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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 ottobre 2024

Cassazione n. 30457/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 6395/2020) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] sportiva dilettantistica [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74M03 E815Y), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 662/2019, pubblicata il 25 giugno 2019; Vendita – Aeromobile – Consegna titoli e documenti relativi alla proprietà – Risoluzione R.G.N. 6395/20 C.C.30/10/2024 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 ottobre 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse della ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con atto di citazione notificato il 21 giugno 2013, [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Lecce (Sezione distaccata di Maglie), l’Associazione sportiva dilettantistica [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentire pronunciare la risoluzione del contratto concluso tra le parti il 18 settembre 2010, avente ad oggetto l’acquisto di una quota pari ad un sesto dell’intera proprietà dell’apparecchio ultraleggero [OSCURATO:PERSONA], modello Pioneer 200, identificato dall’[OSCURATO:PERSONA] d’Italia con il n.

I-8682, per inadempimento del venditore, consistito nella mancata consegna del certificato di identificazione attestante la proprietà del velivolo, con la condanna alla restituzione del prezzo corrisposto e al risarcimento dei danni.

Si costituiva in giudizio l’Associazione sportiva dilettantistica [OSCURATO:PERSONA], la quale contestava, in fatto e in diritto, la fondatezza delle domande avversarie e, in caso di loro accoglimento, chiedeva che fosse disposta la compensazione delle somme eventualmente dovute per la restituzione del corrispettivo e per il risarcimento dei danni con quelle di cui l’Associazione era creditrice verso l’acquirente, relative alla custodia dell’aeromobile e all’esercizio dell’attività di volo.

Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 4366/2015, depositata il 14 settembre 2015, pronunciava la risoluzione del contratto di vendita della quota di un sesto della proprietà dell’aeromobile per inadempimento dell’alienante e, per l’effetto, condannava quest’ultima alla restituzione, in favore dell’acquirente, della somma di euro 8.500,00 corrisposta a titolo di prezzo, oltre interessi; rigettava la domanda di risarcimento danni avanzata dall’attore e la richiesta di compensazione formulata dalla convenuta. 2.– Con atto di citazione notificato il 22 marzo 2016, l’Associazione sportiva dilettantistica [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado, lamentando: 1) l’erronea applicazione alla controversia dell’art. 1477 c.c., invece che della normativa speciale dettata in tema di vendita di velivoli; 2) la pronuncia della risoluzione del contratto nonostante il mancato inoltro di formale diffida ad adempiere.

Si costituiva nel giudizio di impugnazione [OSCURATO:PERSONA], il quale instava per la declaratoria di inammissibilità dell’appello ovvero per il suo rigetto, con la conferma della decisione impugnata.

Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Lecce, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’impugnazione spiegata e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia appellata.

A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che la normativa speciale richiamata dall’appellante non conteneva alcuna deroga alla norma generale di cui all’art. 1477, terzo comma, c.c., secondo cui il venditore è obbligato a consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso della cosa venduta; b) che, in ogni caso, l’appellante si era comunque obbligata contrattualmente a porre in essere quanto necessario per il trasferimento della proprietà, in forza della clausola contrattuale secondo cui l’Associazione era a disposizione dell’acquirente per il trasferimento presso l’[OSCURATO:PERSONA] d’Italia della predetta quota di proprietà dell’ultraleggero, obbligazione rimasta del tutto inadempiuta; c ) che l’alienante, non solo aveva omesso di provvedere alla trascrizione della compravendita, ma aveva anche rifiutato, nonostante le documentate e reiterate richieste stragiudiziali inoltrate dall’acquirente, di mettere a disposizione di quest’ultimo la documentazione necessaria per il compimento in proprio delle predette formalità; d) che tale inadempimento non poteva non essere qualificato di non scarsa importanza, in quanto preclusivo del libero esercizio delle facoltà ricomprese nel diritto di proprietà e, in particolare, della facoltà di disporre, con il trasferimento ad altro soggetto, del predetto diritto reale; e) che l’attore nel giudizio di primo grado aveva esercitato l’azione di risoluzione contrattuale per inadempimento prevista dall’art. 1453 c.c., rimettendo al giudice adito l’emissione di una pronuncia di tipo costitutivo di risoluzione giudiziale, previo accertamento del contegno inadempiente contestato, azione che non prevedeva l’obbligo di inoltrare la diffida ad adempiere. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, l’Associazione sportiva dilettantistica [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito, con controricorso, l’intimato [OSCURATO:PERSONA]. 4.–La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omessa, insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere la Corte di merito ritenuto che sia il d.P.R. 5 agosto 1988, n. 404, sia il successivo d.P.R. 9 luglio 2010, n. 133 –che, in ordine temporale, stabilivano, tra l’altro, le modalità da seguire per la cessione in proprietà di un aereo ultraleggero o di quote di esso – non fossero leggi speciali e come tali non derogassero all’applicabilità dell’art. 1477 c.c., non contenendo alcuna deroga alla norma generale.

