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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:836
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0321 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 30 ottobre 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Articolo 63, paragrafo 1, TFUE – Successione – Ricorso obbligatorio a un notaio ai fini della redazione della dichiarazione di successione in uno Stato membro diverso da quello in cui è aperta la successione – Normativa di tale Stato membro che prevede che gli emolumenti di tale notaio siano calcolati sull’attivo ereditario lordo totale – Esercizio parallelo, da parte degli Stati membri, della loro competenza fiscale – Insussistenza di restrizione alla libera circolazione dei capitali» Nella causa C‑321/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal tribunal judiciaire de Paris (Tribunale ordinario di Parigi, Francia), con decisione del 4 aprile 2024, pervenuta in cancelleria il 30 aprile 2024, nel procedimento BC contro [OSCURATO:PERSONA] et [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Prima Sezione), composta da F. Biltgen, presidente di sezione, T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Prima Sezione,

I. Ziemele, A. Kumin (relatore) e S. Gervasoni, giudici, avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la SCP [OSCURATO:PERSONA] et [OSCURATO:PERSONA], da T. Ronzeau, avocat; – per il governo francese, da B. Fodda, M. Guiresse e T. Lechevallier, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da A. Ferrand, M. Mataija e G. von Rintelen, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 maggio 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 63, paragrafo 1, e dell’articolo 65, paragrafo 1, lettere a) e b), TFUE. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra BC e la SCP [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in merito ad un certificato di verifica delle spese di quest’ultima.

Contesto normativo Diritto internazionale 3 L’articolo 10 della Convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à régler certaines autres questions en matière d’impôts sur les successions et de droits d’enregistrement (convenzione tra la Francia e il Belgio volta a evitare la doppia imposizione e a disciplinare talune altre questioni in materia di imposte sulle successioni e di registro), firmata a Bruxelles il 20 gennaio 1959 (in prosieguo: la «Convenzione franco-belga»), così prevede: «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli precedenti: a) ogni Stato conserva il diritto di calcolare l’imposta sui beni che sono riservati alla sua imposizione secondo l’aliquota media che sarebbe applicabile se si tenesse conto di tutti i beni che la sua legislazione interna gli consentirebbe di tassare; b) lo Stato in cui il de cuius era domiciliato al momento del decesso può, conformemente alla legislazione nazionale, tassare anche i beni situati nell’altro Stato elencati agli articoli da 4 a

7. In tal caso, imputa alla sua imposta, nella misura in cui questa colpisce tali beni, l’importo dell’imposta riscossa nell’altro Stato per i medesimi beni».

Diritto francese 4 L’articolo 750 ter del code général des impôts (codice generale delle imposte), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «codice generale delle imposte»), così dispone: «Sono soggetti all’imposta sui trasferimenti a titolo gratuito: 1 o I beni mobili e immobili situati in Francia o al di fuori della Francia, in particolare i fondi pubblici, le quote di interessi, i beni o i diritti costitutivi di un trust definito all’articolo 792-0 bis e i proventi ivi capitalizzati, i crediti e in generale tutti i valori mobiliari francesi o esteri di qualsiasi natura, qualora il donatore o il de cuius abbia il proprio domicilio fiscale in Francia ai sensi dell’articolo 4 B. 2° I beni mobili e immobili, siano essi posseduti direttamente oppure indirettamente, situati in Francia, in particolare i fondi pubblici francesi, quote di interessi, beni o diritti costitutivi di un trust definito all’articolo 792-0 bis e proventi ivi capitalizzati, crediti e valori mobiliari francesi, qualora il donatore o il de cuius non abbia il proprio domicilio fiscale in Francia ai sensi del succitato articolo. (...) 3° I beni mobili e immobili situati in Francia o al di fuori della Francia, in particolare i fondi pubblici, le quote di interessi, i beni o i diritti costitutivi di un trust definito all’articolo 792-0 bis e i proventi ivi capitalizzati, i crediti e in generale tutti i valori mobiliari francesi o esteri di qualsiasi natura, ricevuti dall’erede, dal donatario, dal legatario o dal beneficiario di un trust definito allo stesso articolo 792-0 bis che abbia il proprio domicilio fiscale in Francia ai sensi dell’articolo 4 B. (...)». 5 L’articolo 800 del codice generale delle imposte è così formulato: «I. – Gli eredi, i legatari o i donatari, ovvero i loro tutori o curatori, sono tenuti a presentare una dichiarazione dettagliata. (...)». 6 Le prestazioni di notaio retribuite secondo tariffa regolamentata sono elencate nella tabella 5 dell’articolo allegato 4-7 allegato all’articolo R. 444-3 1 o del code de commerce (codice di commercio).

La riga 8 di tale tabella contempla la «dichiarazione di successione». 7 La tariffa prevista per tale dichiarazione è fissata all’articolo A. 444-63 del codice di commercio, ai termini del quale l’emolumento del notaio è calcolato proporzionalmente all’attivo ereditario lordo totale secondo una tabella articolata intorno a quattro scaglioni-base.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 8 BC, cittadina francese e residente in Francia, è, a seguito del decesso della sorella, che era cittadina francese e risiedeva in Belgio, l’unica erede di beni mobili e immobili situati in Francia e in Belgio. 9 La successione è stata aperta da un notaio stabilito in Belgio.

Conformemente al diritto belga, tale notaio ha redatto, oltre all’atto di eredità, una dichiarazione di successione relativa all’insieme dei beni situati in Francia e in Belgio.

Per tale dichiarazione BC gli ha versato un emolumento calcolato sull’attivo ereditario lordo così considerato. 10 Tenuta a ricorrere ai servizi di un notaio stabilito in Francia per sottoscrivere la dichiarazione di successione prevista all’articolo 800 del codice generale delle imposte ai fini del calcolo dei diritti tributari relativi alla successione, BC ha incaricato la [OSCURATO:PERSONA] et [OSCURATO:PERSONA] in qualità di notaio.

Per la redazione di tale dichiarazione, che deve comprendere i beni situati tanto in Francia quanto all’estero, BC ha versato alla [OSCURATO:PERSONA] et [OSCURATO:PERSONA] una provvigione calcolata sul valore stimato dell’attivo ereditario lordo totale. 11 In seguito, BC ha pagato le imposte di successione in Francia, calcolate sui soli beni mobili e immobili situati in Francia.

Ha inoltre pagato le imposte di successione in Belgio, calcolate sulla totalità dei beni immobili e mobili situati in Francia e in Belgio, ma ridotte delle imposte pagate in Francia, conformemente all’articolo 10, lettera b), della Convenzione franco-belga.

Così facendo, BC non ha subito una doppia imposizione dei beni ereditari. 12 [OSCURATO:PERSONA] et [OSCURATO:PERSONA] ha adito il cancelliere del tribunal judiciaire de Paris (Tribunale ordinario di Parigi, Francia) per ottenere un certificato di verifica delle spese al fine di liquidare, in particolare, l’emolumento che le era dovuto per la redazione della dichiarazione di successione. 13 BC ha contestato il certificato di verifica delle spese redatto da tale cancelliere dinanzi al tribunal judiciaire de Paris (Tribunale ordinario di Parigi), che è il giudice del rinvio.

Essa chiede a tale giudice di redigere un nuovo certificato dove l’emolumento spettante alla [OSCURATO:PERSONA] et [OSCURATO:PERSONA] a titolo della dichiarazione di successione sia calcolato sulla sola parte dell’attivo lordo situata in Francia, e non sulla totalità dell’attivo lordo dichiarato, e che le sia rimborsata la differenza già pagata in conto provvigione. 14 Considerando che la successione di BC comporta movimenti di capitali personali che interessano due Stati membri, nella fattispecie la Repubblica francese e il Regno del Belgio, e tenuto conto del fatto che BC era tenuta, in forza del diritto francese, a ricorrere ai servizi di un notaio stabilito in Francia per sottoscrivere la dichiarazione di successione in quest’ultimo Stato membro, il giudice del rinvio si domanda se la circostanza che, in conformità di tale diritto, l’emolumento di tale notaio deve, al pari di quello del notaio belga, essere calcolato sulla base della totalità dell’attivo ereditario lordo costituisca una restrizione ai movimenti di capitali, vietata dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, in quanto il valore della successione ricevuta da BC sarebbe diminuito. 15 In caso affermativo, il giudice del rinvio si domanda altresì se in una situazione del genere sia applicabile una delle deroghe previste all’articolo 65, paragrafo 1, lettere a) e b), TFUE. 16 In tali circostanze, il tribunal judiciaire de Paris (Tribunale ordinario di Parigi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 63, paragrafo 1, [TFUE] debba essere interpretato nel senso che esso osta a una doppia remunerazione dei notai di due Stati membri dell’Unione europea che si occupano di una stessa successione, comprendente beni in entrambi gli Stati membri, il cui calcolo si basa per ciascun notaio sulla totalità degli attivi lordi della successione, senza tener conto della remunerazione versata all’altro notaio, allorché l’intervento del notaio è imposto per legge. 2) Se l’articolo 63, paragrafo 1, [TFUE] debba essere interpretato nel senso che esso osta a che la remunerazione di un notaio, il cui intervento in una successione comprendente beni in due Stati membri dell’Unione europea è imposto per legge, sia calcolata sulla totalità degli attivi lordi della successione e non solo sugli attivi lordi situati nel suo Stato membro. 3) Se gli articoli 63, paragrafo 1, e 65, paragrafo 1, lettera a), [TFUE] debbano essere interpretati nel senso che la doppia remunerazione dei due notai che si occupano della stessa successione, ugualmente calcolata sulla totalità degli attivi lordi della successione situati nei due Stati membri, può costituire una “pertinente disposizione della loro legislazione tributaria” che fa eccezione al divieto di restrizioni ai movimenti di capitali previsto dalla prima di tali disposizioni, allorché l’intervento del notaio è imposto per legge. 4) Se gli articoli 63, paragrafo 1, e 65, paragrafo 1, lettera b), [TFUE] debbano essere interpretati nel senso che la doppia remunerazione dei due notai che si occupano della stessa successione, ugualmente calcolata sulla totalità degli attivi lordi della successione situati nei due Stati membri, può costituire una misura necessaria per impedire violazioni nel settore fiscale o una procedura per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica che fa eccezione al divieto di restrizioni ai movimenti di capitali previsto dalla prima di tali disposizioni, allorché l’intervento del notaio è imposto per legge».

Procedimento dinanzi alla Corte 17 Il 24 ottobre 2024, la Corte ha inviato una richiesta di informazioni al giudice del rinvio riguardo al contesto normativo della controversia principale.

Il 20 dicembre 2024, il giudice del rinvio ha risposto a tale richiesta.

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale 18 Il governo francese ritiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale sia irricevibile.

Infatti, il giudice del rinvio non avrebbe esposto in tale domanda, in violazione dell’articolo 94, lettera b), del regolamento di procedura della Corte, le disposizioni nazionali che prevederebbero l’obbligo di ricorrere a un notaio al fine di redigere una dichiarazione di successione, dato che nessuna delle disposizioni menzionate dal giudice del rinvio in detta domanda impone ad un erede come BC di ricorrere ai servizi di un notaio per redigere una tale dichiarazione.

Poiché le questioni pregiudiziali sono fondate su tale asserito obbligo che, secondo il governo francese, non deriva dal diritto nazionale in una situazione come quella di cui al procedimento principale, tale governo ritiene, in sostanza, che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non risponda ad una necessità oggettiva ai fini della risoluzione della controversia principale, bensì rivesta un carattere generale o ipotetico. 19 Va ricordato a tale proposito che spetta esclusivamente agli organi giurisdizionali nazionali cui è stata sottoposta la controversia e che devono assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopongono alla Corte.

Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza.

Il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in maniera manifesta che la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica o, ancora, quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere utilmente alle questioni che le vengono poste (sentenze del 13 luglio 2000, Idéal tourisme, C‑36/99 , EU:C:2000:405 , punto 20 , e del 6 marzo 2025, Anikovi, C‑395/23 , EU:C:2025:142 , punto 31 e giurisprudenza citata). 20 Secondo una giurisprudenza costante, recepita nell’articolo 94, lettere a) e b), del regolamento di procedura, l’esigenza di giungere a un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile al giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca il contesto normativo in cui si inseriscono le questioni sollevate (sentenze del 26 gennaio 1993, Telemarsicabruzzo e a., da C‑320/90 a C‑322/90 , EU:C:1993:26 , punto 6 , e del 6 marzo 2025, Anikovi, C‑395/23 , EU:C:2025:142 , punto 32 e giurisprudenza citata). 21 Nel caso di specie, il giudice del rinvio espone, nella domanda di pronuncia pregiudiziale, che, in forza del diritto nazionale e tenuto conto delle circostanze della successione di cui trattasi nel procedimento principale, un erede come BC è tenuto a ricorrere ai servizi di un notaio stabilito in Francia per sottoscrivere la dichiarazione di successione in tale Stato membro.

Esso ha precisato, in risposta alla richiesta di informazioni della Corte menzionata al punto 17 della presente sentenza, che in una tale situazione tale obbligo sussiste anche se non è previsto da una disposizione specifica nel diritto francese. 22 In tali circostanze, si deve ritenere che la domanda di pronuncia pregiudiziale soddisfi il requisito secondo cui, in conformità dell’articolo 94, lettera b), del regolamento di procedura, deve essere definito il contesto normativo in cui si inseriscono le questioni pregiudiziali. 23 Inoltre, poiché il giudice del rinvio ha confermato, nella sua risposta alla richiesta di informazioni della Corte, l’esattezza della premessa sulla quale sono fondate le questioni pregiudiziali, vale a dire che una persona nella situazione di BC è tenuta a ricorrere ai servizi di un notaio in Francia ai fini della redazione della dichiarazione di successione, non appare in maniera manifesta che l’interpretazione richiesta del diritto dell’Unione non abbia alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale o, ancora, che il problema sollevato sia di natura ipotetica, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 19 della presente sentenza. 24 Peraltro, se è vero che l’interpretazione del diritto nazionale adottata dal governo francese in relazione all’obbligo di ricorso a un notaio diverge da quella accolta dal giudice del rinvio, occorre ricordare che non spetta alla Corte, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 267 TFUE, pronunciarsi sull’interpretazione del diritto nazionale e giudicare se l’interpretazione che ne dà il giudice del rinvio sia corretta, dal momento che, nell’ambito di tale procedimento, basato su una netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, ogni valutazione dei fatti e del diritto nazionale rientra nella competenza esclusiva del giudice nazionale (sentenza dell’11 gennaio 2024, Nárokuj, C‑755/22 , EU:C:2024:10 , punto 23 e giurisprudenza citata). 25 Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

Sulle questioni pregiudiziali Sulle questioni prima e seconda 26 Con la prima e la seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio domanda alla Corte, in sostanza, se l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale gli emolumenti di un notaio ai cui servizi un erede è tenuto a ricorrere, in determinate circostanze, per redigere la dichiarazione di successione prevista dal diritto nazionale sono calcolati sulla totalità dell’attivo ereditario lordo comprendente beni situati in tale Stato membro e in un altro Stato membro, e non semplicemente sull’attivo lordo corrispondente ai soli beni situati nel primo Stato membro, senza che siano presi in considerazione gli emolumenti pagati dall’erede per la dichiarazione di successione redatta da un notaio nel secondo Stato membro, calcolati anch’essi sulla totalità dell’attivo ereditario lordo. 27 A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, sebbene la fiscalità diretta rientri nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono tuttavia esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e, in particolare, delle libertà fondamentali garantite dal trattato FUE [sentenza del 12 ottobre 2023, BA (Successioni – Politica sociale dell’edilizia popolare nell’Unione), C‑670/21 , EU:C:2023:763 , punto 36 e giurisprudenza citata]. 28 L’articolo 63, paragrafo 1, TFUE vieta in via generale tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri nonché tra Stati membri e paesi terzi. 29 Dalla giurisprudenza risulta che il trattamento fiscale delle successioni, consistenti nella trasmissione ad una o a più persone del patrimonio lasciato da una persona defunta, vale a dire in un trasferimento agli eredi della proprietà dei diversi beni, diritti e elementi di cui è composto tale patrimonio, rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni del trattato FUE relative ai movimenti di capitali, in particolare dell’articolo 63 TFUE, ad eccezione dei casi in cui i loro elementi costitutivi si trovino all’interno di un solo Stato membro [v., in tal senso, sentenze del 23 febbraio 2006, van Hilten-van der Heijden, C‑513/03 , EU:C:2006:131 , punto 41 ; del 21 dicembre 2021, Finanzamt V (Successione – Deduzione fiscale parziale e deduzione delle quote di legittima), C‑394/20 , EU:C:2021:1044 , punto 29 , nonché del 12 ottobre 2023, BA (Successioni – Politica sociale dell’edilizia popolare nell’Unione), C‑670/21 , EU:C:2023:763 , punto 38 ]. 30 Nel caso di specie, la decisione di rinvio indica che, nel procedimento principale, la normativa francese relativa agli emolumenti notarili in materia di dichiarazione di successione è applicata in una situazione nella quale una persona [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] suo decesso ha lasciato in eredità a una persona [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] questi due Stati membri e assoggettati, in ciascuno di essi, a imposte di successione.

In tali circostanze, una situazione del genere non può essere considerata come una situazione puramente interna (v., per analogia, sentenza del 17 gennaio 2008, Jäger, C‑256/06 , EU:C:2008:20 , punto 26 ). 31 Il carattere transfrontaliero di tale situazione non può essere rimesso in discussione dal fatto che gli emolumenti del notaio incaricato di redigere, in Francia, la dichiarazione di successione prevista dal diritto nazionale non fanno parte, di per sé, del patrimonio ereditario e non danno luogo a un movimento transfrontaliero di capitali, visto che tale notaio è remunerato indipendentemente e separatamente dal notaio stabilito in Belgio. 32 Infatti, dal combinato disposto dell’articolo 750 ter e dell’articolo 800 del codice generale delle imposte risulta che la dichiarazione di successione redatta dal notaio in Francia in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale comprende i beni mobili e immobili situati sia in Francia sia all’estero, cosicché gli emolumenti del notaio devono essere calcolati, conformemente alla normativa nazionale, sulla totalità dell’attivo ereditario lordo.

Inoltre, nel caso di una successione transfrontaliera comprendente beni situati in Francia e in Belgio, l’articolo 10, lettera a), della Convenzione franco-belga prevede che ciascuno degli Stati interessati conservi il diritto di calcolare l’imposta sui beni riservati alla sua imposizione secondo l’aliquota media che sarebbe applicabile se si tenesse conto di tutti i beni che la sua legislazione interna gli consentirebbe di tassare. 33 Pertanto, l’intervento del notaio in Francia ai fini della redazione di una dichiarazione di successione costituisce una tappa necessaria per consentire all’amministrazione tributaria francese di calcolare l’imposta di successione, di guisa che le modalità di calcolo degli emolumenti di tale notaio nonché il fatto che un erede come BC paghi spese notarili in ciascuno degli Stati membri in cui si trovano i beni oggetto della successione sono inscindibilmente connessi a tale successione e al carattere transfrontaliero di quest’ultima. 34 Occorre rilevare, ad abundantiam , che il regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo ( GU 2012, L 201, pag. 107 ), non è pertinente in tale contesto, dal momento che, conformemente al suo articolo 1, paragrafo 1, esso non si applica alle materie fiscali. 35 Di conseguenza, una situazione come quella oggetto del procedimento principale rientra nell’ambito dei movimenti di capitali, ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE. 36 Si deve allora esaminare se una normativa nazionale come quella controversa nel procedimento principale costituisca una restrizione ai movimenti di capitali ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE e, in caso affermativo, se una siffatta restrizione sia giustificata. 37 A tale riguardo occorre ricordare che la nozione di «restrizione», ai sensi della disposizione sopra citata, include le misure statali che hanno carattere discriminatorio per il fatto che istituiscono, direttamente o indirettamente, una disparità di trattamento tra i movimenti nazionali di capitali e i movimenti transfrontalieri di capitali che non corrisponde ad una diversità oggettiva di situazioni, e che sono pertanto idonee a dissuadere persone fisiche o giuridiche di altri Stati membri o di paesi terzi dall’effettuare movimenti transfrontalieri di capitali (sentenza del 30 aprile 2025, Finanzamt für Großbetriebe, C‑602/23 , EU:C:2025:290 , punto 45 ). 38 La Corte ha in effetti dichiarato, in materia di imposte di successione, che una normativa nazionale che introduce una siffatta disparità di trattamento e che comporta che le successioni che coinvolgono non residenti o che comprendono beni situati in un altro Stato membro siano soggette ad un onere fiscale maggiore di quello gravante sulle successioni che coinvolgono soltanto residenti o che comprendono unicamente beni situati nello Stato membro di imposizione e, pertanto, che ha quale effetto la diminuzione del valore dell’eredità, costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 30 giugno 2016, Feilen, C‑123/15 , EU:C:2016:496 , punto 19 e giurisprudenza citata). 39 Dalla giurisprudenza risulta che anche una normativa nazionale che sia indistintamente applicabile alle situazioni nazionali e alle situazioni transfrontaliere può costituire una restrizione alla libera circolazione dei capitali qualora abbia l’effetto, di fatto, di svantaggiare le situazioni transfrontaliere (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2025, Finanzamt für Großbetriebe, C‑602/23 , EU:C:2025:290 , punto 47 e giurisprudenza citata). 40 Occorre ugualmente ricordare che, in assenza di un’armonizzazione a livello dell’Unione, le conseguenze svantaggiose che possono derivare dall’esercizio parallelo delle competenze fiscali dei vari Stati membri, sempreché tale esercizio non sia discriminatorio, non costituiscono restrizioni alle libertà di circolazione.

Così la Corte ha precisato, in particolare, che l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE non contempla misure il cui solo effetto è quello di produrre costi supplementari per i movimenti di capitali di cui trattasi e che incidono allo stesso modo sui movimenti di capitali tra Stati membri e su quelli interni ad uno Stato membro (v., per analogia, sentenze dell’8 settembre 2005, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑544/03 e C‑545/03 , EU:C:2005:518 , punto 31 , e del 22 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] e a., da C‑475/20 a C‑482/20 , EU:C:2022:714 , punto 43 e giurisprudenza citata). 41 Nel caso di specie, la normativa francese relativa agli emolumenti dei notai in materia di dichiarazioni di successione non introduce alcuna disparità di trattamento tra le situazioni puramente interne e le situazioni transfrontaliere, dato che tali emolumenti sono calcolati in tutti i casi sulla base della totalità dell’attivo ereditario lordo, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i beni interessati. 42 Inoltre, come indicato al punto 31 della presente sentenza, gli emolumenti dei notai non fanno parte, in quanto tali, del patrimonio ereditario, ma costituiscono la remunerazione, considerata in linea di principio giusta ed equa, della prestazione di servizio fornita dal notaio ai fini della redazione di una dichiarazione di successione relativamente all’attivo ereditario lordo totale. 43 È vero che un erede come BC può, nel caso di una successione transfrontaliera che ha ad oggetto beni situati sia in Francia sia in Belgio, ritrovarsi a subire un onere maggiore di quello che avrebbe subito nel caso di una successione puramente interna per il fatto di dover pagare anche gli emolumenti di un notaio stabilito in Belgio ai fini della redazione di una tale dichiarazione in quest’ultimo Stato membro. 44 Tuttavia, occorre ricordare, come indicato al punto 32 della presente sentenza, che gli emolumenti del notaio ai cui servizi si è tenuti a ricorrere in Francia sono calcolati sulla base dell’attivo ereditario lordo totale per il fatto che, in forza del diritto tributario francese, la dichiarazione di successione redatta da tale notaio deve censire tale attivo per consentire all’amministrazione tributaria di calcolare i diritti tributari relativi alla successione, e ciò in forza dell’articolo 10, lettera a), della Convenzione franco-belga. 45 Di conseguenza, gli emolumenti che un erede come BC deve pagare a un notaio stabilito in Francia oltre agli emolumenti che deve versare al notaio stabilito in Belgio devono essere considerati, in applicazione della giurisprudenza ricordata al punto 40 della presente sentenza, come svantaggi, sotto forma di costi supplementari, derivanti dall’esercizio parallelo delle competenze fiscali della Repubblica francese e del Regno del Belgio.

Infatti, come risulta dai punti 41 e 42 della presente sentenza, tale esercizio non è discriminatorio e tali costi supplementari incidono allo stesso modo sui movimenti di capitali tra questi due Stati membri e su quelli interni alla Repubblica francese. 46 In tali circostanze, non si può ritenere che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale costituisca una restrizione alla libera circolazione dei capitali, vietata ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE. 47 Tutto ciò considerato, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale gli emolumenti di un notaio ai cui servizi un erede è tenuto a ricorrere, in determinate circostanze, per redigere la dichiarazione di successione prevista dal diritto nazionale sono calcolati sulla totalità dell’attivo ereditario lordo comprendente beni situati in tale Stato membro e in un altro Stato membro, e non soltanto sull’attivo lordo corrispondente ai beni situati nel primo Stato membro, senza che siano presi in considerazione gli emolumenti pagati dall’erede per la dichiarazione di successione redatta da un notaio nel secondo Stato membro, calcolati anch’essi sulla totalità dell’attivo ereditario lordo.

Sulle questioni terza e quarta 48 Tenuto conto della risposta fornita alla prima e alla seconda questione, non occorre rispondere alle questioni terza e quarta.

Sulle spese 49 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: L’articolo 63, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che: esso non osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale gli emolumenti di un notaio ai cui servizi un erede è tenuto a ricorrere, in determinate circostanze, per redigere la dichiarazione di successione prevista dal diritto nazionale sono calcolati sulla totalità dell’attivo ereditario lordo comprendente beni situati in tale Stato membro e in un altro Stato membro, e non soltanto sull’attivo lordo corrispondente ai beni situati nel primo Stato membro, senza che siano presi in considerazione gli emolumenti pagati dall’erede per la dichiarazione di successione redatta da un notaio nel secondo Stato membro, calcolati anch’essi sulla totalità dell’attivo ereditario lordo.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0321 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 30 ottobre 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Articolo 63, paragrafo 1, TFUE – Successione – Ricorso obbligatorio a un notaio ai fini della redazione della dichiarazione di successione in uno Stato membro diverso da quello in cui è aperta la successione – Normativa di tale Stato membro che prevede che gli emolumenti di tale notaio siano calcolati sull’attivo ereditario lordo totale – Esercizio parallelo, da parte degli Stati membri, della loro competenza fiscale – Insussistenza di restrizione alla libera circolazione dei capitali» Nella causa C‑321/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal tribunal judiciaire de Paris (Tribunale ordinario di Parigi, Francia), con decisione del 4 aprile 2024, pervenuta in cancelleria il 30 aprile 2024, nel procedimento BC contro [OSCURATO:PERSONA] et [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Prima Sezione), composta da F. Biltgen, presidente di sezione, T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Prima Sezione, I. Ziemele, A. Kumin (relatore) e S. Gervasoni, giudici, avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la SCP [OSCURATO:PERSONA] et [OSCURATO:PERSONA], da T. Ronzeau, avocat; – per il governo francese, da B. Fodda, M. Guiresse e T. Lechevallier, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da A. Ferrand, M. Mataija e G. von Rintelen, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 maggio 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 63, paragrafo 1, e dell’articolo 65, paragrafo 1, lettere a) e b), TFUE. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra BC e la SCP [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in merito ad un certificato di verifica delle spese di quest’ultima. Contesto normativo Diritto internazionale 3 L’articolo 10 della Convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à régler certaines autres questions en matière d’impôts sur les successions et de droits d’enregistrement (convenzione tra la Francia e il Belgio volta a evitare la doppia imposizione e a disciplinare talune altre questioni in materia di imposte sulle successioni e di registro), firmata a Bruxelles il 20 gennaio 1959 (in prosieguo: la «Convenzione franco-belga»), così prevede: «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli precedenti: a) ogni Stato conserva il diritto di calcolare l’imposta sui beni che sono riservati alla sua imposizione secondo l’aliquota media che sarebbe applicabile se si tenesse conto di tutti i beni che la sua legislazione interna gli consentirebbe di tassare; b) lo Stato in cui il de cuius era domiciliato al momento del decesso può, conformemente alla legislazione nazionale, tassare anche i beni situati nell’altro Stato elencati agli articoli da 4 a 7. In tal caso, imputa alla sua imposta, nella misura in cui questa colpisce tali beni, l’importo dell’imposta riscossa nell’altro Stato per i medesimi beni». Diritto francese 4 L’articolo 750 ter del code général des impôts (codice generale delle imposte), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «codice generale delle imposte»), così dispone: «Sono soggetti all’imposta sui trasferimenti a titolo gratuito: 1 o I beni mobili e immobili situati in Francia o al di fuori della Francia, in particolare i fondi pubblici, le quote di interessi, i beni o i diritti costitutivi di un trust definito all’articolo 792-0 bis e i proventi ivi capitalizzati, i crediti e in generale tutti i valori mobiliari francesi o esteri di qualsiasi natura, qualora il donatore o il de cuius abbia il proprio domicilio fiscale in Francia ai sensi dell’articolo 4 B. 2° I beni mobili e immobili, siano essi posseduti direttamente oppure indirettamente, situati in Francia, in particolare i fondi pubblici francesi, quote di interessi, beni o diritti costitutivi di un trust definito all’articolo 792-0 bis e proventi ivi capitalizzati, crediti e valori mobiliari francesi, qualora il donatore o il de cuius non abbia il proprio domicilio fiscale in Francia ai sensi del succitato articolo. (...) 3° I beni mobili e immobili situati in Francia o al di fuori della Francia, in particolare i fondi pubblici, le quote di interessi, i beni o i diritti costitutivi di un trust definito all’articolo 792-0 bis e i proventi ivi capitalizzati, i crediti e in generale tutti i valori mobiliari francesi o esteri di qualsiasi natura, ricevuti dall’erede, dal donatario, dal legatario o dal beneficiario di un trust definito allo stesso articolo 792-0 bis che abbia il proprio domicilio fiscale in Francia ai sensi dell’articolo 4 B. (...)». 5 L’articolo 800 del codice generale delle imposte è così formulato: «I. – Gli eredi, i legatari o i donatari, ovvero i loro tutori o curatori, sono tenuti a presentare una dichiarazione dettagliata. (...)». 6 Le prestazioni di notaio retribuite secondo tariffa regolamentata sono elencate nella tabella 5 dell’articolo allegato 4-7 allegato all’articolo R. 444-3 1 o del code de commerce (codice di commercio). La riga 8 di tale tabella contempla la «dichiarazione di successione». 7 La tariffa prevista per tale dichiarazione è fissata all’articolo A. 444-63 del codice di commercio, ai termini del quale l’emolumento del notaio è calcolato proporzionalmente all’attivo ereditario lordo totale secondo una tabella articolata intorno a quattro scaglioni-base. Procedimento principale e questioni pregiudiziali 8 BC, cittadina francese e residente in Francia, è, a seguito del decesso della sorella, che era cittadina francese e risiedeva in Belgio, l’unica erede di beni mobili e immobili situati in Francia e in Belgio. 9 La successione è stata aperta da un notaio stabilito in Belgio. Conformemente al diritto belga, tale notaio ha redatto, oltre all’atto di eredità, una dichiarazione di successione relativa all’insieme dei beni situati in Francia e in Belgio. Per tale dichiarazione BC gli ha versato un emolumento calcolato sull’attivo ereditario lordo così considerato. 10 Tenuta a ricorrere ai servizi di un notaio stabilito in Francia per sottoscrivere la dichiarazione di successione prevista all’articolo 800 del codice generale delle imposte ai fini del calcolo dei diritti tributari relativi alla successione, BC ha incaricato la [OSCURATO:PERSONA] et [OSCURATO:PERSONA] in qualità di notaio. Per la redazione di tale dichiarazione, che deve comprendere i beni situati tanto in Francia quanto all’estero, BC ha versato alla [OSCURATO:PERSONA] et [OSCURATO:PERSONA] una provvigione calcolata sul valore stimato dell’attivo ereditario lordo totale. 11 In seguito, BC ha pagato le imposte di successione in Francia, calcolate sui soli beni mobili e immobili situati in Francia. Ha inoltre pagato le imposte di successione in Belgio, calcolate sulla totalità dei beni immobili e mobili situati in Francia e in Belgio, ma ridotte delle imposte pagate in Francia, conformemente all’articolo 10, lettera b), della Convenzione franco-belga. Così facendo, BC non ha subito una doppia imposizione dei beni ereditari. 12 [OSCURATO:PERSONA] et [OSCURATO:PERSONA] ha adito il cancelliere del tribunal judiciaire de Paris (Tribunale ordinario di Parigi, Francia) per ottenere un certificato di verifica delle spese al fine di liquidare, in particolare, l’emolumento che le era dovuto per la redazione della dichiarazione di successione. 13 BC ha contestato il certificato di verifica delle spese redatto da tale cancelliere dinanzi al tribunal judiciaire de Paris (Tribunale ordinario di Parigi), che è il giudice del rinvio. Essa chiede a tale giudice di redigere un nuovo certificato dove l’emolumento spettante alla [OSCURATO:PERSONA] et [OSCURATO:PERSONA] a titolo della dichiarazione di successione sia calcolato sulla sola parte dell’attivo lordo situata in Francia, e non sulla totalità dell’attivo lordo dichiarato, e che le sia rimborsata la differenza già pagata in conto provvigione. 14 Considerando che la successione di BC comporta movimenti di capitali personali che interessano due Stati membri, nella fattispecie la Repubblica francese e il Regno del Belgio, e tenuto conto del fatto che BC era tenuta, in forza del diritto francese, a ricorrere ai servizi di un notaio stabilito in Francia per sottoscrivere la dichiarazione di successione in quest’ultimo Stato membro, il giudice del rinvio si domanda se la circostanza che, in conformità di tale diritto, l’emolumento di tale notaio deve, al pari di quello del notaio belga, essere calcolato sulla base della totalità dell’attivo ereditario lordo costituisca una restrizione ai movimenti di capitali, vietata dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, in quanto il valore della successione ricevuta da BC sarebbe diminuito. 15 In caso affermativo, il giudice del rinvio si domanda altresì se in una situazione del genere sia applicabile una delle deroghe previste all’articolo 65, paragrafo 1, lettere a) e b), TFUE. 16 In tali circostanze, il tribunal judiciaire de Paris (Tribunale ordinario di Parigi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 63, paragrafo 1, [TFUE] debba essere interpretato nel senso che esso osta a una doppia remunerazione dei notai di due Stati membri dell’Unione europea che si occupano di una stessa successione, comprendente beni in entrambi gli Stati membri, il cui calcolo si basa per ciascun notaio sulla totalità degli attivi lordi della successione, senza tener conto della remunerazione versata all’altro notaio, allorché l’intervento del notaio è imposto per legge. 2) Se l’articolo 63, paragrafo 1, [TFUE] debba essere interpretato nel senso che esso osta a che la remunerazione di un notaio, il cui intervento in una successione comprendente beni in due Stati membri dell’Unione europea è imposto per legge, sia calcolata sulla totalità degli attivi lordi della successione e non solo sugli attivi lordi situati nel suo Stato membro. 3) Se gli articoli 63, paragrafo 1, e 65, paragrafo 1, lettera a), [TFUE] debbano essere interpretati nel senso che la doppia remunerazione dei due notai che si occupano della stessa successione, ugualmente calcolata sulla totalità degli attivi lordi della successione situati nei due Stati membri, può costituire una “pertinente disposizione della loro legislazione tributaria” che fa eccezione al divieto di restrizioni ai movimenti di capitali previsto dalla prima di tali disposizioni, allorché l’intervento del notaio è imposto per legge. 4) Se gli articoli 63, paragrafo 1, e 65, paragrafo 1, lettera b), [TFUE] debbano essere interpretati nel senso che la doppia remunerazione dei due notai che si occupano della stessa successione, ugualmente calcolata sulla totalità degli attivi lordi della successione situati nei due Stati membri, può costituire una misura necessaria per impedire violazioni nel settore fiscale o una procedura per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica che fa eccezione al divieto di restrizioni ai movimenti di capitali previsto dalla prima di tali disposizioni, allorché l’intervento del notaio è imposto per legge». Procedimento dinanzi alla Corte 17 Il 24 ottobre 2024, la Corte ha inviato una richiesta di informazioni al giudice del rinvio riguardo al contesto normativo della controversia principale. Il 20 dicembre 2024, il giudice del rinvio ha risposto a tale richiesta. Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale 18 Il governo francese ritiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale sia irricevibile. Infatti, il giudice del rinvio non avrebbe esposto in tale domanda, in violazione dell’articolo 94, lettera b), del regolamento di procedura della Corte, le disposizioni nazionali che prevederebbero l’obbligo di ricorrere a un notaio al fine di redigere una dichiarazione di successione, dato che nessuna delle disposizioni menzionate dal giudice del rinvio in detta domanda impone ad un erede come BC di ricorrere ai servizi di un notaio per redigere una tale dichiarazione. Poiché le questioni pregiudiziali sono fondate su tale asserito obbligo che, secondo il governo francese, non deriva dal diritto nazionale in una situazione come quella di cui al procedimento principale, tale governo ritiene, in sostanza, che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non risponda ad una necessità oggettiva ai fini della risoluzione della controversia principale, bensì rivesta un carattere generale o ipotetico. 19 Va ricordato a tale proposito che spetta esclusivamente agli organi giurisdizionali nazionali cui è stata sottoposta la controversia e che devono assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopongono alla Corte. Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in maniera manifesta che la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica o, ancora, quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere utilmente alle questioni che le vengono poste (sentenze del 13 luglio 2000, Idéal tourisme, C‑36/99 , EU:C:2000:405 , punto 20 , e del 6 marzo 2025, Anikovi, C‑395/23 , EU:C:2025:142 , punto 31 e giurisprudenza citata). 20 Secondo una giurisprudenza costante, recepita nell’articolo 94, lettere a) e b), del regolamento di procedura, l’esigenza di giungere a un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile al giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca il contesto normativo in cui si inseriscono le questioni sollevate (sentenze del 26 gennaio 1993, Telemarsicabruzzo e a., da C‑320/90 a C‑322/90 , EU:C:1993:26 , punto 6 , e del 6 marzo 2025, Anikovi, C‑395/23 , EU:C:2025:142 , punto 32 e giurisprudenza citata). 21 Nel caso di specie, il giudice del rinvio espone, nella domanda di pronuncia pregiudiziale, che, in forza del diritto nazionale e tenuto conto delle circostanze della successione di cui trattasi nel procedimento principale, un erede come BC è tenuto a ricorrere ai servizi di un notaio stabilito in Francia per sottoscrivere la dichiarazione di successione in tale Stato membro. Esso ha precisato, in risposta alla richiesta di informazioni della Corte menzionata al punto 17 della presente sentenza, che in una tale situazione tale obbligo sussiste anche se non è previsto da una disposizione specifica nel diritto francese. 22 In tali circostanze, si deve ritenere che la domanda di pronuncia pregiudiziale soddisfi il requisito secondo cui, in conformità dell’articolo 94, lettera b), del regolamento di procedura, deve essere definito il contesto normativo in cui si inseriscono le questioni pregiudiziali. 23 Inoltre, poiché il giudice del rinvio ha confermato, nella sua risposta alla richiesta di informazioni della Corte, l’esattezza della premessa sulla quale sono fondate le questioni pregiudiziali, vale a dire che una persona nella situazione di BC è tenuta a ricorrere ai servizi di un notaio in Francia ai fini della redazione della dichiarazione di successione, non appare in maniera manifesta che l’interpretazione richiesta del diritto dell’Unione non abbia alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale o, ancora, che il problema sollevato sia di natura ipotetica, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 19 della presente sentenza. 24 Peraltro, se è vero che l’interpretazione del diritto nazionale adottata dal governo francese in relazione all’obbligo di ricorso a un notaio diverge da quella accolta dal giudice del rinvio, occorre ricordare che non spetta alla Corte, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 267 TFUE, pronunciarsi sull’interpretazione del diritto nazionale e giudicare se l’interpretazione che ne dà il giudice del rinvio sia corretta, dal momento che, nell’ambito di tale procedimento, basato su una netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, ogni valutazione dei fatti e del diritto nazionale rientra nella competenza esclusiva del giudice nazionale (sentenza dell’11 gennaio 2024, Nárokuj, C‑755/22 , EU:C:2024:10 , punto 23 e giurisprudenza citata). 25 Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile. Sulle questioni pregiudiziali Sulle questioni prima e seconda 26 Con la prima e la seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio domanda alla Corte, in sostanza, se l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale gli emolumenti di un notaio ai cui servizi un erede è tenuto a ricorrere, in determinate circostanze, per redigere la dichiarazione di successione prevista dal diritto nazionale sono calcolati sulla totalità dell’attivo ereditario lordo comprendente beni situati in tale Stato membro e in un altro Stato membro, e non semplicemente sull’attivo lordo corrispondente ai soli beni situati nel primo Stato membro, senza che siano presi in considerazione gli emolumenti pagati dall’erede per la dichiarazione di successione redatta da un notaio nel secondo Stato membro, calcolati anch’essi sulla totalità dell’attivo ereditario lordo. 27 A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, sebbene la fiscalità diretta rientri nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono tuttavia esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e, in particolare, delle libertà fondamentali garantite dal trattato FUE [sentenza del 12 ottobre 2023, BA (Successioni – Politica sociale dell’edilizia popolare nell’Unione), C‑670/21 , EU:C:2023:763 , punto 36 e giurisprudenza citata]. 28 L’articolo 63, paragrafo 1, TFUE vieta in via generale tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri nonché tra Stati membri e paesi terzi. 29 Dalla giurisprudenza risulta che il trattamento fiscale delle successioni, consistenti nella trasmissione ad una o a più persone del patrimonio lasciato da una persona defunta, vale a dire in un trasferimento agli eredi della proprietà dei diversi beni, diritti e elementi di cui è composto tale patrimonio, rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni del trattato FUE relative ai movimenti di capitali, in particolare dell’articolo 63 TFUE, ad eccezione dei casi in cui i loro elementi costitutivi si trovino all’interno di un solo Stato membro [v., in tal senso, sentenze del 23 febbraio 2006, van Hilten-van der Heijden, C‑513/03 , EU:C:2006:131 , punto 41 ; del 21 dicembre 2021, Finanzamt V (Successione – Deduzione fiscale parziale e deduzione delle quote di legittima), C‑394/20 , EU:C:2021:1044 , punto 29 , nonché del 12 ottobre 2023, BA (Successioni – Politica sociale dell’edilizia popolare nell’Unione), C‑670/21 , EU:C:2023:763 , punto 38 ]. 30 Nel caso di specie, la decisione di rinvio indica che, nel procedimento principale, la normativa francese relativa agli emolumenti notarili in materia di dichiarazione di successione è applicata in una situazione nella quale una persona [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] suo decesso ha lasciato in eredità a una persona [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] questi due Stati membri e assoggettati, in ciascuno di essi, a imposte di successione. In tali circostanze, una situazione del genere non può essere considerata come una situazione puramente interna (v., per analogia, sentenza del 17 gennaio 2008, Jäger, C‑256/06 , EU:C:2008:20 , punto 26 ). 31 Il carattere transfrontaliero di tale situazione non può essere rimesso in discussione dal fatto che gli emolumenti del notaio incaricato di redigere, in Francia, la dichiarazione di successione prevista dal diritto nazionale non fanno parte, di per sé, del patrimonio ereditario e non danno luogo a un movimento transfrontaliero di capitali, visto che tale notaio è remunerato indipendentemente e separatamente dal notaio stabilito in Belgio. 32 Infatti, dal combinato disposto dell’articolo 750 ter e dell’articolo 800 del codice generale delle imposte risulta che la dichiarazione di successione redatta dal notaio in Francia in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale comprende i beni mobili e immobili situati sia in Francia sia all’estero, cosicché gli emolumenti del notaio devono essere calcolati, conformemente alla normativa nazionale, sulla totalità dell’attivo ereditario lordo. Inoltre, nel caso di una successione transfrontaliera comprendente beni situati in Francia e in Belgio, l’articolo 10, lettera a), della Convenzione franco-belga prevede che ciascuno degli Stati interessati conservi il diritto di calcolare l’imposta sui beni riservati alla sua imposizione secondo l’aliquota media che sarebbe applicabile se si tenesse conto di tutti i beni che la sua legislazione interna gli consentirebbe di tassare. 33 Pertanto, l’intervento del notaio in Francia ai fini della redazione di una dichiarazione di successione costituisce una tappa necessaria per consentire all’amministrazione tributaria francese di calcolare l’imposta di successione, di guisa che le modalità di calcolo degli emolumenti di tale notaio nonché il fatto che un erede come BC paghi spese notarili in ciascuno degli Stati membri in cui si trovano i beni oggetto della successione sono inscindibilmente connessi a tale successione e al carattere transfrontaliero di quest’ultima. 34 Occorre rilevare, ad abundantiam , che il regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo ( GU 2012, L 201, pag. 107 ), non è pertinente in tale contesto, dal momento che, conformemente al suo articolo 1, paragrafo 1, esso non si applica alle materie fiscali. 35 Di conseguenza, una situazione come quella oggetto del procedimento principale rientra nell’ambito dei movimenti di capitali, ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE. 36 Si deve allora esaminare se una normativa nazionale come quella controversa nel procedimento principale costituisca una restrizione ai movimenti di capitali ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE e, in caso affermativo, se una siffatta restrizione sia giustificata. 37 A tale riguardo occorre ricordare che la nozione di «restrizione», ai sensi della disposizione sopra citata, include le misure statali che hanno carattere discriminatorio per il fatto che istituiscono, direttamente o indirettamente, una disparità di trattamento tra i movimenti nazionali di capitali e i movimenti transfrontalieri di capitali che non corrisponde ad una diversità oggettiva di situazioni, e che sono pertanto idonee a dissuadere persone fisiche o giuridiche di altri Stati membri o di paesi terzi dall’effettuare movimenti transfrontalieri di capitali (sentenza del 30 aprile 2025, Finanzamt für Großbetriebe, C‑602/23 , EU:C:2025:290 , punto 45 ). 38 La Corte ha in effetti dichiarato, in materia di imposte di successione, che una normativa nazionale che introduce una siffatta disparità di trattamento e che comporta che le successioni che coinvolgono non residenti o che comprendono beni situati in un altro Stato membro siano soggette ad un onere fiscale maggiore di quello gravante sulle successioni che coinvolgono soltanto residenti o che comprendono unicamente beni situati nello Stato membro di imposizione e, pertanto, che ha quale effetto la diminuzione del valore dell’eredità, costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 30 giugno 2016, Feilen, C‑123/15 , EU:C:2016:496 , punto 19 e giurisprudenza citata). 39 Dalla giurisprudenza risulta che anche una normativa nazionale che sia indistintamente applicabile alle situazioni nazionali e alle situazioni transfrontaliere può costituire una restrizione alla libera circolazione dei capitali qualora abbia l’effetto, di fatto, di svantaggiare le situazioni transfrontaliere (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2025, Finanzamt für Großbetriebe, C‑602/23 , EU:C:2025:290 , punto 47 e giurisprudenza citata). 40 Occorre ugualmente ricordare che, in assenza di un’armonizzazione a livello dell’Unione, le conseguenze svantaggiose che possono derivare dall’esercizio parallelo delle competenze fiscali dei vari Stati membri, sempreché tale esercizio non sia discriminatorio, non costituiscono restrizioni alle libertà di circolazione. Così la Corte ha precisato, in particolare, che l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE non contempla misure il cui solo effetto è quello di produrre costi supplementari per i movimenti di capitali di cui trattasi e che incidono allo stesso modo sui movimenti di capitali tra Stati membri e su quelli interni ad uno Stato membro (v., per analogia, sentenze dell’8 settembre 2005, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑544/03 e C‑545/03 , EU:C:2005:518 , punto 31 , e del 22 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] e a., da C‑475/20 a C‑482/20 , EU:C:2022:714 , punto 43 e giurisprudenza citata). 41 Nel caso di specie, la normativa francese relativa agli emolumenti dei notai in materia di dichiarazioni di successione non introduce alcuna disparità di trattamento tra le situazioni puramente interne e le situazioni transfrontaliere, dato che tali emolumenti sono calcolati in tutti i casi sulla base della totalità dell’attivo ereditario lordo, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i beni interessati. 42 Inoltre, come indicato al punto 31 della presente sentenza, gli emolumenti dei notai non fanno parte, in quanto tali, del patrimonio ereditario, ma costituiscono la remunerazione, considerata in linea di principio giusta ed equa, della prestazione di servizio fornita dal notaio ai fini della redazione di una dichiarazione di successione relativamente all’attivo ereditario lordo totale. 43 È vero che un erede come BC può, nel caso di una successione transfrontaliera che ha ad oggetto beni situati sia in Francia sia in Belgio, ritrovarsi a subire un onere maggiore di quello che avrebbe subito nel caso di una successione puramente interna per il fatto di dover pagare anche gli emolumenti di un notaio stabilito in Belgio ai fini della redazione di una tale dichiarazione in quest’ultimo Stato membro. 44 Tuttavia, occorre ricordare, come indicato al punto 32 della presente sentenza, che gli emolumenti del notaio ai cui servizi si è tenuti a ricorrere in Francia sono calcolati sulla base dell’attivo ereditario lordo totale per il fatto che, in forza del diritto tributario francese, la dichiarazione di successione redatta da tale notaio deve censire tale attivo per consentire all’amministrazione tributaria di calcolare i diritti tributari relativi alla successione, e ciò in forza dell’articolo 10, lettera a), della Convenzione franco-belga. 45 Di conseguenza, gli emolumenti che un erede come BC deve pagare a un notaio stabilito in Francia oltre agli emolumenti che deve versare al notaio stabilito in Belgio devono essere considerati, in applicazione della giurisprudenza ricordata al punto 40 della presente sentenza, come svantaggi, sotto forma di costi supplementari, derivanti dall’esercizio parallelo delle competenze fiscali della Repubblica francese e del Regno del Belgio. Infatti, come risulta dai punti 41 e 42 della presente sentenza, tale esercizio non è discriminatorio e tali costi supplementari incidono allo stesso modo sui movimenti di capitali tra questi due Stati membri e su quelli interni alla Repubblica francese. 46 In tali circostanze, non si può ritenere che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale costituisca una restrizione alla libera circolazione dei capitali, vietata ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE. 47 Tutto ciò considerato, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale gli emolumenti di un notaio ai cui servizi un erede è tenuto a ricorrere, in determinate circostanze, per redigere la dichiarazione di successione prevista dal diritto nazionale sono calcolati sulla totalità dell’attivo ereditario lordo comprendente beni situati in tale Stato membro e in un altro Stato membro, e non soltanto sull’attivo lordo corrispondente ai beni situati nel primo Stato membro, senza che siano presi in considerazione gli emolumenti pagati dall’erede per la dichiarazione di successione redatta da un notaio nel secondo Stato membro, calcolati anch’essi sulla totalità dell’attivo ereditario lordo. Sulle questioni terza e quarta 48 Tenuto conto della risposta fornita alla prima e alla seconda questione, non occorre rispondere alle questioni terza e quarta. Sulle spese 49 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: L’articolo 63, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che: esso non osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale gli emolumenti di un notaio ai cui servizi un erede è tenuto a ricorrere, in determinate circostanze, per redigere la dichiarazione di successione prevista dal diritto nazionale sono calcolati sulla totalità dell’attivo ereditario lordo comprendente beni situati in tale Stato membro e in un altro Stato membro, e non soltanto sull’attivo lordo corrispondente ai beni situati nel primo Stato membro, senza che siano presi in considerazione gli emolumenti pagati dall’erede per la dichiarazione di successione redatta da un notaio nel secondo Stato membro, calcolati anch’essi sulla totalità dell’attivo ereditario lordo. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il francese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris