CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 novembre 2023
Cassazione n. 02533/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen., in data 30/06/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza la Corte di Appello di Napoli, su concorde richiesta delle parti, previa rinuncia ai motivi di appello, riduceva la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ad anni tre di reclusione ed euro 600,00 di multa, nella misura concordata con il Procuratore generale, in relazione ai reati a lui ascritti. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione quanto al controllo sulla legalità della pena concordata.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Evidente risulta l'inammissibilità del ricorso, posto che dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaramente accolta la pena nella misura concordata tra le parti e precisamente indicata nella sua scansione a pag. 4 della sentenza impugnata, valutata come congrua dalla Corte di merito. Né la difesa ha in alcun modo illustrato le ragioni per le quali, nel caso in esame, la pena concordata non risulterebbe congrua. Da ciò discende l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 24/11/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]