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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06804/2024

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la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 23498/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], pec , domiciliato presso la cancelleria della Corte di cassazione, giusta procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, e Agenzia delle entrate, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso la quale sono domiciliat e in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Sicilia sez. staccata di Messina n. 1055/27/16, depositata il 16 marzo 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione, con sette motivi, la sentenza della CTR in epigrafe che - in relazione all’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate per Iva, Irpef e Irap per l’anno 2005, con cui era stato rideterminato il reddito d’impresa e recuperate a tassazione le maggiori imposte – aveva confermato la decisione della CTP di Messina, di parziale accoglimento dell’originario ricorso con riduzione della percentuale di ricarico dall’85% al 60%.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

In prossimità dell’udienza la contribuente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va dichiarata, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero delle Finanze, neppure parte nei precedenti gradi e difettante di legittimazione, che spetta, in forza del d.lgs. n. 300 del 1999, all'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2001, data di operatività della disciplina.

2. Il primo motivo denuncia “vizio di motivazione – travisamento dei fatti –e dei motivi di impugnazione in appello – violazione dell’art.132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 36 d.lvo 546/1992” per aver la CTR anziché pronunciare sugli otto motivi di appello statuito su tre questioni non dedotte in sede di gravame.

2.1. Il secondo motivo denuncia “violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 5) c.p.c.” per aver la CTR omesso di considerare la sentenza, passata in giudicato, relativa ad accertamento per l’anno 2006.

2.2. Il terzo motivo denuncia “nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 5)” per aver la CTR omesso di pronunciarsi sull’eccezione di giudicato di cui al motivo che precede.

2.3. Il quarto motivo denuncia “vizio di motivazione - omessa pronuncia su questioni rilevanti (art. 360 c.p.c. n. 5)” per aver la CTR omesso di pronunciarsi sulla denunziata carenza di potere del funzionario che aveva sottoscritto l’atto di accertamento per il 2005, sollevata in grado d’appello in quanto relativa non alla nullità dell’atto ma alla sua inesistenza.

2.4. Il quinto motivo denuncia “vizio di pronuncia – omessa pronuncia su questioni rilevanti (art. 360 c.p.c. n. 5)” per aver la CTR omesso di rilevare l’inosservanza delle circolari operative da parte degli ispettori verificatori in tema di accesso, determinazione del ricarico e contraddittorio.

2.5. Il sesto motivo denuncia “carenza di motivazione ovvero omessa motivazione ovvero motivazione apparente in relazione al motivo 1 che precede” per non aver la CTR colto i motivi di censura mossi alla sentenza di primo grado, travisando i fatti per cui fu proposto appello.

2.6. Il settimo motivo denuncia “vizio di motivazione – travisamento dei fatti” per aver la CTR giustificato la riduzione del ricarico dall’85% al 60% in base alle dichiarazioni rese dalla contribuente, valutate come ammissione o confessione, invece come tale insussistente.

3. I motivi vanno tutti disattesi.

4. Il primo e il sesto motivo sono inammissibili sia perché innominati, non essendo specificamente riferiti ad alcuna delle ragioni di censura previste dall’art. 360 c.p.c., sia perché carenti di specificità per l’omessa riproduzione dei motivi di appello, indicati nel corpo del ricorso esclusivamente con la rubrica, avente contenuto del tutto generico (“Nullità della sentenza per vizio e contraddittorietà della motivazione”; “Nullità della sentenza per vizio della motivazione”; “Nullità della sentenza per errore, illogicità e contraddittorietà della motivazione”; “Nullità della sentenza per errori, illogicità e contraddittorietà della motivazione”; “Nullità della sentenza per omessa pronuncia su domanda o eccezione proposta”; “Nullità della sentenza per violazione dell'articolo 112 c.p.c.”; “Nullità della sentenza per vizio di motivazione”; “Motivo in subordine (delegittimazione dell'emittente l'accertamento) motivo sopravvenuto non noto al deposito del ricorso di primo grado”), neppure essendo ricavabile quali sarebbero state le doglianze asseritamente formulate in appello e in quale modo, o misura, la statuizione della CTR si discostino da ess e ; resta altresì esclusa la dedotta apparenza od omissione motivazionale risultando ben chiaro l’iter argomentativo della CTR, secondo la quale, da un lato, non sussistevano violazioni procedurali e, dall’altro, era fondata la ripresa, ferma la riduzione della percentuale di ricarico come già statuita dal giudice di primo grado.

