Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43258/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA]Osualdo propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Trieste, il 21 giugno 2021, ha confermato la sentenza emessa in data 18 dicembre 2017 dal Tribunale di Udine che lo aveva condannato alla pena di giustizia per reati continuati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, commessi in parte tra l'estate e l'autunno del 2013 e il 13 novembre 2015.

Il sunnominato articola quattro motivi di doglianza.

Con il primo denuncia violazione di legge processuale e vizio di motivazione, per non avere la Corte di appello argomentato convenientemente circa l'esclusione che nella fattispecie sì trattasse di uso di gruppo dello stupefacente in relazione alle dichiarazioni dell'acquirente [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato di avere ricevuto uno spinello offertogli gratuitamente dal D'Osualdo.

Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione circa il fatto che lo stupefacente gli sarebbe stato sequestrato presso la sua abitazione, laddove in realtà egli coabitava con tale [OSCURATO:PERSONA], persona disabile che egli aiutava.

Con il terzo motivo denuncia violazione di legge circa la ritenuta destinazione allo spaccio dello stupefacente sulla sola base del dato quantitativo.

Con il quarto motivo eccepisce la prescrizione del reato di cui al capo B.

2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza Quanto al primo motivo, la motivazione resa dalla sentenza impugnata esclude, con ampio percorso argomentativo, che l'acquisto dello stupefacente di cui al primo motivo sia stato effettuato congiuntamente, in un unico contesto e per conto di ciascuno dei componenti del gruppo.

Le Sezioni Unite, come noto, hanno chiarito che il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell'ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all'acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma integra l'illecito amministrativo sanzionato dall'art. 75 stesso d.P.R., a condizione che: a) l'acquirente sia uno degli assuntori; b) l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo; c) sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto (Sez.

U, n. 25401 del 31/01/2013, Galluccio, Rv. 255258): condizioni che, all'evidenza, non ricorrono nel caso di specie.

Quanto al secondo e al terzo motivo, in essi si propone sostanzialmente una rivalutazione delle prove raccolte, inammissibile in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito.

Si ricorda che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

In proposito, sia la generica allegazione della presenza di un'altra persona (disabile) nell'abitazione ove fu rinvenuto lo stupefacente, sia l'asserzione secondo la quale il quantitativo in sequestro sarebbe compatibile con l'uso personale hanno formato oggetto di ampia e adeguata disamina da parte della Corte di merito: è ad esempio rilevante che lo stupefacente di cui fu accertata la cessione di cui al capo A al Causero (il quale ha tra l'altro riferito di altre precedenti cessioni di analoga sostanza stupefacente da parte del D'Osualdo) presentasse lo stesso principio attivo di quello detenuto in casa dall'odierno ricorrente.

Il quarto motivo è infine manifestamente infondato: la prescrizione non è infatti spirata in quanto il D'Osualdo è gravato da recidiva qualificata, non esclusa nei gradi di merito e oggetto di computo in equivalenza con le riconosciute attenuanti.

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]Osualdo propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Trieste, il 21 giugno 2021, ha confermato la sentenza emessa in data 18 dicembre 2017 dal Tribunale di Udine che lo aveva condannato alla pena di giustizia per reati continuati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, commessi in parte tra l'estate e l'autunno del 2013 e il 13 novembre 2015. Il sunnominato articola quattro motivi di doglianza. Con il primo denuncia violazione di legge processuale e vizio di motivazione, per non avere la Corte di appello argomentato convenientemente circa l'esclusione che nella fattispecie sì trattasse di uso di gruppo dello stupefacente in relazione alle dichiarazioni dell'acquirente [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato di avere ricevuto uno spinello offertogli gratuitamente dal D'Osualdo. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione circa il fatto che lo stupefacente gli sarebbe stato sequestrato presso la sua abitazione, laddove in realtà egli coabitava con tale [OSCURATO:PERSONA], persona disabile che egli aiutava. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge circa la ritenuta destinazione allo spaccio dello stupefacente sulla sola base del dato quantitativo. Con il quarto motivo eccepisce la prescrizione del reato di cui al capo B. 2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza Quanto al primo motivo, la motivazione resa dalla sentenza impugnata esclude, con ampio percorso argomentativo, che l'acquisto dello stupefacente di cui al primo motivo sia stato effettuato congiuntamente, in un unico contesto e per conto di ciascuno dei componenti del gruppo. Le Sezioni Unite, come noto, hanno chiarito che il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell'ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all'acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma integra l'illecito amministrativo sanzionato dall'art. 75 stesso d.P.R., a condizione che: a) l'acquirente sia uno degli assuntori; b) l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo; c) sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto (Sez. U, n. 25401 del 31/01/2013, Galluccio, Rv. 255258): condizioni che, all'evidenza, non ricorrono nel caso di specie. Quanto al secondo e al terzo motivo, in essi si propone sostanzialmente una rivalutazione delle prove raccolte, inammissibile in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito. Si ricorda che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). In proposito, sia la generica allegazione della presenza di un'altra persona (disabile) nell'abitazione ove fu rinvenuto lo stupefacente, sia l'asserzione secondo la quale il quantitativo in sequestro sarebbe compatibile con l'uso personale hanno formato oggetto di ampia e adeguata disamina da parte della Corte di merito: è ad esempio rilevante che lo stupefacente di cui fu accertata la cessione di cui al capo A al Causero (il quale ha tra l'altro riferito di altre precedenti cessioni di analoga sostanza stupefacente da parte del D'Osualdo) presentasse lo stesso principio attivo di quello detenuto in casa dall'odierno ricorrente. Il quarto motivo è infine manifestamente infondato: la prescrizione non è infatti spirata in quanto il D'Osualdo è gravato da recidiva qualificata, non esclusa nei gradi di merito e oggetto di computo in equivalenza con le riconosciute attenuanti. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 43258/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris