CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 30445/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022.[OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza in epigrafe, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, ha confermato il giudizio di penale responsabilità da questa espresso nei confronti del sottufficale delle [OSCURATO:PERSONA] in congedo [OSCURATO:PERSONA] il relazione ai delitti di falso e truffa contestatigli, quest'ultimo riqualificato già in primo grado come tentata truffa, per avere lo stesso presentato false dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in relazione al godimento di un immobile di proprietà dell'[OSCURATO:PERSONA], con le quali affermava di non possedere alloggi di proprietà unitamente ai propri componenti del proprio nucleo familiare, tentando altresì di ottenere una revisione del canone di occupazione dell'immobile con la dichiarazione di un reddito inferiore a quello realmente percepito dal suo nucleo familiare (26.207 euro anziché 70.011). La sentenza di appello ha riformato quella pronunciata in primo grado soltanto con riferimento alla dichiarazione di estinzione per prescrizione anche del delitto dì falso commesso il 21/4/2015, mentre le ipotesi di falso relative alle dichiarazioni precedenti erano state riconosciute prescritte già dalla sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA], in realtà, collocato in quiescenza nel 2005, aveva perso il titolo per conservare l'abitazione dell'appartamento, ma ne aveva mantenuto di fatto il godimento pagando all'Amministrazione un'indennità di occupazione, e la situazione non era mutata nonostante lo sfratto intimatogli perché, come chiarito da testimonianze acquisite, l'amministrazione procedeva al recupero coattivo degli alloggi solo nei casi più eclatanti di morosità, subaffitto o altro. Per queste ragioni il primo giudice aveva ritenuto che le false dichiarazioni fossero rivolte ad un vantaggio meramente giuridico, ma non economico (in quanto il Leggiero già disponeva del bene), con l'unica eccezione della dichiarazione del 5/6/2017 con la quale, denuncìando un reddito complessivo inferiore al reale, mirava anche alla revisione del canone di affitto, non concessagli a seguito degli accertamenti effettuati dall'[OSCURATO:PERSONA]: da qui la derubricazione della truffa consumata in quella meramente tentata. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione di legge, anche con riferimento agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di entrambi i reati contestati. 2.1. Quanto al reato di cui all'art. 483 cod. proc. pen., la violazione dì legge andrebbe ravvisata per essersi ritenuta la dichiarazione sostitutiva di notorietà del 5/6/2017 falsa con riferimento anche al dato reddituale - circostanza non contestata nel capo di imputazione - e per essersi ritenuta falsa la dichiarazione di non disporre di altri alloggi di certificata abitabilità sul territorio nazionale, dichiarazione che si assume aver effettuato con una mera crocetta apposta su un modulo. Nel giudizio di merito il ricorrente ha prodotto documentazione volta a sostenere la mancanza di abitabilità di altro alloggio, ritenuta però inidonea allo scopo dai giudici di merito, giacché l'art. 318 comma 2 D.P.R. 90/2010 (a pag. 7 della sentenza di primo grado indicato come espressamente citato nel modulo di cui si tratta) evidenziava con chiarezza che "un'abitazione è considerata (....) abitabile, se l'autorità comunale competente non ne certifica lo stato di non abitabilità". Assume, invece, il Leggiero che il modulo sottoscritto con le dichiarazioni contestate, «nelle parti "crocettate" dal dichiarante e costituenti la "voluntas declarandi" non fa alcun riferimento alla normativa indicata dalla Corte», sicché lo stesso si sarebbe riferito all'abitabilità nella più comune accezione normativa, non trovando applicazione l'art. 318 D.P.R. 90/2010 cit. Quanto alle false dichiarazioni relative all'ammontare del reddito familiare, si deduce che non erano in alcun modo contemplate dal capo di imputazione, sicché il riconoscimento della penale responsabilità del ricorrente con riferimento al dato reddituale deve ritenersi effettuato in violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. 2. 2. Analogamente, quanto al delitto di truffa tentata, si deduce che il capo di imputazione non contemplava in alcun modo false dichiarazioni in ordine al dato reddituale, l'unico ritenuto rilevante con riferimento alla contestazione del reato di cui all'art. 640 c.p., in quanto rivolto al vantaggio economico della riduzione del canone di affitto. 3. Il pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, in quanto sia il delitto di falsità ideologica che quello di tentata truffa per i quali residua il giudizio di condanna del Leggiero esulano dalle imputazioni contestategli. 2. Il capo 1) dell'imputazione contestata al ricorrente, infatti, si riferisce al reato di cui all'art. 483, 61 n. 2 cod. pen. in relazione agli artt. 46 lett. o) e 76 D.P.R. 445/2000, per avere il predetto "nelle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà riferite agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015" dichiarato falsamente di non possedere alloggi di proprietà unitamente ai componenti del proprio nucleo familiare, "al fine dì ottenere alloggio demaniale spettante giusto il servizio presso il ministero della difesa...". In relazione a tale contestazione, però, va rilevato che già la sentenza del Tribunale di Firenze in data 22/7/2022 ha dichiarato l'estinzione per intervenuta prescrizione dei "reati di falso ascritti al capo 1) commessi il 13/6/2013 ed il 29/4/2014", e la Corte di Appello ha dichiarato l'estinzione per prescrizione anche del "delitto di falso commesso in data 21/4/2015", confermando il giudizio di responsabilità del Leggiero con riferimento alla sola dichiarazione resa dal ricorrente in data 5/6/2017. Si tratta, però, di dichiarazione che non solo non è in alcun modo contemplata nel predetto capo di imputazione e, peraltro, nemmeno viene indicata nelle sentenze di merito come riferita agli anni dal 2012 al 2015 ai quali soltanto, invece, si riferisce il capo 1) dell'imputazione. Inoltre, la falsità ideologica di tale dichiarazione viene riconosciuta non già con riferimento a false dichiarazioni sulle disponibilità abitative, ritenute non rilevanti in quanto non incidenti sull'occupazione dell'alloggio, comunque tollerata, bensì per avere il Leggiero con tale dichiarazione "falsamente dichiarato che il proprio reddito familiare era pari ad euro 26.207 anziché euro 70.011 e ciò al fine di ottenere una riduzione dell'indennità di occupazione e, soprattutto, di ottenere, ai sensi dell'art. 2 del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], il mantenimento dell'alloggio". Il capo d'imputazione predetto, però, non si riferisce in alcun modo a false dichiarazioni reddituali, né a finalità di ottenere riduzioni dell'indennità di occupazione dell'immobile, mentre la stessa sentenza riconosce come ininfluenti i redditi degli occupanti rispetto al protrarsi dell'occupazione, per la quale si pagava comunque un'indennità, in quanto l'amministrazione procedeva al recupero coattivo degli alloggi solo nei casi più eclatanti di morosità o subaffitto o altro. La sentenza impugnata, pertanto, sotto questo profilo è viziata dal difetto di correlazione con l'accusa. 3. Analogamente, anche il secondo capo di imputazione contestava al Leggiero il delitto di truffa, poi derubricato dal primo giudice in quello di tentativo di truffa, per avere, tentato di trarre in inganno l'amministrazione con "artifizi e raggiri descritti al capo 1) che precede ovvero riportando false attestazioni al fine di ottenere l'alloggio connesso con l'incarico militare svolto",. Anche sotto questo profilo la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art. 521 cod. proc. pen., non riconosciuta dalla sentenza impugnata, è da ravvisarsi, invece, nel rilievo che - come dinanzi evidenziato - la dichiarazione del 5/6/2017 non rientra tra gli artifici e raggiri "descritti al capo 1) che precede" che, invece, in alcun modo descriveva dichiarazioni aventi ad oggetto il reddito familiare del ricorrente, così come il capo 2) in alcun modo contemplava la finalità di ottenere una riduzione dell'indennità di occupazione del bene. 4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, al pari di quella di primo grado, ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen., per difetto di contestazione. Per il disposto dell'art. 621 cod. proc. pen., che richiama l'art. 620 comma 1 lett. f), del presente provvedimento va data notizia al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, per le sue determinazioni. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nonché la sentenza di primo grado per difetto di contestazione e dispone darsi notizia al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze. Così deliberato in camera di consiglio, il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] I