfr. Cass. 24.11.2010, n. 23821;Cass. sez. lav. 21.11.2018, n. 30125; Cass. 18.9.2007, n. 19359).22.

Su tale scorta è sufficiente rimarcare quanto segue.Il dictum della Corte d'appello non è inficiato da alcun errore di diritto, né, inrelazione alla previsione del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ., da alcunaforma di “anomalia motivazionale” destinata ad acquisire significato alla lucedella pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle Sezioni Unite di questa Corte.In particolare, la Corte distrettuale – lo si è premesso - ha compiutamente edintellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.23.

In ogni caso, è innegabile che le censure veicolate in particolare dalsecondo motivo sollecitano questa Corte a valutazioni di tipo ermeneutico (“datoil contenuto letterale e materiale dell'atto di comunicazione (…)”: così ricorso,pag. 29; “la ricognizione della causa, la riproposizione delle conclusioni, il calcoloalla lira del dovuto e la presa d'atto della responsabilità contrattuale di Inps,Numero registro generale 25760/2020Numero sezionale 3702/2025Numero di raccolta generale 11114/2026Data pubblicazione 25/04/2026letteralmente dichiarate nell'atto di comunicazione, per logica non possonoessere interpretati come elementi privi di carattere rivendicativo, anche se svoltia fine transattivo”: così ricorso, pag. 31”; “l'accertamento della Corte d'Appello(…) va contro il dato letterale”: così ricorso, pag. 32; “nella sentenza che qui siimpugna manca quindi la disamina del contenuto della comunicazione”: cosìricorso, pag. 38).E tuttavia l'interpretazione – evidentemente non solo del contratto ‒ si risolvein una indagine di fatto riservata al giudice di merito (cfr. Cass. 14.7.2016, n.14355) e le relative censure non possono consistere tout court – come nellaspecie - in una critica del risultato ermeneutico raggiunto dallo stesso giudicedel merito (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).24.

In pari tempo, con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere indiscussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazionedelle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudicidel merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questiultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404).25.

Analogamente, l'accertamento del contenuto ricognitivo di undeterminato atto, segnatamente quale atto di riconoscimento di un diritto che,a norma dell'art. 2944 cod. civ., interrompe la prescrizione, è riservato allavalutazione discrezionale del giudice di merito e non è pertanto sindacabile inCassazione, se immune da vizi logici ed errori di diritto (cfr. Cass. 18.6.1992, n.7548; Cass. sez. lav. 21.1.1994, n. 576; Cass. 27.6.2001, n. 8809; Cass. sez.lav. 8.11.2004, n. 21252).26.

Ebbene, pur a tal riguardo il dictum della Corte d'appello non è inficiatoné da errori di diritto né da “anomalie motivazionali”.Numero registro generale 25760/2020Numero sezionale 3702/2025Numero di raccolta generale 11114/202627.

In ogni caso, indubitabilmente, con le censure veicolate segnatamenteData pubblicazione 25/04/2026dal quarto e dal quinto motivo la ricorrente si duole per l'omesso ed erroneoesame di esiti istruttori (i verbali d'indagine; il mancato disconoscimento degliesiti dell'indagine demandata alla commissione; l'omessa contestazione da partedell'I.N.P.S. della relazione conclusiva della commissione di indagine).E tuttavia l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il viziodi omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa,sia stato comunque – è il caso di specie ‒ preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr.Cass. (ord.) 29.10.2018, n. 27415; Cass. sez. un. n. 8053/2014).E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove nonlegali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile conil ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360,1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che -per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente allaanomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153;Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553).28.

Il sesto motivo di ricorso similmente è inammissibile.29.

Si è dato conto della ineccepibilità, congruenza ed esaustività dellavalutazione della Corte di Roma.Di talché invano la ricorrente prospetta, in conseguenza dell'asseritaillegittima interpretazione, peraltro, dell'atto di comunicazione ed invito datato18.6.2004, la violazione dell'art. 1 del protocollo addizionale n. 1 della C.E.D.U.e di conseguenza dell'art. 6 C.E.D.U.Numero registro generale 25760/2020Numero sezionale 3702/2025Numero di raccolta generale 11114/2026Data pubblicazione 25/04/202630.

In dipendenza dell'inammissibilità del ricorso la ricorrente va condannataa rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

Laliquidazione segue come da dispositivo.31.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, co. 1-bis, d.p.r. cit., se dovuto.

P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente, “Sopin” s.r.l., a rimborsare al controricorrente,I.N.P.S., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano incomplessivi euro 20.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborsoforfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come perlegge;ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, co. 1-bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 30 ottobre 2025.Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
miciliata in Roma, alla piazzaAdriana, n. 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Mogliazza che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Gambardella la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglioallegato in calce al ricorso.RICORRENTEcontroISTITUTO NAZIONALE della [OSCURATO:PERSONA] (I.N.P.S.) – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procuraspeciale su foglio allegato in calce al controricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] DeNumero registro generale 25760/2020Numero sezionale 3702/2025Numero di raccolta generale 11114/2026Ruvo e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell'avvocatura dell'Istituto edData pubblicazione 25/04/2026elettivamente domiciliato presso la sede della propria avvocatura in Roma, allavia [OSCURATO:PERSONA], n. 29.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 5475/2019 della Corte d'Appello di Roma.Udita la relazione nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025 del consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. Con atto in data 25.7.2008 la “Sopin” s.p.a. citava l'I.N.P.S. a compariredinanzi al Tribunale di Roma (cfr. ricorso, pagg. 1 - 2).Premetteva che negli anni compresi tra il 1976 ed il 1980 l'I.N.P.S. avevaaffidato in appalto ad un cospicuo numero di società di informatica l'attività dielaborazione dati.Premetteva che nel 1981 l'I.N.P.S. aveva drasticamente ridotto il volumedegli affidamenti, così cagionando il fallimento di alcune delle società incaricatecon significativi rischi per i livelli occupazionali.Premetteva che nel maggio del 1982, presso il Ministero del Lavoro, era statosiglato un accordo tra l'I.N.P.S. e talune aziende informatiche, tra le quali essaappalto attività del valore complessivo di lire 25.000.000.000 e le aziendeinformatiche avrebbero assunto i lavoratori in eccedenza.Indi esponeva che aveva fatto luogo all'assunzione dei lavoratori in esuberoe all'investimento di ingenti capitali ai fini dello svolgimento dell'attività diacquisizione e di elaborazione dei dati.Numero registro generale 25760/2020Numero sezionale 3702/2025Numero di raccolta generale 11114/2026Data pubblicazione 25/04/2026Esponeva, altresì, che con trattativa privata del 7.3.1983 le era statoassegnato l'appalto denominato “[OSCURATO:PERSONA] 08”.Esponeva che, nondimeno, l'I.N.P.S. non aveva provveduto ad affidarle losvolgimento delle attività come da originario accordo; che anzi le attività eranostate oggetto di tredici gare di appalto, nessuna delle quali le era stataassegnata.Chiedeva, dunque, condannare l'istituto convenuto a risarcirle i danni tuttiscaturiti dalla sua inadempiente condotta, danni quantificati in euro56.471.864,05 (lire 109.344.776.197), oltre interessi anche anatocistici erivalutazione monetaria.2. Resisteva l'I.N.P.S.Eccepiva preliminarmente la prescrizione dell'avversa pretesa.3. Assunta la prova per testimoni, espletata la c.t.u., con sentenza n.19472/2016 il Tribunale accoglieva la domanda e, per l'effetto, condannava l'I.N.P.S. a pagare all'attrice la somma omnicomprensiva di euro 3.150.000,00;condannava l'I.N.P.S. alle spese di lite e di c.t.u. (cfr. ricorso, pagg. 7- 8).4. L'I.N.P.S. proponeva appello.Resisteva la “Sopin” s.p.a.5. Con sentenza n. 5475 dei 9/11.9.2019 la Corte di Roma accoglieval'appello, rigettava le domande tutte esperite in prime cure dalla “Sopin” econdannava l'appellata alle spese del doppio grado e di c.t.u.Evidenziava, dapprima, la Corte di Roma che era destituita di fondamentol'eccezione di inammissibilità ex art. 342 cod. proc. civ. dell'appello.Evidenziava, segnatamente, che la forma discorsiva del gravame non valevaa precludere né l'individuazione delle parti della sentenza di prime cure ritenuteerronee – e tanto sia con riferimento al singolo argomento disaminato sia conNumero registro generale 25760/2020Numero sezionale 3702/2025Numero di raccolta generale 11114/2026Data pubblicazione 25/04/2026riferimento alla pagina della relativa disamina ‒ né l'individuazione degli specificimotivi di appello (cfr. sentenza d'appello, pag. 4).Premetteva, poi, che sia la memoria ex art. 186, 5° co. cod. proc. civ.depositata dalla “Sopin” il 24.5.1999 (nel pregresso giudizio intercorso tra leparti), con contestuale richiesta di ordinanza-ingiunzione ex art. 186 bis/ter cod.proc. civ., sia l'atto di comunicazione ed invito notificato dalla “Sopin” all'I.N.P.S.in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] non erano da reputare idonei ad interrompere il corso delladecennale prescrizione che l'appellante aveva ritualmente eccepito (cfr.sentenza d'appello, pag. 4).Indi evidenziava, in primo luogo (in linea con quanto questa Corte dilegittimità aveva puntualizzato con la pronuncia n. 27354/2016, emessa suricorso della stessa “Sopin” in relazione a questioni del tutto analoghe), chel'atto di comunicazione ed invito ‒ costituito da un'ampia premessa, ove,peraltro, erano riassunte le vicende del contenzioso intercorso tra le parti con latrascrizione delle conclusioni dell'atto di citazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dallaspiegazione delle ragioni dell'invito e dal formale invito a transigere (cfr.sentenza d'appello, pag. 4) – era di equivoco contenuto, ossia non palesava“affatto la chiara volontà della società di intimare il pagamento e di mettere inmora l'istituto” (così sentenza d'appello, pag. 7) in dipendenza, appunto,dell'ampiezza delle sue premesse, ossia della ricostruzione storica della vicendae dell'integrale trascrizione della relazione della commissione di studio e diindagine istituita onde addivenire ad una soluzione concordata dell'interocontenzioso.Del resto, “sia l'indicazione dell'importo richiesto, sia l'indicazione del terminedi 15 giorni per rispondere all'invito [erano] (…) chiaramente rivolti a definire laproposta transattiva” (così sentenza d'appello, pag. 7), sicché neppure valevaNumero registro generale 25760/2020Numero sezionale 3702/2025Numero di raccolta generale 11114/2026Data pubblicazione 25/04/2026far leva sull'art. 6 della C.E.D.U., siccome era il contenuto sostanziale e non giàformale dell'atto che induceva ad escluderne l'efficacia interruttiva (cfr.sentenza d'appello, pag. 7).Indi evidenziava, in secondo luogo, che non erano valse ad interrompere laprescrizione né la delibera n. 71/2001, con cui l'I.N.P.S. aveva istituito appositacommissione “con il mandato di accertare in via amministrativa lo svolgimentodei fatti che aveva dato luogo al contenzioso e la fondatezza del contenziosomedesimo” (così sentenza d'appello, pag. 7), siccome avente valenza di meroné la relazione della medesima commissione, siccome parimenti traente titoloda un atto meramente “interno”, inidonee, dunque, l'una (la delibera) e l'altra(la relazione), a vincolare l' I.N.P.S. e perciò a comportare riconoscimento didebito ovvero a sostanziarsi in una rinuncia tacita alla prescrizione (cfr. sentenzad'appello, pag. 8).Indi evidenziava, in terzo luogo, che del pari non era valsa ad interromperela prescrizione la memoria ex art. 186, 5° co. cod. proc. civ. depositata dalla“Sopin” il 24.5.1999 nel pregresso giudizio intrapreso con la citazione del23.2.1998, in quanto avente natura di atto endoprocessuale, che “non eradiretto alla parte personalmente bensì al difensore (…) ed, inoltre, (…) nonmanifestava la volontà di costituire in mora il debitore” (così sentenza d'appello,pag. 9), tanto più che, in dipendenza dell'estinzione del pregresso giudizio,unicamente l'atto introduttivo aveva esplicato efficacia interruttiva istantaneadella prescrizione.6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “Sopin” s.r.l. (già s.p.a.); neha chiesto sulla scorta di sei motivi la cassazione con ogni conseguentestatuizione anche in ordine alle spese di lite.Numero registro generale 25760/2020Numero sezionale 3702/2025Numero di raccolta generale 11114/2026Data pubblicazione 25/04/2026L'I.N.P.S. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile origettarsi il ricorso con il favore delle spese.7. Il controricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE8. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione del combinato dispostodegli artt. 342 e 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ.Deduce che ha errato la Corte di Roma a disattendere l'eccezione diinammissibilità, per violazione dell'art. 342 cod. proc. civ., dell'appello esperitodall'I.N.P.S.Deduce, segnatamente, che la lettura dell'avverso appello rende ben evidenteche l'I.N.P.S. non aveva né enucleato l'iter logico-giuridico del primo dictum névi aveva contrapposto, a sua censura, un'alternativa ricostruzione in fatto e indiritto (cfr. ricorso, pag. 25).Deduce, segnatamente, che l'Istituto appellante si era limitato ad addurre inmaniera del tutto assertiva che “l'invito a transigere sarebbe secondo iusreceptum notoriamente inidoneo ad interrompere il decorso della prescrizione”ovvero l'appellante “meno che mai [aveva] dimostrato perché l'invito atransigere non rappresenti per ciò solo la rivendicazione del diritto” (cfr. ricorso,pag. 26).Deduce, dunque, che la Corte distrettuale ha reputato ammissibile il gravamecon una motivazione del tutto assertiva (cfr. ricorso, pag. 26).9. Il primo motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1,cod. proc. civ.Numero registro generale 25760/2020Numero sezionale 3702/2025Numero di raccolta generale 11114/202610. Si rappresenta, da un canto, che, con riferimento alla diffida notificataData pubblicazione 25/04/2026dalla “Sopin” il 18.6.2004, il Tribunale di Roma con la statuizione n. 19472/2016aveva propriamente ritenuto che “la nota inviata con la finalità di compulsare lacontroparte alla definizione bonaria della controversia è da intendersi atto dicostituzione in mora, presupponendo l'asserita titolarità e disponibilità del dirittoin discussione” (cfr. ricorso, pagg. 16 - 17, ove è riprodotto stralcio dellamotivazione del primo dictum).Si rappresenta, d'altro canto, che con l'atto di appello l'I.N.P.S. aveva, conriferimento “al preteso atto interruttivo del 18 giugno 2004”, addotto che l'atto“non contiene alcuna diffida o tampoco intimazione diretta all'Istituto, diadempiere integralmente gli asseriti obblighi (…)”, “esprime addirittura l'intento(concettualmente opposto) di allungare i termini per una soluzione transattiva(…)”, “omette qualsiasi specifico riferimento alle variegate e numerose pretesedi natura contrattuale ed extracontrattuale azionate in giudizio”, “non contienealcuna comminatoria o avvertenza ultimativa di uso comune per manifestareche, in mancanza di adesione da parte dell'Istituto (…), la Società avrebbe (…)agito in giudizio (…)” (cfr. ricorso, pagg. 17 - 19, ove è riprodotto ampio stralciodel contenuto dell'atto di appello).11. Su tale scorta ineccepibilmente la Corte di merito ha reputato che ilgravame dell'I.N.P.S. si conformasse alle prefigurazioni dell'art. 342 cod. proc.civ., nella formulazione applicabile ratione temporis.Tanto, ben vero, alla luce della pronuncia n. 27199 del 16.11.2017 e dellapronuncia n. 36481 del 13.12.2022 delle Sezioni Unite, con cui si è chiarito chegli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. ‒ nel testo riformulato dal d.l. n. 83/2012,convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012 ‒ vanno interpretati nelsenso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiaraNumero registro generale 25760/2020Numero sezionale 3702/2025Numero di raccolta generale 11114/2026individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e,Data pubblicazione 25/04/2026con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parteargomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senzache occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di unprogetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenutoconto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio diappello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a criticavincolata.Tanto, ben vero, alla luce della pronuncia n. 7675 del 19.3.2019, secondo cuinon può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile ilmotivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto,in modo tale che il giudice sia messo – così come avvenuto nella specie ‒ incondizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento,le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, nonoccorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiti-camente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocatenon equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto perl'impugnazione a critica vincolata.Tanto, ben vero, alla luce della pronuncia n. 10916 del 5.5.2017, secondo cuil'art. 342, 1° co., cod. proc. civ. (come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012) non esige lo svolgimentodi un “progetto alternativo di sentenza”, né una determinata forma, né latrascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponeall'appellante di individuare in modo chiaro ed inequivoco ‒ così come avvenutonella specie – il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioniadottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso.Numero registro generale 25760/2020Numero sezionale 3702/2025Numero di raccolta generale 11114/2026Data pubblicazione 25/04/202612. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. e lasusseguente violazione dell'art. 2943, 4° co., cod. civ.Deduce che “anche un invito alla transazione può rappresentare lamanifestazione del creditore di far valere un proprio diritto nei confronti deldebitore” (così ricorso, pag. 28); che non vi è alcuna norma che afferma che“l'invito alla transazione non equivale ad una manifestazione di esercizio deldiritto” (così ricorso, pag. 35).Deduce, quindi, che la comunicazione ed invito del 18.6.2004 esplicita “lavolontà piena ed inequivocabile di richiedere il soddisfacimento del propriocredito” (così ricorso, pag. 29); e ciò viepiù che vi ha inserito, a pagina 6, larelazione conclusiva redatta su richiesta dell'I.N.P.S., ove è ribadita laresponsabilità dell'Istituto come acclarata nel corso di una complessa istruttoriain contraddittorio tra le parti, e vi ha trascritto la citazione del 1998 (cfr. ricorso,pag. 37).Deduce, del resto, che “ha invitato Inps al versamento di una somma entro15 giorni dal ricevimento dell'atto” (così ricorso, pag. 32).Deduce, al contempo, che l'atto di costituzione in mora non è soggettoall'adozione di formule sacramentali né richiede la quantificazione del credito,quindi, non è necessaria l'intimazione ad adempiere né la formale messa in mora(cfr. ricorso, pag. 34).13. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione del combinato dispostodegli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.Numero registro generale 25760/2020Numero sezionale 3702/2025Numero di raccolta generale 11114/2026Deduce che, allorché ha disconosciuto l'idoneità ad interrompere il corso dellaData pubblicazione 25/04/2026prescrizione e della delibera n. 71/2001, con cui l'I.N.P.S. aveva istituito ap-posita commissione, e della relazione conclusiva della medesima commissione,la Corte di Roma ha riprodotto pedissequamente, mercè un'operazione di“copia-incolla”, la motivazione della sentenza n. 5513/2018 della stessa Corted'Appello di Roma, senza “dichiarare in alcun modo che si trattava di unconvincimento per relationem” (così ricorso, pag. 42), senza dichiarare direputarla condivisibile, facendola propria (cfr. ricorso, pag. 44).Deduce, quindi, che non si è al cospetto di una sentenza motivata perrelationem, sicché la Corte di Roma ha “abdicato al proprio ruolo giurisdizionale,non potendosi attribuire alla sua esclusiva paternità alcuna attività” (cosìricorso, pag. 43).14. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 2944 cod. civ.Deduce che, allorché ha disconosciuto l'idoneità della delibera n. 71/2001 adinterrompere il corso della prescrizione, la Corte di Roma non ha tenuto contoche la medesima deliberazione è parte di un procedimento amministrativocomplesso, tant'è che la deliberazione è stata eseguita mediante la costituzionedella commissione d'indagine (cfr. ricorso, pag. 45).Deduce, altresì, che la Corte d'appello avrebbe dovuto attribuire valenza allacircostanza per cui la commissione d'indagine aveva svolto l'istruttoria incontraddittorio tra le parti e, dunque, con la presenza attiva di essa ricorrente,presenza idonea per giunta ad escludere la sua inerzia (cfr. ricorso, pag. 46).Numero registro generale 25760/2020Numero sezionale 3702/2025Numero di raccolta generale 11114/2026Data pubblicazione 25/04/2026Deduce, per altro verso, che la Corte distrettuale avrebbe dovuto esaminareanche i verbali d'indagine della commissione allegati alla memoria ex art. 183,n. 2, cod. proc. civ. (cfr. ricorso, pag. 46).Deduce, in conclusione, che la Corte territoriale avrebbe dovuto considerareche la delibera n. 71/2001 era stata eseguita e che la relazione della com-missione a chiusura del procedimento amministrativo complesso accertava leresponsabilità della mandante I.N.P.S. (cfr. ricorso, pag. 47).15. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 2944 cod. civ.Deduce che ha errato la Corte di Roma a disconoscere alla relazione dellacommissione di indagine valenza di riconoscimento di debito.Deduce, segnatamente, che la Corte d'appello non ha tenuto conto chel'I.N.P.S. in forza del mandato conferito alla commissione ha fatto propri gli esitidell'attività d'indagine e, dunque, la relazione conclusiva, senza inverocontestarla in alcun modo, tant'è che ha provveduto ad apporvi il proprio timbrosu ogni pagina e a registrarla tra i propri atti (cfr. ricorso, pagg. 48 - 49).16. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 1 (“protezione della proprietà”) delprotocollo addizionale C.E.D.U. n. 1.Deduce che la Corte di Roma in dipendenza dell'erronea interpretazionedell'atto di comunicazione ed invito del 18.6.2004 ha negato il diritto di creditodi sua spettanza, così violando l'art. 1 del protocollo addizionale C.E.D.U. n. 1.Deduce, quindi, che la violazione dell'art. 6 C.E.D.U., ovvero la violazione deldiritto al giusto processo, è mera conseguenza della negazione del dirittosostanziale (così ricorso, pag. 54).Numero registro generale 25760/2020Numero sezionale 3702/2025Numero di raccolta generale 11114/202617. Si impone previamente la disamina del terzo motivo di ricorso, siccomeData pubblicazione 25/04/2026di evidente valenza preliminare; il medesimo motivo è, in ogni caso,inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ.18. Va richiamato in premessa l'insegnamento delle Sezioni Unite, secondocui nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione silimiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte o di altri atti processuali oprovvedimenti giudiziari, senza niente aggiungervi, non è nulla, qualora leragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante erisultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alledisposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non puòritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al qualenon è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tantopiù che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto allavalutazione professionale o disciplinare del magistrato (cfr. Cass. sez. un.16.1.2015, n. 642; Cass. (ord.) 7.11.2016, n. 22562; Cass. (ord.) 6.10.20221,n. 29028).19. Su tale scorta è da escludere recisamente che la tecnica redazionaleutilizzata dalla Corte d'Appello di Roma, ossia la testuale riproduzione – nellaparte concernente gli effetti e della delibera n. 71/2001 e della relazioneconclusiva della commissione d'indagine ‒ della motivazione della sentenza n.5513/2018 della stessa Corte distrettuale, possa indurre a ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia abdicato alla propria funzione giurisdizionale ovvero non abbiasvolto alcuna autonoma attività giurisdizionale.Invero, allorché ha calato le medesime argomentazioni nel più ampioimpianto motivazionale del proprio dictum, la Corte territoriale, ancorché nonabbia esplicitamente dato atto di condividerle, le ha tuttavia, univocamenteNumero registro generale 25760/2020Numero sezionale 3702/2025Numero di raccolta generale 11114/2026sebbene non espressamente, condivise, recepite e fatte proprie, così da fondare,Data pubblicazione 25/04/2026in parte qua, su di esse l'esplicazione della propria potestas iudicandi.20. I rilievi che, ai fini della disamina del secondo, del quarto e del quintomotivo di ricorso si impongono, tendono a riproporsi e a sovrapporsi; il che negiustifica la disamina contestuale; in ogni caso, i medesimi mezzi di impu-gnazione sono, analogamente, inammissibili.21. La valutazione dell'idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione ‒quando non si tratti (è il caso di specie) degli atti previsti espressamente especificamente dalla legge come idonei all'effetto interruttivo, siccome nei casiindicati nei primi due commi dell'art. 2943 cod. civ. ‒ costituisce apprezzamentodi fatto rimesso al giudice di merito, come tale insindacabile in sede di legittimitàse immune da vizi logici ed errori giuridici (cfr. Cass. 24.11.2010, n. 23821;Cass. sez. lav. 21.11.2018, n. 30125; Cass. 18.9.2007, n. 19359).22. Su tale scorta è sufficiente rimarcare quanto segue.Il dictum della Corte d'appello non è inficiato da alcun errore di diritto, né, inrelazione alla previsione del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ., da alcunaforma di “anomalia motivazionale” destinata ad acquisire significato alla lucedella pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle Sezioni Unite di questa Corte.In particolare, la Corte distrettuale – lo si è premesso - ha compiutamente edintellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.23. In ogni caso, è innegabile che le censure veicolate in particolare dalsecondo motivo sollecitano questa Corte a valutazioni di tipo ermeneutico (“datoil contenuto letterale e materiale dell'atto di comunicazione (…)”: così ricorso,pag. 29; “la ricognizione della causa, la riproposizione delle conclusioni, il calcoloalla lira del dovuto e la presa d'atto della responsabilità contrattuale di Inps,Numero registro generale 25760/2020Numero sezionale 3702/2025Numero di raccolta generale 11114/2026Data pubblicazione 25/04/2026letteralmente dichiarate nell'atto di comunicazione, per logica non possonoessere interpretati come elementi privi di carattere rivendicativo, anche se svoltia fine transattivo”: così ricorso, pag. 31”; “l'accertamento della Corte d'Appello(…) va contro il dato letterale”: così ricorso, pag. 32; “nella sentenza che qui siimpugna manca quindi la disamina del contenuto della comunicazione”: cosìricorso, pag. 38).E tuttavia l'interpretazione – evidentemente non solo del contratto ‒ si risolvein una indagine di fatto riservata al giudice di merito (cfr. Cass. 14.7.2016, n.14355) e le relative censure non possono consistere tout court – come nellaspecie - in una critica del risultato ermeneutico raggiunto dallo stesso giudicedel merito (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).24. In pari tempo, con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere indiscussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazionedelle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudicidel merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questiultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404).25. Analogamente, l'accertamento del contenuto ricognitivo di undeterminato atto, segnatamente quale atto di riconoscimento di un diritto che,a norma dell'art. 2944 cod. civ., interrompe la prescrizione, è riservato allavalutazione discrezionale del giudice di merito e non è pertanto sindacabile inCassazione, se immune da vizi logici ed errori di diritto (cfr. Cass. 18.6.1992, n.7548; Cass. sez. lav. 21.1.1994, n. 576; Cass. 27.6.2001, n. 8809; Cass. sez.lav. 8.11.2004, n. 21252).26. Ebbene, pur a tal riguardo il dictum della Corte d'appello non è inficiatoné da errori di diritto né da “anomalie motivazionali”.Numero registro generale 25760/2020Numero sezionale 3702/2025Numero di raccolta generale 11114/202627. In ogni caso, indubitabilmente, con le censure veicolate segnatamenteData pubblicazione 25/04/2026dal quarto e dal quinto motivo la ricorrente si duole per l'omesso ed erroneoesame di esiti istruttori (i verbali d'indagine; il mancato disconoscimento degliesiti dell'indagine demandata alla commissione; l'omessa contestazione da partedell'I.N.P.S. della relazione conclusiva della commissione di indagine).E tuttavia l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il viziodi omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa,sia stato comunque – è il caso di specie ‒ preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr.Cass. (ord.) 29.10.2018, n. 27415; Cass. sez. un. n. 8053/2014).E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove nonlegali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile conil ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360,1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che -per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente allaanomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153;Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553).28. Il sesto motivo di ricorso similmente è inammissibile.29. Si è dato conto della ineccepibilità, congruenza ed esaustività dellavalutazione della Corte di Roma.Di talché invano la ricorrente prospetta, in conseguenza dell'asseritaillegittima interpretazione, peraltro, dell'atto di comunicazione ed invito datato18.6.2004, la violazione dell'art. 1 del protocollo addizionale n. 1 della C.E.D.U.e di conseguenza dell'art. 6 C.E.D.U.Numero registro generale 25760/2020Numero sezionale 3702/2025Numero di raccolta generale 11114/2026Data pubblicazione 25/04/202630. In dipendenza dell'inammissibilità del ricorso la ricorrente va condannataa rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. Laliquidazione segue come da dispositivo.31. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, co. 1-bis, d.p.r. cit., se dovuto. P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente, “Sopin” s.r.l., a rimborsare al controricorrente,I.N.P.S., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano incomplessivi euro 20.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborsoforfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come perlegge;ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, co. 1-bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 30 ottobre 2025.Il presidenteGuido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 11114/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris