Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2024
ECLI:EU:T:2024:718
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ1048_INF
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 23 ottobre 2024 –
[OSCURATO:PERSONA]/EUIPO (Forma di biscotto piatto e rotondo)
(causa T‑1048/23)
«Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale – Forma di biscotto piatto e rotondo – Motivo di nullità assoluta – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) 2017/1001»
1.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Concetto di distintività
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)].
(v. punto 17)
2.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto – Carattere distintivo – Criteri di valutazione – Forma che costituisce una variante delle forme abituali del tipo di prodotti di cui trattasi – Circostanza insufficiente per stabilire il carattere distintivo del marchio
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)].
(v. punti 18‑22, 33)
3.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Marchio tridimensionale costituito dalla forma di un biscotto piatto e rotondo
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)].
(v. punti 25, 27, 36, 41)
4.
Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Esame d’ufficio dei fatti – Registrazione di un nuovo marchio – Impedimenti alla registrazione assoluti – Onere della prova
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 7, § 1, e 95, § 1)
(v. punto 31)
5.
Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di legalità – Necessità di un esame rigoroso e completo in ciascun caso concreto
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001)
(v. punti 39, 40)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA], SAB de CV e l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si faranno carico delle loro proprie spese.