CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11939/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28265-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 6 presso il suo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende come da procura in atti; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -controricorrente – E [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) pec: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- avverso la sentenza n. 560/2/2015 della [OSCURATO:PERSONA]’ABRUZZO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dell’Abruzzo, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di avviso di intimazione per recupero di omessi versamenti Irpef anno 1995, relativo a cartella di pagamento asseritamente non notificata, ha accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo prescritto il credito in relazione alla data di notifica dell’avviso di accertamento ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e dell’intimazione di pagamento (28.5.2012), in ragione della mancata prova da parte di Equitalia della notifica della cartella di pagamento. La CTR ha riformato la sentenza di primo grado, ritenendo fornita, in base a documentazione prodotta in appello, la prova della regolarità della notifica della cartella di pagamento, effettuata presso il domicilio del contribuente nelle mani di persona convivente con relata di notifica redatta dall’Ufficiale della riscossione. In mancanza di impugnazione della cartella così come dell’accertamento anch’esso regolarmente notificato e non impugnato, ha accolto l’appello dell’Ente per la riscossione. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] spa e Agenzia dele entrate. Il contribuente deposita memoria, e propone istanza di trattazione della causa in pubblica udienza. Considerato che: 1. Va preliminarmente respinta la richiesta di trattazione orale, non prevista per le cause fissate in camera di consiglio; né può la presente controversia essere rimessa alla pubblica udienza, non ricorrendone i presupposti. 2. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 58 d.lgs. 546/92 ex art. 360 n. 3 c.p.c., in tema di nuova produzione di documenti in appello, con particolare riferimento alla produzione dell’originale della relata di notifica della cartella e di copia della cartella. 2.1.Il motivo è infondato. L’interpretazione di questa Corte della norma invocata è stabile nel ritenere che nel processotributario, la produzione dinuovi documenti in appello è generalmente ammessa ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992: tale principio opera anche nell'ipotesi di deposito in sede di gravame dell'atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui all'art. 57 del detto decreto (Cass. n. 8313 del 04/04/2018); l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, fa salva la facoltà delle parti di produrrenuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 345 c.p.c., entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1 (Cass. n. 18103 del 24/06/2021; Cass. 7714/2013, n. 20109/12, 18907/2011). Il deposito di nuovi documenti è ammesso anche ove risultavano preesistenti al giudizio di primo grado (Cass. n.27774 del 22/11/2017; n. 8927 del 11/04/2018). 3. Col secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 148 c.p.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c., per mancato rispetto da parte della Riscossione del termine di notifica di cui all’art. 25 d.P.R. 602/1973. Col terzo motivo si deduce ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26 co. 4 del d.P.R. 602/1973 e dell’art. 2697 c.c., per mancato rispetto da parte dell’Agenzia dele entrate del termine per la formazione del ruolo di cui all’art. 17 d.P.R. 602/1973 e intervenuta decadenza. Col quarto motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 60 d.P.R. 600/193 e art. 140 e 148 c.p.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c., per irregolarità della notifica dell’accertamento, omessa compilazione della relata, mancata consegna al destinatario, mancanza della formalità previste dall’art. 140 (nullità dell’intimazione di pagamento per mancata allegazione degli atti ivi richiamati). 4. Con gli indicati motivi, esaminabili congiuntamente per la loro connessione, il ricorrente ribadisce la mancata notifica dell’avviso di accertamento e della cartella di pagamento, di cui Equitalia ha prodotto parzialmente copia insieme con l’originale della relata, stante la difformità della relata dal modello ministeriale. Contesta la conformità della copia prodotta all’originale della relata notifica e l’incompletezza della copia della cartella, sulla considerazione – condivisa dalla CTR- che le tre pagine mancanti nella copia della cartella in atti consistessero in bollettini di pagamento, asserendo che copia della cartella è stata prodotta in modo completo solo nel 2022 dall’Agenzia delle entrate. Da tale ultima produzione è dato evincere che solo due pagine della cartella contengono bollettini, mentre la relata di notifica è in bianco, cioè incompleta. Ne deduce che il documento prodotto in appello non è idoneo a provare l’asserita ritualità della notifica. 5. I motivi sono infondati. Va rilevato preliminarmente che emerge anche dalla sentenza che il contribuente non ha impugnato né l’avviso di accertamento né la cartella di pagamento chehanno preceduto l’intimazione oggetto di impugnazione. Quanto all’avviso di accertamento relativo all’anno 1995, esso risulta notificato il 20.12.2001, ex art. 140 c.p.c. per irreperibilità (relativa) del destinatario nella sua residenza, risultante dal certificato rilasciato dal Comune di Avezzano in data 11.12.2001, in base alla relata di notifica risulta osservata la procedura di notificazione, con deposito dell’atto presso la Casa comunale (in data 12.12.2001), affissione presso l’abitazione e invio con raccomandata con avviso di ricevimento in pari data. Quanto alla cartella di pagamento successiva all’accertamento essa risulta notificata il 6 marzo 2006 e quindi entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ex art. 43 d.P.R. 600/73. Il ruolo di cui all’accertamento ex art 17 d.P.R. 602/73, notificato il 20.12.2001 e reso esecutivo il 21.5.2002, si è reso definitivo per mancata impugnazione il 20.2.2002. Va aggiunto quanto alle doglianze sulla irregolarità della relata di notifica che è consolidato l’orientamento di questa Corte secondo il quale la notificazione della cartella esattoriale a mezzo del servizio postale può essere eseguita anche mediante invio diretto, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica; tale ultima soluzione, infatti, risponde al disposto di cui all’invocato art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta (da ultimo Cass. 896/2023; si vedano, fra le altre, Cass. n. 8086/2018; Cass. n. 15795/2016; Cass. n. 16949/2014). Quanto, poi, all’omessa sottoscrizione della cartella da parte del funzionario competente, costituisce ius receptum il fatto che essa non comporta l’invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo, del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, non prevede la sottoscrizione dell'esattore (cfr. Cass.896/2023 cit.; Cass. n. 31605/2019; Cass. n. 25773/2014). Non sussistono pertanto i lamentati vizi di nullità della notifica e conseguentemente non sussiste la dedotta decadenza dalla riscossione per violazione dei termini di cui all’art. 25 d.P.R. 602/73. Va sul punto rilevato che la modifica all’art. 25 cit. di cui all’art. 1 l. 311/2004 non si applica ai rapporti esauriti, in quanto entrata in vigore il 1.1.2005 (in relazione alla consegna del ruolo in data 21.5.2002). Anche le doglianze sulla supposta prescrizione vanno pertanto respinte, preso atto che si tratta di imposte dirette con prescrizione decennale del credito erariale. 6. Col quinto motivo si deduce omessa pronuncia, violazione art. 112 c.p.c. ex art. 360 n. 4 c.p.c., in relazione alla riproposizione in appello dei motivi sui termini di decadenza dell’azione tributaria sia in relazione all’avviso di accertamento (termine che va individuato nel quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione) sia in relazione al ruolo, che avrebbe dovuto essere reso esecutivo entro il terzo anno dalla dichiarazione; sia in relazione alla cartella di pagamento, da notificarsi entro il quarto anno successivo alla dichiarazione in ipotesi di accertamento ex art. 36 ter dpr 600/73. Nella fattispecie, in relazione a dichiarazione presentata nel 1996, la cartella avrebbe dovuto essere notifica entro il 2000 o al massimo il 31 dicembre 2001 mentre è stata notifica il 3.6.2006. Ritiene applicabili i principi di cui a Corte cost. 280/2005.La CTR avrebbe dovuto pertanto pronunciarsi sulle indicate doglianze incorrendo altrimenti nella violazione dell’art. 112 c.p.c.. Deduce che la prescrizione di sanzioni e interessi è quinquennale anche con riferimento ai tributi erariali. 7. Il motivo è inammissibile. 7.1. La CTR, ancorchè incidentalmente, ha affermato la regolarità della notifica dell’accertamento, ritenendo ormai precluse le doglianze relative agli atti prodromici non impugnati. Come più volte ribadito da questa Corte, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 25761 del 05/12/2014; Cass. n.3756/2013). In particolare, si è precisato (Cass.n. 1539 del 22/01/2018), la differenza fra l'omessa pronuncia di cui all'art. 112 c.p.c.e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, si coglie nel senso che, nella prima, l'omesso esame concerne direttamente una domanda od un'eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d'appello, uno dei fatti costituitivi della "domanda" di appello), là dove, nel caso dell'omessa motivazione, l'attività di esame del giudice che si assume omessa non concerne la domanda o l'eccezione direttamente, bensì una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un'eccezione e, quindi su uno dei tatti principali della controversia. 7.2.Nel caso in esame il fatto, e cioè le circostanze ed i tempi dell'iscrizione a ruolo e della notifica della cartella,appare delineato e la sentenza, nell'escludere la fondatezza delle ragioni di appello, ha seguito in maniera sommaria, ma inequivocabile, un percorso logico incompatibile con l'argomento riproposto dal ricorrente a fondamento del motivo di ricorso, come dianzi chiarito. 8. Col sesto motivo del ricorso si lamenta omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., circa la decadenza dell’AF per violazione dei termini per la notifica dell’accertamento e la formazione del ruolo; erroneo calcolo dei termini decadenziali. L’Amministrazione è tenuta infatti ad annullare l’accertamento illegittimo anche se sono scaduti i termini per l’impugnazione. Richiama i principi sull’autotutela. 9.Il motivo è inammissibile. Con riferimento alle doglianze, prospettate ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., va ribadito che l'art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli art. 366, 1 comma, n. 6, e 369, 2 comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. ex multis, Sez. un.22/9/2014 n. 19881, Sez. un. 7/4/2014 n.8053; Cass.n.27415 del 29/10/2018) . Ciò posto, nella fattispecie la CTR ha tenuto conto, sia pure in modo sintetico, dei motivi proposti in primo grado, dando rilevanza ed elementi ritenuti decisivi al fine della decisione. 10.Conclusivamente il ricorso, in parte inammissibile in parte infondato, va respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in €. 5.600,00, oltre spese prenotate a debito, per l’Agenzia delle entrate; in €. 5.600,00, a favore dell’Ente per la riscossione, oltre € 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei pre