4.1. Non determina il superamento di tali ragioni di inammissibilità l’avvenuto deposito, con il ricorso per cassazione, degli atti del giudizio di merito, né, a maggior ragione, il rinnovato deposito in via telematica in ottemperanza al protocollo d’intesa del 1° marzo 2023 posto che il principio di specificità (e di localizzazione) impone che nel testo di ciascun motivo che lo richieda , oltre ad essere indicato l’atto o il documento su cui si fonda il motivo stesso (art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.), deve essere illustrato il contenuto rilevante e la precisazione del luogo (punto) dell’attoe del documento al quale ci si riferisce , adempimenti nella specie – come evidenziato -del tutto trascurati.

In ogni caso, dal suddetto ricorso in appello emerge che le doglianze proposte investivano le asserite irregolarità procedurali in cui era incorso l’Ufficio, la determinazione della percentuale di ricarico e la fondatezza della ripresa, oltre alla nuova censura per difetto di legittimazione dell’emittente, sicché tutte le censure di merito – ad eccezione dell’ultima (su cui infra al successivo punto 6.) -sono state oggetto di specifica e puntuale considerazione da parte della CTR, risolvendosi la doglianza in una inammissibile contestazione sulla sufficienza ed adeguatezza della motivazione.

5. Il secondo e il terzo motivo sono infondati e al limite dell’inammissibile.

5.1. La doglianza, in primo luogo, è carente per violazione dei principi di specificità e localizzazione, non essendo stata riprodotta nel corpo del ricorso la denunciata eccezione di giudicato esterno asseritamente sollevata in appello.

5.2. È dirimente, peraltro,che la questione è infondata.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, che rinviene il suo fondamentale punto di riferimento nella sentenza delle Sezioni Unite, n. 13916 del 16/06/2006, in tema di accertamento tributario l'efficacia di giudicato della pronuncia definitiva, resa tra le stesse parti in relazione ad una determinata annualità d'imposta, estende i suoi effetti anche alle altreesclusivamente nel caso in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno durata pluriennale e sono idonei a produrre effetti lungo un arco temporale che comprende più periodi d'imposizione, potendo quindi perciò essere trattati come un unico periodo d'imposta(v. ex multis Cass. n. 22941 del 2013, n. 1837 del 2014, n. 12763 del 2014, n. 4832 del 2015, n. 14509 del 2016; da ultimo, v.

Cass. n. 38950 del 07/12/2021; Cass. n. 16684 del 24/05/2022; Cass. n. 29992 del 13/10/2022).

In altri termini, la sentenza del giudice tributario che definitivamente accerti il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato periodo d'imposta fastato, quanto ai tributi dello stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi, solo per gli elementi che abbiano un valore « condizionante » inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie esaminata, sicché, laddove risolva una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodo d'imposta, essa non può estendere i suoieffetti automaticamente ad un'altra annualità, ancorché siano coinvolti trattistorici comuni.

5.3. Orbene, nella vicenda in giudizio vengono in rilievo riprese per il 2005 -mentre per il diverso giudizio riguardavano il 2006 - che, in quanto tali, sono strettamente ancorate alle attività effettuate nelle singole specifiche annualità d’imposta e, dunque, la stessa determinazione della percentuale di ricarico resta limitata alla specifica annualità.

Non a caso, del resto, la stessa decisione n. 172/2/13 della CTR del 23 dicembre 2013 –invocata dalla ricorrente - aveva sottolineato che “la parte soggetta a verifica aveva segnalato nel 2006un diffuso rallentamento delle vendite in tutti i settori”, da cui la sua evidente irrilevanza ai fini della ripresa per il 2005.

6. Il quarto motivo è infondato.

Nella specifica materia questa Corte ha, infatti, ribadito che – contrariamente a quanto preteso dal ricorrente -tale questione per la particolare natura del processo tributario deve trovare ritualmente ingresso solo con l'originario ricorso ( v.

Cass. n. 18488 del 18/09/2015; Cass. n. 20984 del 16/10/2015 ; Cass. n. 9602 del 13/04/2017).

Ne deriva che la domanda, in quanto proposta per la prima volta in appello, era inammissibile, neppure sussistendo il dovere per la CTR di statuire su essa (v.

Cass. n. 7951 del 31/03/2010: «Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova (nella specie, domanda riconvenzionale proposta, solo in appello, da parte del Comune convenuto nel giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale), giacché la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa»).

7. Il quinto motivo è inammissibile e comunque infondato.Va premesso che le invocate disposizioni di circolare e di prassi che sarebbero state violate dall’Ufficio nello svolgimento delle sue attività non sono state oggetto di alcuna riproduzione nel ricorso, da cui l’inammissibilità della censura per difetto di specificità.

In ogni caso, la CTR ha espressamente affermato che “non si è verificata alcuna violazione procedurale”, così escludendo anche tale asserita lesione delle invocate norme di prassi, sicché neppure sussiste la dedotta omessa pronuncia.

8. Il settimo motivo è inammissibile.

Le dichiarazioni rese dal contribuente alla Guardia di finanza in sede di verifica fiscale integrano una confessione stragiudiziale, ai sensi dell'art. 2735 c.c., costituendo prova non già indiziaria ma diretta del maggior imponibile eventualmente accertato a carico del dichiarante, non abbisognevole, come tale, di ulteriori riscontri (v.

Cass. n. 592 del 15/01/2021).

Nella specie, dunque, l a CTR , nell’esaminare le risultanze probatorie in atti, ha ritenuto di rilevanza prevalente la dichiarazione inviata dalla parte, tale da giustificare la congrua determinazione della percentuale di ricarico.

La doglianza, dunque, attinge la sufficienza della motivazione resa dalla CTR, in vista di un inammissibile riesame del merito del giudizio, non consentito in sede di legittimità.

9. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, sono regolate per soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze; rigetta il ricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese a favore dei controricorrenti, che liquida in complessive € 2.400,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a tito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 23498/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], pec , domiciliato presso la cancelleria della Corte di cassazione, giusta procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, e Agenzia delle entrate, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso la quale sono domiciliat e in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Sicilia sez. staccata di Messina n. 1055/27/16, depositata il 16 marzo 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione, con sette motivi, la sentenza della CTR in epigrafe che - in relazione all’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate per Iva, Irpef e Irap per l’anno 2005, con cui era stato rideterminato il reddito d’impresa e recuperate a tassazione le maggiori imposte – aveva confermato la decisione della CTP di Messina, di parziale accoglimento dell’originario ricorso con riduzione della percentuale di ricarico dall’85% al 60%. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. In prossimità dell’udienza la contribuente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va dichiarata, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero delle Finanze, neppure parte nei precedenti gradi e difettante di legittimazione, che spetta, in forza del d.lgs. n. 300 del 1999, all'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2001, data di operatività della disciplina. 2. Il primo motivo denuncia “vizio di motivazione – travisamento dei fatti –e dei motivi di impugnazione in appello – violazione dell’art.132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 36 d.lvo 546/1992” per aver la CTR anziché pronunciare sugli otto motivi di appello statuito su tre questioni non dedotte in sede di gravame. 2.1. Il secondo motivo denuncia “violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 5) c.p.c.” per aver la CTR omesso di considerare la sentenza, passata in giudicato, relativa ad accertamento per l’anno 2006. 2.2. Il terzo motivo denuncia “nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 5)” per aver la CTR omesso di pronunciarsi sull’eccezione di giudicato di cui al motivo che precede. 2.3. Il quarto motivo denuncia “vizio di motivazione - omessa pronuncia su questioni rilevanti (art. 360 c.p.c. n. 5)” per aver la CTR omesso di pronunciarsi sulla denunziata carenza di potere del funzionario che aveva sottoscritto l’atto di accertamento per il 2005, sollevata in grado d’appello in quanto relativa non alla nullità dell’atto ma alla sua inesistenza. 2.4. Il quinto motivo denuncia “vizio di pronuncia – omessa pronuncia su questioni rilevanti (art. 360 c.p.c. n. 5)” per aver la CTR omesso di rilevare l’inosservanza delle circolari operative da parte degli ispettori verificatori in tema di accesso, determinazione del ricarico e contraddittorio. 2.5. Il sesto motivo denuncia “carenza di motivazione ovvero omessa motivazione ovvero motivazione apparente in relazione al motivo 1 che precede” per non aver la CTR colto i motivi di censura mossi alla sentenza di primo grado, travisando i fatti per cui fu proposto appello. 2.6. Il settimo motivo denuncia “vizio di motivazione – travisamento dei fatti” per aver la CTR giustificato la riduzione del ricarico dall’85% al 60% in base alle dichiarazioni rese dalla contribuente, valutate come ammissione o confessione, invece come tale insussistente. 3. I motivi vanno tutti disattesi. 4. Il primo e il sesto motivo sono inammissibili sia perché innominati, non essendo specificamente riferiti ad alcuna delle ragioni di censura previste dall’art. 360 c.p.c., sia perché carenti di specificità per l’omessa riproduzione dei motivi di appello, indicati nel corpo del ricorso esclusivamente con la rubrica, avente contenuto del tutto generico (“Nullità della sentenza per vizio e contraddittorietà della motivazione”; “Nullità della sentenza per vizio della motivazione”; “Nullità della sentenza per errore, illogicità e contraddittorietà della motivazione”; “Nullità della sentenza per errori, illogicità e contraddittorietà della motivazione”; “Nullità della sentenza per omessa pronuncia su domanda o eccezione proposta”; “Nullità della sentenza per violazione dell'articolo 112 c.p.c.”; “Nullità della sentenza per vizio di motivazione”; “Motivo in subordine (delegittimazione dell'emittente l'accertamento) motivo sopravvenuto non noto al deposito del ricorso di primo grado”), neppure essendo ricavabile quali sarebbero state le doglianze asseritamente formulate in appello e in quale modo, o misura, la statuizione della CTR si discostino da ess e ; resta altresì esclusa la dedotta apparenza od omissione motivazionale risultando ben chiaro l’iter argomentativo della CTR, secondo la quale, da un lato, non sussistevano violazioni procedurali e, dall’altro, era fondata la ripresa, ferma la riduzione della percentuale di ricarico come già statuita dal giudice di primo grado. 4.1. Non determina il superamento di tali ragioni di inammissibilità l’avvenuto deposito, con il ricorso per cassazione, degli atti del giudizio di merito, né, a maggior ragione, il rinnovato deposito in via telematica in ottemperanza al protocollo d’intesa del 1° marzo 2023 posto che il principio di specificità (e di localizzazione) impone che nel testo di ciascun motivo che lo richieda , oltre ad essere indicato l’atto o il documento su cui si fonda il motivo stesso (art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.), deve essere illustrato il contenuto rilevante e la precisazione del luogo (punto) dell’attoe del documento al quale ci si riferisce , adempimenti nella specie – come evidenziato -del tutto trascurati. In ogni caso, dal suddetto ricorso in appello emerge che le doglianze proposte investivano le asserite irregolarità procedurali in cui era incorso l’Ufficio, la determinazione della percentuale di ricarico e la fondatezza della ripresa, oltre alla nuova censura per difetto di legittimazione dell’emittente, sicché tutte le censure di merito – ad eccezione dell’ultima (su cui infra al successivo punto 6.) -sono state oggetto di specifica e puntuale considerazione da parte della CTR, risolvendosi la doglianza in una inammissibile contestazione sulla sufficienza ed adeguatezza della motivazione. 5. Il secondo e il terzo motivo sono infondati e al limite dell’inammissibile. 5.1. La doglianza, in primo luogo, è carente per violazione dei principi di specificità e localizzazione, non essendo stata riprodotta nel corpo del ricorso la denunciata eccezione di giudicato esterno asseritamente sollevata in appello. 5.2. È dirimente, peraltro,che la questione è infondata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, che rinviene il suo fondamentale punto di riferimento nella sentenza delle Sezioni Unite, n. 13916 del 16/06/2006, in tema di accertamento tributario l'efficacia di giudicato della pronuncia definitiva, resa tra le stesse parti in relazione ad una determinata annualità d'imposta, estende i suoi effetti anche alle altreesclusivamente nel caso in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno durata pluriennale e sono idonei a produrre effetti lungo un arco temporale che comprende più periodi d'imposizione, potendo quindi perciò essere trattati come un unico periodo d'imposta(v. ex multis Cass. n. 22941 del 2013, n. 1837 del 2014, n. 12763 del 2014, n. 4832 del 2015, n. 14509 del 2016; da ultimo, v. Cass. n. 38950 del 07/12/2021; Cass. n. 16684 del 24/05/2022; Cass. n. 29992 del 13/10/2022). In altri termini, la sentenza del giudice tributario che definitivamente accerti il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato periodo d'imposta fastato, quanto ai tributi dello stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi, solo per gli elementi che abbiano un valore « condizionante » inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie esaminata, sicché, laddove risolva una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodo d'imposta, essa non può estendere i suoieffetti automaticamente ad un'altra annualità, ancorché siano coinvolti trattistorici comuni. 5.3. Orbene, nella vicenda in giudizio vengono in rilievo riprese per il 2005 -mentre per il diverso giudizio riguardavano il 2006 - che, in quanto tali, sono strettamente ancorate alle attività effettuate nelle singole specifiche annualità d’imposta e, dunque, la stessa determinazione della percentuale di ricarico resta limitata alla specifica annualità. Non a caso, del resto, la stessa decisione n. 172/2/13 della CTR del 23 dicembre 2013 –invocata dalla ricorrente - aveva sottolineato che “la parte soggetta a verifica aveva segnalato nel 2006un diffuso rallentamento delle vendite in tutti i settori”, da cui la sua evidente irrilevanza ai fini della ripresa per il 2005. 6. Il quarto motivo è infondato. Nella specifica materia questa Corte ha, infatti, ribadito che – contrariamente a quanto preteso dal ricorrente -tale questione per la particolare natura del processo tributario deve trovare ritualmente ingresso solo con l'originario ricorso ( v. Cass. n. 18488 del 18/09/2015; Cass. n. 20984 del 16/10/2015 ; Cass. n. 9602 del 13/04/2017). Ne deriva che la domanda, in quanto proposta per la prima volta in appello, era inammissibile, neppure sussistendo il dovere per la CTR di statuire su essa (v. Cass. n. 7951 del 31/03/2010: «Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova (nella specie, domanda riconvenzionale proposta, solo in appello, da parte del Comune convenuto nel giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale), giacché la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa»). 7. Il quinto motivo è inammissibile e comunque infondato.Va premesso che le invocate disposizioni di circolare e di prassi che sarebbero state violate dall’Ufficio nello svolgimento delle sue attività non sono state oggetto di alcuna riproduzione nel ricorso, da cui l’inammissibilità della censura per difetto di specificità. In ogni caso, la CTR ha espressamente affermato che “non si è verificata alcuna violazione procedurale”, così escludendo anche tale asserita lesione delle invocate norme di prassi, sicché neppure sussiste la dedotta omessa pronuncia. 8. Il settimo motivo è inammissibile. Le dichiarazioni rese dal contribuente alla Guardia di finanza in sede di verifica fiscale integrano una confessione stragiudiziale, ai sensi dell'art. 2735 c.c., costituendo prova non già indiziaria ma diretta del maggior imponibile eventualmente accertato a carico del dichiarante, non abbisognevole, come tale, di ulteriori riscontri (v. Cass. n. 592 del 15/01/2021). Nella specie, dunque, l a CTR , nell’esaminare le risultanze probatorie in atti, ha ritenuto di rilevanza prevalente la dichiarazione inviata dalla parte, tale da giustificare la congrua determinazione della percentuale di ricarico. La doglianza, dunque, attinge la sufficienza della motivazione resa dalla CTR, in vista di un inammissibile riesame del merito del giudizio, non consentito in sede di legittimità. 9. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, sono regolate per soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze; rigetta il ricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese a favore dei controricorrenti, che liquida in complessive € 2.400,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a tito
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