CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08997/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo dell'8 aprile 2022, con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, in parziale riforma della sentenza resa il 26 febbraio 2021 dal G.u.p. del Tribunale di Agrigento, è stato condannato alla pena di anni sette e mesi otto di reclusione, in ordine ai seguenti reati, commessi il 13 dicembre 2015 in Palma di Mont49Ar riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: a) tentato omicidio aggravato di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 56, 575 e 577, primo comma, nn. 3 e 4, cod. pen., perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva esploso più colpi di arma da fuoco con la pistola di cui al capo b nei confronti della vittima (la quale veniva attinta nella regione addominale, al braccio sinistro e alla coscia destra), aveva compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionarne la morte; in particolare, l'imputato si era posto alla guida della sua autovettura al fine di inseguire la parte offesa a bordo di un ciclomotore, in tal modo agevolando la condotta di [OSCURATO:PERSONA]; b) porto illegale di arma comune da sparo, ai sensi degli artt. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché aveva portato in luogo pubblico a bordo della sua autovettura una pistola calibro 9x19. 2. Con ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che gli indizi acquisiti non erano idonei a formare alcuna prova circa il fatto che l'imputato fosse consapevole che [OSCURATO:PERSONA] era stato mosso dalla volontà di uccidere [OSCURATO:PERSONA], né che lo stesso fosse in possesso di una pistola. In particolare, il ricorrente evidenzia che, dalla conversazione del 22 dicembre 2015 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], era emerso che l'imputato aveva invitato [OSCURATO:PERSONA] a desistere dall'azione delittuosa, tanto che lo stesso aveva fatto in modo di perdere tempo, per dare la possibilità alla parte offesa di fuggire. 3. Con ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (e avv. [OSCURATO:PERSONA]), il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 56, 110, 114, 575 e 577, primo comma, nn. 3 e 4, cod. pen., 125, 191, 192, 539, comma 2, 533 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello, con riferimento al reato sub a), ha affermato che l'imputato era a conoscenza del fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse in possesso di una pistola e che fosse intenzionato a sparare alla parte offesa, nonostante, dalla lettura degli atti istruttori, era emerso che l'imputato non aveva posto in essere alcun pedinamento ai danni del ciclomotore condotto dalla parte offesa, atteso che le immagini acquisite avevano evidenziato un intervallo temporale di oltre dieci minuti tra il transito del predetto ciclomotore e quello dell'autovettura dell'imputato, che il traffico telefonico tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA] non era idoneo a provare la premeditazione dell'azione delinquenziale e che la stessa parte offesa, non sapendo di essere intercettata il 22 dicembre 2015 durante il suo ricovero, aveva affermato che l'imputato non era a conoscenza dei propositi di [OSCURATO:PERSONA], tanto da aver esortato quest'ultimo a desistere dall'azione. In forza di tali emergenze probatorie, pertanto, non vi sarebbe certezza in merito al reale contributo causale che l'imputato aveva fornito nella realizzazione dell'evento ai sensi dell'art. 110 cod. pen. 3.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 110 cod. pen., 2 e 4 legge n. 895 del 1967, 125, 191, 192, 530, comma 2, 533 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello, con riferimento del reato sub 2, avrebbe apoditticamente affermato che l'imputato fosse consapevole del fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva con sé un'arma da sparo. 3.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 61, primo comma, n. 1, 62-bis, 69, 132, 133 e 697 cod. pen., 2 e 4 legge n. 895 del 1967, 125, 530, comma 2, 533 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., perché la Corte di appello non avrebbe concesso le circostanze attenuanti generiche, nonostante l'imputato avesse fornito un importante contributo per la ricostruzione dei fatti, e avrebbe stabilito una pena base superiore al minimo edittale, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il primo e il secondo motivo di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. A tal fine, giova evidenziare che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di A- dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo l'aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). Nel caso di specie, i motivi di ricorso ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. In particolare, il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che, dalla lettura delle dichiarazioni rilasciate dai due testimoni oculari, concordi tra loro e non oggetto di contestazione da parte della difesa, si evinceva che l'autovettura condotta dall'imputato aveva seguito a poca distanza il ciclomotore della parte offesa e che, successivamente ad alcuni boati (riferibili all'esplosione di colpi di arma da fuoco), la stessa autovettura aveva effettuato una manovra di inversione di marcia, al fine di seguire il ciclomotore che aveva effettuato la medesima manovra, così consentendo a [OSCURATO:PERSONA] di esplodere altri colpi di arma da fuoco. Secondo il giudice di secondo grado, quindi, tale dinamica dei fatti era sintomatica della volontà di entrambi i correi di portare a compimento l'azione delittuosa. La Corte di appello, poi, come già rilevato dal giudice di primo grado, ha ritenuto non credibile la versione dei fatti fornita dalla difesa, secondo la quale non era possibile affermare che l'imputato avesse posto in essere un pedinamento, posto che, dalla visione della registrazione delle telecamere, si evinceva che la parte offesa era transitata dieci minuti prima dell'autovettura dell'imputato. Nella sentenza impugnata, infatti, si evidenzia che il momento in cui la parte offesa era stata vista transitare tra via Roma e piazza Matteotti coincideva con la telefonata che [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato all'imputato; tale circostanza, quindi, era significativa del fatto che l'imputato, avvisato dal complice circa il fatto che la parte offesa si trovasse in quella zona, aveva raggiunto [OSCURATO:PERSONA] dieci minuti dopo. Successivamente, entrambi i correi avevano iniziato la ricerca di [OSCURATO:PERSONA], che appunto veniva dai due intercettato poco lontano.La Corte di appello, infine, ha evidenziato in modo ineccepibile che l'invito a desistere formulato dall'imputato a [OSCURATO:PERSONA] era dovuto al fatto che sul luogo del delitto vi erano dei testimoni. Tale circostanza era stata confermata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale - nel corso di una intercettazione - aveva affermato che il determinismo criminale di Ingiaimo e di [OSCURATO:PERSONA] non era stato portato a termine solo grazie alla presenza di testimoni, i quali avevano quindi costretto i due a darsi alla fuga. Le doglianze sollevate, quindi, appaiono prive di pregio, anche considerando che l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148). D'altronde, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nella motivazione sviluppata in relazione ai reati accertati. I giudici della cognizione hanno esplicitato, con motivazione puntuale e adeguata, le ragioni per le quali hanno ritenuto fondata la responsabilità penale in capo a Ingiaimo. 1.2. Anche il terzo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Secondo la Corte di appello, dalla valutazione della condotta posta in essere dall'imputato non era possibile concedere le circostanze attenuanti generiche, vista la spregiudicatezza manifestata dall'imputato nel suo agire, non avendo lo stesso esitato a dare ausilio a un soggetto mafioso per porre in essere un grave reato. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, pertanto, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati, da tale valutazione, tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).Il ricorso, infine, è inammissibile anche nella parte in cui lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla dosimetria della pena. Nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, infatti, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talché è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). La determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui, come nel caso di specie, la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitate! a richiamare criteri di adeguatezza, di equità o simili, nei quali sono, quindi, impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e