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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 marzo 2023

Cassazione n. 08263/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13049/2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] d’Aracoeli 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

ABRUZZO, sezione staccata di Pescara, n. 1096/2016 depositata il 18/11/2016.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 15 marzo 2023.

IRPEF Diniego rimborso Rilevato che:

1. la controversia riguarda l’impugnazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA] - cittadino maltese, fino al 2008 dipendente di una società italiana –del silenzio-rifiuto dell’amministrazione finanziaria formatosi sulla sua istanza di rimborso dell’Irpef (per un ammontare di euro 2.513,00) che egli aveva cautelativamente versato, per il 2008, sul compenso corrisposto dalla società, a titolo di patto di non concorrenza, alla cessazione del rapporto di lavoro.

L’istanza era fondata sul divieto della doppia imposizione, sancito dalla convenzione tra Italia e Malta per evitare le doppie imposizioni (art. 27 della convenzione), e sul certificato dell’amministrazione finanziaria maltese che attestava che il contribuente era ivi soggetto all’imposta sui redditi, con decorrenza dal 2008;

2. la CTP di Pescara rigettò la domanda, con sentenza (n. 380/2014) che è stata riformata dalla CTR abruzzese, la quale ha accolto l’appello del contribuente ritenendo che (cfr. pag. 3 della sentenza) «[i]l certificato prodotto dalla parte nel corso del primo giudizio evidenzia senza ombra di dubbio che redditi del Taliana (e, quindi, anche quelli oggetto del contenzioso) sono soggetti alla potestà impositiva nello Stato maltese;

3. l’Agenzia delle entrate ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza di appello; il contribuente resiste con controricorso, illustrato con una memoria; Consideratoche:

I. non è fondata l’eccezione del contribuente di tardività del ricorso per cassazione dell’Agenzia delle entrate per decorrenza del termine breve.

La sentenza di appello è stata depositata il 18/11/2016 e il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo PEC il 18/06/2017, entro il termine semestrale lungo ex art. 327, cod. proc. civ.

Non è provata invece l’asserita tardività del ricorso per cassazione, per violazione del termine breve di sessanta giorni decorrente dalla notifica della sentenza di appello, ex artt. 325, 326, cod. proc. civ.

Infatti, non vi sono elementi di collegamento e raccordo –imprescindibili ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione - tra la sent enza di appello e la copia versata in atti dell’avviso di ricevimento e della ricevuta di spedizione della raccomandata indirizzata dal contribuente all’Agenzia delle entrate, in data 15/12/2016;

II. non è fondata nemmeno l’eccezione del contribuente di inesistenza della notifica del ricorso per cassazione, (come detto) effettuata dall’Avvocatura dello Stato a mezzo PEC e inviata al procuratore (in persona di [OSCURATO:PERSONA]) domiciliatario della parte privata per il giudizio di merito, sul presupposto che, a norma degli artt. 4 e 5, della l. n. 53 del 1994, la notifica mediante PEC è consentita all’Avvocatura generale soltanto qualora i relativi destinatari siano, a loro volta, avvocati iscritti all’albo, circostanza, questa, che non ricorre nella fattispecie concreta ove il procuratore domiciliatario è dottore commercialista.

La censura deve essere disattesa alla luce dell’insegnamento delle Sezioni unite (cfr. Cass. Sez.

U. n. 23620/18), per il quale «[l]’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale».

Nel nostro caso è pacifico che la notifica del ricorso per cassazione ha raggiunto il suo scopo, come attestato dalla circostanza che il destinatario ha potuto svolgere compiutamente le proprie difese, costituendosi nel presente giudizio con controricorso;

1. con il primo motivo di ricorso, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 22, paragrafo 3, e 27, paragrafo 2, della convenzione tra Italia e Malta contro le doppie imposizioni (ratificata con legge n. 304 del 1983), nonché dell’art. 2697, cod. civ., l’ufficio censura la sentenza impugnata laddove afferma che la parte privata ha diritto al rimborso dell’imposta sulla base dalla denuncia fatta all’AIRE dal Comune di Milano e di un certificato dell’autorità fiscale maltese attestante che il contribuente, dal 2008, era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] soggetto al pagamento delle imposte, senza considerare che l’art. 27, paragrafo 2, prescrive che l’attestato dell’autorità competente dell’altro Stato (nella specie, Malta) deve certificare che sussistono le condizioni richieste per avere diritto al rimborso.

Sotto altro profilo, l’ufficio addebita alla sentenza impugnata di avere trascurato che, a norma dell’art. 22, paragrafo 3, della convenzione Italia-Malta, in caso di reddito di fonte italiana, in presenza di assoggettamento a imposizione a Malta la modalità prevista per evitare la doppia imposizione consiste nel portare in deduzione l’imposta italiana dovuta dall’imposta maltese parimenti dovuta sullo stesso reddito;

2. con il secondo motivo, denunciando, in relazione all’art. 27, paragrafo 2, la violazione della convenzione tra Italia e Malta contro le doppie imposizioni, e dell’art. 2697, cod. civ., l’ufficio censura la sentenza impugnata laddove afferma che il contribuente non è tenuto a dimostrare l’effettiva duplicazione del prelievo impositivo per la parte chiesta a rimborso;

3. i due motivi, che possono essere trattati insieme per connessione, non sono fondati;

4. il giudice di appello, con accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, ha appurato che, nel 2008, il contribuente era residente a Malta, era ivi soggetto ad imposizione sul reddito ovunque prodotto su scala mondiale e, infine, che egli aveva allegato in giudizio il certificato dell’autorità fiscale maltese che attestava «senza ombra di dubbio» che i suoi redditi erano soggetti alla potestà impositiva di quello Stato.

Trattandosi di un reddito (compenso per il patto di non concorrenza) da assoggettare a tassazione esclusivamente nello Stato di residenza (Malta), a norma dell’art. 21 della convenzione Italia-Malta, è conforme a diritto la statuizione della CTR secondo cui è dovuto - in applicazione del rimedio di portata generale (e perciò concorrente con il metodo descritto dall’articolo 22), in ipotesi di doppia imposizione, disciplinato dall’art. 27 della convenzione –il rimborso dell’imposta indebitamente versata in Italia.

E infatti, a norma del paragrafo 2, dell’articolo 27, il rimborso dell’imposta riscossa da uno Stato contraente (nella specie, Italia) spetta a condizione che l’istanza di rimborso del contribuente sia corredata dell’attestato dello Stato di residenza (nella specie, Malta) che certifichi che sussistono le condizioni richieste per avere diritto al rimborso.

Con la precisazione che, in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, Cass. nn. 3343/2023, 7108/22 [punto 16 e seguenti]), al fine di ottenere il rimborso delle imposte versate in Italia è sufficiente che il contribuente dimostri il potenziale assoggettamento a imposizione nello Stato di residenza, indipendentemente dall’effettivo prelievo fiscale subito;

5. in conclusione, il ricorso deve essere rigettato;

6. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

7. rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778); P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.875,00, a titolo di compenso, euro 200,00, per esborsi, oltre al quindici per cen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13049/2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] d’Aracoeli 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. ABRUZZO, sezione staccata di Pescara, n. 1096/2016 depositata il 18/11/2016. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 15 marzo 2023. IRPEF Diniego rimborso Rilevato che: 1. la controversia riguarda l’impugnazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA] - cittadino maltese, fino al 2008 dipendente di una società italiana –del silenzio-rifiuto dell’amministrazione finanziaria formatosi sulla sua istanza di rimborso dell’Irpef (per un ammontare di euro 2.513,00) che egli aveva cautelativamente versato, per il 2008, sul compenso corrisposto dalla società, a titolo di patto di non concorrenza, alla cessazione del rapporto di lavoro. L’istanza era fondata sul divieto della doppia imposizione, sancito dalla convenzione tra Italia e Malta per evitare le doppie imposizioni (art. 27 della convenzione), e sul certificato dell’amministrazione finanziaria maltese che attestava che il contribuente era ivi soggetto all’imposta sui redditi, con decorrenza dal 2008; 2. la CTP di Pescara rigettò la domanda, con sentenza (n. 380/2014) che è stata riformata dalla CTR abruzzese, la quale ha accolto l’appello del contribuente ritenendo che (cfr. pag. 3 della sentenza) «[i]l certificato prodotto dalla parte nel corso del primo giudizio evidenzia senza ombra di dubbio che redditi del Taliana (e, quindi, anche quelli oggetto del contenzioso) sono soggetti alla potestà impositiva nello Stato maltese; 3. l’Agenzia delle entrate ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza di appello; il contribuente resiste con controricorso, illustrato con una memoria; Consideratoche: I. non è fondata l’eccezione del contribuente di tardività del ricorso per cassazione dell’Agenzia delle entrate per decorrenza del termine breve. La sentenza di appello è stata depositata il 18/11/2016 e il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo PEC il 18/06/2017, entro il termine semestrale lungo ex art. 327, cod. proc. civ. Non è provata invece l’asserita tardività del ricorso per cassazione, per violazione del termine breve di sessanta giorni decorrente dalla notifica della sentenza di appello, ex artt. 325, 326, cod. proc. civ. Infatti, non vi sono elementi di collegamento e raccordo –imprescindibili ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione - tra la sent enza di appello e la copia versata in atti dell’avviso di ricevimento e della ricevuta di spedizione della raccomandata indirizzata dal contribuente all’Agenzia delle entrate, in data 15/12/2016; II. non è fondata nemmeno l’eccezione del contribuente di inesistenza della notifica del ricorso per cassazione, (come detto) effettuata dall’Avvocatura dello Stato a mezzo PEC e inviata al procuratore (in persona di [OSCURATO:PERSONA]) domiciliatario della parte privata per il giudizio di merito, sul presupposto che, a norma degli artt. 4 e 5, della l. n. 53 del 1994, la notifica mediante PEC è consentita all’Avvocatura generale soltanto qualora i relativi destinatari siano, a loro volta, avvocati iscritti all’albo, circostanza, questa, che non ricorre nella fattispecie concreta ove il procuratore domiciliatario è dottore commercialista. La censura deve essere disattesa alla luce dell’insegnamento delle Sezioni unite (cfr. Cass. Sez. U. n. 23620/18), per il quale «[l]’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale». Nel nostro caso è pacifico che la notifica del ricorso per cassazione ha raggiunto il suo scopo, come attestato dalla circostanza che il destinatario ha potuto svolgere compiutamente le proprie difese, costituendosi nel presente giudizio con controricorso; 1. con il primo motivo di ricorso, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 22, paragrafo 3, e 27, paragrafo 2, della convenzione tra Italia e Malta contro le doppie imposizioni (ratificata con legge n. 304 del 1983), nonché dell’art. 2697, cod. civ., l’ufficio censura la sentenza impugnata laddove afferma che la parte privata ha diritto al rimborso dell’imposta sulla base dalla denuncia fatta all’AIRE dal Comune di Milano e di un certificato dell’autorità fiscale maltese attestante che il contribuente, dal 2008, era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] soggetto al pagamento delle imposte, senza considerare che l’art. 27, paragrafo 2, prescrive che l’attestato dell’autorità competente dell’altro Stato (nella specie, Malta) deve certificare che sussistono le condizioni richieste per avere diritto al rimborso. Sotto altro profilo, l’ufficio addebita alla sentenza impugnata di avere trascurato che, a norma dell’art. 22, paragrafo 3, della convenzione Italia-Malta, in caso di reddito di fonte italiana, in presenza di assoggettamento a imposizione a Malta la modalità prevista per evitare la doppia imposizione consiste nel portare in deduzione l’imposta italiana dovuta dall’imposta maltese parimenti dovuta sullo stesso reddito; 2. con il secondo motivo, denunciando, in relazione all’art. 27, paragrafo 2, la violazione della convenzione tra Italia e Malta contro le doppie imposizioni, e dell’art. 2697, cod. civ., l’ufficio censura la sentenza impugnata laddove afferma che il contribuente non è tenuto a dimostrare l’effettiva duplicazione del prelievo impositivo per la parte chiesta a rimborso; 3. i due motivi, che possono essere trattati insieme per connessione, non sono fondati; 4. il giudice di appello, con accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, ha appurato che, nel 2008, il contribuente era residente a Malta, era ivi soggetto ad imposizione sul reddito ovunque prodotto su scala mondiale e, infine, che egli aveva allegato in giudizio il certificato dell’autorità fiscale maltese che attestava «senza ombra di dubbio» che i suoi redditi erano soggetti alla potestà impositiva di quello Stato. Trattandosi di un reddito (compenso per il patto di non concorrenza) da assoggettare a tassazione esclusivamente nello Stato di residenza (Malta), a norma dell’art. 21 della convenzione Italia-Malta, è conforme a diritto la statuizione della CTR secondo cui è dovuto - in applicazione del rimedio di portata generale (e perciò concorrente con il metodo descritto dall’articolo 22), in ipotesi di doppia imposizione, disciplinato dall’art. 27 della convenzione –il rimborso dell’imposta indebitamente versata in Italia. E infatti, a norma del paragrafo 2, dell’articolo 27, il rimborso dell’imposta riscossa da uno Stato contraente (nella specie, Italia) spetta a condizione che l’istanza di rimborso del contribuente sia corredata dell’attestato dello Stato di residenza (nella specie, Malta) che certifichi che sussistono le condizioni richieste per avere diritto al rimborso. Con la precisazione che, in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, Cass. nn. 3343/2023, 7108/22 [punto 16 e seguenti]), al fine di ottenere il rimborso delle imposte versate in Italia è sufficiente che il contribuente dimostri il potenziale assoggettamento a imposizione nello Stato di residenza, indipendentemente dall’effettivo prelievo fiscale subito; 5. in conclusione, il ricorso deve essere rigettato; 6. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; 7. rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778); P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.875,00, a titolo di compenso, euro 200,00, per esborsi, oltre al quindici per cen
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