Osserva l’istante che l’art. 7, ottavo comma, del d.P.R. n. 404/1988 prevedeva che, in caso di passaggio di proprietà dell’apparecchio, fosse fatto obbligo all’acquirente di darne avviso entro 8 giorni all’[OSCURATO:PERSONA] d’Italia mentre l’art. 7, nono comma, del d.P.R. n. 133/2010 stabiliva che, in caso di passaggio di proprietà dell’apparecchio, l’acquirente ne desse comunicazione all’[OSCURATO:PERSONA] d’Italia entro 15 giorni dall’acquisto, ai fini della registrazione di cui al primo comma, con la precisazione che, in caso di mancata comunicazione, l’[OSCURATO:PERSONA] d’Italia, su segnalazione del venditore, avrebbe proceduto al ritiro del certificato di identificazione, elementi normativi, questi, da cui sarebbe stato desumibile che la venditrice non aveva l’obbligo di consegnare i titoli e i documenti relativi al passaggio di proprietà e all’uso della cosa venduta. 2.– Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione ed errata applicazione delle leggi speciali di cui ai d.P.R. nn. 404/1988 e 133/2010, per avere la Corte territoriale reputato che la venditrice fosse inadempiente all’obbligo di consegna dei titoli e documenti di cui all’art. 1477, terzo comma, c.c., mentre – secondo il disposto dei predetti riferimenti normativi – sarebbe stato onere dell’acquirente comunicare all’[OSCURATO:PERSONA] d’Italia, unitamente agli allegati documenti – tutti a firma dello stesso compratore –, gli estremi della vendita, ai fini di consentirne la trascrizione nel relativo registro.

Per converso, obietta l’istante che, nel caso di specie, l’acquirente non aveva effettuato alcuna comunicazione al riguardo, atteso che la sua unica lettera – indirizzata dopo tre anni dalla sottoscrizione del contratto di vendita all’[OSCURATO:PERSONA] d’Italia – si era limitata a chiedere la registrazione dell’acquisto, senza allegare l’originale o la copia autentica dell’atto, ma includendo nella lettera una semplice copia fotostatica, oltretutto senza aver compilato e inoltrato una serie di documenti prescritti per i casi del genere e omettendo di precisare che l’acquisto aveva avuto ad oggetto non l’intera proprietà dell’ultraleggero, ma soltanto una quota pari ad un sesto di tale velivolo.

D’altronde, continua la ricorrente, qualora fosse stato consegnato al [OSCURATO:PERSONA] l’unico esemplare del certificato di identificazione dell’aereo, sarebbe stata impedita l’utilizzazione del velivolo da parte degli altri cinque comproprietari, ai fini dell’esercizio del volo. 3.– Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il travisamento dei fatti, per avere la Corte distrettuale interpretato erroneamente il contenuto del contratto di vendita del 18 settembre 2010, non essendosi affatto impegnata a rilasciare i documenti volti a consentire la registrazione della vendita, ma essendosi limitata a mettersi a disposizione per il trasferimento della quota di proprietà dell’ultraleggero, ossia avendo prestato una semplice collaborazione e giammai operandosi per sostituirsi a quanto avrebbe dovuto invece effettuare l’acquirente.

Deduce, in proposito, l’istante che il venditore non era onerato di alcuna attività o iniziativa per la richiesta di passaggio di proprietà del velivolo, attività invece dovute dall’acquirente per espressa disposizione di legge e sotto comminatoria di sanzione. 3.1.– I tre motivi – che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni di connessione logica e giuridica –sono infondati.

Ed invero, ai sensi dell’art. 1477, terzo comma, c.c., il venditore di un bene iscritto in pubblici registri (navi, aeromobili e automobili) è tenuto a consegnare al compratore i titoli ed i documenti relativi alla proprietà ed all’uso del bene venduto dei quali abbia il possesso ovvero è obbligato a recuperarli presso eventuali terzi detentori.

La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione del contratto in danno del venditore, in quanto determina un rilevante intralcio alla circolazione del bene e, quindi, una grave menomazione del diritto di disporre (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 17461 del 17/06/2021; Sez. 2, Sentenza n. 1783 del 28/01/2008; Sez. 2, Sentenza n. 1472 del 22/02/1999; Sez. 2, Sentenza n. 2914 del 04/04/1997; Sez. 2, Sentenza n. 5786 del 22/06/1996; Sez. 2, Sentenza n. 2135 del 24/02/1995; Sez. 2, Sentenza n. 1179 del 25/02/1986; Sez. 2, Sentenza n. 1634 del 23/02/1985).

Tale obbligo, valevole anche per il passaggio di proprietà dei velivoli, non è affatto derogato dalle previsioni speciali citate dalla ricorrente, che non prevedono che l’alienante sia esonerato dalla consegna dei titoli e documenti relativi alla proprietà e all’uso della cosa venduta.

Tra essi ricade il certificato di identificazione che deve essere rilasciato dal precedente proprietario (eventualmente in duplicato autenticato ove sia necessario mantenere la disponibilità dell’originale in favore degli altri comproprietari del velivolo).

Segnatamente, ai fini di adempiere agli oneri pubblicitari conseguenti alla vendita di un aeromobile o di una sua quota ideale, l’art. 868 c.n. stabilisce che chi domanda la pubblicità deve consegnare all’ufficio competente i documenti indicati nell’art. 253 c.n. per la vendita di navi.

E quest’ultimo articolo prevede che la domanda di pubblicità di atti tra vivi postula la consegna all’ufficio competente dei documenti richiesti dagli artt.2658, 2659 c.c.

Stabilisce ancora che la nota di trascrizione contenga: 1) il nome, la paternità, la nazionalità, il domicilio o la residenza delle parti; 2) l’indicazione del titolo del quale si chiede la pubblicità e la data del medesimo; 3) il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l’atto o che ha autenticato le firme, ovvero la indicazione dell’autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza; 4) gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante; 5) l’indicazione di cui all’ultimo comma dell’art.2659 c.c.

Sicché siffatti elementi di individuazione devono essere consegnati dall’alienante all’acquirente. 4.– Con il quarto motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e inesatta interpretazione dell’art. 1454 c.c., per avere la Corte del gravame accertato la risoluzione del contratto di vendita per inadempimento dell’alienante, benché l’acquirente non avesse inviato alcuna diffida ad adempiere avvalendosi della procura scritta.

E ciò in quanto la lettera datata 5 ottobre 2012, non accompagnata da una necessaria procura, avrebbe costituito un mero invito ad adempiere, non contenendo alcun ammonimento sul fatto che, in difetto di adempimento, il contratto si sarebbe inteso risolto. 4.1.–Il motivo è infondato.

E ciò perché la risoluzione (giudiziale) della vendita del velivolo stipulata il 18 settembre 2010 per inadempimento grave imputabile a colpa della venditrice è stata pronunciata con sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 1453 c.c. e non già quale risoluzione di diritto per effetto dell’invio di una previa diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. 5.–In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 6395/2020) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] sportiva dilettantistica [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74M03 E815Y), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 662/2019, pubblicata il 25 giugno 2019; Vendita – Aeromobile – Consegna titoli e documenti relativi alla proprietà – Risoluzione R.G.N. 6395/20 C.C.30/10/2024 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 ottobre 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse della ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con atto di citazione notificato il 21 giugno 2013, [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Lecce (Sezione distaccata di Maglie), l’Associazione sportiva dilettantistica [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentire pronunciare la risoluzione del contratto concluso tra le parti il 18 settembre 2010, avente ad oggetto l’acquisto di una quota pari ad un sesto dell’intera proprietà dell’apparecchio ultraleggero [OSCURATO:PERSONA], modello Pioneer 200, identificato dall’[OSCURATO:PERSONA] d’Italia con il n. I-8682, per inadempimento del venditore, consistito nella mancata consegna del certificato di identificazione attestante la proprietà del velivolo, con la condanna alla restituzione del prezzo corrisposto e al risarcimento dei danni. Si costituiva in giudizio l’Associazione sportiva dilettantistica [OSCURATO:PERSONA], la quale contestava, in fatto e in diritto, la fondatezza delle domande avversarie e, in caso di loro accoglimento, chiedeva che fosse disposta la compensazione delle somme eventualmente dovute per la restituzione del corrispettivo e per il risarcimento dei danni con quelle di cui l’Associazione era creditrice verso l’acquirente, relative alla custodia dell’aeromobile e all’esercizio dell’attività di volo. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 4366/2015, depositata il 14 settembre 2015, pronunciava la risoluzione del contratto di vendita della quota di un sesto della proprietà dell’aeromobile per inadempimento dell’alienante e, per l’effetto, condannava quest’ultima alla restituzione, in favore dell’acquirente, della somma di euro 8.500,00 corrisposta a titolo di prezzo, oltre interessi; rigettava la domanda di risarcimento danni avanzata dall’attore e la richiesta di compensazione formulata dalla convenuta. 2.– Con atto di citazione notificato il 22 marzo 2016, l’Associazione sportiva dilettantistica [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado, lamentando: 1) l’erronea applicazione alla controversia dell’art. 1477 c.c., invece che della normativa speciale dettata in tema di vendita di velivoli; 2) la pronuncia della risoluzione del contratto nonostante il mancato inoltro di formale diffida ad adempiere. Si costituiva nel giudizio di impugnazione [OSCURATO:PERSONA], il quale instava per la declaratoria di inammissibilità dell’appello ovvero per il suo rigetto, con la conferma della decisione impugnata. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Lecce, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’impugnazione spiegata e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia appellata. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che la normativa speciale richiamata dall’appellante non conteneva alcuna deroga alla norma generale di cui all’art. 1477, terzo comma, c.c., secondo cui il venditore è obbligato a consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso della cosa venduta; b) che, in ogni caso, l’appellante si era comunque obbligata contrattualmente a porre in essere quanto necessario per il trasferimento della proprietà, in forza della clausola contrattuale secondo cui l’Associazione era a disposizione dell’acquirente per il trasferimento presso l’[OSCURATO:PERSONA] d’Italia della predetta quota di proprietà dell’ultraleggero, obbligazione rimasta del tutto inadempiuta; c ) che l’alienante, non solo aveva omesso di provvedere alla trascrizione della compravendita, ma aveva anche rifiutato, nonostante le documentate e reiterate richieste stragiudiziali inoltrate dall’acquirente, di mettere a disposizione di quest’ultimo la documentazione necessaria per il compimento in proprio delle predette formalità; d) che tale inadempimento non poteva non essere qualificato di non scarsa importanza, in quanto preclusivo del libero esercizio delle facoltà ricomprese nel diritto di proprietà e, in particolare, della facoltà di disporre, con il trasferimento ad altro soggetto, del predetto diritto reale; e) che l’attore nel giudizio di primo grado aveva esercitato l’azione di risoluzione contrattuale per inadempimento prevista dall’art. 1453 c.c., rimettendo al giudice adito l’emissione di una pronuncia di tipo costitutivo di risoluzione giudiziale, previo accertamento del contegno inadempiente contestato, azione che non prevedeva l’obbligo di inoltrare la diffida ad adempiere. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, l’Associazione sportiva dilettantistica [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito, con controricorso, l’intimato [OSCURATO:PERSONA]. 4.–La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omessa, insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere la Corte di merito ritenuto che sia il d.P.R. 5 agosto 1988, n. 404, sia il successivo d.P.R. 9 luglio 2010, n. 133 –che, in ordine temporale, stabilivano, tra l’altro, le modalità da seguire per la cessione in proprietà di un aereo ultraleggero o di quote di esso – non fossero leggi speciali e come tali non derogassero all’applicabilità dell’art. 1477 c.c., non contenendo alcuna deroga alla norma generale. Osserva l’istante che l’art. 7, ottavo comma, del d.P.R. n. 404/1988 prevedeva che, in caso di passaggio di proprietà dell’apparecchio, fosse fatto obbligo all’acquirente di darne avviso entro 8 giorni all’[OSCURATO:PERSONA] d’Italia mentre l’art. 7, nono comma, del d.P.R. n. 133/2010 stabiliva che, in caso di passaggio di proprietà dell’apparecchio, l’acquirente ne desse comunicazione all’[OSCURATO:PERSONA] d’Italia entro 15 giorni dall’acquisto, ai fini della registrazione di cui al primo comma, con la precisazione che, in caso di mancata comunicazione, l’[OSCURATO:PERSONA] d’Italia, su segnalazione del venditore, avrebbe proceduto al ritiro del certificato di identificazione, elementi normativi, questi, da cui sarebbe stato desumibile che la venditrice non aveva l’obbligo di consegnare i titoli e i documenti relativi al passaggio di proprietà e all’uso della cosa venduta. 2.– Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione ed errata applicazione delle leggi speciali di cui ai d.P.R. nn. 404/1988 e 133/2010, per avere la Corte territoriale reputato che la venditrice fosse inadempiente all’obbligo di consegna dei titoli e documenti di cui all’art. 1477, terzo comma, c.c., mentre – secondo il disposto dei predetti riferimenti normativi – sarebbe stato onere dell’acquirente comunicare all’[OSCURATO:PERSONA] d’Italia, unitamente agli allegati documenti – tutti a firma dello stesso compratore –, gli estremi della vendita, ai fini di consentirne la trascrizione nel relativo registro. Per converso, obietta l’istante che, nel caso di specie, l’acquirente non aveva effettuato alcuna comunicazione al riguardo, atteso che la sua unica lettera – indirizzata dopo tre anni dalla sottoscrizione del contratto di vendita all’[OSCURATO:PERSONA] d’Italia – si era limitata a chiedere la registrazione dell’acquisto, senza allegare l’originale o la copia autentica dell’atto, ma includendo nella lettera una semplice copia fotostatica, oltretutto senza aver compilato e inoltrato una serie di documenti prescritti per i casi del genere e omettendo di precisare che l’acquisto aveva avuto ad oggetto non l’intera proprietà dell’ultraleggero, ma soltanto una quota pari ad un sesto di tale velivolo. D’altronde, continua la ricorrente, qualora fosse stato consegnato al [OSCURATO:PERSONA] l’unico esemplare del certificato di identificazione dell’aereo, sarebbe stata impedita l’utilizzazione del velivolo da parte degli altri cinque comproprietari, ai fini dell’esercizio del volo. 3.– Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il travisamento dei fatti, per avere la Corte distrettuale interpretato erroneamente il contenuto del contratto di vendita del 18 settembre 2010, non essendosi affatto impegnata a rilasciare i documenti volti a consentire la registrazione della vendita, ma essendosi limitata a mettersi a disposizione per il trasferimento della quota di proprietà dell’ultraleggero, ossia avendo prestato una semplice collaborazione e giammai operandosi per sostituirsi a quanto avrebbe dovuto invece effettuare l’acquirente. Deduce, in proposito, l’istante che il venditore non era onerato di alcuna attività o iniziativa per la richiesta di passaggio di proprietà del velivolo, attività invece dovute dall’acquirente per espressa disposizione di legge e sotto comminatoria di sanzione. 3.1.– I tre motivi – che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni di connessione logica e giuridica –sono infondati. Ed invero, ai sensi dell’art. 1477, terzo comma, c.c., il venditore di un bene iscritto in pubblici registri (navi, aeromobili e automobili) è tenuto a consegnare al compratore i titoli ed i documenti relativi alla proprietà ed all’uso del bene venduto dei quali abbia il possesso ovvero è obbligato a recuperarli presso eventuali terzi detentori. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione del contratto in danno del venditore, in quanto determina un rilevante intralcio alla circolazione del bene e, quindi, una grave menomazione del diritto di disporre (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 17461 del 17/06/2021; Sez. 2, Sentenza n. 1783 del 28/01/2008; Sez. 2, Sentenza n. 1472 del 22/02/1999; Sez. 2, Sentenza n. 2914 del 04/04/1997; Sez. 2, Sentenza n. 5786 del 22/06/1996; Sez. 2, Sentenza n. 2135 del 24/02/1995; Sez. 2, Sentenza n. 1179 del 25/02/1986; Sez. 2, Sentenza n. 1634 del 23/02/1985). Tale obbligo, valevole anche per il passaggio di proprietà dei velivoli, non è affatto derogato dalle previsioni speciali citate dalla ricorrente, che non prevedono che l’alienante sia esonerato dalla consegna dei titoli e documenti relativi alla proprietà e all’uso della cosa venduta. Tra essi ricade il certificato di identificazione che deve essere rilasciato dal precedente proprietario (eventualmente in duplicato autenticato ove sia necessario mantenere la disponibilità dell’originale in favore degli altri comproprietari del velivolo). Segnatamente, ai fini di adempiere agli oneri pubblicitari conseguenti alla vendita di un aeromobile o di una sua quota ideale, l’art. 868 c.n. stabilisce che chi domanda la pubblicità deve consegnare all’ufficio competente i documenti indicati nell’art. 253 c.n. per la vendita di navi. E quest’ultimo articolo prevede che la domanda di pubblicità di atti tra vivi postula la consegna all’ufficio competente dei documenti richiesti dagli artt.2658, 2659 c.c. Stabilisce ancora che la nota di trascrizione contenga: 1) il nome, la paternità, la nazionalità, il domicilio o la residenza delle parti; 2) l’indicazione del titolo del quale si chiede la pubblicità e la data del medesimo; 3) il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l’atto o che ha autenticato le firme, ovvero la indicazione dell’autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza; 4) gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante; 5) l’indicazione di cui all’ultimo comma dell’art.2659 c.c. Sicché siffatti elementi di individuazione devono essere consegnati dall’alienante all’acquirente. 4.– Con il quarto motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e inesatta interpretazione dell’art. 1454 c.c., per avere la Corte del gravame accertato la risoluzione del contratto di vendita per inadempimento dell’alienante, benché l’acquirente non avesse inviato alcuna diffida ad adempiere avvalendosi della procura scritta. E ciò in quanto la lettera datata 5 ottobre 2012, non accompagnata da una necessaria procura, avrebbe costituito un mero invito ad adempiere, non contenendo alcun ammonimento sul fatto che, in difetto di adempimento, il contratto si sarebbe inteso risolto. 4.1.–Il motivo è infondato. E ciò perché la risoluzione (giudiziale) della vendita del velivolo stipulata il 18 settembre 2010 per inadempimento grave imputabile a colpa della venditrice è stata pronunciata con sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 1453 c.c. e non già quale risoluzione di diritto per effetto dell’invio di una previa diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. 5.–In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versam
Sentenza Cassazione n. 30457/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris