CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15166/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina con funzione di riesame udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, L. BIRRITTERI, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la richiesta di rinvio fatta pervenire dalla DIFESA a mezzo p. e. c. del 30 novembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Messina in funzione di riesame ha rigettato la richiesta, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere, relativamente al reato di cui al capo 1 dell'incolpazione provvisoria (art. 416-bis cod. pen.) per essere gravemente indiziato di appartenere alla famiglia dell'associazione mafiosa cosa nostra, denominata dei barcellonesiloperante sul versante tirrenico della provincia di Messina, capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], reato accertato in [OSCURATO:PERSONA] di Gotto dal gennaio 2018, con contestazione che per il ricorrente ha inizio nel febbraio 2019. 1.1. Fonti indiziarie a carico sono indicate nelle attività di captazione, nonché in altre attività di indagine che avevano condotto ad acclarare la persistenza, sul territorio del messinese, della consorteria di tipo mafioso denominata clan dei barcellonesi, già oggetto, in passato, di diverse operazioni che erano confluite in ordinanze di custodia cautelare e sentenze di condanna (per il settore di interesse si riporta, a pag. 10, quella alla pena di anni otto di reclusione per il reato di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen. riportata da [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del processo cd. Gotha 7). Nell'ambito dell'attività di indagine era emerso che storici componenti del sodalizio erano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] i quali, a decorrere dalla fine del 2018, a vario titolo avevano beneficiato della mitigazione del trattamento detentivo in atto a loro carico, tanto da riuscire a reimmettersi nel circuito criminale di appartenenza, riprendendo le redini del clan, pur trovandosi in regime detentivo domiciliare, operando anche in nuovi settori di interesse (traffico di stupefacenti e prostituzione), oltre a quelli tradizionali delle estorsioni e della gestione della sicurezza nei locali notturni, occupandosi anche del mantenimento dei sodali ristretti in carcere. Tra i destinatari delle indagini il provvedimento censurato evidenzia la figura di [OSCURATO:PERSONA], poi deceduto prima dell'emissione della misura cautelare, oggetto di intercettazioni attraverso captatore informatico inoculato nel suo apparecchio cellulare, indicato come membro del sodalizio che assicurava, secondo il Tribunale del riesame, il collegamento con i vertici del gruppo, detenuti agli arresti domiciliari. Si sottolinea che da tale attività di captazione viene acclarato che [OSCURATO:PERSONA] aveva ripreso le attività anche quelle gestite, durante la sua detenzione, da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile di aver tenuto per sé parte dei proventi derivanti dall'attività di controllo dei locali notturni. 2 42r- 1.2. Con particolare riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], si osserva che questi diviene oggetto di indagine a partire dal febbraio 2019, epoca in cui si collocano le prime intercettazioni che evidenziano come questi si fosse messo a disposizione di [OSCURATO:PERSONA], il quale era intervenuto per dirimere la controversia insorta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la gestione di una delle discoteche presso la quale Gatto aveva imposto il servizio di vigilanza (cfr. pag. 10 e ss. ordinanza impugnata). Si riportano anche i riferimenti alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano affermato che Gatto era, da tempo, attivo nel settore del servizio di vigilanza nei locali notturni, con il quale riusciva ad operare anche in aree della fascia tirrenica della provincia di Messina, grazie alla copertura assicurata dai barcellonesi, con attività protrattasi fino agli inizi del 2019 quando, su indicazione di [OSCURATO:PERSONA], questi era stato esautorato e sostituito dal [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]. L'intervento di [OSCURATO:PERSONA], secondo il Tribunale, non sarebbe stato episodico (pag. 14 e ss.), ma sistematico, riproponendosi ogni volta che necessitava l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del settore di interesse. Il provvedimento impugnato evidenzia e commenta, poi, le ulteriori fonti indiziarie, poste a carico di [OSCURATO:PERSONA], riportate nell'ordinanza genetica (conversazioni del 19 maggio, 10 giugno, 3 e 26 agosto, 1 e 2 novembre, 8 dicembre 2019) all'esito delle quali si era potuto acclarare che, nel corso di diverse riunioni, tenute in casa del vertice del gruppo, si era palesato il proposito di [OSCURATO:PERSONA] di rimuovere Gatto dalla sua attività di gestione del servizio di sicurezza dei locali notturni, lasciandola ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che ne avrebbero preso il posto, esautorando Gatto. Il Tribunale, infine, riconosce al [OSCURATO:PERSONA] anche il ruolo di collettore di notizie ed informazioni strategiche per l'operatività della congrega facente capo a [OSCURATO:PERSONA] nel settore delle estorsioni (cfr. pag. 21 e ss.). 2.Avverso la descritta ordinanza, ha proposto tempestivo ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, avv. R. Vigna, che denuncia tre vizi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo si deduce inosservanza e falsa applicazione di legge, in reazione agli artt. 125, comma 3, 273, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione. L'ordinanza sarebbe carente dal punto di vista dell'autonoma valutazione rispetto agli elementi indiziari esaminati. Inoltre, si ascrive al ricorrente il ruolo di partecipe del sodalizio per essersi posto come interfaccia di [OSCURATO:PERSONA] all'interno dei locali di appartenenza di quest'ultimo, senza la precisazione di uno specifico ruolo, servendosi peraltro di voci piuttosto che di fonti dichiarative. 2.2.Con il secondo motivo di denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 292 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, nonché violazione dell'art. 416-bis cod. pen. per non aver svolto alcun apprezzamento delle osservazioni difensive. Ai fini della sussistenza del vincolo associativo, necessita lo stabile rapporto di compenetrazione organica del soggetto con il tessuto organizzativo del sodalizio, privilegiando la natura dinamica della condotta partecipativa che si traduca in un effettivo apporto alla vita dell'ente, senza che possa attribuirsi rilievo ad una mera ed astratta messa a disposizione. Si deve giungere, quindi, secondo il ricorrente, all'individuazione di condotte in concreto finalizzate al perseguimento degli scopi associativi, con la consapevolezza, da parte del soggetto, della finalità della sua condotta. Si contesta, ciò premesso, il carattere apparente della motivazione resa dal Tribunale rispetto alle deduzioni difensive, con violazione dell'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. La difesa aveva, infatti, in sede di riesame, evidenziato rispetto al ruolo attribuito a [OSCURATO:PERSONA] dalla contestazione provvisoria, di soggetto dedito alla protezione dei luoghi di ritrovo di proprietà di Foti, una lettura alternativa a quella fornita dall'accusa dei colloqui intercettati. Il Tribunale, invece, si sarebbe limitato alla mera trascrizione del contenuto delle conversazioni senza specificarne la rilevanza in termini di gravità indiziaria. Si sottolinea, poi, che nel diverso procedimento, denominato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] è descritto come vicino a [OSCURATO:PERSONA] per ragioni di acquisto di erba, mentre, nell'ambito del presente procedimento, questi viene indicato come operatore che, per il Foti, sarebbe subentrato al medesimo Gatto. Si sostiene che della posizione di [OSCURATO:PERSONA] si occupa l'ordinanza genetica a pag. 32 e 33 e che le dichiarazioni a suo carico, rese dai collaboratori di giustizia, sarebbero confuse, con particolare riferimento a quelle di [OSCURATO:PERSONA]. Si tratterebbe, peraltro, di dichiarazioni tutte già scrutinate nell'ambito del diverso procedimento cd. [OSCURATO:PERSONA], nel quale è indagato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a piede libero, affermazioni che, comunque, non descriverebbero, concretamente, il ruolo assunto dall'indagato nel sodalizio. Dunque, a parere del ricorrente, il quadro indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA], già emerso nel diverso procedimento e, in quella sede, non ritenuto sufficiente a sostenere l'adozione di una misura cautelare a suo carico, non sarebbe mutato in alcuna parte. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia vizio di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alle esigenze cautelari.Il Tribunale non avrebbe apprezzato l'unicità del presunto apporto associativo di [OSCURATO:PERSONA], espressione dell'interruzione del (preteso) rapporto con il sodalizio, stante l'assenza, da parte dell'indagato, di ulteriori condotte di partecipazione alla vita dell'associazione. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, L. Birritteri, in assenza di tempestiva richiesta di discussione orale, ex art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del d. I. 10 aprile 2021, n. 44, come convertito, nonché dall'art. 16, comma 1 e 2, d. I. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, ha fatto pervenire conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Con memoria fatta pervenire a mezzo p.e.c., in data 30 novembre 2022, la difesa ha formulato richiesta di rinvio, onde acquisire trascrizione dell'interrogatorio reso dal [OSCURATO:PERSONA], in data 25 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] Va, preliminarmente, rilevato che non è stata accolta la richiesta di rinvio per consentire alla difesa di produrre trascrizione dell'interrogatorio reso dall'indagato, in data 25 febbraio 2022, stante la genericità dell'istanza, in relazione alla ragione indicata, circa la capacità dell'interrogatorio di disarticolare la motivazione del provvedimento censurato. Peraltro, si osserva che si tratta di atto del 25 febbraio 2022, che non viene indicato nel ricorso. 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato e, comunque, devolve censure non consentite in sede di legittimità. In primo luogo, deve essere precisato che l'ordinanza del Tribunale del riesame, di conferma del provvedimento cautelare, non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art.292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (tra le ultime Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278122, che in motivazione, ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art.292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente). Allo stesso modo, riguarda solo l'ordinanza genetica la nullità prevista dall'art. 292, comma 2, lett. c-bis) cod. proc. pen. per omessa considerazione degli elementi forniti dalla difesa. In secondo luogo, si osserva che il ruolo dinamico-funzionale assunto dal ricorrente viene descritto, nei convergenti provvedimenti di merito, anche in assenza della realizzazione di reati fine attribuiti a [OSCURATO:PERSONA] (nel senso che l'ordinanza genetica e quella resa dal Tribunale distrettuale, si completano reciprocamente a formare un unico atto complesso argomentativo, Sez. 5, n. 3255 del 07/12/2006, dep. 2007, Sarli, Rv. 236036) Tanto, tenuto conto, peraltro, della peculiare condizione, descritta nell'ordinanza impugnata, relativa alla libertà personale del vertice del clan con il quale il ricorrente si interfacciava, nella gestione delle attività illecite inerenti alla sicurezza presso i locali notturni. I provvedimenti di merito, infatti, spiegano che Foti era all'epoca detenuto agli arresti donniciliari e, quindi, rimarcano la necessità, per [OSCURATO:PERSONA], di servirsi di bracci operativi, in grado di attuare, sul campo, le sue indicazioni e direttive. L'ordinanza impugnata, poi, indica [OSCURATO:PERSONA] come colui che aveva preso il posto di [OSCURATO:PERSONA], in quanto preposto non alla mera gestione dei locali notturni, ma ad assicurare il controllo sulle attività di sicurezza che si svolgono presso questi locali, nell'interesse del sodalizio e a garantire la gestione delle informazioni dall'esterno, nel settore strategico del clan delle estorsioni ai danni di esercizi commerciali della zona di interesse del sodalizio, durante la detenzione in regime domiciliare di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, si rileva che principali fonti di accusa non si ricavano da voci correnti, ma sono indicate, nelle convergenti ordinanze cautelari, come risultanze delle intercettazioni svolte (cfr. anche pag. 178 e 365 e ss. dell'ordinanza cautelare genetica). I due collaboratori le cui dichiarazioni sono indicate nell'ordinanza impugnata ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), peraltro, sono specifici nel descrivere la contiguità di [OSCURATO:PERSONA] al clan dei barcellonesi da epoca precedente al 2019, pur affermando che questi partecipa al settore del traffico degli stupefacenti, come, peraltro, attesta il procedimento pendente a suo carico per il quale [OSCURATO:PERSONA] è stato rinviato a giudizio, davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto. La motivazione, dunque, appare non manifestamente illogica, completa ed in linea con l'indirizzo di questa Corte, espresso anche nella sua composizione più autorevole, secondo il quale ai fini dell'integrazione della condotta di .(1) partecipazione ad associazione di tipo mafioso, non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma criminoso, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del sodalizio ed aderisca, consapevolmente, al programma criminoso, accrescendo la potenziale capacità operativa e la temibilità dell'associazione. Rileva, a tal fine, la stabile ed organica compenetrazione del soggetto, rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio idonea al perseguimento dei fini comuni (Sez. U n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889), e tale compenetrazione va acclarata alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria, degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso (tra le altre, Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273571; Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269207). Sicché il reato in questione ben può consumarsi con la mera partecipazione, nel senso dinamico-funzionale sin qui descritto, all'organizzazione criminale, senza che sia necessario il compimento, da parte dello stesso associato, di specifici atti esecutivi della condotta illecita programmata, poiché, trattandosi di reato di pericolo presunto, per integrare l'offesa all'ordine pubblico è sufficiente l'acclarata adesione al sodalizio, nei termini specificati. 1.2.11 secondo motivo è inammissibile. Oltre a richiamarsi le ragioni già esposte sub § 1.1. va rilevato, in via generale, che deve essere condiviso l'approdo interpretativo al quale è giunta la costante giurisprudenza di questa Corte che ha evidenziato come, in materia di provvedimenti de libertate, il sindacato del giudice di legittimità non possa estendersi alla revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alla rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure. Si tratta di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale con funzione di riesame. La motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è, dunque, censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la logica seguita dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 1, n. 6972, del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331). È appena il caso di rimarcare che, rispetto alle argomentazioni difensive, svolte in sede di riesame, di cui il provvedimento censurato rende conto a pag.2, la motivazione risulta completa, non manifestamente illogica e lineare, giungendo a sostenere, con solidi argomenti in fatto e in diritto, la sussistenza del vincolo associativo attribuito al [OSCURATO:PERSONA] in via provvisoria, rispetto al sodalizio di cui al capo 1. 1.3.11 terzo motivo è manifestamente infondato. Invero, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per il reato associativo (tra le altre, Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062), opera una doppia presunzione: ne consegue che in presenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di partecipazione ad un'associazione mafiosa il giudice non ha un obbligo di dimostrare, in positivo, la ricorrenza dei pericula libertatis ma deve soltanto apprezzare l'eventuale sussistenza di segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali trova applicazione in via obbligatoria la sola misura della custodia in carcere. Questa prova, nel caso al vaglio, non viene fornita dal ricorrente, secondo le argomentazioni esaurienti e logiche del provvedimento impugnato, che attesta in sostanza, l'esistenza di un rapporto continuativo del ricorrente con il sodalizio (cfr. pag. 25 e ss). Del resto, anche il tenore delle argomentazioni svolte con l'impugnazione, sul punto, si appalesa generico perché queste si limitano ad affermare l'assenza di legami di [OSCURATO:PERSONA] con il sodalizio, senza indicare gli elementi concreti dai quali desumere tale conclusione, asseritamente trascurati dai giudici nel provvedimento censurato. 2.Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. Non conseguendo alla presente pronuncia la liberazione dell'indagato, vanno disposti, a cura della Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del