Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2003

ECLI:EU:C:2003:605
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordonnance de la [OSCURATO:PERSONA]169/02

[OSCURATO:PERSONA]

contro

[OSCURATO:PERSONA]

(domanda di pronuncia pregiudizialeproposta dall'[OSCURATO:PERSONA]) «Cancellazione dal ruolo » Conclusioni dell'avvocato generale L.A.

Geelhoed, presentate il 10 aprile 2003 Ordinanza del presidente della Corte 6 novembre 2003 Massime dell'ordinanza Questioni pregiudiziali – Ritiro, da parte del giudice del rinvio, delle questioni sottoposte alla Corte – Cancellazione dal ruolo (Art. 234 CE)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

6 novembre 2003 (1) «Cancellazione dal ruolo» Nel procedimento C-169/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'[OSCURATO:PERSONA] (Danimarca) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

[OSCURATO:PERSONA]

e

[OSCURATO:PERSONA],

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari ─ Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1),

IL PRESIDENTE DELLA CORTE,

sentito l'avvocato generale, sig.

L.A.

Geelhoed, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con ordinanza 1° maggio 2002, pervenuta in cancelleria il 6 maggio successivo, l'[OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali sull'interpretazione dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari ─ Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1). 2 Con lettera 29 settembre 2003, pervenuta in cancelleria il 9 ottobre seguente, l'[OSCURATO:PERSONA] ha informato la Corte che intendeva ritirare la domanda di decisione pregiudiziale sottoposta a quest'ultima, in quanto la ricorrente nella causa principale aveva rinunciato alla sua azione. 3 Di conseguenza, occorre ordinare la cancellazione dal ruolo della presente causa. 4 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione delle comunità europee, che hanno sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

così provvede: La causa C-169/02 è cancellata dal ruolo della Corte. Lussemburgo, 6 novembre 2003 Il cancelliere Il presidente R. Grass

V. Skouris 1 – Lingua processuale: il danese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordonnance de la [OSCURATO:PERSONA]169/02 [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] (domanda di pronuncia pregiudizialeproposta dall'[OSCURATO:PERSONA]) «Cancellazione dal ruolo » Conclusioni dell'avvocato generale L.A. Geelhoed, presentate il 10 aprile 2003 Ordinanza del presidente della Corte 6 novembre 2003 Massime dell'ordinanza Questioni pregiudiziali – Ritiro, da parte del giudice del rinvio, delle questioni sottoposte alla Corte – Cancellazione dal ruolo (Art. 234 CE) ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE 6 novembre 2003 (1) «Cancellazione dal ruolo» Nel procedimento C-169/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'[OSCURATO:PERSONA] (Danimarca) nella causa dinanzi ad esso pendente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari ─ Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), IL PRESIDENTE DELLA CORTE, sentito l'avvocato generale, sig. L.A. Geelhoed, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con ordinanza 1° maggio 2002, pervenuta in cancelleria il 6 maggio successivo, l'[OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali sull'interpretazione dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari ─ Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1). 2 Con lettera 29 settembre 2003, pervenuta in cancelleria il 9 ottobre seguente, l'[OSCURATO:PERSONA] ha informato la Corte che intendeva ritirare la domanda di decisione pregiudiziale sottoposta a quest'ultima, in quanto la ricorrente nella causa principale aveva rinunciato alla sua azione. 3 Di conseguenza, occorre ordinare la cancellazione dal ruolo della presente causa. 4 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione delle comunità europee, che hanno sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Per questi motivi, IL PRESIDENTE DELLA CORTE così provvede: La causa C-169/02 è cancellata dal ruolo della Corte. Lussemburgo, 6 novembre 2003 Il cancelliere Il presidente R. Grass V. Skouris 1 – Lingua processuale: il danese.