CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 giugno 2023
Cassazione n. 30764/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Bari avverso la sentenza del 30 settembre 2022 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la pronuncia sopra indicata la Corte di appello ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale commesso il 3 giugno 2016, con condanna alla pena di sei mesi di reclusione previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva infra quinquennale. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] per violazione degli artt. 125, 178 e 546 cod. proc. pen. e 133 cod. pen. in quanto la Corte di appello non aveva tenuto conto che all'epoca della commissione del fatto, nel 2016, la sanzione minima per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale era di 15 giorni di reclusione, tanto da rendere la pena base (nove mesi di reclusione) esorbitante dal minimo e meritevole, per questo, di una motivazione rigorosa che però non vi è stata. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 2. La sentenza impugnata ha fatto propri gli argomenti di quella di primo grado applicando al ricorrente, per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, la pena base di nove mesi di reclusione ridotta, per l'applicazione delle attenuanti generiche prevalenti rispetto alla recidiva infra quinquennale, alla pena di sei mesi di reclusione. Poiché la pena è stata determinata al di sotto della media edittale è stata correttamente richiamata la giurisprudenza di questa Corte (pag. 7 della sentenza di primo grado alla nota 3) secondo cui occorre una specifica motivazione, in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., soltanto quando venga irrogata una pena base pari o superiore al medio edittale. Nel caso in esame, a prescindere dall'avvenuta fissazione, con d.l. n. 53 del 2019, convertito con la I. n. 77 del 2019, di un minimo di sei mesi di reclusione per il delitto commesso dal ricorrente, ciò che rileva è che la pena base di nove mesi di reclusione non supera il medio edittale, anche tenuto conto del mantenimento inalterato del massimo edittale, tanto da non sussistere quella condizione di sproporzione e di inadeguatezza erroneamente censurate. Infatti, il ricorso ha operato un calcolo del tutto errato visto che la media edittale si ottiene: a) dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo al massimo edittale (forbice edittale); b) aggiungendo detto risultato al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22 02 2019, Rv. 276288). Ne consegue che attraverso detta operazione la somma dei due addendi risulta superiore ad un anno e sei mesi di reclusione e dunque ampiamente al di sotto della pena base di nove mesi di reclusione da cui è partita la sentenza impugnata per quantificare la sanzione irrogata a Consalvo. 3. L'inammissibilità del ricorso determina la •conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]