CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 19524/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2019 ORDINANZA sul ricorso 6618/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 190, presso l’[OSCURATO:PERSONA] della suddetta società, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 6618/2019 Numero sezionale 878/2022 Numero di raccolta generale 19524/2022 avverso la sentenza n. 14764/2018 del Tribunale di Roma pubblicatData pubblicazione 16/06/2022a il 16/7/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/3/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Roma, con sentenza n. 20664/2017, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. perché, una volta accertata l’illiceità del pagamento ad opera di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di un assegno di traenza emesso per suo conto da [OSCURATO:SOCIETA]. in favore di [OSCURATO:PERSONA], la società negoziatrice fosse condannata a corrisponderle l’importo del titolo, pari a € 3.000. 2. Il Tribunale di Roma, pur accogliendo l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], dovendosi individuare l’eventuale danno subito non nell’esecuzione di un secondo pagamento, ma nelle conseguenze provocate dall’errata procedura seguita da [OSCURATO:PERSONA] al momento della negoziazione dell’assegno, rigettava comunque nel merito la domanda attrice. Riteneva, infatti, che non vi fosse prova, neppure indiziaria, del fatto che il soggetto presentatosi presso un ufficio postale di Cosenza non fosse il Franceschelli. Escludeva, inoltre, che l’identificazione del soggetto che aveva presentato all’incasso l’assegno di traenza, versandolo su un libretto di risparmio postale aperto al momento, fosse avvenuta mediante una diligenza inadeguata al caso concreto. 3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 16 luglio 2018, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Considerato che:F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 6618/2019 Numero sezionale 878/2022 Numero di raccolta generale 19524/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’esistenza di una motivazione apparente e contraddittoria, poiché gli elementi posti alla base della decisione sono stati indicati senza un’approfondita disamina logico- giuridica e con motivazioni intimamente contraddittorie. 4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 43 l.a., 115 cod. proc. civ., 1176, comma 2, 1218 e 2697 cod. civ.: il giudice di appello, nel valutare separatamente se l’assegno fosse stato incassato da un soggetto diverso dall’effettivo beneficiario e se il personale di [OSCURATO:PERSONA] avesse identificato con la necessaria diligenza chi si presentava per l’incasso del titolo, ha finito per “sdoppiare” – in tesi di parte ricorrente - quella che era un’unica circostanza, costituita dall’obbligo di pagamento del titolo munito di clausola di intrasferibilità al legittimo beneficiario; occorreva considerare, invece, che, in mancanza di corretta identificazione di chi si presentava allo sportello, per forza di cose l’assegno presentato non poteva che essere stato incassato da chi aveva palesato un’identità non posseduta, al fine di ricevere denaro che non gli spettava. La responsabilità prevista dagli artt. 43 l.a. e 1176, comma 2, cod. civ. è stata così ricostruita incongruamente, giacché gli elementi di giudizio apprezzati dal Tribunale (costituiti dalla distanza dal luogo di residenza di chi richiedeva l’apertura del libretto postale su cui era stato versato l’assegno, dalla data di scadenza indicata sulla patente mostrata in quel frangente e dalle incongruenze presenti sulla tessera sanitaria nel contempo esibita) dovevano condurre logicamente, al contrario di quanto era stato affermato, a far dubitare della correttezza dell’operazione.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 6618/2019 Numero sezionale 878/2022 Numero di raccolta generale 19524/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Il Tribunale, una volta che fosse emerso che l’identificazione era stata sbagliata, doveva stabilire se i metodi di indagine utilizzati potessero soddisfare il requisito della diligenza professionale dovuta, verificando se l’operatore di sportello si sarebbe potuto avvedere delle contraffazioni del documento operando con la diligenza, di carattere tecnico, dovuta nell’espletamento dell’attività bancaria. L’onere di fornire questa prova rimaneva a carico del debitore, a mente dell’art. 1218 cod. civ., senza che potessero avere alcun effetto gli artt. 1992 e 1189 cod. civ., ambedue inapplicabili alla fattispecie. Peraltro, qualora il Tribunale avesse avuto dubbi sul ricorrere di un abuso di identità del beneficiario, avrebbe dovuto ammettere le prove testimoniali all’uopo formulate dall’appellante e richiedere le informative che la medesima parte aveva sollecitato sulla patente di guida presentata al momento dell’apertura del libretto postale; la mancata ammissione di prove che determinavano una situazione che poteva sfociare nella dimostrazione di circostanze poste dal giudice a fondamento della decisione comporta – conclude il ricorrente – una nullità della sentenza e del procedimento, ex art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.. 7. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro parziale sovrapponibilità, sono fondati, nei termini che si vanno a illustrare. 7.1 Il Tribunale ha posto a base della propria statuizione un duplice ordine di ragioni, costituito, da una parte, dalla constatazione che non potesse “essere tratto dalla vicenda della consegna quantomeno un indizio del fatto che il soggetto presentatosi a Cosenza non fosse il Franceschelli” (pag. 12), dall’altra dal rilievo che non potesse ritenersi dimostrato che l’identificazione del soggetto che aveva versato F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 6618/2019 Numero sezionale 878/2022 Numero di raccolta generale 19524/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 l’assegno di traenza non fosse stata posta in essere con una diligenza adeguata al caso concreto (pag. 14). 7.2 Il giudice di merito, nell’illustrare la prima ratio decidendi posta a base della propria decisione, ha constatato che non vi era prova che l’assegno di traenza fosse stato spedito per posta assicurata, osservando poi che la denunzia presentata dall’effettivo beneficiario ai Carabinieri, oltre a non consentire di appurare se quest’ultimo avesse una patente di guida in corso di validità e quale numero riportasse tale documento, conteneva indicazioni inesatte sul luogo di presentazione all’incasso dell’assegno. Non vi era, quindi, un riscontro certo in ordine all’esito della spedizione dell’assegno e del fatto che lo stesso non fosse giunto al Franceschelli. La conclusione a cui è giunto il Tribunale, in ordine al fatto che non vi era prova del fatto che il soggetto presentatosi a Cosenza non fosse il Franceschelli, prescinde tuttavia dall’esame delle richieste istruttorie presentate nel corso del giudizio di primo grado, e reiterate in sede di appello, con cui l’odierna ricorrente aveva domandato, oltre all’acquisizione di informative ex art. 213 cod. proc. civ. presso la Motorizzazione di Chieti, di dimostrare, chiamando a testimone proprio il beneficiario dell’assegno, se egli fosse estraneo alla patente di guida esibita al momento dell’incasso dell’assegno e se avesse mai ricevuto l’assegno di traenza e lo avesse posto all’incasso. Ora, se l'esercizio del potere, previsto dall'art. 213 cod. proc. civ., di richiedere d'ufficio alla P.A. le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo, costituisce una facoltà rimessa alla discrezionalità del giudice, il mancato ricorso alla quale non è censurabile in sede di legittimità F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 6618/2019 Numero sezionale 878/2022 Numero di raccolta generale 19524/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 (Cass. 34158/2019), diverso è invece il discorso rispetto al mancato vaglio delle prove testimoniali formulate. Secondo la giurisprudenza di questa Corte il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale può essere denunciato per cassazione nel caso in cui esso abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass.16214/2019, Cass. 5654/2017). A fronte del quadro istruttorio valorizzato per ritenere che non potesse escludersi che il soggetto presentatosi per l’incasso fosse il suo stesso beneficiario era di certo decisivo acclarare se il medesimo avesse ricevuto l’assegno, lo avesse presentato all’incasso e fosse titolare della patente di guida presentata nell’occasione. 7.3 Il Tribunale ha poi escluso, come detto, che l’identificazione del presentatore dell’assegno non fosse avvenuta con una diligenza adeguata. Una simile valutazione, tuttavia, fa seguito all’affermazione secondo cui “al pagamento dell’assegno non trasferibile è applicabile il principio generale dettato dall’art. 1992, comma secondo, cod. civ. per il quale deve considerarsi liberatorio il pagamento eseguito senza dolo o colpa grave a favore di colui che, in esito a diligente identificazione, sia apparso legittimo prenditore del titolo” (pag. 13). L’assunto risulta senza dubbio erroneo, posto che, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, “nell'azione promossa dal danneggiato, la banca negoziatrice che ha pagato l'assegno non F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 6618/2019 Numero sezionale 878/2022 Numero di raccolta generale 19524/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 trasferibile a persona diversa dall'effettivo prenditore è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi del 2° comma dell'art. 1176 c.c., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve” (si veda in questi espressi termini Cass., Sez. U., 12477/2018). Ne discende la fondatezza delle censure che investono l’apprezzamento della diligenza prestata dall’operatore al momento dell’identificazione del presentatore dell’assegno, il quale, alla luce dell’affermazione preliminare in precedenza riportata, appare essersi ispirato a un criterio inesatto, costituito dalla necessità di ricollegare la responsabilità di cui all’art. 43, comma 2, l.a. all’esistenza di profili dolosi o di colpa grave in capo alla banca negoziatrice, trascurando il criterio della colpa lieve, che pure regolava l’indagine da compiersi. 8. La sentenza impugnata andrà dunque cassata, con rinvio della causa