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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2026

Cassazione n. 15290/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, è meramente riproduttivo di generici profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 4-6 sulla mancata allegazione di elementi comprovanti la concreta sussistenza dei requisiti richiesti per l'integrazione della scriminante invocata); osservato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si contesta la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e la determinazione del trattamento sanzionatorio, non risultano essere stati previamente dedotti come motivi di appello con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi sistematicamente non consentita, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame; considerato in ogni caso che: a) la motivazione in punto di diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. fondata sull'attuale persistenza dell'occupazione dell'immobile è in linea con l'orientamento di questa Corte secondo cui il delitto di invasione edifici e terreni di cui agli artt. 633 e 639- bis cod. pen. ha natura permanente, atteso che l'offesa al patrimonio perdura sino a che continua l'invasione arbitraria dell'immobile al fine di occuparlo o di trarne profitto, sicché è preclusa, sino a quando la permanenza non sia cessata, l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa (Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096-01; Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli, Rv. 267589-01); b) l'irrogazione della sola pena pecuniaria nella misura di C 600,00, in applicazione dei criteri direttivi di cui all'art. 633 cod. pen., richiamati dal Tribunale di Palermo, appare costituire un esercizio della discrezionalità del giudice di merito rispettoso dei suddetti criteri ed esente da qualsivoglia arbitrio o illogicità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 17 marzo 2026 Il Consigliere estensore La Presidente G seppe [OSCURATO:PERSONA] Dan1ela Borsellino , j \ ..P OFF thl 28 APF 2026 e Futve

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, è meramente riproduttivo di generici profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 4-6 sulla mancata allegazione di elementi comprovanti la concreta sussistenza dei requisiti richiesti per l'integrazione della scriminante invocata); osservato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si contesta la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e la determinazione del trattamento sanzionatorio, non risultano essere stati previamente dedotti come motivi di appello con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi sistematicamente non consentita, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame; considerato in ogni caso che: a) la motivazione in punto di diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. fondata sull'attuale persistenza dell'occupazione dell'immobile è in linea con l'orientamento di questa Corte secondo cui il delitto di invasione edifici e terreni di cui agli artt. 633 e 639- bis cod. pen. ha natura permanente, atteso che l'offesa al patrimonio perdura sino a che continua l'invasione arbitraria dell'immobile al fine di occuparlo o di trarne profitto, sicché è preclusa, sino a quando la permanenza non sia cessata, l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa (Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096-01; Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli, Rv. 267589-01); b) l'irrogazione della sola pena pecuniaria nella misura di C 600,00, in applicazione dei criteri direttivi di cui all'art. 633 cod. pen., richiamati dal Tribunale di Palermo, appare costituire un esercizio della discrezionalità del giudice di merito rispettoso dei suddetti criteri ed esente da qualsivoglia arbitrio o illogicità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 17 marzo 2026 Il Consigliere estensore La Presidente G seppe [OSCURATO:PERSONA] Dan1ela Borsellino , j \ ..P OFF thl 28 APF 2026 e Futve
Sentenza Cassazione n. 15290/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris