Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 19284/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Valentina [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso con ogni conseguente statuizione.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] Salvatore, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Velletri, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Salvatore per due ipotesi di cui agli artt. 73, comma 4 e 80, comma 1, lett. g), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, poste in essere (rispettivamente il 15/4/2006 e il 18/4/2006) per essere i reati estinti per prescrizione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato con difensore, formulando due motivi.

Con il primo, ha dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza, da cui sarebbe derivata la violazione del diritto di difesa di cui all'art. 178, cod. pro. pen., con riferimento alle ordinanze adottate dal GUP del Tribunale di Latina, da quello del Tribunale di Velletri e dal Tribunale di Velletri con ordinanza dibattimentale, tutte di rigetto della relativa eccezione difensiva formulata per non essere stata la difesa messa in condizioni di estrarre copia degli atti del fascicolo delle indagini, con specifico riferimento a tutti i files audio e video relativi alle intercettazioni e alle riprese, facoltà che era stata formalmente riconosciuta dal GUP del Tribunale di Velletri che, tuttavia, dopo avere autorizzato l'estrazione delle copie, aveva disposto procedersi oltre.

Con la conseguenza che il giudicante non avrebbe mai potuto fondare il proprio convincimento su quegli elementi probatori.

Con il secondo, ha dedotto analogo vizio, questa volta con riferimento ad altra eccezione di nullità sollevata nel corso del giudizio di merito che avrebbe colpito i decreti di intercettazione indicati nella memoria del 3/5/2010 per difetto di motivazione.

La Corte d'appello, pur avendo implicitamente riconosciuto la nullità, ha deciso la questione facendo rinvio al solo profilo della inutilizzabilità dei risultati ed escludendo quella derivata dei successivi decreti di proroga, facendo applicazione di principi che, secondo il deducente, riguarderebbero casi in cui, comunque, la prova inutilizzabile non era stata utilizzata neppure indirettamente, laddove i decreti di proroga erano legati tra loro e fondati sulle risultanze probatorie captate e inutilizzabili. 3.11 Procuratore generale, in persona del sostituto Valentina [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso con ogni conseguente statuizione.

4. La difesa ha depositato memoria, con la quale, in replica alle conclusioni del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso.Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La Corte d'appello, calcolato il termine massimo di prescrizione dei reati per i quali era intervenuta condanna in primo grado, ha ritenuto che lo stesso fosse spirato - anche tenuto conto dell'aggravante speciale e delle sospensioni del processo - al 16/11/2017 e, in presenza di tale causa estintiva, ritenuto precluso un proscioglimento nel merito, per difetto dell'evidenza dell'innocenza dell'imputato o della lampante insussistenza del fatto ascritto.

Quanto alle dedotte nullità, poi, quel giudice ha escluso quella derivante dalla asserita violazione del diritto di difesa, richiamando l'ordinanza resa dal primo giudice e quella inerente al decreto di autorizzazione delle intercettazioni alla stregua del principio secondo cui dalla stessa non poteva derivare quella dei decreti di proroga successivi.

3. I motivi sono manifestamente infondati.

In linea generale, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez.

U, n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244275, in cui, in motivazione, la S.C. ha affermato che detto principio trova applicazione anche in presenza di una nullità di ordine generale).

Anche successivamente, peraltro, si è precisato che, nel giudizio di cassazione, relativo a sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato, non sono rilevabili né nullità di ordine generale, né vizi di motivazione della decisione impugnata, salvo che l'operatività della causa di estinzione del reato presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assumerebbe rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio (sez. 2, n. 2545 del 16/10/2014, dep. 2015, Riotto, Rv. 262277).

Tali principi, peraltro, hanno trovato successivo riscontro nella giurisprudenza di legittimità allorquando si è affermato, nella ipotesi di sentenza d'appello che abbia pronunciato la prescrizione de plano, in riforma della condanna intervenuta in primo grado, che - in tale ipotesi - pur essendosi prodotta una violazione del contradditorio tra le parti, con conseguente nullità assoluta e insanabile, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 28954 del 27/4/2017, Iannelli, Rv. 269810).

Nella specie, la parte assume che l'evidenza dell'innocenza dell'imputato deriverebbe ipso facto dalla inutilizzabilità delle prove cui si riferiscono le dedotte nullità, laddove, nella specie, l'eventuale riconoscimento di tali nullità non avrebbe l'effetto di far risultare l'evidenza della innocenza dell'imputato, potendo essa conseguire solo all'esito di una valutazione di tutto il compendio probatorio.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

C. cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 6 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Valentina [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso con ogni conseguente statuizione. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] Salvatore, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Velletri, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Salvatore per due ipotesi di cui agli artt. 73, comma 4 e 80, comma 1, lett. g), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, poste in essere (rispettivamente il 15/4/2006 e il 18/4/2006) per essere i reati estinti per prescrizione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato con difensore, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza, da cui sarebbe derivata la violazione del diritto di difesa di cui all'art. 178, cod. pro. pen., con riferimento alle ordinanze adottate dal GUP del Tribunale di Latina, da quello del Tribunale di Velletri e dal Tribunale di Velletri con ordinanza dibattimentale, tutte di rigetto della relativa eccezione difensiva formulata per non essere stata la difesa messa in condizioni di estrarre copia degli atti del fascicolo delle indagini, con specifico riferimento a tutti i files audio e video relativi alle intercettazioni e alle riprese, facoltà che era stata formalmente riconosciuta dal GUP del Tribunale di Velletri che, tuttavia, dopo avere autorizzato l'estrazione delle copie, aveva disposto procedersi oltre. Con la conseguenza che il giudicante non avrebbe mai potuto fondare il proprio convincimento su quegli elementi probatori. Con il secondo, ha dedotto analogo vizio, questa volta con riferimento ad altra eccezione di nullità sollevata nel corso del giudizio di merito che avrebbe colpito i decreti di intercettazione indicati nella memoria del 3/5/2010 per difetto di motivazione. La Corte d'appello, pur avendo implicitamente riconosciuto la nullità, ha deciso la questione facendo rinvio al solo profilo della inutilizzabilità dei risultati ed escludendo quella derivata dei successivi decreti di proroga, facendo applicazione di principi che, secondo il deducente, riguarderebbero casi in cui, comunque, la prova inutilizzabile non era stata utilizzata neppure indirettamente, laddove i decreti di proroga erano legati tra loro e fondati sulle risultanze probatorie captate e inutilizzabili. 3.11 Procuratore generale, in persona del sostituto Valentina [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso con ogni conseguente statuizione. 4. La difesa ha depositato memoria, con la quale, in replica alle conclusioni del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso.Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte d'appello, calcolato il termine massimo di prescrizione dei reati per i quali era intervenuta condanna in primo grado, ha ritenuto che lo stesso fosse spirato - anche tenuto conto dell'aggravante speciale e delle sospensioni del processo - al 16/11/2017 e, in presenza di tale causa estintiva, ritenuto precluso un proscioglimento nel merito, per difetto dell'evidenza dell'innocenza dell'imputato o della lampante insussistenza del fatto ascritto. Quanto alle dedotte nullità, poi, quel giudice ha escluso quella derivante dalla asserita violazione del diritto di difesa, richiamando l'ordinanza resa dal primo giudice e quella inerente al decreto di autorizzazione delle intercettazioni alla stregua del principio secondo cui dalla stessa non poteva derivare quella dei decreti di proroga successivi. 3. I motivi sono manifestamente infondati. In linea generale, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244275, in cui, in motivazione, la S.C. ha affermato che detto principio trova applicazione anche in presenza di una nullità di ordine generale). Anche successivamente, peraltro, si è precisato che, nel giudizio di cassazione, relativo a sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato, non sono rilevabili né nullità di ordine generale, né vizi di motivazione della decisione impugnata, salvo che l'operatività della causa di estinzione del reato presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assumerebbe rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio (sez. 2, n. 2545 del 16/10/2014, dep. 2015, Riotto, Rv. 262277). Tali principi, peraltro, hanno trovato successivo riscontro nella giurisprudenza di legittimità allorquando si è affermato, nella ipotesi di sentenza d'appello che abbia pronunciato la prescrizione de plano, in riforma della condanna intervenuta in primo grado, che - in tale ipotesi - pur essendosi prodotta una violazione del contradditorio tra le parti, con conseguente nullità assoluta e insanabile, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 28954 del 27/4/2017, Iannelli, Rv. 269810). Nella specie, la parte assume che l'evidenza dell'innocenza dell'imputato deriverebbe ipso facto dalla inutilizzabilità delle prove cui si riferiscono le dedotte nullità, laddove, nella specie, l'eventuale riconoscimento di tali nullità non avrebbe l'effetto di far risultare l'evidenza della innocenza dell'imputato, potendo essa conseguire solo all'esito di una valutazione di tutto il compendio probatorio. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 6 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19284/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris