CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 19134/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 del G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza in data 24 novembre 2022, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di rapina aggravata in concorso; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che i motivi di ricorso, con cui si contesta il difetto di motivazione in ordine all'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. (non rilevante in questa sede, in quanto ipotesi non compresa nel novero delle ragioni di immediato proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen. che, comunque, esige un apprezzamento di merito, finalizzato al riscontro dei presupposti applicativi, incompatibile con la natura del rito: Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272265 - 01; Sez. 4, n. 43874 del 06/10/2016, Chimenti, Rv. 267926 - 0), oltre che la mancata declaratoria di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. (non costituente motivo ammissibile di ricorso: Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 0), risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen., essendo peraltro palese l'insussistenza delle condizioni richieste per l'immediata declaratoria di proscioglimento deducendosi anche l'insussistenza dell'elemento psicologico; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] e Estens