CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 21110/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3/05/2022 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa il 27 novembre 2020 dal Tribunale di Salerno che condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per i reati di minaccia a pubblico ufficiale e calunnia. All'imputato si contesta a) il reato di cui all'articolo 336 cod. pen., perché, detenuto presso la casa circondariale di L'Aquila, inviava una lettera minatoria manoscritta, pervenuta al dottor [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore presso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che, in qualità di Pubblico ministero, si era occupato del procedimento penale relativo all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto a Siderno in data 24 maggio 2005, omicidio per il quale omicidio [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato all'ergastolo. In particolare, nella lettera Costa scriveva testualmente: "Ora ci rivediamo nel procedimento 2401/2007; mi raccomando fai un altro scempio, anche perché è dal 30 agosto che mi avrebbero dovuto discutere il ricorso ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. Come mai tanto tempo? C'è il tuo interessamento?". In tal modo Costa, minacciava, seppure in forma indiretta, ma con significato chiaro e univoco, il dottor [OSCURATO:PERSONA], al fine di costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri d'ufficio o ad omettere un atto del proprio ufficio, vale a dire assumere un atteggiamento processuale e valutazioni di favore nei suoi confronti nel diverso processo che riguardava un altro omicidio quello di [OSCURATO:PERSONA], dove Costa, pure era indagato, con l'aggravante di cui all'art.7 I. 203/1991, per avere commesso i fatti con un lessico minatorio di tipo mafioso essendo, peraltro, [OSCURATO:PERSONA], fratello del capo clan di 'ndrangheta denominato Costa e, comunque, soggetto appartenente al vertice di quella cosca; B) il reato di cui all'art. 368 cod. pen. perché, mediante la lettera manoscritta indicata al capo A), comunque diretta e pervenuta a un'autorità giudiziaria, appunto il Pubblico ministero [OSCURATO:PERSONA], in servizio, all'epoca dei fatti, presso la Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], attribuendo a quest'ultimo fatti determinati con le seguenti frasi: "complimenti per essere riuscito a condannare un innocente. Dovrei ringraziarti per avere portato le mie intercettazioni, che poi le avevi nascoste, ma la tua coscienza non ti ha permesso di andare oltre. Io sono certo che tu lo sai che sono innocente e non hai avuto il coraggio di tornare indietro ... intelligenza e scaltrezza che hai usato per fare condannare un innocente, ora ci rivediamo nel processo 2401/07; mi raccomando fai un altro scempio". 2. Avverso la sentenza, Costa ricorre per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo seguenti motivi: 2.1.Violazione dell'art. 336 cod. pen. e vizio di motivazione in punto di sussistenza dei requisiti della idoneità della minaccia e della finalità di essa, necessari per l'integrazione della fattispecie. La decisione impugnata non presta alcuna attenzione alla imputazione che individuava non già una pretesa dell'agente volta a fare omettere alcunché di dovuto da parte del magistrato destinatario dell'atto incriminato e, men che meno di imporre a costui il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.2.2. Violazione dell'art. 368 cod. pen. e vizio di motivazione, in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie. Fermo restando che l'incolpazione di un qualsivoglia illecito disciplinare, deontologico o amministrativo, non può integrare il delitto di calunnia, è evidente che difettava, nel caso in esame, la volontà di Costa di attribuire a [OSCURATO:PERSONA] la commissione di un reato. Lo scritto incriminato non aveva, inoltre, la potenzialità di avviare un'indagine penale. Questo è stato affermato anche nella decisione impugnata, laddove le espressioni incriminate vengono qualificate come espressioni prive dei caratteri della serietà, affermando, altresì, la assoluta irragionevolezza di assecondare la tesi secondo cui il dottor [OSCURATO:PERSONA] potesse avere avuto l'intento di perseguitare l'imputato, anche perché ciò avrebbe presupposto l'avvallo dei giudici di merito, che si occuparono di giudicare l'imputato nel procedimento per l'omicidio di Congiusta. Difetta, infine, l'individuazione dell'elemento soggettivo e cioè della consapevolezza, da parte del ricorrente, dell'innocenza di [OSCURATO:PERSONA], dal momento che Costa si è sempre detto sicuro che il ritardo del deposito della intercettazione a lui favorevole da parte del magistrato destinatario della missiva fosse, comunque, a costui imputabile a titolo di volontà cosciente volta danneggiarlo. 2.3. Violazione dell'art. 7 della I. 203/91, contestato unicamente in relazione al reato di cui all'art. 336 cod. pen. e vizio di motivazione sull'impiego del metodo mafioso. L'asserito comportamento minaccioso, peraltro ritenuto silente, non è tale da evocare oggettivamente quello comunemente ritenuto proprio di un appartenente a un sodalizio ed oggettivamente idoneo a esercitare sulla vittima del reato quella particolare coartazione psicologica evocata dalla norma menzionata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché i fatti non sussistono. 2.Rileva il Collegio che la Corte di appello non si è conformata al principio di diritto, ribadito più volte da questa Corte, secondo il quale ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia è sufficiente l'uso di qualsiasi coazione, anche morale, ovvero una minaccia anche indiretta, purché sussista la idoneità a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale (da ultimo: Sez. 6, n. 2104 del 16/12/2021 -dep. 18/01/2022-, Alberto, Rv. 282666 - 01).Nel caso in esame, sulla base della ricostruzione effettuata dalla Corte di appello, difetta, infatti, il requisito della idoneità dell'azione a coartare la libertà del [OSCURATO:PERSONA]. L'imputato non appare avere esercitato alcuna pretesa volta a costringere il magistrato ad assumere un atteggiamento processuale di favore nei suoi confronti. Costa si è limitato a esprimere sentimenti ostili, non accompagnati dalla specifica prospettazione di un danno ingiusto alla persona offesa. L'imputato, in particolare, con la missiva in oggetto, lamenta il ritardo, ritenuto voluto, da parte del magistrato nella trasmissione in una intercettazione rilevante nel processo che finì, in primo grado, con la sua condanna, e successivamente, dopo l'annullamento con rinvio, con l'assoluzione e, quindi, il timore che si possa ripetesse lo stesso ritardo nell'altro processo che, a distanza di tempo, non aveva ancora avuto una decisione cautelare. Considerato che, a monte, vi era stata la oggettivamente tardiva trasmissione, da parte del magistrato destinatario della missiva in contestazione, di una intercettazione a favore dell'imputato nel procedimento per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e che, al tempo dell'invio della missiva, sussisteva effettivamente una situazione di prolungata attesa nella decisione di un appello cautelare in relazione ad altra indagine, con la missiva in questione, Costa si limita a esprimere, sicuramente malamente, dubbi e preoccupazioni sul - da lui ritenuto anomalo - comportamento del suo interlocutore. 3.Quanto al reato di calunnia, il Collegio rileva che, anche a volere fare leva sul ritardo nell'inoltro della intercettazione favorevole - unico fatto effettivamente esplicitato come accusa - il riconoscimento da parte dell'imputato che, comunque, quella intercettazione era stata prodotta nel corso del giudizio, per un verso, e la oggettiva insussistenza di alcun reato per mancanza dell'estremo della concretezza circa la volontarietà del ritardo, escludono la rilevanza penale di quanto oggetto di incolpazione, appunto, per essere il fatto attribuito non avvenuto secondo la volontà colpevole. Emerge, comunque, pacificamente, dalle sentenze dei giudici di merito, che Costa era, effettivamente, convinto che [OSCURATO:PERSONA] avesse volutamente omesso il deposito dell'intercettazione. E', allora, manifestamente illogica la motivazione della Corte di appello, che attribuisce all'imputato una conoscenza talmente approfondita - e non dimostrata - della legge penale, tale da comprendere che, nel caso in esame, si trattava di intercettazioni per le quali era stato disposto il ritardato deposito. Occorre, inoltre, evidenziare che appare palese che lo scritto incriminato non presentava i caratteri di atto diretto alla autorità giudiziaria per incolpare qualcuno, che si sa innocente, ma costituiva unicamente una lamentela al destinatario della missiva circa il suo modo di procedere. Anche a volere sostenere che lo scritto era diretto al pubblico ufficiale, lo stesso non simulava in alcun modo una notizia di reato e il Pubblico ministero non aveva nessun obbligo di riferire. In ogni caso, tale scritto non possedeva la potenzialità di avviare un'indagine penale. Questo è stato affermato anche nella decisione impugnata, laddove le espressioni incriminate vengono qualificate come espressioni prive dei caratteri della serietà, affermando, altresì, la assoluta irragionevolezza di assecondare la tesi secondo cui il dottor [OSCURATO:PERSONA] potesse avere avuto l'intento di perseguitare l'imputato, anche perché ciò avrebbe presupposto l'avvallo dei giudici di merito, che si occuparono di giudicare l'imputato nel procedimento per l'omicidio di Congiusta. 4. Alla luce di quanto sopra, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza