Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 1957

Cassazione n. 22233/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

lo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/05/1957 nel procedimentoa carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/11/1992avverso la sentenza del 24/10/2025 del TRIBUNALE di TrentoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ELENAGAMBERINIche ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.1.

Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Trento quale giudice di appello,in riforma della sentenza con cui il Giudice di pace di Trento, in data 26.3.2025,aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazioneal delitto di cui all’art. 595 cod. pen. in rubrica ascrittogli e al risarcimento deidanni derivanti da reato in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], assolveval’imputato dal suddetto delitto con la formula per non essere punibile ai sensidell’art. 598 cod. pen.2.

Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, haproposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica pressoil Tribunale di Trento, lamentando violazione di legge e motivazione apparente, inquanto il giudice di appello non ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto che trale circostanze rappresentate dall’imputato nella memoria difensiva depositatanell’ambito del procedimento disciplinare sorto a suo carico, ritenute offensivedella reputazione della persona offesa, e l’oggetto del procedimento disciplinare vifosse un nesso che consenta di applicare l’esimente prevista dall’art. 598 cod. pen.3.

Anche la costituita parte civile ha proposto ricorso per cassazione avversol’indicata sentenza per mezzo del suo difensore di fiducia e procuratore speciale,avv. [OSCURATO:PERSONA], proponendo due motivi di ricorso. che verranno illustrati neilimiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173, co. 1, d.lgs.28 luglio 1989, n. 271.Con il primo motivo di impugnazione la parte civile lamenta violazione di leggeprocessuale, in quanto, all’udienza conclusiva del giudizio di secondo grado, dopoche il pubblico ministero, la parte civile e l’imputato avevano illustrato e formulatole rispettive conclusioni, la parte civile aveva chiesto di esercitare il suo diritto direplica, ai sensi dell’art. 523, co. 4, cod. proc. pen., diritto che le veniva negatodal giudice di appello, sul presupposto che non avendo il pubblico ministeroesercitato il suo diritto di replica, non vi era spazio perché la parte civile esercitassetale diritto.Con il secondo motivo di impugnazione la parte civile lamenta violazione di leggein relazione all’art. 598 cod. pen. e inosservanza dell’art. 125, co. 3, cod. proc.pen, in quanto l’esimente è stata riconosciuta anche in relazione alla condottaillecita consistente in offese della reputazione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] non riconducibiliai temi del procedimento disciplinare, offese, dunque, non scriminate ai sensidell’art. 598 cod, pen.3.

Con requisitoria e conclusioni scritte del 21.2.2026, il [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ElenaGamberini, chiede che entrambi i ricorsi siano rigettati.Con memoria e conclusioni scritte del 2.3.2026, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], insiste perl’accoglimento del ricorso, reiterando le proprie doglienze.Con memoria e conclusioni scritte del 6.3.2026, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore difiducia dell’imputato richiamando la propria precedente memoria del 19.2.2026,sviluppa ulteriori argomentazioni, chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi.4.

Entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili per le seguenti ragioni.5.

Con riferimento al primo motivo di ricorso della parte civile, che ove fondato,avrebbe effetto dirimente per l’accoglimento dell’impugnazione, se ne deveevidenziare l’inammissibilità.Non vi è dubbio che il diritto di replica spetta anche al difensore della parte civile,non essendo suscettibile di alcun dubbio interpretativo il chiaro disposto dell’art.523, co., 4, cod. proc. pen, disciplinante lo svolgimento della discussione nelgiudizio, che tale diritto attribuisce, non solo al pubblico ministero, ma anche aidifensori delle parti private, tra le quali va ricompresa la parte civile.A ciascuna delle parti, invero, ai sensi della menzionata disposizione normativa, èriconosciuto il diritto di replica da esercitarsi per non più di una volta e nei limitistrettamente necessari alla confutazione degli argomenti avversari.Il quinto comma del citato art. 523 cod. proc. pen prevede che, in ogni caso,l’imputato e il difensore devono avere, a pena di nullità, la parola per ultimi se ladomandano, dovendosi intendere, alla luce del significato proprio delle parole, per“difensore” quello dell’imputato.Ne consegue che, in base al principio della tassatività delle nullità statuito dall’art.177 cod. proc. pen., non può essere considerata causa di nullità la violazione deldiritto di replica della parte civile, trattandosi di sanzione processuale nonespressamente prevista.La giurisprudenza della Suprema Corte, in sede di interpretazione dellemenzionate disposizioni normative ha costantemente affermato che la nullitàconseguente alla violazione del diritto di replica spettante all'imputato ed al suodifensore, in quanto successiva alla chiusura dell'istruttoria dibattimentale e nonintegrante quindi violazione del diritto al contraddittorio sulla formazione dellaprova, rientra tra quelle relative, dovendo pertanto essere eccepitaimmediatamente (cfr. Sez. 3, n. 364 del 17/09/2019, Rv. 278392 – 08; Sez. 3, n.35457 del 14/07/2010, Rv. 248630), precisando, inoltre, che il mancato rispettodell'ordine della discussione ex art. 523 cod. proc. pen. non integra una causa dinullità, prevista solo per l'ipotesi di violazione del diritto di replica spettanteall'imputato e al difensore, contemplata dal comma quinto dello stesso articolo(cfr. Sez. 5, n. 2641 del 17/09/2015, Rv. 265923 – 01).Di conseguenza, ove anche si volesse considerare la violazione del diritto di replicadella parte civile tale da integrare una nullità processuale, non vi è motivo per nonconsiderarla alla stessa stregua della nullità derivante dalla violazione del dirittodi replica dell’imputato e del suo difensore, una nullità, dunque, anch’essa relativa,che andava, pertanto, eccepita immediatamente dalla parte civile.Orbene, dal verbale di udienza del 24.10.2025, consultabile in questa sede dilegittimità essendo stato dedotto un error in procedendo, non risulta eccepitaimmediatamente alcuna nullità, ragione per la quale non può non rilevarsi latardività dell'eccezione che è stata formulata, per la prima volta, solo con il ricorsoper cassazione, nonostante il provvedimento reiettivo fosse stato comunqueemesso in udienza alla presenza del difensore della parte civile.5.2.

Il secondo motivo di ricorso della parte civile deve ritenersi inammissibileperché manifestamente infondato, al pari dei motivi di ricorso, di fatto con essocoincidenti, articolati dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Trento nella suaimpugnazione.La questione giuridica portata all’attenzione del Collegio attiene alla correttainterpretazione del disposto dell’art. 598, co. 1, cod. pen., che, come è noto,prevede la non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciatidinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative, quando le offese concernonol’oggetto della causa o del ricorso amministrativo.I ricorrenti contestano l’applicazione di tale esimente in favore dell’imputato daparte del giudice di appello, osservando, in estrema sintesi, che con la memoriadepositata da quest’ultimo nel corso del procedimento disciplinare sorto a suocarico innanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina dell’Ordine degli Avvocati diBolzano sulla base di un esposto presentato dalla parte civile, il prevenuto, percontestare l’attendibilità personale dell’autore dell’esposto, aveva resoaffermazioni relative a una serie di circostanze, riguardanti la vita professionale epersonale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], offensive della reputazione di quest’ultimo, nonprevisione del citato art. 598 cod. pen.In via preliminare, anche se sul punto non vi è contestazione, va ribadito chel'esimente di cui all'art.598, co. 1, cod. pen. trova applicazione nel giudiziodisciplinare instaurato presso il Consiglio dell'Ordine forense (cfr. Sez. 5, n. 39486del 06/07/2018, Rv. 273888 – 01).Le nozioni di “parti” e “patrocinatori” di cui al primo comma dell’art. 598 cod. proc.pen., richiamano, infatti, un procedimento giudiziario o disciplinare (cfr. Sez. 5, n.6544 del 28/01/1998, Rv. 212138).Sempre in via preliminare occorre svolgere qualche breve considerazione sullanatura dell’esimente di cui si discute e sulle condizioni richieste per la suaoperatività, alla luce dell’elaborazione sviluppata nel corso degli anni dallagiurisprudenza di legittimità, in sede di interpretazione della menzionatadisposizione normativa.Come affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, in tema didiffamazione, l'esimente di cui all'art. 598, co. 1, cod. pen., costituisceapplicazione estensiva del più generale principio posto dall'art. 51, cod. pen., inquanto riconducibile all'art. 24 Cost. (cfr. Sez. 5, n. 40452 del 21/09/2004, Rv.230063; Sez. 5, n. 6701 del 08/02/2006, Rv. 234008; Sez. 5, n. 32823 del06/02/2019, Rv. 276773).L’orientamento dominante ritiene che tale esimente trovi la sua ragion d’essereesclusivamente sul rapporto di strumentalità tra le frasi offensive e le tesiprospettate nell'ambito di una controversia giudiziaria, sicché non si richiede chele offese abbiano una base di veridicità.Ai fini dell'applicabilità dell'art. 598, c.p., di conseguenza, deve essere esclusa lanecessità che le offese abbiano anche un contenuto minimo di verità o che lastessa sia in qualche modo deducibile dal contesto, in quanto l'interesse tutelatoè la libertà di difesa nella sua correlazione logica con la causa a prescindere dallafondatezza dell'argomentazione (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 6701 del 08/02/2006,Rv. 234008; Sez. 5, n. 2507 del 24/11/2016, Rv. 269075; Sez. 5, n. 40452 del21/09/2004, Rv. 230063; Sez. 5, n. 24452 del 09/04/2019, Rv. 276512).La giurisprudenza della Suprema Corte, partendo dal presupposto che, come si èdetto, il fondamento della suddetta scriminante debba essere individuato nelrapporto di strumentalità tra le frasi offensive e le tesi prospettate nell'ambito diuna controversia giudiziaria, ha da tempo chiarito, con orientamento costante,che, in tema di delitti contro l'onore, perché possa ricorrere la scriminante previstadall'art. 598, c.p., è necessario che le espressioni ingiuriose concernano, in mododiretto e immediato, l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionaleper le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimentodella domanda proposta, quand'anche non necessarie o decisive (cfr., ex plurimis,Sez. 5, n. 2507 del 24/11/2016, Rv. 269075; Sez. 5, n. 8421 del 23/01/2019, Rv.275620).Il fondamento dell’esclusione della punibilità delle offese contenute in scritti ediscorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative nellanecessità di assicurare il libero esercizio del diritto di difesa, è stato ribadito daultima da Sez. 5, n. 41624 del 24/09/2025, Rv. 289074 – 01, che ha, inoltre,evidenziato come l’esimente di cui si discute sia applicabile unicamente alleespressioni offensive contenute in scritti difensivi inviati alle parti processualidi esposti e denunce.Orbene non è revocabile in dubbio che il giudice di appello abbia fatto buongoverno di tali principi, innanzitutto mettendo in luce che, a differenza di quantoaffermato dal giudice di primo grado, le frasi offensive rivolte all’indirizzo dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] erano contenute non in un esposto, ma nella memoria difensivadepositata dall’imputato nell’ambito del procedimento disciplinare sorto a suocarico per iniziativa della parte civile.Il fulcro del ragionamento seguito dal tribunale è da ravvisare nel riconoscere lariconducibilità a una precisa strategia difensiva del [OSCURATO:PERSONA] dellascelta di quest’ultimo di indicare nella menzionata memoria “le vicende disciplinarie penali che avevano visto coinvolto” [OSCURATO:PERSONA].Queste ultime non possono essere considerate, rileva il giudice di appello,“estranee all’esposto e al suo oggetto, dal momento che è ravvisabile dalla letturadella memoria difensiva……la volontà dell’imputato di richiamare l’attenzione delConsiglio sull’attendibilità dell’esposto firmato da [OSCURATO:PERSONA] – descrivendo levicende che lo avevano visto coinvolto – anche al fine di sottoporre al Consiglio laquestione in ordine alla ravvisabilità - nei comportamenti dell’esponente – di profilipenali e/o disciplinari, ritenendo l’imputato che la proposizione da parte di CarloZauli di continui esposti nei confronti di colleghi fosse idonea a minare la serenitàdei professionisti che ne venivano pretestuosamente attinti” (cfr. pp. 11-12 dellasentenza di appello).Si tratta di una conclusione del tutto condivisibile, in quanto nell’ambito di unprocedimento disciplinare assume rilievo fondamentale, ai fini della decisione chepuò sfociare nell’irrogazione di una sanzione, il profilo dell’attendibilitàdell’esponente.Come affermato dal Consiglio di Stato, infatti, deve ritenersi congrua lamotivazione di un provvedimento disciplinare fondato sulla ricostruzione dei fatticonforme a quella esposta dal denunziante, ove quest’ultimo sia ritenutomaggiormente attendibile, rispetto all’incolpato e alla versione dei fatti da luifornita (cfr. Sez. 03, n. 00423, del 13/03/1984).Con particolare riferimento al procedimento disciplinare innanzi a un Consigliodell'Ordine degli Avvocati, disciplinato dalla [OSCURATO:PERSONA] (L.247/2012), che si svolge davanti al Consiglio Distrettuale di Disciplina competenteper territorio, da tempo la giurisprudenza del Consiglio di Stato ne ha affermato lanatura di vicenda amministrativa che, sin dal suo momento genetico coinvolge isoggetti ad esso sottoposti (cfr. Sez. 04, n. 00713, del 15/09/1994).Al riguardo si segnala un’interessante decisione del [OSCURATO:PERSONA],che, in tema di rilevanza probatoria nel procedimento disciplinare delledichiarazioni dell’esponente, si è espresso nei seguenti termini.L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamentemotivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già soloesclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggettoportatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi dellerisultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criteriologico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività dellaistruttoria.

In ogni caso, nulla vieta all’organo disciplinare di affermare laresponsabilità per illecito deontologico sulla scorta delle sole dichiarazionitestimoniali del soggetto nei cui confronti quegli illeciti sono stati posti in essere,purché queste appaiano coerenti, congrue, credibili e non siano contraddette daaltre acquisizioni ovvero da argomenti logici di rilievo (cfr.

Consiglio NazionaleAppare, pertanto, evidente come le dichiarazioni dell’esponente, a partire da quellecontenute nell’esposto dal quale nasce il procedimento disciplinare a carico delsoggetto accusato di condotte ritenute dal denunziante meritevoli di segnalazioneall’organo di disciplina, assumano un valore centrale nella decisione da assumeresull’eventuale irrogazione di una sanzione disciplinare a carico del “segnalato”,potendo tale decisione, in ipotesi, fondarsi esclusivamente sulle dichiarazioni deldenunziante, ove ritenute attendibili.Deve, di conseguenza, riconoscersi all’incolpato il diritto di difendersi nell’ambitodi un procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti, allegando tutte lecircostanze idonee a confutare l’attendibilità dell’esponente, a prescindere dallaverità di quanto affermato, purché tale difesa non si concretizzi in affermazionigratuitamente ingiuriose o di immediata natura calunniosa.In questa prospettiva, peraltro, la scelta di contestare l’attendibilità dell’esponenterisulta collegata in modo diretto e immediato all'oggetto del procedimentodisciplinare, relativo alla denunciata violazione da parte dell’imputato dell’art. 50del Codice deontologico forense, e assume indubbia rilevanza funzionale per ladefinizione di tale procedimento, perché finalizzata a contestare in radicel’attendibilità dell’esponente.Risultano, pertanto, manifestamente infondate le osservazioni dei ricorrenti chepretendono di operare una distinzione, all’interno della memoria difensiva, tra duecondotte offensive: una, riferita ai pregressi esposti presentati dall’avv. [OSCURATO:PERSONA](che sarebbe scriminata); l’altra, non scriminata, perché relativa a circostanze(indicate specificamente alle pagine da 6 a 7 del ricorso della parte civile), chetratteggiano in termini offensivi la personalità dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], facendoriferimento, come da imputazione, a problemi - giudiziari e non - relativi alla suapersona, “che nulla avevano a che vedere con i temi del procedimentodisciplinare”.Le affermazioni contenute nella memoria vanno, invece, valutate unitariamente,essendo tutte indirizzate, come si è detto, a contestare in radice l’attendibilitàdell’esponente e, di conseguenza, della sua denuncia, come correttamenteaffermato dal giudice di appello, con motivazione che certo non può definirsiapparente, come preteso dai ricorrenti.6.

Sulla base delle svolte considerazioni, i proposti ricorsi vanno dichiaratiinammissibili e il solo [OSCURATO:PERSONA] va condannato, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., alpagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favoredella cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimoimmune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità(cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALFREDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/05/1957 nel procedimentoa carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/11/1992avverso la sentenza del 24/10/2025 del TRIBUNALE di TrentoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ELENAGAMBERINIche ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.1. Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Trento quale giudice di appello,in riforma della sentenza con cui il Giudice di pace di Trento, in data 26.3.2025,aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazioneal delitto di cui all’art. 595 cod. pen. in rubrica ascrittogli e al risarcimento deidanni derivanti da reato in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], assolveval’imputato dal suddetto delitto con la formula per non essere punibile ai sensidell’art. 598 cod. pen.2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, haproposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica pressoil Tribunale di Trento, lamentando violazione di legge e motivazione apparente, inquanto il giudice di appello non ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto che trale circostanze rappresentate dall’imputato nella memoria difensiva depositatanell’ambito del procedimento disciplinare sorto a suo carico, ritenute offensivedella reputazione della persona offesa, e l’oggetto del procedimento disciplinare vifosse un nesso che consenta di applicare l’esimente prevista dall’art. 598 cod. pen.3. Anche la costituita parte civile ha proposto ricorso per cassazione avversol’indicata sentenza per mezzo del suo difensore di fiducia e procuratore speciale,avv. [OSCURATO:PERSONA], proponendo due motivi di ricorso. che verranno illustrati neilimiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173, co. 1, d.lgs.28 luglio 1989, n. 271.Con il primo motivo di impugnazione la parte civile lamenta violazione di leggeprocessuale, in quanto, all’udienza conclusiva del giudizio di secondo grado, dopoche il pubblico ministero, la parte civile e l’imputato avevano illustrato e formulatole rispettive conclusioni, la parte civile aveva chiesto di esercitare il suo diritto direplica, ai sensi dell’art. 523, co. 4, cod. proc. pen., diritto che le veniva negatodal giudice di appello, sul presupposto che non avendo il pubblico ministeroesercitato il suo diritto di replica, non vi era spazio perché la parte civile esercitassetale diritto.Con il secondo motivo di impugnazione la parte civile lamenta violazione di leggein relazione all’art. 598 cod. pen. e inosservanza dell’art. 125, co. 3, cod. proc.pen, in quanto l’esimente è stata riconosciuta anche in relazione alla condottaillecita consistente in offese della reputazione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] non riconducibiliai temi del procedimento disciplinare, offese, dunque, non scriminate ai sensidell’art. 598 cod, pen.3. Con requisitoria e conclusioni scritte del 21.2.2026, il [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ElenaGamberini, chiede che entrambi i ricorsi siano rigettati.Con memoria e conclusioni scritte del 2.3.2026, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], insiste perl’accoglimento del ricorso, reiterando le proprie doglienze.Con memoria e conclusioni scritte del 6.3.2026, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore difiducia dell’imputato richiamando la propria precedente memoria del 19.2.2026,sviluppa ulteriori argomentazioni, chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi.4. Entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili per le seguenti ragioni.5. Con riferimento al primo motivo di ricorso della parte civile, che ove fondato,avrebbe effetto dirimente per l’accoglimento dell’impugnazione, se ne deveevidenziare l’inammissibilità.Non vi è dubbio che il diritto di replica spetta anche al difensore della parte civile,non essendo suscettibile di alcun dubbio interpretativo il chiaro disposto dell’art.523, co., 4, cod. proc. pen, disciplinante lo svolgimento della discussione nelgiudizio, che tale diritto attribuisce, non solo al pubblico ministero, ma anche aidifensori delle parti private, tra le quali va ricompresa la parte civile.A ciascuna delle parti, invero, ai sensi della menzionata disposizione normativa, èriconosciuto il diritto di replica da esercitarsi per non più di una volta e nei limitistrettamente necessari alla confutazione degli argomenti avversari.Il quinto comma del citato art. 523 cod. proc. pen prevede che, in ogni caso,l’imputato e il difensore devono avere, a pena di nullità, la parola per ultimi se ladomandano, dovendosi intendere, alla luce del significato proprio delle parole, per“difensore” quello dell’imputato.Ne consegue che, in base al principio della tassatività delle nullità statuito dall’art.177 cod. proc. pen., non può essere considerata causa di nullità la violazione deldiritto di replica della parte civile, trattandosi di sanzione processuale nonespressamente prevista.La giurisprudenza della Suprema Corte, in sede di interpretazione dellemenzionate disposizioni normative ha costantemente affermato che la nullitàconseguente alla violazione del diritto di replica spettante all'imputato ed al suodifensore, in quanto successiva alla chiusura dell'istruttoria dibattimentale e nonintegrante quindi violazione del diritto al contraddittorio sulla formazione dellaprova, rientra tra quelle relative, dovendo pertanto essere eccepitaimmediatamente (cfr. Sez. 3, n. 364 del 17/09/2019, Rv. 278392 – 08; Sez. 3, n.35457 del 14/07/2010, Rv. 248630), precisando, inoltre, che il mancato rispettodell'ordine della discussione ex art. 523 cod. proc. pen. non integra una causa dinullità, prevista solo per l'ipotesi di violazione del diritto di replica spettanteall'imputato e al difensore, contemplata dal comma quinto dello stesso articolo(cfr. Sez. 5, n. 2641 del 17/09/2015, Rv. 265923 – 01).Di conseguenza, ove anche si volesse considerare la violazione del diritto di replicadella parte civile tale da integrare una nullità processuale, non vi è motivo per nonconsiderarla alla stessa stregua della nullità derivante dalla violazione del dirittodi replica dell’imputato e del suo difensore, una nullità, dunque, anch’essa relativa,che andava, pertanto, eccepita immediatamente dalla parte civile.Orbene, dal verbale di udienza del 24.10.2025, consultabile in questa sede dilegittimità essendo stato dedotto un error in procedendo, non risulta eccepitaimmediatamente alcuna nullità, ragione per la quale non può non rilevarsi latardività dell'eccezione che è stata formulata, per la prima volta, solo con il ricorsoper cassazione, nonostante il provvedimento reiettivo fosse stato comunqueemesso in udienza alla presenza del difensore della parte civile.5.2. Il secondo motivo di ricorso della parte civile deve ritenersi inammissibileperché manifestamente infondato, al pari dei motivi di ricorso, di fatto con essocoincidenti, articolati dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Trento nella suaimpugnazione.La questione giuridica portata all’attenzione del Collegio attiene alla correttainterpretazione del disposto dell’art. 598, co. 1, cod. pen., che, come è noto,prevede la non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciatidinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative, quando le offese concernonol’oggetto della causa o del ricorso amministrativo.I ricorrenti contestano l’applicazione di tale esimente in favore dell’imputato daparte del giudice di appello, osservando, in estrema sintesi, che con la memoriadepositata da quest’ultimo nel corso del procedimento disciplinare sorto a suocarico innanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina dell’Ordine degli Avvocati diBolzano sulla base di un esposto presentato dalla parte civile, il prevenuto, percontestare l’attendibilità personale dell’autore dell’esposto, aveva resoaffermazioni relative a una serie di circostanze, riguardanti la vita professionale epersonale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], offensive della reputazione di quest’ultimo, nonprevisione del citato art. 598 cod. pen.In via preliminare, anche se sul punto non vi è contestazione, va ribadito chel'esimente di cui all'art.598, co. 1, cod. pen. trova applicazione nel giudiziodisciplinare instaurato presso il Consiglio dell'Ordine forense (cfr. Sez. 5, n. 39486del 06/07/2018, Rv. 273888 – 01).Le nozioni di “parti” e “patrocinatori” di cui al primo comma dell’art. 598 cod. proc.pen., richiamano, infatti, un procedimento giudiziario o disciplinare (cfr. Sez. 5, n.6544 del 28/01/1998, Rv. 212138).Sempre in via preliminare occorre svolgere qualche breve considerazione sullanatura dell’esimente di cui si discute e sulle condizioni richieste per la suaoperatività, alla luce dell’elaborazione sviluppata nel corso degli anni dallagiurisprudenza di legittimità, in sede di interpretazione della menzionatadisposizione normativa.Come affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, in tema didiffamazione, l'esimente di cui all'art. 598, co. 1, cod. pen., costituisceapplicazione estensiva del più generale principio posto dall'art. 51, cod. pen., inquanto riconducibile all'art. 24 Cost. (cfr. Sez. 5, n. 40452 del 21/09/2004, Rv.230063; Sez. 5, n. 6701 del 08/02/2006, Rv. 234008; Sez. 5, n. 32823 del06/02/2019, Rv. 276773).L’orientamento dominante ritiene che tale esimente trovi la sua ragion d’essereesclusivamente sul rapporto di strumentalità tra le frasi offensive e le tesiprospettate nell'ambito di una controversia giudiziaria, sicché non si richiede chele offese abbiano una base di veridicità.Ai fini dell'applicabilità dell'art. 598, c.p., di conseguenza, deve essere esclusa lanecessità che le offese abbiano anche un contenuto minimo di verità o che lastessa sia in qualche modo deducibile dal contesto, in quanto l'interesse tutelatoè la libertà di difesa nella sua correlazione logica con la causa a prescindere dallafondatezza dell'argomentazione (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 6701 del 08/02/2006,Rv. 234008; Sez. 5, n. 2507 del 24/11/2016, Rv. 269075; Sez. 5, n. 40452 del21/09/2004, Rv. 230063; Sez. 5, n. 24452 del 09/04/2019, Rv. 276512).La giurisprudenza della Suprema Corte, partendo dal presupposto che, come si èdetto, il fondamento della suddetta scriminante debba essere individuato nelrapporto di strumentalità tra le frasi offensive e le tesi prospettate nell'ambito diuna controversia giudiziaria, ha da tempo chiarito, con orientamento costante,che, in tema di delitti contro l'onore, perché possa ricorrere la scriminante previstadall'art. 598, c.p., è necessario che le espressioni ingiuriose concernano, in mododiretto e immediato, l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionaleper le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimentodella domanda proposta, quand'anche non necessarie o decisive (cfr., ex plurimis,Sez. 5, n. 2507 del 24/11/2016, Rv. 269075; Sez. 5, n. 8421 del 23/01/2019, Rv.275620).Il fondamento dell’esclusione della punibilità delle offese contenute in scritti ediscorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative nellanecessità di assicurare il libero esercizio del diritto di difesa, è stato ribadito daultima da Sez. 5, n. 41624 del 24/09/2025, Rv. 289074 – 01, che ha, inoltre,evidenziato come l’esimente di cui si discute sia applicabile unicamente alleespressioni offensive contenute in scritti difensivi inviati alle parti processualidi esposti e denunce.Orbene non è revocabile in dubbio che il giudice di appello abbia fatto buongoverno di tali principi, innanzitutto mettendo in luce che, a differenza di quantoaffermato dal giudice di primo grado, le frasi offensive rivolte all’indirizzo dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] erano contenute non in un esposto, ma nella memoria difensivadepositata dall’imputato nell’ambito del procedimento disciplinare sorto a suocarico per iniziativa della parte civile.Il fulcro del ragionamento seguito dal tribunale è da ravvisare nel riconoscere lariconducibilità a una precisa strategia difensiva del [OSCURATO:PERSONA] dellascelta di quest’ultimo di indicare nella menzionata memoria “le vicende disciplinarie penali che avevano visto coinvolto” [OSCURATO:PERSONA].Queste ultime non possono essere considerate, rileva il giudice di appello,“estranee all’esposto e al suo oggetto, dal momento che è ravvisabile dalla letturadella memoria difensiva……la volontà dell’imputato di richiamare l’attenzione delConsiglio sull’attendibilità dell’esposto firmato da [OSCURATO:PERSONA] – descrivendo levicende che lo avevano visto coinvolto – anche al fine di sottoporre al Consiglio laquestione in ordine alla ravvisabilità - nei comportamenti dell’esponente – di profilipenali e/o disciplinari, ritenendo l’imputato che la proposizione da parte di CarloZauli di continui esposti nei confronti di colleghi fosse idonea a minare la serenitàdei professionisti che ne venivano pretestuosamente attinti” (cfr. pp. 11-12 dellasentenza di appello).Si tratta di una conclusione del tutto condivisibile, in quanto nell’ambito di unprocedimento disciplinare assume rilievo fondamentale, ai fini della decisione chepuò sfociare nell’irrogazione di una sanzione, il profilo dell’attendibilitàdell’esponente.Come affermato dal Consiglio di Stato, infatti, deve ritenersi congrua lamotivazione di un provvedimento disciplinare fondato sulla ricostruzione dei fatticonforme a quella esposta dal denunziante, ove quest’ultimo sia ritenutomaggiormente attendibile, rispetto all’incolpato e alla versione dei fatti da luifornita (cfr. Sez. 03, n. 00423, del 13/03/1984).Con particolare riferimento al procedimento disciplinare innanzi a un Consigliodell'Ordine degli Avvocati, disciplinato dalla [OSCURATO:PERSONA] (L.247/2012), che si svolge davanti al Consiglio Distrettuale di Disciplina competenteper territorio, da tempo la giurisprudenza del Consiglio di Stato ne ha affermato lanatura di vicenda amministrativa che, sin dal suo momento genetico coinvolge isoggetti ad esso sottoposti (cfr. Sez. 04, n. 00713, del 15/09/1994).Al riguardo si segnala un’interessante decisione del [OSCURATO:PERSONA],che, in tema di rilevanza probatoria nel procedimento disciplinare delledichiarazioni dell’esponente, si è espresso nei seguenti termini.L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamentemotivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già soloesclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggettoportatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi dellerisultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criteriologico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività dellaistruttoria. In ogni caso, nulla vieta all’organo disciplinare di affermare laresponsabilità per illecito deontologico sulla scorta delle sole dichiarazionitestimoniali del soggetto nei cui confronti quegli illeciti sono stati posti in essere,purché queste appaiano coerenti, congrue, credibili e non siano contraddette daaltre acquisizioni ovvero da argomenti logici di rilievo (cfr. Consiglio NazionaleAppare, pertanto, evidente come le dichiarazioni dell’esponente, a partire da quellecontenute nell’esposto dal quale nasce il procedimento disciplinare a carico delsoggetto accusato di condotte ritenute dal denunziante meritevoli di segnalazioneall’organo di disciplina, assumano un valore centrale nella decisione da assumeresull’eventuale irrogazione di una sanzione disciplinare a carico del “segnalato”,potendo tale decisione, in ipotesi, fondarsi esclusivamente sulle dichiarazioni deldenunziante, ove ritenute attendibili.Deve, di conseguenza, riconoscersi all’incolpato il diritto di difendersi nell’ambitodi un procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti, allegando tutte lecircostanze idonee a confutare l’attendibilità dell’esponente, a prescindere dallaverità di quanto affermato, purché tale difesa non si concretizzi in affermazionigratuitamente ingiuriose o di immediata natura calunniosa.In questa prospettiva, peraltro, la scelta di contestare l’attendibilità dell’esponenterisulta collegata in modo diretto e immediato all'oggetto del procedimentodisciplinare, relativo alla denunciata violazione da parte dell’imputato dell’art. 50del Codice deontologico forense, e assume indubbia rilevanza funzionale per ladefinizione di tale procedimento, perché finalizzata a contestare in radicel’attendibilità dell’esponente.Risultano, pertanto, manifestamente infondate le osservazioni dei ricorrenti chepretendono di operare una distinzione, all’interno della memoria difensiva, tra duecondotte offensive: una, riferita ai pregressi esposti presentati dall’avv. [OSCURATO:PERSONA](che sarebbe scriminata); l’altra, non scriminata, perché relativa a circostanze(indicate specificamente alle pagine da 6 a 7 del ricorso della parte civile), chetratteggiano in termini offensivi la personalità dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], facendoriferimento, come da imputazione, a problemi - giudiziari e non - relativi alla suapersona, “che nulla avevano a che vedere con i temi del procedimentodisciplinare”.Le affermazioni contenute nella memoria vanno, invece, valutate unitariamente,essendo tutte indirizzate, come si è detto, a contestare in radice l’attendibilitàdell’esponente e, di conseguenza, della sua denuncia, come correttamenteaffermato dal giudice di appello, con motivazione che certo non può definirsiapparente, come preteso dai ricorrenti.6. Sulla base delle svolte considerazioni, i proposti ricorsi vanno dichiaratiinammissibili e il solo [OSCURATO:PERSONA] va condannato, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., alpagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favoredella cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimoimmune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità(cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALFREDO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22233/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris